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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/03/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 28247/2021 promossa
DA rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Coppola e Parte_1
Ippolita Riva
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Fede Pellone
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni deposi- tati telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' lamentando gravi negligenze sul piano dell'assistenza prestata alla Controparte_1 propria madre, deceduta a causa del grave stato di debilitazione in cui era stata ab- Persona_1 bandonata.
1 A sostegno delle proprie pretese parte attrice deduceva, in particolare, che:
- in data 31.12.2016 la sig.ra all'epoca novantasettenne, veniva ricoverata presso l'ASST Per_1 di Melegnano e della Martesana - Ospedale Santa Maria delle Stelle Presidio di Melzo con diagno- si iniziale di “decadimento psico fisico” per una polmonite;
- durante la degenza i medici sottoponevano la sig.ra a una complessa terapia farmacolo- Per_1 gica, onde arginare l'iniziale quadro di insufficienza cardiocircolatoria e stato bronchitico;
- il 2.02.2017 la paziente veniva dimessa poiché, secondo le linee guida, risultava clinicamente guarita: le secrezioni polmonari erano ridotte, le condizioni cardiocircolatorie erano migliorate, gli indizi infiammatori erano scesi, da una settimana non si verificavano scariche e le condizioni ge- nerali erano stabili;
- in pari data la sig.ra veniva trasferita presso la RSA Mons. Bicchierai 2 dell'Istituto Au- Per_1 xologico di Milano, ove veniva riscontrata la presenza di piaghe su talloni, gomiti e dorso: sotto- posta a terapia nutrizionale per le prime tre settimane, come da raccomandazione dall'ospedale di
Melzo, le sue condizioni inizialmente rimanevano stabili;
- a partire dal 21.02.2017 il personale medico, senza effettuare approfondimenti diagnostici né ul- teriori esami, mutava la terapia nutrizionale, che fino a quel momento aveva dato buoni risultati, introducendo il nutrison energy in luogo del nutrison standard e un dosaggio pari a 1000 ml di solu- zione fisiologica in luogo di 500 ml di acqua potabile, senza che ciò venisse annotato sul diario medico della paziente, rimasto trascurato dal 21.02.2017 al 7.03.2017;
- in corrispondenza del mutamento di terapia, l'attrice notava una trasformazione psico-fisica del- la madre che iniziava a manifestare un gonfiore diffuso lungo gli arti inferiori, localizzato in parti- colare nei piedi e in entrambe le gambe, e un peggioramento delle piaghe già esistenti, oltre alla formazione di nuove sulla gamba destra;
- nonostante i ripetuti solleciti dell'attrice, il personale medico non svolgeva alcun controllo;
- la situazione clinica della sig.ra tuttavia, non migliorava e solo a seguito di insistenti se- Per_1 gnalazioni dell'attrice, in data 5.03.2017, lo stato edematoso della paziente veniva annotato nel diario infermieristico;
- inoltre, sebbene il personale avesse notato un'ipercromia delle urine, il medico curante non ave- va ritenuto di approfondire la situazione;
2 - le condizioni della sig.ra subivano un progressivo e ulteriore deterioramento e, al mani- Per_1 festarsi di difficoltà respiratorie, non le veniva somministrato ossigeno né veniva chiamato il me- dico di turno;
- dal pomeriggio dell'8.03.2017 la paziente, rantolante e affannosa nel respiro, cadeva incosciente e solo dopo insistite richieste dell'attrice il personale le somministrava un antibiotico, negandole però la somministrazione di ossigeno;
- alle ore 18:00 del 9.03.2017 le condizioni di salute peggioravano drasticamente e, stante l'impossibilità di reperire in loco un medico, intorno alle ore 18:40 la paziente veniva trasferita in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Milano, ove le veniva diagnosticata una polmo- nite;
- ricoverata in reparto, il 12.03.2017 la paziente si presentava soporosa e tranquilla, sempre meno reattiva agli stimoli esterni e non collaborativa;
- il giorno successivo, intorno alle ore 16:00, la sig.ra entrava in stato comatoso, un'ora Per_1 dopo cadeva in coma irreversibile e infine, alle ore 23:15, spirava;
- il 16.12.2019 parte attrice esperiva un tentativo di mediazione che si concludeva negativamente per mancata partecipazione dell' convenuto. CP_1
L'attrice imputava dunque alla struttura una responsabilità non per il decesso della madre, ma per aver causato alla stessa uno stato di inutile sofferenza dovuto a superficialità e trascuratezza nell'attività di cura e assistenza.
