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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. dott. Piero Viola -Presidente
2. dott.ssa Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. dott. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 428 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), Parte_1 rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Katia Vetere, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Via Luigi Fera n. 127, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Bruni n. 7);
-resistente contumace-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 2.04.2025, e successivamente notificato in data 18.4.2025 con il pedissequo decreto di fissazione udienza, – Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Taurianova il 10.05.1970, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di quel Comune all'anno 1970, parte II, serie A, atto n.
44, con che dal matrimonio sono nati tre figli, oggi maggiorenni ed Controparte_1 economicamente autosufficienti;
che, a seguito di ricorso per separazione giudiziale del
20.12.2022 e della comparizione personale del ricorrente dinanzi al Presidente del Tribunale il 18.04.2023, rilevata la contumacia della parte resistente, regolarmente citata ma non costituita in giudizio, il Tribunale di Palmi ha pronunciato sentenza di separazione personale dei coniugi, resa in data 18.5.2023 nel procedimento iscritto al n. 1932/2022 RGAC;
che dalla pronuncia della medesima sentenza i coniugi non hanno più ripreso la convivenza;
che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- tutto ciò premesso, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi, dando atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
1.2. All'udienza di comparizione dell'1 luglio 2025, fallito il tentativo di conciliazione, per mancata comparizione della resistente, il difensore della parte costituita in giudizio ha chiesto la decisione, con rinuncia ai termini. Il GI preliminarmente ha dichiarato la contumacia della resistente, rimettendo poi la causa al Collegio per la Controparte_1 decisione.
2.- Nel merito, osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto l'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, da cui risulta il matrimonio contratto in Taurianova il
10.05.1970, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune nella parte II, serie A, n. 44, nonché la sentenza resa nel procedimento n. 1932/2022 RGAC con la quale è stata dichiarata la separazione personale ed a mezzo della quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
risulta inoltre che, in quel giudizio, la parte era comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 18.4.2023.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera
B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio, attesa anche la contumacia della resistente.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione, unitamente al fatto che il tentativo di conciliazione delle parti è rimasto senza esito, anche in ragione della mancata comparizione della resistente, sebbene regolarmente citata, convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti in Taurianova il 10.05.1970 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune nella parte II, serie A, n. 44.
3.- Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite, attesa la natura della controversia e la mancanza di domande da parte della resistente, contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, udito il procuratore della parte costituita in giudizio, comunicata la pendenza del giudizio al rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da con ricorso depositato in Cancelleria il Parte_1
2.04.2025, nei confronti di nella contumacia della resistente, così Controparte_1 provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Taurianova il 10.05.1970 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune nella parte II, serie A, n. 44, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. dott. Piero Viola -Presidente
2. dott.ssa Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. dott. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 428 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), Parte_1 rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Katia Vetere, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Via Luigi Fera n. 127, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Bruni n. 7);
-resistente contumace-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 2.04.2025, e successivamente notificato in data 18.4.2025 con il pedissequo decreto di fissazione udienza, – Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Taurianova il 10.05.1970, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di quel Comune all'anno 1970, parte II, serie A, atto n.
44, con che dal matrimonio sono nati tre figli, oggi maggiorenni ed Controparte_1 economicamente autosufficienti;
che, a seguito di ricorso per separazione giudiziale del
20.12.2022 e della comparizione personale del ricorrente dinanzi al Presidente del Tribunale il 18.04.2023, rilevata la contumacia della parte resistente, regolarmente citata ma non costituita in giudizio, il Tribunale di Palmi ha pronunciato sentenza di separazione personale dei coniugi, resa in data 18.5.2023 nel procedimento iscritto al n. 1932/2022 RGAC;
che dalla pronuncia della medesima sentenza i coniugi non hanno più ripreso la convivenza;
che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- tutto ciò premesso, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi, dando atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
1.2. All'udienza di comparizione dell'1 luglio 2025, fallito il tentativo di conciliazione, per mancata comparizione della resistente, il difensore della parte costituita in giudizio ha chiesto la decisione, con rinuncia ai termini. Il GI preliminarmente ha dichiarato la contumacia della resistente, rimettendo poi la causa al Collegio per la Controparte_1 decisione.
2.- Nel merito, osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto l'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, da cui risulta il matrimonio contratto in Taurianova il
10.05.1970, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune nella parte II, serie A, n. 44, nonché la sentenza resa nel procedimento n. 1932/2022 RGAC con la quale è stata dichiarata la separazione personale ed a mezzo della quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
risulta inoltre che, in quel giudizio, la parte era comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 18.4.2023.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera
B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio, attesa anche la contumacia della resistente.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione, unitamente al fatto che il tentativo di conciliazione delle parti è rimasto senza esito, anche in ragione della mancata comparizione della resistente, sebbene regolarmente citata, convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti in Taurianova il 10.05.1970 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune nella parte II, serie A, n. 44.
3.- Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite, attesa la natura della controversia e la mancanza di domande da parte della resistente, contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, udito il procuratore della parte costituita in giudizio, comunicata la pendenza del giudizio al rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da con ricorso depositato in Cancelleria il Parte_1
2.04.2025, nei confronti di nella contumacia della resistente, così Controparte_1 provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Taurianova il 10.05.1970 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune nella parte II, serie A, n. 44, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola