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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1149 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra titolare dell'impresa CMC di SS RK (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. DANILO C.F._1
COLAVINCENZO come da procura allegata all'atto di citazione;
appellante e
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. COSIMO CASALUCI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione appellato Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, n. 112 pubblicata il giorno 13/10/2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'appellante: “(…) NEL MERITO: - accogliere lo spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, provvedere come di seguito:
1. Accertare e dichiarare
l'infondatezza delle pretese creditorie dedotte dal Sig.
per le ragioni sub. n. 1 del presente atto;
Controparte_1
2. conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA:
3. accertare e dichiarare la mancata consegna delle mascherine per cui è causa e per l'effetto, l'inesigibilità del credito vantato dalla convenuta opposta per tutte le ragioni esposte sub. n. 2 del presente atto;
6. conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di lite sia per il procedimento di primo grado, sia per il presente grado
d'appello”.
Conclusioni dell'appellato: “(…) 2) Sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'atto di appello proposto dal Signor per tutte le ragioni esposte in Parte_1 parte narrativa al presente atto e per quanto emergerà in sede di discussione e per l'effetto confermare in toto la sentenza gravata. 112/2022 pubbl. il 13/10/2022 RG n. 318/2021 Repert. n.
300/2022 del 13/10/2022 del Tribunale di Chieti, Sez. Distaccata di Ortona emessa nel fascicolo RGT 318/2021. 3) Nel merito, in ogni caso, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in parte narrativa al presente atto e per quanto emergerà in sede di discussione e per
l'effetto confermare in toto la sentenza gravata. 112/2022 pubbl. il 13/10/2022 RG n. 318/2021 Repert. n. 300/2022 del
13/10/2022 del Tribunale di Chieti, Sez. Distaccata di Ortona emessa nel fascicolo RGT 318/2021. 4) Sempre con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore anticipatario”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 112, pubblicata il 13/10/2022, il
Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, rigettava l'opposizione proposta dal sig. titolare Parte_1 dell'impresa CMC di SS RK, avverso il decreto ingiuntivo n. 107 del 2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 111.671,00, oltre ad interessi legali e spese della procedura, al sig. titolare dell'omonima Controparte_1 impresa, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto all'opposto in forza della fattura n. 28 del 1°/10/2020, dell'importo di €
8.552,00, avente ad oggetto la vendita di n. 50.000 mascherine chirurgiche, della fattura n. 43 del 22/10/2020, dell'importo di
€ 5.257,00, avente ad oggetto la vendita di n.
5.000 prodotti igienizzanti, della fattura n. 70 del 12/11/2020, dell'importo di € 109.402,00, avente ad oggetto la vendita di n. 700.000 mascherine chirurgiche, e della fattura n. 116 del 30/12/2020, dell'importo di € 1.600,00, avente ad oggetto la vendita di n.
10.000 mascherine chirurgiche.
1.1. Il Tribunale dava atto che l'opponente a sostegno dell'opposizione, aveva dedotto: a) di non aver intrattenuto con la controparte nessun rapporto contrattuale, disconoscendo timbro e firma apposti sul documento in data 6/11/2020, avente a oggetto la compravendita di 700.000 mascherine, oggetto della fattura sopra citata n. 70/2020, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
b) che tale documento non recava in ogni caso alcun impegno contrattuale, trattandosi di una proposta di vendita della controparte da lui sottoscritta per mera presa visione, non già per accettazione;
c) che l'esistenza del contratto non poteva desumersi dalle ulteriori fatture n. 28/2020, n. 43/2020
e n. 116/2020, per non essere queste ultime, a loro volta, sorrette da alcun accordo contrattuale tra le parti;
d) che la merce oggetto delle fatture non gli era mai stata consegnata ed aveva disconosciuto ogni sottoscrizione riferibile all'impresa
CMC apposta sulla relativa documentazione di trasporto;
e) che non aveva mai corrisposto all'opposta l'acconto di € 13.140,00 per gli acquisti in esame;
f) che il contratto era comunque nullo ex art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, per non essere l'opposto autorizzato alla vendita delle mascherine chirurgiche. In subordine l'opponente aveva eccepito l'inadempimento del venditore per la mancata consegna della merce, ai sensi dell'art. 1460 c.c., con conseguente inesigibilità del credito.