L'Istituto aveva infatti mutato la terapia nutrizionale, abbandonando quella precedente che stava dando buoni risultati e provocando così un netto peggioramento delle condizioni e della qualità di vita della paziente nella fase terminale fino all'exitus, e aveva altresì omesso la regolare tenuta del diario clinico.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice invocava pertanto la condanna di parte convenuta al risarci- mento del danno morale terminale, o danno catastrofale, correlato alla sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire e quantificabile in via equitativa in euro 10.000,00.
2. – L' si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva CP_1 Controparte_1 dell'attrice e l'eccessiva genericità delle allegazioni avversarie, che in ogni caso contestava nel me- rito.
3 3. – Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 3.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla dife- sa di parte convenuta.
L'attrice ha soddisfatto l'onere probatorio previsto dalla giurisprudenza in ordine alla propria legi- timatio ad causam, in forza del quale “colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (…) deve allegare la propria legittima- zione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede” (Cass. n.
868/2017).
Nel caso in esame, parte attrice ha prodotto il certificato di morte della sig.ra e la dichia- Per_1 razione di successione (all. 1 e 3 fasc. parte attrice) unitamente a diversi atti dello stato civile da cui è possibile desumere il rapporto di parentela con la de cuius (all. da 9 a 12 fasc. parte attrice).
Tale documentazione consente di ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio in ordine alla qualità di erede legittimo ai sensi degli artt. 565 e segg. c.c. (Cass. n. 4414/1999; Cass. n.
1484/1995).
Inoltre, pur in mancanza di una formale accettazione di eredità, il tipo di azione proposta in giu- dizio, non meramente conservativa ai sensi dell'art 460 c.c., deve essere considerata quale com- portamento concludente sintomatico di un'accettazione implicita di eredità (Cass. sent. n.
13738/2005).
Non sussiste quindi alcun dubbio in merito alla legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria avanzata, iure hereditario, dall'attrice.
5. – Ciò detto, la domanda deve essere respinta.
5.1. – La vicenda in esame verte sul presunto inadempimento del contratto di spedalità concluso tra la paziente e la struttura sanitaria convenuta. Persona_1
La prova dell'inadempimento di un contratto di prestazione professionale è stata oggetto di ripe- tuti interventi giurisprudenziali legati alla natura di obbligazione di mezzi, e non di risultato, del facere professionale. Tale qualificazione, infatti, ha per lungo tempo inciso non solo sulla riparti- zione dell'onere della prova gravante sulle parti del rapporto obbligatorio, ma anche sull'identificazione dell'inadempimento rilevante che, per la Suprema Corte, “non è qualunque ina-
4 dempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno” (cfr. Cass. Sez. Un. 11/01/2008 n.
577).
5.2. – Le deduzioni di parte attrice indicano, quale “inadempimento qualificato” imputabile all'Istituto, da un lato, la negligente tenuta del diario clinico, che sarebbe rimasto privo di aggior- namenti dal 21.02.2017 al 7.03.2017; dall'altro, l'asserita incuria nella somministrazione dei trat- tamenti medici nell'ultimo periodo di degenza della paziente, nonostante il peggioramento del suo stato di salute.
Secondo parte attrice, le condizioni della madre sarebbero peggiorate proprio nel periodo di mancata compilazione del diario clinico e, in concomitanza con il mutamento della terapia (i.e. con il passaggio da nutrison standard a nutrison energy e la somministrazione di 100 ml di soluzione fisiologica invece che 500 ml di acqua potabile), avrebbe iniziato a manifestarsi lo stato edemato- so e la situazione sarebbe improvvisamente precipitata.
Il personale sanitario avrebbe poi colpevolmente omesso di espletare controlli più approfonditi a seguito della rilevata ipercromia delle urine e non avrebbe somministrato ossigeno a fronte delle difficoltà respiratorie lamentate dalla paziente.
Siffatte condotte negligenti avrebbero causato all'anziana madre dell'attrice una profonda soffe- renza morale, in parte correlata alla consapevolezza dell'avvicinarsi della fine.
5.3. – La ricostruzione offerta dalla difesa della è stata oggetto di integrale contestazione Pt_1 ad opera dell' convenuto. CP_1
Quest'ultimo ha innanzitutto tenuto rimarcato il quadro clinico della sig.ra al momento Per_1 del primo ricovero presso l'ASST di Melegnano, richiamando le annotazioni della cartella clinica in cui la paziente veniva descritta come “grande anziana, affetta da demenza in terapia con quietiapina, parkinsonismo, ipertensione arteriosa in terapia con sartani, ernia iatale, giungeva all'osservazione per diarrea pro- fusa, decadimento delle condizioni generali, dispnea ingravescente”. Sempre al fine di fornire una descrizione completa della complessa situazione clinica in cui versava la paziente al momento dell'ingresso presso la struttura convenuta è stata riportata la diagnosi al momento delle dimissioni dall'U.O. di
Medicina Generale del Presidio Ospedaliero di Melzo: “focolaio broncopneumonico bibasilare in disfagia, precario compenso di circolo in cardiopatia ipertensiva;
disfagia in encefalopatia multinfartuale;
enterite da clostridio difficile;
ernia iatale (in anamnesi); proctorragia nas” .
