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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 514/2023 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Milano, via Visconti di Modrone n.1, presso lo studio degli avvocati Massimo Longo, Simone
Orengo, Lodovico Cancarini che la rappresentano e difendono, unitamente all'avv. Pasquale
Cardellicchio, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Randisi, Maria Gioconda De P.IVA_2
Gaetano Polverosi e Matteo Musitelli, della Consulenza Legale interna, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede secondaria, sita in Milano, via Broletto, n. 7, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI: per Parte_1
codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa ogni opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, concesso alla ricorrente un termine di replica alla memoria difensiva che verrà depositata dalla P_
voglia
• annullare in parte qua o comunque disapplicare il “Regolamento sul Procedimento
Sanzionatorio della adottato con Delibera 19 dicembre 2013, n. 18750 P_ P_
(s.m.i.), con particolare riferimento all'art. 8, comma 5, nonché, se del caso, il “Regolamento organizzazione e funzionamento” adottato con Delibera 17 novembre 1994, n. 8674 P_
(s.m.i.), con particolare riferimento, agli artt. 10 e 12; di conseguenza,
• quale effetto e conseguenza del disposto annullamento o della disposta disapplicazione accertare e dichiarare l'illegittimità derivata e conseguente delle Deliberazioni sanzionatorie di n.20501/2018 del 28 giugno 2018 e 20582/2018 del 13 settembre 2018. P_
Con vittoria di spese ed onorari e rifusione del contributo unificato corrisposto.
per Controparte_1 chiede che codesta Ecc.ma Corte – rigettata ogni avversaria domanda, istanza e conclusione, anche di natura istruttoria o comunque processuale – voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto da
Parte_1
- nel merito, rigettare il ricorso in riassunzione proposto da Parte_1
in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condannare al pagamento, nei confronti della Parte_1
, di una somma equitativamente Controparte_1 determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie.
Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura.
pagina 2 di 16 Svolgimento del processo
1) Con ricorso in riassunzione, ritualmente notificato a l'odierna ricorrente P_
Contro (di seguito anche ha introdotto il presente Parte_1 procedimento a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33248, depositata il 10/11/2022, con la quale, a seguito di ricorso proposto da ex artt. 362 P_
c.p.c. e 110 c.p.a., è stata cassata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI^, 4 novembre
2020, n. 6972 e dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla controversia Contro avente ad oggetto le domande di di annullamento del Regolamento sul Procedimento
Sanzionatorio, adottato con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive P_ modifiche e integrazioni (con particolare riferimento all'art. 8, comma 5) nonché di annullamneto del Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con Delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modifiche e integrazioni P_
(con particolare riferimento agli artt. 10 e 12), e, ciò, con riferimento alla delibera sanzionatoria n. 20501 del 28 giugno 2018. P_
2) Con Delibera n. 20501 del 28 giugno 2018, aveva applicato nei confronti di P_ sanzioni amministrative per il complessivo importo di € 600.000,00, Parte_1
di cui:
A) euro 450.000,00 in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di al 31/12/2014; Parte_2
B) euro 100.000,00 in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Parte_2
[...]
C) euro 50.000,00 in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di dell'operazione di acquisto da JP Morgan Chase Bank di un portafoglio Parte_2
di prestiti ipotecari vitalizi.
Secondo quanto riportato nella delibera sanzionatoria, tali sanzioni risultano essere state irrogate per le violazioni:
A) con riferimento all'attività di revisione sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di , dei seguenti Principi di Revisione: Parte_2
1. quanto al mantenimento dell'incarico ed alla pianificazione del lavoro:
pagina 3 di 16 a) con riferimento alla valutazione del mantenimento dell'incarico, la violazione del
Principio di Revisione n. 300 “Pianificazione della revisione contabile”, paragrafo 7.
b) con specifico riguardo alle procedure di revisione complessivamente svolte sulle operazioni con parti correlate, la violazione del Principio di Revisione n. 550 “Le parti correlate”, paragrafi 2 e 6.
2. nell'ambito delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) con riferimento all'identificazione e valutazione dei rischi afferenti all'area di bilancio delle Attività finanziarie disponibili per la vendita, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 315 “La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione di rischi di errori significativi”, paragrafi 100 e 108;
- Principio di Revisione n. 545 “La revisione della valutazione del fair value e della relativa informativa”, paragrafo 10;
b) nell'ambito dei test di dettaglio svolti sugli strumenti finanziari con livello Fair Value
3, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2 e 14;
- Principio di Revisione n. 545 “La revisione della valutazione del fair value e della relativa informativa”, paragrafi 17 e 49.
3. con riguardo ai test di dettaglio complessivamente svolti in relazione all'area di bilancio “Crediti verso la clientela”, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 230 “La documentazione del lavoro di revisione”, paragrafo 9;
- Principio di Revisione n. 330 “Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”, paragrafi 7 – 54 – 67 – 70 e 71;
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafi 2 e 11.
- Principio di Revisione n. 530 “Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare”, paragrafi 47 e 56.
4. quanto ai test di dettaglio svolti sull'area di bilancio “Partecipazioni”, in relazione a quattro società controllate, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 240 “La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio”, paragrafo 42;
- Principio di Revisione n. 260 “Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance”, paragrafi 11 e 16;
pagina 4 di 16 - Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2;
- Principio di Revisione n. 600 “L'utilizzo del lavoro di altri revisori”, paragrafo 10.
5. con riguardo alle attività immateriali – avviamento, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 540 “La revisione delle stime contabili”, paragrafi 2, 22 e 24;
- Principio di Revisione n. 620 “L'utilizzo del lavoro dell'esperto”, paragrafo 12.
6. in merito ai fondi per rischi ed oneri – altri oneri, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 240 “La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio”, paragrafo 23;
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2;
- Principio di Revisione n. 505 “Le conferme esterne”, paragrafo 31;
- Principio di Revisione n. 540 “La revisione delle stime contabili”, paragrafo 27.
7. con riferimento alle azioni proprie – operazioni sul capitale, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 250 “Gli effetti connessi alla conformità a leggi e regolamenti”, paragrafi 2 e 5;
- Principio di Revisione n. 315 “La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione di rischi di errori significativi”, paragrafi 2 e 22;
B) con riferimento alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione: dell'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 39/2010 all'epoca vigente (ora art. 10, comma 4, del
D.Lgs. 39/2010) laddove prevede che “il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi”.
C) con riferimento alle verifiche sulle modalità di valutazione e contabilizzazione dell'operazione di acquisto del portafoglio prestiti ipotecari vitalizi da JP Morgan
Chase Bank, dei seguenti Principi di Revisione:
- Principio di Revisione ISA Italia n. 250 B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”, paragrafo 7;
- Principio di Revisione ISA Italia n. 250 “Le considerazioni di legge e regolamenti nella revisione contabile del bilancio”, paragrafo 18. Contro Avverso la predetta delibera sanzionatoria proponeva ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 195, comma 4°, T.U.F., introducendo così il procedimento rubricato al n. 4914/18
pagina 5 di 16 R.G., nel cui ambito, con ordinanza in data 15/7/2022, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Contro 3) A seguito dell'istanza di accesso alla documentazione formulata da P_
comunicava, in data 19 e 20 dicembre 2018, che avrebbe trasmesso i verbali appena gli stessi fossero stati approvati e, dunque, fossero disponibili.