1.2. Il Tribunale riferiva che l'opposto aveva eccepito l'inammissibilità dei disconoscimenti operati ex adverso per la genericità di essi ed aveva insistito nella sua pretesa creditoria.
1.3. Il Tribunale rilevava che l'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., contraddicendosi rispetto a quanto dedotto nell'atto di citazione, aveva ammesso di avere stipulato con la controparte un contratto di compravendita, al quale erano riferite le fatture n. 28/2020 e n. 43/2020, aventi ad oggetto rispettivamente n. 50.000 mascherine chirurgiche e n.
5.000 prodotti igienizzanti, e di avere pagato al sig.
in relazione a tali fatture la somma di € 13.140,00 CP_1 mediante due bonifici in data 12.10.2020 e 22.10.2020.
1.4. Il Tribunale riteneva inutilizzabili ai fini del decidere il contratto in data 6/11/2020 (documento 1 del fascicolo monitorio) ed i documenti di trasporto del 13/11/2020 e del 20/11/2020 (documento “bolle trasporto” fascicolo monitorio), per essere stati validamente disconosciuti dall'opponente, stante l'inefficacia dell'istanza di verificazione dell'opposto perché non seguita dalla produzione in originale dei documenti;
il giudice riteneva tuttavia fondata la pretesa creditoria del sig. in ordine alla CP_1 complessiva fornitura di 710.000 mascherine, di cui alle fatture n. 70/2020 e n. 116/2020, ritenendo: - che era provato che tra le parti era intercorso il contratto di compravendita della merce indicata in tali fatture, come si evinceva dal pregresso rapporto commerciale pacificamente intercorso tra le parti (di cui alle ulteriori fatture oggetto di causa, ovvero la n. 28/2020 e la n.
43/2020) e dalla mancata contestazione delle fatture n. 70/2020
e n. 116/2020 da parte del sig. prima dell'emissione del Pt_1 decreto ingiuntivo;
- che la prova di tale contratto era rinvenibile anche nella messaggistica “whatsapp” intercorsa tra le parti, prodotta dall'opposto, da cui risultava che l'opponente aveva ricevuto le fatture, non le aveva contestate ed aveva espresso la volontà di adempiere le proprie obbligazioni;
- che era tardiva la contestazione di tali messaggi da parte dell'opponente, avanzata, per la prima volta, in modo specifico in sede di comparsa conclusionale;
- che erano generiche le contestazioni dell'opponente in ordine alla fattura n. 116/2020 (avente ad oggetto la fornitura di n. 10.000 mascherine chirurgiche); - che erano infondate le deduzioni del sig. circa la carenza di autorizzazione in capo alla Pt_1 controparte alla vendita delle mascherine chirurgiche, essendo tale carenza irrilevante sul piano della validità contrattuale, tenuto inoltre conto che l'art. 15 del d.l. n. 18 del 2020 aveva consentito la produzione, importazione ed immissione in commercio di mascherine chirurgiche, in deroga alle disposizioni vigenti;
- che era contraria a buona fede l'eccezione di inadempimento sollevata nel corso del giudizio dall'opponente, il quale non si era avvalso di altri rimedi apprestati dall'ordinamento, tenuto inoltre conto della contraddittorietà della linea difensiva del sig. , che aveva prima negato e Pt_1 poi ammesso l'esistenza di rapporti contrattuali con la controparte.
1.5. Il giudice riteneva l'opposizione manifestamente infondata e dilatoria e condannava l'opponente a rifondere le spese di lite al procuratore dell'opposto, dichiaratosi antistatario, ed a pagare alla controparte un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., determinata equitativamente nell'importo di euro 3.500,00.
2. Con atto di citazione notificato il 15/11/2022 il sig.
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata Parte_1 sulla base di due motivi, concludendo come indicato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio il sig. Controparte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., contestandone la fondatezza nel merito e concludendo come indicato in epigrafe.
2.2. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
7/05/2024 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in forma cartolare e le parti nelle note depositate ai sensi della norma citata concludevano come riportato in epigrafe.
2.2.1. Con ordinanza in data 9/5/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo d'appello, articolato in più profili di doglianza, l'appellante deduce che la controparte non aveva fornito la prova della sua pretesa creditoria. 3.1. Rileva che il giudice di primo grado, esclusa la valenza probatoria del contratto del 6/11/2020 nonché dei relativi proforma 10/2020 e dei documenti di trasporto, in quanto validamente disconosciuti, aveva tuttavia erroneamente desunto la prova del rapporto contrattuale dall'omessa contestazione in via stragiudiziale della fattura 70/2020; sosteneva di avere contestato tale fattura per le vie brevi e che comunque la mancata contestazione di una fattura non può integrare la prova del credito vantato dall'emittente.
3.1.1. L'appellante deduce inoltre l'inutilizzabilità dei messaggi “whatsapp”, versati in atti dalla controparte
(“screenshot” prodotti dal sig. in sede di CP_1 costituzione in giudizio in primo grado), avendoli disconosciuti già nelle note di trattazione della prima udienza del 2/12/2021, ferma la loro irrilevanza a fini probatori per la genericità e la contraddittorietà con quanto affermato dal sig. CP_1 giacché in essi si fa riferimento ad una email relativa alla consegna di 100.000 mascherine, quantità inferiore rispetto a quella oggetto del decreto ingiuntivo.
3.1.2. Osserva che la sua ammissione in ordine ai rapporti intercorsi con il sig. non mutava il quadro CP_1 probatorio, perché era riferita a rapporti diversi da quelli oggetto di causa ed insiste che l'acconto da lui versato di €
13.140,00 riguardava l'acquisto di circa 50.000 mascherine chirurgiche e di circa 5.000 prodotti igienizzanti e non già la merce oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
evidenzia infine di avere presentato querela in sede penale avverso la persona che lo aveva messo in contatto con il sig. CP_1
3.1.3. Lamenta la contraddittorietà e l'inverosimiglianza dei fatti rappresentati dall'appellato, per aver quest'ultimo dedotto di non avere mai sospeso la fornitura della merce, nonostante avesse ricevuto il pagamento soltanto di € 3.420,00 su € 13.809,00, cui ammontano complessivamente le prime due fatture emesse (la n. 28/20 e la n. 43/20), ed unicamente €
9.720,00 su € 109.000,00, cui ammontano complessivamente le ulteriori fatture (la n. 70/2020 e la n. 116/2020), laddove nella proposta di contratto del 6/11/2020 era previsto il versamento di un acconto del 20% alla conferma dell'ordine e prima della consegna della merce.
3.1.4. Evidenzia che sussistono incongruenze tra i fatti rappresentati nel ricorso per decreto monitorio ed i documenti prodotti dall'appellato. Nel ricorso il sig. aveva CP_1 infatti affermato di avere ricevuto a titolo di acconto della fornitura indicata nelle fatture n. 70/2020 e n. 116/2020, dell'importo totale di € 109.000,00, un bonifico di € 9.720,00, alla data del 13/11/2020, ma aveva prodotto un bonifico recante la data di emissione del 22/10/2020 (all. “D” fascicolo appellante), precedente a quella del contratto del 6/11/2020 ed a quella delle fatture da ultimo indicate, bonifico recante quale causale “pro forma del 12/10/2020”.
3.1.5. L'appellante conferma il disconoscimento della corrispondenza via mail, negando che l'indirizzo cmc.commerciale. corrisponda al proprio, evidenzia CP_3 inoltre l'irrilevanza e l'inutilizzabilità dei restanti documenti di provenienza del corriere “GLS” in ordine alla prova della consegna della merce de qua, perché non riferibili a corrispondenti allegazioni in fatto, né contenenti riferimenti a detta merce.
3.2. Il motivo è inammissibile circa l'avvenuta contestazione da parte dell'appellante delle fatture “per le vie brevi”, stante la genericità della deduzione, e per il resto è infondato.
3.2.1. Come correttamente evidenziato dal Tribunale un primo elemento di prova alla stipula fra le parti del contratto per l'acquisto della merce indicata nelle fatture n. 70/2020 e n. 116/2020, è rappresentato dalla mancata contestazione di tali fatture ad opera dell'appellante, che le aveva accettate senza riserve prima del giudizio.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che "la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione" (Cass. n. 26801 del
2019; Cass. n. 13651 del 2006).
3.2.2. Il Tribunale ha dato inoltre rilievo ad altri elementi che corroborano l'esistenza di un vincolo contrattuale fra le parti mediante un ragionamento presuntivo, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.
Secondo la Suprema Corte, affinché il giudicante possa ricorrere alla prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727
e 2729 c.c., “non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza” (Cass. n. 7350 del 2024; Cass. n. 21403 del 2021); la Corte ha parimenti affermato che “la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare”
(Cass. 5787 del 2014; Cass. n. 3703 del 2012; Cass. n. 26022 del
2011).
3.2.3. Nel caso in esame il rapporto contrattuale intercorso fra le parti e la pretesa creditoria del sig. possono CP_1 ritenersi provati sulla base delle seguenti circostanze gravi, precise e concordanti: - tra le parti è pacificamente intercorso il rapporto contrattuale di cui alle fatture n. 28/2020 e n.
43/2020, di poco antecedenti ed aventi ad oggetto stessa tipologia di merce delle fatture contestate, n. 70/2020 e n.
116/2020; - nei messaggi in atti ripassati inter partes su
“whatsapp”, le parti fanno riferimento inequivocabilmente alla vendita delle 700.000 mascherine di cui alla fattura n. 70/2020, laddove a fronte dell'affermazione del sig. “più c'è CP_1
l'acconto delle 700.000, ma di quello possiamo parlare a voce”, il sig. non muove nessuna contestazione e risponde “Ciao Pt_1 carissimo, dovrei sentirlo a momenti, ti aggiorno!”.
3.3. Correttamente il Tribunale ha ritenuto inefficace il disconoscimento dell'appellante di tali messaggi nella prima udienza cartolare del 2/12/2021 e nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto generico, essendosi limitato il sig.
ad affermare che “tali messaggi non evidenziano e non Pt_1 comprovano in alcun modo il numero di provenienza e di destinazione, nonché l'identità dei soggetti che li hanno scambiati. Inoltre, anche in astratto tali 'messaggi' non comprovano né la natura né la quantità di eventuali prestazioni”.
3.3.1. Il sig. in sede di costituzione in CP_1 giudizio non si è infatti limitato a produrre gli screenshot dei messaggi scambiati con il sig. nei quali, contrariamente Pt_1
a quanto dedotto dall'appellante, è indicata la data della conversazione, ma ha prodotto anche il numero e lo stato dell'appellante.
3.3.2. Sul punto va richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass.
n. 12794 del 2021; Cass. n. 17526 del 2016; Cass. n. 3122 del
2015).
3.3.3. Il sig. nel caso in esame non ha neppure Pt_1 contestato che il numero di telefono risultante come mittente dei messaggi fosse a lui intestato.
4. Con il secondo motivo d'appello l'appellante, condizionatamente al mancato accoglimento del precedente motivo, insiste nell'opporre all'avversa pretesa di pagamento l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., deducendo che non era provata la consegna della merce, e lamenta che il giudice aveva errato nel ritenere l'eccezione contraria a buona fede ai sensi del secondo comma della norma citata.
4.1. Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità prescritto dall'art. 342 c.p.c.
4.1.1. L'appellante si è limitato infatti ad affermare che il mancato pagamento della merce non era contrario a buona fede ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., senza svolgere nessuna argomentazione per contrastare le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione sul punto.
4.1.2. Si richiama in proposito il principio per cui il requisito di specificità di cui all'indicata norma codicistica postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono (ex plurimis Cass. n. 3194 del 2019).
4.2. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte va poi osservato che dai messaggi whatsapp in atti si ricava anche l'ammissione dell'avvenuta consegna della merce, giacché quando il sig. chiese all'odierno appellante di CP_1 restituirgli le mascherine invendute, al fine di scomputarne il prezzo e ridurre il debito, il sig. rispose, il 19/2/2021, Pt_1 che non aveva nulla in magazzino, avendo venduto tutte le mascherine con pagamenti a scadenza.
5. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
7. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da pare dell'appellante di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari all'importo dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante a rifondere all'Avv. Cosimo
Casaluci, antistatario, le spese del presente grado di appello, che liquida nell'importo di € 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7/1/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi