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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 113 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2189/2020(RG 7080/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indebito, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. L. MARAGLINO
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. R. LEZZI,
-Appellata-
OGGETTO: “Indebito di integrazione al minimo di pensione ordinaria di invalidità”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 7/4/2021 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di
CP_ accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere la somma erogata a titolo di integrazione al minimo della pensione ordinaria di invalidità n. 15028868 relativamente agli anni
2011, 2013, 2014, per non averne diritto, dal momento che i suoi redditi cumulati con quelli del coniuge, superavano il limite massimo per fruire dell'integrazione al minimo. L'appellante in sede di appello non ha negato l'indebito ma ha insistito sulla impignorabilità assoluta della pensione come integrata al trattamento minimo, per divieto di legge. Altresì ha insistito sulla mancanza di CP_ tempestività da parte dell' nell'azione di recupero, in violazione dell'art 13, L 412/91. CP_ Ha concluso chiedendo la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' a ripetere le prestazioni CP_ richieste. Si è costituito l' ribadendo che l'integrazione al minimo non è soggetta ai limiti di ripetizione validi per le pensioni e di essere stato tempestivo nel rilievo dell'indebito.
L'appello è fondato per quanto di ragione. Stante la pacificità dell'indebito, ottenuto cumulando i redditi del coniuge con quelli della pensionata nei suddetti anni, deve rilevarsi che relativamente
CP_ agli indebiti pensionistici, l'art 13, 2° comma L 412/91 consente all' di ripetere le somme indebitamente corrisposte, purchè abbia inoltrato la richiesta nel termine di un anno dalla fine dell'anno civile successivo a quello dell'erogazione indebita. La Cassazione ha interpretato tale norma nel senso che “in tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto CP_2
conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito. Sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare”1. CP_ Nel caso di specie l' ha contestato il superamento dei limiti di reddito per fruire dell'integrazione al minimo negli anni 2013 e 2014 e rispetto agli stessi è stato sicuramente tempestivo, avendolo contestato con missiva del settembre 2015. Difatti i redditi del 2013 sono stati comunicati con modello RED nel 2014 e dunque la richiesta inoltrata nel 2015 è tempestiva.
In ordine agli anni 2011 e 2012 la situazione è parzialmente diversa. Infatti per il 2011 la ricorrente non ha comunicato i suoi redditi, nonostante abbia ricevuto nel 2012 il modello RED da compilare per il 2011, mentre per l'anno 2010 ha comunicato redditi inveritieri omettendo di indicare il reale CP_ guadagno del coniuge, che poi è stato scoperto dall' anni dopo attraverso il 730 del coniuge.
Dunque per il 2011 in cui è mancata la comunicazione dei redditi, l'azione di recupero va CP_ considerata tempestiva, avendo omesso la ricorrente di comunicare i suoi dati reddituali, che l' non poteva conoscere non presentando ella il modello 730.
In ordine al 2012 invece ella ha risposto all'invio del modello RED restituendolo compilato il
28/10/2013. Tale modello recava la completa indicazione dei redditi suoi e del coniuge da cui si
CP_ evinceva il superamento dei limiti di reddito per fruire dell'integrazione al minimo. L' avrebbe dovuto attivarsi entro l'anno successivo, ossia entro il 2014. Non avendolo fatto è decaduto dal poter richiedere i ratei di integrazione riscossi nel 2012.
CP_ Sul punto l' nulla ha aggiunto in sede di costituzione in appello, anzi a pagina 5 della memoria espressamente ha ribadito la ripetibilità delle somme erogate a titolo di integrazione al minimo nel
2011, nel 2013 e nel 2014, escludendo il 2012, come a lasciare intendere di avervi rinunciato.
Tuttavia, avendo la richiesta di ripetizione ricompreso anche gli importi erogati nel 2012, pari a €
5099,77, è necessario precisare che non sono ripetibili gli importi indebiti erogati nel 2012.
In ordine poi all'eccezione sull'impignorabilità assoluta della pensione integrata al minimo, occorre CP_ precisare innanzitutto che la pensione soggiace nei confronti dell' ad un diverso regime di CP_ pignorabilità rispetto agli altri creditori, difatti “In tema di indebito, l salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma
1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545
c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla
l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n.
142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi
CP_ dall , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di Controparte_3 prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”2. CP_ Dunque l' può ripetere le somme erogate sulla pensione nel rispetto del trattamento minimo.
Tuttavia, quando l'indebito riguardi proprio l'integrazione al minimo, esiste una specifica norma che garantisce tale integrale recupero in deroga alle disposizioni generali, ossia l'art 6, commi 11 quater e 11 quinquies DL 463/83 convertito nella legge 638/83, il quale prevede che “nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.(17) 11-quinquies. le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente] .
Nel caso di specie dunque l'integrazione al minimo è ripetibile senza soggiacere agli altri limiti CP_ previsti in materia di pensioni, ragion per cui l' può ripeter le somme domandate.
L'appello deve essere accolto limitatamente alle somme indebite percepite nel 2012, che non CP_ possono essere ripetute dall' Il limitato accoglimento dell'appello giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non ripetibile l'importo di integrazione al minimo corrisposto nel 2012. Rigetta per il resto l'appello. Spese compensate.
Taranto, 8/1/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3802 del 08/02/2019 2 Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26580 del 11/10/2024