A seguito di ricorso ex art. 116 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo
Amministrativo - CPA) presentato innanzi al TAR Lazio al fine dell'accertamento del diritto a prendere visione ed estrarre copia dei verbali nei quali era stata deliberata l'adozione della Contro Delibera de qua, trasmetteva a copia, per estratto, dei verbali delle sedute della P_
Commissione del 28 giugno e del 21 giugno, tutti “omissati” nelle parti recanti i nominativi dei
Commissari che avevano preso parte alle medesime riunioni.
A seguito della sentenza del TAR Lazio n. 4329/2019 – che, in parte, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in altra parte, aveva rigettato il ricorso presentato
Contro da – il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7378/2019 del 28/10/2019, accoglieva Contro parzialmente i ricorsi, condannando a consentire l'accesso a ai verbali senza le P_ parti “omissate” recanti i nominativi dei Commissari. Contro In data 8 novembre 2019 provvedeva, quindi, a trasmettere alla ricorrente P_ copia degli estratti dei verbali del 21 e del 28 giugno 2018 privi di “omissis” per quanto concerne i nominativi dei Commissari.
Contro 4) A tal punto, in data 11/12/2019 provvedeva a depositare, nel procedimento n.
4914/2018 R.G., una nota difensiva contenente motivi aggiunti di ricorso, supportati dai documenti funzionali all'accoglimento dell'istanza ex art. 153 c.p.c.
Tali motivi aggiunti riguardavano, in particolare: i) la violazione del principio di verbalizzazione
(per il fatto che il verbale della seduta del 28/6/2018 sarebbe stato redatto a distanza di diversi mesi da quando si era tenuta la seduta); ii) la violazione del principio di buon andamento, difetto di istruttoria e sviamento di potere (per il fatto che la decisione di emettere la delibera sanzionatoria sarebbe stata assunta in soli 10 minuti).
5) Nelle more del termine per interporre appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. Contro 4329/2019, proponeva davanti al TAR Lazio altro ricorso volto ad ottenere l'annullamento del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della adottato con P_
Delibera n. 18750/2013, con particolare riferimento all'art. 8, comma 5, nonché P_
pagina 6 di 16 l'annullamento del Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della medesima
Autorità, adottato con Delibera n. 8674/1994, con particolare riferimento all'art. 12 P_
(che avrebbe previsto una disciplina totalmente sommaria della confezione del processo verbale).
Contro Con il medesimo ricorso chiedeva, altresì, di dichiarare l'illegittimità derivata della delibera sanzionatoria n. 20501/2018 del 28/6/2018 (così come, anche, della delibera P_
sanzionatoria n. 2058/2018 del 13/9/2018 che presentava analoghe questioni).
6) Con sentenza n. 761/2020 del 21/1/2020 il TAR Lazio, in accoglimento dell'eccezione formulata da dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del P_
Giudice Amministrativo.
A seguito di appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6792/2020, in accoglimento del ricorso, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente rimessione della causa avanti al TAR Lazio per la decisione nel merito.
7) A seguito di ricorso in Cassazione interposto da per la declaratoria di difetto di P_
giurisdizione del giudice amministrativo in relazione agli atti amministrativi presupposti rispetto alla sanzione irrogata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n.
33248/2022, risolvevano la questione del riparto di giurisdizione in favore del G.O., richiamando che “come già affermato dalla […] pronuncia Cass. SU n. 24609/19 in tema di atti amministrativi, anche di natura regolamentare, presupposti all'irrogazione di sanzioni amministrative da parte della per le violazioni commesse nell'esercizio CP_3 dell'attività bancaria, va affermata, anche con riferimento alle sanzioni amministrative di competenza della ex D. Lgs. n. 58 del 1998, l'attribuzione al giudice ordinario della P_
cognizione anche sugli atti amministrativi e regolamentari presupposti, dovendosi dare ulteriore continuità all'indirizzo espresso da Cass. SU, 21 settembre 2021, n. 25476 e Cass.
SU 21 settembre 2021, n. 25477, secondo cui le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, per le P_
violazioni commesse in materia finanziaria, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario”.
pagina 7 di 16 Contro 8) Con ricorso in riassunzione, notificato a in data 30/1/2023, tenuto conto P_
della delibazione in tema di riparto resa dalle SS.UU., provvedeva a riassumere, dinanzi a questa Corte d'Appello, il giudizio già proposto avanti il TAR Lazio, deducendo, con riferimento ad entrambe le delibere sanzionatorie n. 20501 del 28 giugno 2018 e n. P_
20582 del 13 settembre 2018 tre ragioni di censura suscettibili di determinare l'annullamento e/o la disapplicazione dei Regolamenti impugnati e, conseguentemente, l'annullamento delle delibere sanzionatorie sugli stessi poggianti.
In particolare, venivano sollevate le tre seguenti censure:
i) “Violazione del principio di verbalizzazione: una pecca esiziale, comune a entrambe le
Delibere Sanzionatorie”.
ii) “Sulla Delibera n.20582/2018: violazione del principio di buon andamento e di imparzialità ex art. 97 Cost;
difetto assoluto di istruttoria”.
iii) “Segue. I plurimi profili che conducono alla violazione del principio del corretto procedimento. Sviamento di potere”.
Detta riassunzione ha dato origine al presente procedimento n. 514/2023 R.G.
9) Nel corso del giudizio, venivano concessi alle parti termini per replica.
All'udienza del 26/6/2024, alla quale era stata chiamata anche la causa connessa avente N.
4914/2018 R.G. (avente ad oggetto l'opposizione alla delibera sanzionatoria n. 20501 P_ del 28 giugno 2018), la causa, all'esito della discussione orale, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) Va, anzitutto, chiarito che avvalendosi del medesimo “ricorso in riassunzione” (contenente censure ai due distinti procedimenti sanzionatori conclusisi con le due delibere n. P_
Contro 20501 del 28 giugno 2018 e n. 20582 del 13 settembre 2018) l'odierna parte ricorrente ha introdotto due cause, precisamente:
i) la causa N. 267/2023 R.G., da ritenersi collegata alla causa N. 5168/2018 R.G., avente ad oggetto l'opposizione alla delibera sanzionatoria n. 20582 del 13 settembre 2018 P_
(relativa all'attività di revisione svolta sul bilancio di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio al
31/12/2012),
pagina 8 di 16 ii) la presente causa N. 514/2023 R.G., da ritenersi collegata alla causa N. 4914/2018 R.G., avente ad oggetto l'opposizione alla delibera sanzionatoria n. 20501 del 28 giugno P_
2018 (relativa all'attività di revisione svolta sul bilancio di al 31/12/2014). Parte_2
Va, quindi, chiarito che, essendo state svolte nel “ricorso in riassunzione” censure dirette a valere su entrambe le delibere sanzionatorie testè richiamate, la decisione della presente Contro causa prenderà in considerazione le allegazioni svolte in ricorso dalla reclamante nella misura in cui le stesse siano riferibili alla delibera sanzionatoria n. 20501 del 28 P_
giugno 2018, fermo restando che, per il resto, le doglianze della parte ricorrente hanno già trovato risposta da parte di questa Corte che si è pronunciata con sentenza n. 1376/2024
(pubblicata in data 13/5/2024) sulla predetta causa N. 267/2023 R.G.
11) Va richiamato che la difesa di parte riassumente ha chiesto di “annullare in parte qua - o comunque di disapplicare - il Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della P_
adottato con Delibera del 19 dicembre 2013, n. 18750 (s.m.i.), con particolare riferimento all'art. 8, comma 5, nonché, se del caso, il Regolamento organizzazione e funzionamento adottato con Delibera del 17 novembre 1994, n. 8674 (s.m.i.), con particolare riferimento agli artt. 10 e 12; di conseguenza, quale effetto del disposto annullamento o della disposta disapplicazione, ha chiesto di accertare l'illegittimità derivata e conseguente della Delibera sanzionatoria impugnata. Contro Come sopra riportato, tali domande di parte ricorrente sono state svolte sulla base delle seguenti tre ragioni di censura.
i) “Violazione del principio di verbalizzazione: una pecca esiziale, comune a entrambe le
Delibere Sanzionatorie”.
ii) “Sulla Delibera n. 20582/2018: violazione del principio di buon andamento e di imparzialità ex art. 97 Cost;
difetto assoluto di istruttoria”.
iii) “Segue. I plurimi profili che conducono alla violazione del principio del corretto procedimento. Sviamento di potere”.
Ebbene, per quanto il secondo ed il terzo motivo di censura siano testualmente ed espressamente riferiti alla delibera sanzionatoria n. 20582/2018 del 1379/2018 ed alle sedute della Commissione che ebbero a portare all'emanazione di detta delibera, ossia una delibera estranea al presente procedimento così come a quello collegato avente n. 4914/2018 R.G.
(aventi ad oggetto la delibera sanzionatoria n. 20501/2018 del 28/6/2018), tuttavia può
pagina 9 di 16 Contro segnalarsi che le doglianze svolte dalla ricorrente con le predette ragioni di censura, analoghe alle censure già sollevate dalla medesima parte nell'ambito della causa n.
4914/2018 quali motivi di ricorso integrativi, sono imperniate sull'assunto della violazione, da parte di del principio di verbalizzazione nonché del principio di buon andamento e di P_
imparzialità ex art. 97 Cost. con particolare riguardo al difetto di istruttoria.
12) Prima di valutare il merito dei motivi posti a fondamento del ricorso in riassunzione, la
Corte deve dare atto che la difesa della resistente ha sollevato le seguenti eccezioni: P_
a) inammissibilità della riassunzione del giudizio in ragione dell'intervenuta cassazione senza rinvio della decisione del Consiglio di Stato n. 6792/2020;
b) inammissibilità della domanda di annullamento degli atti regolamentari impugnati, in ragione del disposto dell'art. 4 L. 20.3.1865, n. 2248, All. E;
inammissibilità della domanda di disapplicazione dei medesimi per difetto di interesse ad agire;
c) inammissibilità dell'originario ricorso innanzi al giudice amministrativo per violazione del termine decadenziale ex art. 195, comma IV del TUF e, in ogni caso, degli artt. 19 e 41 del
Codice del Processo Amministrativo;
d) inammissibilità delle nuove ragioni di censura;
e) infondatezza nel merito dei motivi formulati.
In particolare, con riguardo al profilo sub a), ha richiamato il disposto di cui all'art. P_
382, III comma, c.p.c. che così statuisce: “se riconosce (la Corte di Cassazione, n.d.r.) che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito”.
Secondo i giudici di legittimità avrebbero concluso alternativamente nel senso che: P_
a) sussiste, in generale, un difetto assoluto di giurisdizione in relazione a tutte le azioni volte all'annullamento o alla disapplicazione di atti di normazione secondaria recanti la disciplina procedimentale sanzionatoria, proposte in via autonoma e disgiunta rispetto all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi sanzionatori;
b) ovvero, con specifico riguardo al caso di specie, tutte le domande formulate con il ricorso a suo tempo proposto innanzi al giudice amministrativo, e qui riassunto, risultano assorbite, sia per petitum, sia per causa petendi, da quelle già proposte nell'ambito del procedimento di opposizione alla delibera sanzionatoria (ossia la causa avente n. 4914/2018 R.G.) con la pagina 10 di 16 conseguenza che la prosecuzione del presente giudizio, separatamente dal medesimo giudizio impugnatorio, non sarebbe possibile.
13) Al riguardo, la Corte osserva che, a seguito della decisione della Cassazione n. 33248/22, il giudice ordinario, nel decidere sul fondamento della pretesa dell'Autorità amministrativa, ha piena cognizione circa il provvedimento sanzionatorio, anche nelle varie fasi procedimentali disciplinate dal Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della e dal P_
Regolamento di organizzazione e funzionamento. Tanto giustifica la rimessione della valutazione alla Corte adita.
Tuttavia, la Corte rileva, anche che la difesa di ha introdotto, Parte_1
nel corpo del ricorso in riassunzione per cui è causa, gli stessi motivi aggiunti/integrativi articolati nel procedimento n. 4914/2018 R.G. con la nota depositata in data 11/12/2019, ossia le specifiche censure ai predetti Regolamenti, suscettibili, nella prospettazione di parte ricorrente, di inficiare il fondamento della Delibera impugnata.
Ciò potrebbe valere a determinare la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una qualsivoglia decisione nel presente procedimento n. 514/2023 R.G., avendo la parte ricorrente già ampiamente esposto le proprie tesi negli scritti difensivi antecedenti di ben quattro anni prima.
14) In ogni caso, tenuto conto della peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio, la Corte reputa corretto far ricorso al principio della cd. ragione più liquida, che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, invece che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. n. 12002/14). Va considerato che il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussiste o meno il diritto fatto valere;
sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato
(cosiddetto principio della ragione più liquida). Tanto che i giudici di legittimità si sono addirittura espressi nei seguenti termini: “in applicazione del principio processuale della
pagina 11 di 16 "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la Suprema Corte, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato
l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)” (v. Cass. civ. Sez. U, n. 9936/14). E, ancora, “com'è noto, il criterio della ragione più liquida non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire
'economico' del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio decidendi già pronta
e di per sè sufficiente (sulla tecnica dell'assorbimento c.d. improprio in virtù dell'uso del criterio della ragione più liquida cfr., ex aliis, Cass. n. 17219/12; Cass. n. 7663/12; Cass.
n. 11356/06; Cass., 30/3/2001, n. 4773; anche la dottrina è concorde sull'ammissibilità dell'applicazione della ragione più liquida e sul fatto che essa non importa formazione di giudicato implicito sulle questioni non esaminate e che non ne costituiscano indispensabile presupposto logico-giuridico). L'utilizzo di questa semplificazione motivazionale deve portare allo stesso risultato finale di quello derivante dalla analisi di tutte le questioni pregiudiziali e preliminari e delle altre questioni di merito” (v. Cass. civ. n. 5724/15).
In applicazione, pertanto, di tale principio è superfluo affrontare le questioni processuali e preliminari sollevate dalla parte resistente come sopra esposte sub n. 11). P_
Contro 15) Va, quindi, richiamato che la difesa di ha esposto quanto segue:
Contro
- che intendendo proporre ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 195, comma 4, TUF, aveva richiesto di poter esercitare il diritto di accesso e di estrazione di tutti i documenti e gli atti del procedimento sanzionatorio, comprese le fasi istruttoria e decisoria;
Contro
- che non avendo l'Amministrazione dato seguito all'ostensione nei termini di legge, aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. avanti il TAR Lazio;
- che con nota in data 24/1/2019 veniva trasmesso da il verbale omissato della P_
seduta della Commissione del 28/6/2018;
- che con nota del 26/3/2019 veniva trasmesso il verbale omissato della seduta della
Commissione del 21/6/2018.
pagina 12 di 16 Ad avviso di parte ricorrente, il parziale accesso agli atti reso possibile solo a seguito della proposizione del ricorso ex art. 116 c.p.a. poneva in risalto una distorsione legittimata dall'art. 8 comma 5 del Regolamento Sanzionatorio che lascia la più ampia libertà di forma nella fase decisoria.
Pertanto, con riguardo alla doglianza relativa alla violazione del principio di verbalizzazione, la parte ricorrente, dopo aver illustrato il lungo iter al fine di ottenere i verbali delle sedute della
Commissione nel corso delle quali era stata emessa la Delibera sanzionatoria, ha lamentato che la formazione dei verbali sarebbe avvenuta a distanza di molti mesi rispetto alle sedute Contro della Commissione e addirittura dopo la proposizione del ricorso introduttivo di in spregio dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e in violazione degli artt. 3 e 24
Cost. Contro La parte ricorrente ha, poi, ulteriormente sviluppato le proprie doglianze di violazione del principio di buon andamento e di imparzialità ex art. 97 Cost. e di difetto di istruttoria facendo specifico riferimento alle sedute del 4/9/2028 e del 13/9/2018 che ebbero a portare all'adozione della delibera sanzionatoria n. 20582/2018 del 13/9/2018 diversa da quella oggetto di esame in questa sede, ossia la delibera sanzionatoria n. 20501/2018 che, come detto, venne adottato in data 28/6/2018.
Contro In ogni modo, va anche detto che le questioni trattate dalla ricorrente con tale profilo di Contro doglianze sono sostanzialmente le medesime già svolte da nell'ambito del giudizio di opposizione n. 4914/2018 (avente ad oggetto la delibera sanzionatoria n. 20501/2018) allorchè detta ricorrente, depositando in data 11/12/2019 una nota di motivi di ricorso integrativi, ebbe a lamentare che, in occasione della seduta del 28/6/2018 “la decisione circa l'irrogazione della ben nota sanzione pecunaria – la più alta, a quanto consta, mai irrogata ad una società di revisione – è avvenuta in una finestra temporale compresa fra le 12:10 di tale giorno, uscita dal consesso del commissario dott. , e le 12:20, rientro nel consesso del Pt_3 medesimo… Si tratta di 600 secondi. In quei 600 secondi (in realtà, meno, dato che occorrerebbe sottrarre il tempo di uscita e di entrata del dott. ) il Commissario di Noia e Pt_3 il resto del collegio hanno discusso la “relazione in oggetto”, cioè quella dell'USA, di 408 pagine;
le “controdeduzioni” di PwC, di 47 pagine e, ancora, hanno approvato “il testo della delibera comprensiva dell'allegato atto di accertamento” (così sempre il verbale), l'una composta di 5 pagine, l'altra, invece, di 357 pagine. Si tratta in tutto di 817 pagine: 1,36
pagina 13 di 16 pagine al secondo” (cfr. pag. 10 della predetta nota depositata sub doc. 15 in allegato al ricorso per riassunzione).
16) ha contestato tali motivi di doglianza ponendo in rilievo, anzitutto, la fede P_
privilegiata ex art. 2700 c.c. che contraddistingue i verbali non impugnati con querela di falso.
Inoltre, ha rilevato che la verbalizzazione differita o postuma è generalmente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, purché intervenga entro un termine ragionevolmente breve, anche sino ad otto mesi dopo la data della riunione;
che, peraltro, nel caso in esame, non sarebbe stata neppure prospettata una sorta di irregolarità di tale modus procedendi e men che meno un riflesso della stessa sul provvedimento poi adottato.
Ad ulteriore conforto di quanto sopra, ha sottolineato che gli artt. 10 e 12 del Regolamento sanzionatorio non hanno predeterminato una forma, ossia una modalità standardizzata di verbalizzazione, al pari del Regolamento sanzionatorio della , di cui al CP_3
Provvedimento in data 18.12.2012, che menziona unicamente la verbalizzazione delle audizioni personali delle persone fisiche destinatarie di una contestazione, nonché delle operazioni di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio.
Quanto al secondo profilo di doglianza, la resistente ha evidenziato che le P_
contestazioni svolte in ordine al tempo impiegato per la decisione non sono idonee a scalfire l'impianto motivazionale della Delibera sanzionatoria.
17) Ad avviso di questa Corte i profili di doglianza testè richiamati sono infondati.
Quanto al primo profilo, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato, con riferimento alle sedute di organi collegiali, che la redazione del verbale non deve necessariamente avvenire in contemporanea allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione o prima della comunicazione del provvedimento finale, con la conseguenza ulteriore che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale stesso non rende illegittimo il provvedimento deliberato
(Cons. Stato, Sez.VI, 23.4.02, n. 2199; negli stessi termini TAR Umbria, n. 758/2021 si è espresso con riguardo all'art. 41, c. 4, del Regolamento di Ateneo;
v. anche Cons. Stato,
Sez.VI, 23.4.02, n. 2199; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 13.9.16, n. 2152; TAR Campania,
Salerno, sez. I, 8 gennaio 2021, n. 68; TAR Lazio, Roma, sez. I, 20 dicembre 2019, n.
14627); con l'ulteriore considerazione che anche un verbale postumo è assistito da “fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti, così che per contestare
pagina 14 di 16 tali fatti è necessaria la proposizione della querela di falso, evenienza che non si è verificata nel caso di specie” (Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5253).
In sostanza, la deliberazione è atto amministrativo perfettamente valido, non dipendente dal verbale, che ha solo la funzione di memoria storica di quanto avvenuto, una volta che siano state rispettate le sole modalità procedimentali previste, ossia, nel caso in esame, le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. La censura va, dunque, respinta.
Quanto al secondo profilo di doglianza, le contestazioni svolte dalla parte ricorrente in merito al tempo impiegato al fine dell'emanazione della delibera in esame non meritano accoglimento, in quanto è del tutto fisiologico, nello svolgimento di attività collegiale, che ciascuno dei commissari abbia avuto preventivamente la possibilità di accedere al fascicolo al fine della propria completa informazione.
Sul punto, si richiama TAR Lazio - sezione prima stralcio, n. 2279/2024, secondo cui “per consolidata giurisprudenza non è sindacabile la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati, mancando una predeterminazione, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e non essendo possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione” (v. anche, ex multis, Cons. St., sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743)”.
Per queste considerazioni, il motivo è da disattendere.
18) Tenuto conto del rigetto del ricorso, va condannata alla Parte_1
rifusione delle spese processuali in favore di avuto riguardo alle cause di valore P_
indeterminabile, di complessità media, nei termini indicati in dispositivo.
19) Non ricorrono motivi per l'accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente, in quanto i diversi esiti processuali in ordine alla giurisdizione e la complessità della vicenda sostanziale di per sé sono ostativi a detto riconoscimento;
naturalmente, a meno che non si configuri una condotta processuale totalmente abnorme rispetto al thema decidendum, circostanza non integrata dalla puntuale difesa svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 514/2023 R.G., ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto da Parte_1
pagina 15 di 16 2) condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 P_
processuali che liquida in complessivi euro 12.156,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge;
3) respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da P_
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 514/2023 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Milano, via Visconti di Modrone n.1, presso lo studio degli avvocati Massimo Longo, Simone
Orengo, Lodovico Cancarini che la rappresentano e difendono, unitamente all'avv. Pasquale
Cardellicchio, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Randisi, Maria Gioconda De P.IVA_2
Gaetano Polverosi e Matteo Musitelli, della Consulenza Legale interna, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede secondaria, sita in Milano, via Broletto, n. 7, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI: per Parte_1
codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa ogni opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, concesso alla ricorrente un termine di replica alla memoria difensiva che verrà depositata dalla P_
voglia
• annullare in parte qua o comunque disapplicare il “Regolamento sul Procedimento
Sanzionatorio della adottato con Delibera 19 dicembre 2013, n. 18750 P_ P_
(s.m.i.), con particolare riferimento all'art. 8, comma 5, nonché, se del caso, il “Regolamento organizzazione e funzionamento” adottato con Delibera 17 novembre 1994, n. 8674 P_
(s.m.i.), con particolare riferimento, agli artt. 10 e 12; di conseguenza,
• quale effetto e conseguenza del disposto annullamento o della disposta disapplicazione accertare e dichiarare l'illegittimità derivata e conseguente delle Deliberazioni sanzionatorie di n.20501/2018 del 28 giugno 2018 e 20582/2018 del 13 settembre 2018. P_
Con vittoria di spese ed onorari e rifusione del contributo unificato corrisposto.
per Controparte_1 chiede che codesta Ecc.ma Corte – rigettata ogni avversaria domanda, istanza e conclusione, anche di natura istruttoria o comunque processuale – voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto da
Parte_1
- nel merito, rigettare il ricorso in riassunzione proposto da Parte_1
in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condannare al pagamento, nei confronti della Parte_1
, di una somma equitativamente Controparte_1 determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie.
Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura.
pagina 2 di 16 Svolgimento del processo
1) Con ricorso in riassunzione, ritualmente notificato a l'odierna ricorrente P_
Contro (di seguito anche ha introdotto il presente Parte_1 procedimento a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33248, depositata il 10/11/2022, con la quale, a seguito di ricorso proposto da ex artt. 362 P_
c.p.c. e 110 c.p.a., è stata cassata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI^, 4 novembre
2020, n. 6972 e dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla controversia Contro avente ad oggetto le domande di di annullamento del Regolamento sul Procedimento
Sanzionatorio, adottato con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive P_ modifiche e integrazioni (con particolare riferimento all'art. 8, comma 5) nonché di annullamneto del Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con Delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modifiche e integrazioni P_
(con particolare riferimento agli artt. 10 e 12), e, ciò, con riferimento alla delibera sanzionatoria n. 20501 del 28 giugno 2018. P_
2) Con Delibera n. 20501 del 28 giugno 2018, aveva applicato nei confronti di P_ sanzioni amministrative per il complessivo importo di € 600.000,00, Parte_1
di cui:
A) euro 450.000,00 in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di al 31/12/2014; Parte_2
B) euro 100.000,00 in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Parte_2
[...]
C) euro 50.000,00 in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di dell'operazione di acquisto da JP Morgan Chase Bank di un portafoglio Parte_2
di prestiti ipotecari vitalizi.
Secondo quanto riportato nella delibera sanzionatoria, tali sanzioni risultano essere state irrogate per le violazioni:
A) con riferimento all'attività di revisione sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di , dei seguenti Principi di Revisione: Parte_2
1. quanto al mantenimento dell'incarico ed alla pianificazione del lavoro:
pagina 3 di 16 a) con riferimento alla valutazione del mantenimento dell'incarico, la violazione del
Principio di Revisione n. 300 “Pianificazione della revisione contabile”, paragrafo 7.
b) con specifico riguardo alle procedure di revisione complessivamente svolte sulle operazioni con parti correlate, la violazione del Principio di Revisione n. 550 “Le parti correlate”, paragrafi 2 e 6.
2. nell'ambito delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) con riferimento all'identificazione e valutazione dei rischi afferenti all'area di bilancio delle Attività finanziarie disponibili per la vendita, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 315 “La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione di rischi di errori significativi”, paragrafi 100 e 108;
- Principio di Revisione n. 545 “La revisione della valutazione del fair value e della relativa informativa”, paragrafo 10;
b) nell'ambito dei test di dettaglio svolti sugli strumenti finanziari con livello Fair Value
3, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2 e 14;
- Principio di Revisione n. 545 “La revisione della valutazione del fair value e della relativa informativa”, paragrafi 17 e 49.
3. con riguardo ai test di dettaglio complessivamente svolti in relazione all'area di bilancio “Crediti verso la clientela”, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 230 “La documentazione del lavoro di revisione”, paragrafo 9;
- Principio di Revisione n. 330 “Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”, paragrafi 7 – 54 – 67 – 70 e 71;
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafi 2 e 11.
- Principio di Revisione n. 530 “Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare”, paragrafi 47 e 56.
4. quanto ai test di dettaglio svolti sull'area di bilancio “Partecipazioni”, in relazione a quattro società controllate, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 240 “La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio”, paragrafo 42;
- Principio di Revisione n. 260 “Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance”, paragrafi 11 e 16;
pagina 4 di 16 - Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2;
- Principio di Revisione n. 600 “L'utilizzo del lavoro di altri revisori”, paragrafo 10.
5. con riguardo alle attività immateriali – avviamento, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 540 “La revisione delle stime contabili”, paragrafi 2, 22 e 24;
- Principio di Revisione n. 620 “L'utilizzo del lavoro dell'esperto”, paragrafo 12.
6. in merito ai fondi per rischi ed oneri – altri oneri, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 240 “La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio”, paragrafo 23;
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2;
- Principio di Revisione n. 505 “Le conferme esterne”, paragrafo 31;
- Principio di Revisione n. 540 “La revisione delle stime contabili”, paragrafo 27.
7. con riferimento alle azioni proprie – operazioni sul capitale, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 250 “Gli effetti connessi alla conformità a leggi e regolamenti”, paragrafi 2 e 5;
- Principio di Revisione n. 315 “La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione di rischi di errori significativi”, paragrafi 2 e 22;
B) con riferimento alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione: dell'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 39/2010 all'epoca vigente (ora art. 10, comma 4, del
D.Lgs. 39/2010) laddove prevede che “il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi”.
C) con riferimento alle verifiche sulle modalità di valutazione e contabilizzazione dell'operazione di acquisto del portafoglio prestiti ipotecari vitalizi da JP Morgan
Chase Bank, dei seguenti Principi di Revisione:
- Principio di Revisione ISA Italia n. 250 B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”, paragrafo 7;
- Principio di Revisione ISA Italia n. 250 “Le considerazioni di legge e regolamenti nella revisione contabile del bilancio”, paragrafo 18. Contro Avverso la predetta delibera sanzionatoria proponeva ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 195, comma 4°, T.U.F., introducendo così il procedimento rubricato al n. 4914/18
pagina 5 di 16 R.G., nel cui ambito, con ordinanza in data 15/7/2022, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Contro 3) A seguito dell'istanza di accesso alla documentazione formulata da P_
comunicava, in data 19 e 20 dicembre 2018, che avrebbe trasmesso i verbali appena gli stessi fossero stati approvati e, dunque, fossero disponibili.
A seguito di ricorso ex art. 116 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo
Amministrativo - CPA) presentato innanzi al TAR Lazio al fine dell'accertamento del diritto a prendere visione ed estrarre copia dei verbali nei quali era stata deliberata l'adozione della Contro Delibera de qua, trasmetteva a copia, per estratto, dei verbali delle sedute della P_
Commissione del 28 giugno e del 21 giugno, tutti “omissati” nelle parti recanti i nominativi dei
Commissari che avevano preso parte alle medesime riunioni.
A seguito della sentenza del TAR Lazio n. 4329/2019 – che, in parte, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in altra parte, aveva rigettato il ricorso presentato
Contro da – il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7378/2019 del 28/10/2019, accoglieva Contro parzialmente i ricorsi, condannando a consentire l'accesso a ai verbali senza le P_ parti “omissate” recanti i nominativi dei Commissari. Contro In data 8 novembre 2019 provvedeva, quindi, a trasmettere alla ricorrente P_ copia degli estratti dei verbali del 21 e del 28 giugno 2018 privi di “omissis” per quanto concerne i nominativi dei Commissari.
Contro 4) A tal punto, in data 11/12/2019 provvedeva a depositare, nel procedimento n.
4914/2018 R.G., una nota difensiva contenente motivi aggiunti di ricorso, supportati dai documenti funzionali all'accoglimento dell'istanza ex art. 153 c.p.c.
Tali motivi aggiunti riguardavano, in particolare: i) la violazione del principio di verbalizzazione
(per il fatto che il verbale della seduta del 28/6/2018 sarebbe stato redatto a distanza di diversi mesi da quando si era tenuta la seduta); ii) la violazione del principio di buon andamento, difetto di istruttoria e sviamento di potere (per il fatto che la decisione di emettere la delibera sanzionatoria sarebbe stata assunta in soli 10 minuti).
5) Nelle more del termine per interporre appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. Contro 4329/2019, proponeva davanti al TAR Lazio altro ricorso volto ad ottenere l'annullamento del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della adottato con P_
Delibera n. 18750/2013, con particolare riferimento all'art. 8, comma 5, nonché P_
pagina 6 di 16 l'annullamento del Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della medesima
Autorità, adottato con Delibera n. 8674/1994, con particolare riferimento all'art. 12 P_
(che avrebbe previsto una disciplina totalmente sommaria della confezione del processo verbale).
Contro Con il medesimo ricorso chiedeva, altresì, di dichiarare l'illegittimità derivata della delibera sanzionatoria n. 20501/2018 del 28/6/2018 (così come, anche, della delibera P_
sanzionatoria n. 2058/2018 del 13/9/2018 che presentava analoghe questioni).
6) Con sentenza n. 761/2020 del 21/1/2020 il TAR Lazio, in accoglimento dell'eccezione formulata da dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del P_
Giudice Amministrativo.
A seguito di appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6792/2020, in accoglimento del ricorso, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente rimessione della causa avanti al TAR Lazio per la decisione nel merito.
7) A seguito di ricorso in Cassazione interposto da per la declaratoria di difetto di P_
giurisdizione del giudice amministrativo in relazione agli atti amministrativi presupposti rispetto alla sanzione irrogata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n.
33248/2022, risolvevano la questione del riparto di giurisdizione in favore del G.O., richiamando che “come già affermato dalla […] pronuncia Cass. SU n. 24609/19 in tema di atti amministrativi, anche di natura regolamentare, presupposti all'irrogazione di sanzioni amministrative da parte della per le violazioni commesse nell'esercizio CP_3 dell'attività bancaria, va affermata, anche con riferimento alle sanzioni amministrative di competenza della ex D. Lgs. n. 58 del 1998, l'attribuzione al giudice ordinario della P_
cognizione anche sugli atti amministrativi e regolamentari presupposti, dovendosi dare ulteriore continuità all'indirizzo espresso da Cass. SU, 21 settembre 2021, n. 25476 e Cass.
SU 21 settembre 2021, n. 25477, secondo cui le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, per le P_
violazioni commesse in materia finanziaria, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario”.
pagina 7 di 16 Contro 8) Con ricorso in riassunzione, notificato a in data 30/1/2023, tenuto conto P_
della delibazione in tema di riparto resa dalle SS.UU., provvedeva a riassumere, dinanzi a questa Corte d'Appello, il giudizio già proposto avanti il TAR Lazio, deducendo, con riferimento ad entrambe le delibere sanzionatorie n. 20501 del 28 giugno 2018 e n. P_
20582 del 13 settembre 2018 tre ragioni di censura suscettibili di determinare l'annullamento e/o la disapplicazione dei Regolamenti impugnati e, conseguentemente, l'annullamento delle delibere sanzionatorie sugli stessi poggianti.
In particolare, venivano sollevate le tre seguenti censure:
i) “Violazione del principio di verbalizzazione: una pecca esiziale, comune a entrambe le
Delibere Sanzionatorie”.
ii) “Sulla Delibera n.20582/2018: violazione del principio di buon andamento e di imparzialità ex art. 97 Cost;
difetto assoluto di istruttoria”.
iii) “Segue. I plurimi profili che conducono alla violazione del principio del corretto procedimento. Sviamento di potere”.
Detta riassunzione ha dato origine al presente procedimento n. 514/2023 R.G.
9) Nel corso del giudizio, venivano concessi alle parti termini per replica.
All'udienza del 26/6/2024, alla quale era stata chiamata anche la causa connessa avente N.
4914/2018 R.G. (avente ad oggetto l'opposizione alla delibera sanzionatoria n. 20501 P_ del 28 giugno 2018), la causa, all'esito della discussione orale, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) Va, anzitutto, chiarito che avvalendosi del medesimo “ricorso in riassunzione” (contenente censure ai due distinti procedimenti sanzionatori conclusisi con le due delibere n. P_
Contro 20501 del 28 giugno 2018 e n. 20582 del 13 settembre 2018) l'odierna parte ricorrente ha introdotto due cause, precisamente:
i) la causa N. 267/2023 R.G., da ritenersi collegata alla causa N. 5168/2018 R.G., avente ad oggetto l'opposizione alla delibera sanzionatoria n. 20582 del 13 settembre 2018 P_
(relativa all'attività di revisione svolta sul bilancio di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio al
31/12/2012),
pagina 8 di 16 ii) la presente causa N. 514/2023 R.G., da ritenersi collegata alla causa N. 4914/2018 R.G., avente ad oggetto l'opposizione alla delibera sanzionatoria n. 20501 del 28 giugno P_
2018 (relativa all'attività di revisione svolta sul bilancio di al 31/12/2014). Parte_2
Va, quindi, chiarito che, essendo state svolte nel “ricorso in riassunzione” censure dirette a valere su entrambe le delibere sanzionatorie testè richiamate, la decisione della presente Contro causa prenderà in considerazione le allegazioni svolte in ricorso dalla reclamante nella misura in cui le stesse siano riferibili alla delibera sanzionatoria n. 20501 del 28 P_
giugno 2018, fermo restando che, per il resto, le doglianze della parte ricorrente hanno già trovato risposta da parte di questa Corte che si è pronunciata con sentenza n. 1376/2024
(pubblicata in data 13/5/2024) sulla predetta causa N. 267/2023 R.G.
11) Va richiamato che la difesa di parte riassumente ha chiesto di “annullare in parte qua - o comunque di disapplicare - il Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della P_
adottato con Delibera del 19 dicembre 2013, n. 18750 (s.m.i.), con particolare riferimento all'art. 8, comma 5, nonché, se del caso, il Regolamento organizzazione e funzionamento adottato con Delibera del 17 novembre 1994, n. 8674 (s.m.i.), con particolare riferimento agli artt. 10 e 12; di conseguenza, quale effetto del disposto annullamento o della disposta disapplicazione, ha chiesto di accertare l'illegittimità derivata e conseguente della Delibera sanzionatoria impugnata. Contro Come sopra riportato, tali domande di parte ricorrente sono state svolte sulla base delle seguenti tre ragioni di censura.
i) “Violazione del principio di verbalizzazione: una pecca esiziale, comune a entrambe le
Delibere Sanzionatorie”.
ii) “Sulla Delibera n. 20582/2018: violazione del principio di buon andamento e di imparzialità ex art. 97 Cost;
difetto assoluto di istruttoria”.
iii) “Segue. I plurimi profili che conducono alla violazione del principio del corretto procedimento. Sviamento di potere”.
Ebbene, per quanto il secondo ed il terzo motivo di censura siano testualmente ed espressamente riferiti alla delibera sanzionatoria n. 20582/2018 del 1379/2018 ed alle sedute della Commissione che ebbero a portare all'emanazione di detta delibera, ossia una delibera estranea al presente procedimento così come a quello collegato avente n. 4914/2018 R.G.
(aventi ad oggetto la delibera sanzionatoria n. 20501/2018 del 28/6/2018), tuttavia può
pagina 9 di 16 Contro segnalarsi che le doglianze svolte dalla ricorrente con le predette ragioni di censura, analoghe alle censure già sollevate dalla medesima parte nell'ambito della causa n.
4914/2018 quali motivi di ricorso integrativi, sono imperniate sull'assunto della violazione, da parte di del principio di verbalizzazione nonché del principio di buon andamento e di P_
imparzialità ex art. 97 Cost. con particolare riguardo al difetto di istruttoria.
12) Prima di valutare il merito dei motivi posti a fondamento del ricorso in riassunzione, la
Corte deve dare atto che la difesa della resistente ha sollevato le seguenti eccezioni: P_
a) inammissibilità della riassunzione del giudizio in ragione dell'intervenuta cassazione senza rinvio della decisione del Consiglio di Stato n. 6792/2020;
b) inammissibilità della domanda di annullamento degli atti regolamentari impugnati, in ragione del disposto dell'art. 4 L. 20.3.1865, n. 2248, All. E;
inammissibilità della domanda di disapplicazione dei medesimi per difetto di interesse ad agire;
c) inammissibilità dell'originario ricorso innanzi al giudice amministrativo per violazione del termine decadenziale ex art. 195, comma IV del TUF e, in ogni caso, degli artt. 19 e 41 del
Codice del Processo Amministrativo;
d) inammissibilità delle nuove ragioni di censura;
e) infondatezza nel merito dei motivi formulati.
In particolare, con riguardo al profilo sub a), ha richiamato il disposto di cui all'art. P_
382, III comma, c.p.c. che così statuisce: “se riconosce (la Corte di Cassazione, n.d.r.) che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito”.
Secondo i giudici di legittimità avrebbero concluso alternativamente nel senso che: P_
a) sussiste, in generale, un difetto assoluto di giurisdizione in relazione a tutte le azioni volte all'annullamento o alla disapplicazione di atti di normazione secondaria recanti la disciplina procedimentale sanzionatoria, proposte in via autonoma e disgiunta rispetto all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi sanzionatori;
b) ovvero, con specifico riguardo al caso di specie, tutte le domande formulate con il ricorso a suo tempo proposto innanzi al giudice amministrativo, e qui riassunto, risultano assorbite, sia per petitum, sia per causa petendi, da quelle già proposte nell'ambito del procedimento di opposizione alla delibera sanzionatoria (ossia la causa avente n. 4914/2018 R.G.) con la pagina 10 di 16 conseguenza che la prosecuzione del presente giudizio, separatamente dal medesimo giudizio impugnatorio, non sarebbe possibile.
13) Al riguardo, la Corte osserva che, a seguito della decisione della Cassazione n. 33248/22, il giudice ordinario, nel decidere sul fondamento della pretesa dell'Autorità amministrativa, ha piena cognizione circa il provvedimento sanzionatorio, anche nelle varie fasi procedimentali disciplinate dal Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della e dal P_
Regolamento di organizzazione e funzionamento. Tanto giustifica la rimessione della valutazione alla Corte adita.
Tuttavia, la Corte rileva, anche che la difesa di ha introdotto, Parte_1
nel corpo del ricorso in riassunzione per cui è causa, gli stessi motivi aggiunti/integrativi articolati nel procedimento n. 4914/2018 R.G. con la nota depositata in data 11/12/2019, ossia le specifiche censure ai predetti Regolamenti, suscettibili, nella prospettazione di parte ricorrente, di inficiare il fondamento della Delibera impugnata.
Ciò potrebbe valere a determinare la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una qualsivoglia decisione nel presente procedimento n. 514/2023 R.G., avendo la parte ricorrente già ampiamente esposto le proprie tesi negli scritti difensivi antecedenti di ben quattro anni prima.
14) In ogni caso, tenuto conto della peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio, la Corte reputa corretto far ricorso al principio della cd. ragione più liquida, che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, invece che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. n. 12002/14). Va considerato che il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussiste o meno il diritto fatto valere;
sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato
(cosiddetto principio della ragione più liquida). Tanto che i giudici di legittimità si sono addirittura espressi nei seguenti termini: “in applicazione del principio processuale della
pagina 11 di 16 "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la Suprema Corte, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato
l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)” (v. Cass. civ. Sez. U, n. 9936/14). E, ancora, “com'è noto, il criterio della ragione più liquida non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire
'economico' del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio decidendi già pronta
e di per sè sufficiente (sulla tecnica dell'assorbimento c.d. improprio in virtù dell'uso del criterio della ragione più liquida cfr., ex aliis, Cass. n. 17219/12; Cass. n. 7663/12; Cass.
n. 11356/06; Cass., 30/3/2001, n. 4773; anche la dottrina è concorde sull'ammissibilità dell'applicazione della ragione più liquida e sul fatto che essa non importa formazione di giudicato implicito sulle questioni non esaminate e che non ne costituiscano indispensabile presupposto logico-giuridico). L'utilizzo di questa semplificazione motivazionale deve portare allo stesso risultato finale di quello derivante dalla analisi di tutte le questioni pregiudiziali e preliminari e delle altre questioni di merito” (v. Cass. civ. n. 5724/15).
In applicazione, pertanto, di tale principio è superfluo affrontare le questioni processuali e preliminari sollevate dalla parte resistente come sopra esposte sub n. 11). P_
Contro 15) Va, quindi, richiamato che la difesa di ha esposto quanto segue:
Contro
- che intendendo proporre ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 195, comma 4, TUF, aveva richiesto di poter esercitare il diritto di accesso e di estrazione di tutti i documenti e gli atti del procedimento sanzionatorio, comprese le fasi istruttoria e decisoria;
Contro
- che non avendo l'Amministrazione dato seguito all'ostensione nei termini di legge, aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. avanti il TAR Lazio;
- che con nota in data 24/1/2019 veniva trasmesso da il verbale omissato della P_
seduta della Commissione del 28/6/2018;
- che con nota del 26/3/2019 veniva trasmesso il verbale omissato della seduta della
Commissione del 21/6/2018.
pagina 12 di 16 Ad avviso di parte ricorrente, il parziale accesso agli atti reso possibile solo a seguito della proposizione del ricorso ex art. 116 c.p.a. poneva in risalto una distorsione legittimata dall'art. 8 comma 5 del Regolamento Sanzionatorio che lascia la più ampia libertà di forma nella fase decisoria.
Pertanto, con riguardo alla doglianza relativa alla violazione del principio di verbalizzazione, la parte ricorrente, dopo aver illustrato il lungo iter al fine di ottenere i verbali delle sedute della
Commissione nel corso delle quali era stata emessa la Delibera sanzionatoria, ha lamentato che la formazione dei verbali sarebbe avvenuta a distanza di molti mesi rispetto alle sedute Contro della Commissione e addirittura dopo la proposizione del ricorso introduttivo di in spregio dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e in violazione degli artt. 3 e 24
Cost. Contro La parte ricorrente ha, poi, ulteriormente sviluppato le proprie doglianze di violazione del principio di buon andamento e di imparzialità ex art. 97 Cost. e di difetto di istruttoria facendo specifico riferimento alle sedute del 4/9/2028 e del 13/9/2018 che ebbero a portare all'adozione della delibera sanzionatoria n. 20582/2018 del 13/9/2018 diversa da quella oggetto di esame in questa sede, ossia la delibera sanzionatoria n. 20501/2018 che, come detto, venne adottato in data 28/6/2018.
Contro In ogni modo, va anche detto che le questioni trattate dalla ricorrente con tale profilo di Contro doglianze sono sostanzialmente le medesime già svolte da nell'ambito del giudizio di opposizione n. 4914/2018 (avente ad oggetto la delibera sanzionatoria n. 20501/2018) allorchè detta ricorrente, depositando in data 11/12/2019 una nota di motivi di ricorso integrativi, ebbe a lamentare che, in occasione della seduta del 28/6/2018 “la decisione circa l'irrogazione della ben nota sanzione pecunaria – la più alta, a quanto consta, mai irrogata ad una società di revisione – è avvenuta in una finestra temporale compresa fra le 12:10 di tale giorno, uscita dal consesso del commissario dott. , e le 12:20, rientro nel consesso del Pt_3 medesimo… Si tratta di 600 secondi. In quei 600 secondi (in realtà, meno, dato che occorrerebbe sottrarre il tempo di uscita e di entrata del dott. ) il Commissario di Noia e Pt_3 il resto del collegio hanno discusso la “relazione in oggetto”, cioè quella dell'USA, di 408 pagine;
le “controdeduzioni” di PwC, di 47 pagine e, ancora, hanno approvato “il testo della delibera comprensiva dell'allegato atto di accertamento” (così sempre il verbale), l'una composta di 5 pagine, l'altra, invece, di 357 pagine. Si tratta in tutto di 817 pagine: 1,36
pagina 13 di 16 pagine al secondo” (cfr. pag. 10 della predetta nota depositata sub doc. 15 in allegato al ricorso per riassunzione).
16) ha contestato tali motivi di doglianza ponendo in rilievo, anzitutto, la fede P_
privilegiata ex art. 2700 c.c. che contraddistingue i verbali non impugnati con querela di falso.
Inoltre, ha rilevato che la verbalizzazione differita o postuma è generalmente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, purché intervenga entro un termine ragionevolmente breve, anche sino ad otto mesi dopo la data della riunione;
che, peraltro, nel caso in esame, non sarebbe stata neppure prospettata una sorta di irregolarità di tale modus procedendi e men che meno un riflesso della stessa sul provvedimento poi adottato.
Ad ulteriore conforto di quanto sopra, ha sottolineato che gli artt. 10 e 12 del Regolamento sanzionatorio non hanno predeterminato una forma, ossia una modalità standardizzata di verbalizzazione, al pari del Regolamento sanzionatorio della , di cui al CP_3
Provvedimento in data 18.12.2012, che menziona unicamente la verbalizzazione delle audizioni personali delle persone fisiche destinatarie di una contestazione, nonché delle operazioni di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio.
Quanto al secondo profilo di doglianza, la resistente ha evidenziato che le P_
contestazioni svolte in ordine al tempo impiegato per la decisione non sono idonee a scalfire l'impianto motivazionale della Delibera sanzionatoria.
17) Ad avviso di questa Corte i profili di doglianza testè richiamati sono infondati.
Quanto al primo profilo, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato, con riferimento alle sedute di organi collegiali, che la redazione del verbale non deve necessariamente avvenire in contemporanea allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione o prima della comunicazione del provvedimento finale, con la conseguenza ulteriore che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale stesso non rende illegittimo il provvedimento deliberato
(Cons. Stato, Sez.VI, 23.4.02, n. 2199; negli stessi termini TAR Umbria, n. 758/2021 si è espresso con riguardo all'art. 41, c. 4, del Regolamento di Ateneo;
v. anche Cons. Stato,
Sez.VI, 23.4.02, n. 2199; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 13.9.16, n. 2152; TAR Campania,
Salerno, sez. I, 8 gennaio 2021, n. 68; TAR Lazio, Roma, sez. I, 20 dicembre 2019, n.
14627); con l'ulteriore considerazione che anche un verbale postumo è assistito da “fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti, così che per contestare
pagina 14 di 16 tali fatti è necessaria la proposizione della querela di falso, evenienza che non si è verificata nel caso di specie” (Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5253).
In sostanza, la deliberazione è atto amministrativo perfettamente valido, non dipendente dal verbale, che ha solo la funzione di memoria storica di quanto avvenuto, una volta che siano state rispettate le sole modalità procedimentali previste, ossia, nel caso in esame, le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. La censura va, dunque, respinta.
Quanto al secondo profilo di doglianza, le contestazioni svolte dalla parte ricorrente in merito al tempo impiegato al fine dell'emanazione della delibera in esame non meritano accoglimento, in quanto è del tutto fisiologico, nello svolgimento di attività collegiale, che ciascuno dei commissari abbia avuto preventivamente la possibilità di accedere al fascicolo al fine della propria completa informazione.
Sul punto, si richiama TAR Lazio - sezione prima stralcio, n. 2279/2024, secondo cui “per consolidata giurisprudenza non è sindacabile la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati, mancando una predeterminazione, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e non essendo possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione” (v. anche, ex multis, Cons. St., sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743)”.
Per queste considerazioni, il motivo è da disattendere.
18) Tenuto conto del rigetto del ricorso, va condannata alla Parte_1
rifusione delle spese processuali in favore di avuto riguardo alle cause di valore P_
indeterminabile, di complessità media, nei termini indicati in dispositivo.
19) Non ricorrono motivi per l'accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente, in quanto i diversi esiti processuali in ordine alla giurisdizione e la complessità della vicenda sostanziale di per sé sono ostativi a detto riconoscimento;
naturalmente, a meno che non si configuri una condotta processuale totalmente abnorme rispetto al thema decidendum, circostanza non integrata dalla puntuale difesa svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 514/2023 R.G., ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto da Parte_1
pagina 15 di 16 2) condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 P_
processuali che liquida in complessivi euro 12.156,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge;
3) respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da P_
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
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