5 Parte convenuta ha quindi negato la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa professionale.
Ha osservato, al contrario, di avere gestito con costante attenzione l'aggravamento delle condi- zioni di salute della paziente, monitorandone l'andamento con esami ematochimici e intervenen- do tempestivamente, quando necessario, con opportune prescrizioni terapeutiche e intensifica- zione dei monitoraggi effettuati (cfr. annotazioni prescrizionali dei giorni 7, 8 e 9 marzo 2017: all.
5. fasc. parte attrice).
L'anziana donna, al momento dell'ingresso nella RSA, era inoltre affetta da “demenza severa in tera- pia antipsicotica” ed era “vigile ma non contattabile”, e negli ultimi momenti di vita era incosciente o in stato soporoso (cfr. diari clinici sub all. 5 e.
6. fasc. parte attrice). La stessa, pertanto, non avrebbe potuto avere contezza – rappresentandosene pienamente il significato – dell'imminente e prossi- mo decesso, fermo restando che la sofferenza pre-exitus sarebbe da ricondurre al progressivo e inevitabile deteriorarsi di una condizione ormai irreversibile e non certo all'operato dei sanitari.
Nessun rimprovero potrebbe perciò muoversi alla struttura e nessun nesso causale sussisterebbe tra le cure somministrate e il peggioramento dello stato di salute della paziente;
allo stesso modo, non vi sarebbe responsabilità dell' nella ipotizzata accelerazione dell'exitus, da ricondurre CP_1 semmai esclusivamente al naturale peggioramento del complesso quadro clinico di una signora di novantasette anni gravemente malata.
5.4. – In tema di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica, la Suprema
Corte ha affermato che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della presta- zione. (…) La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da re- sponsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbli- gazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conse- guenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventual- mente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materiali- tà, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di alle-
6 gare. Dal nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione pato- logica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempi- mento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile (Cass. nn. 28991 e 28992 del 2019).
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia dimostrato né la negligente condotta professionale contestata alla struttura sanitaria, né il nesso di causalità materiale tra detto inadem- pimento qualificato e il danno evento occorso.
Per contro, risulta pienamente raggiunta la prova liberatoria in ordine all'assenza di qualsivoglia inadempimento imputabile alla struttura convenuta, risultata diligente nello svolgimento della propria obbligazione professionale, così come di un nesso eziologico tra la corretta condotta me- dica e il decesso della paziente.
Vi è evidenza in atti non solo che le modifiche apportate alla terapia nutrizionale sono state deci- se a seguito di opportuni approfondimenti clinici (cfr. annotazioni del diario clinico del 8.03.2017, all. 5 fasc. parte attrice), ma anche che tutte le decisioni di cura della paziente sono state il frutto di una specifica opzione palliativa, nel pieno rispetto delle linee guida vigenti. Alla luce di tale im- postazione clinica, la struttura convenuta ha adeguatamente modulato la terapia all'evoluzione della sintomatologica della paziente e al peggioramento del complesso quadro clinico.
Una volta rilevato lo stato anasarcatico di tachipnea in cui la sig.ra versava, il personale Per_1 medico ha provveduto a variare la terapia antibiotica mediante introduzione di Gentamicina 80 mg 1 fl. IM due volte al giorno, con sospensione di Amoxicillina/Ac.Clavulamico, e ossigeno te- rapia 1 lt/min e paracetamolo 500 mg 1 cpr tre volte al giorno;
inoltre, a causa del persistere di tachipnea e sintomatologia dolorosa, i medici hanno nuovamente rivalutato la terapia antidolorifi- ca, introducendo nuovi farmaci (cfr. annotazione del diario clinico del giorno 9.03.2017: all.
5. cit.).
La struttura ha infine allegato – e vi è prova in atti (cfr. annotazioni in all.
5. cit.) – di avere co- stantemente informato l'attrice sull'evoluzione delle condizioni di salute della madre e sul muta- mento delle terapie somministrate.
6. – Le valutazioni che precedono trovano conferma negli esiti della consulenza tecnica medico- legale disposta in corso di causa.
I consulenti dell'ufficio hanno in primo luogo accertato la corretta impostazione adottata dall' convenuto nella cura della sig.ra quest'ultima, al momento del ricovero nella CP_1 Per_1
7 RSA, proveniva “da un ricovero ospedaliero durante il quale le condizioni cliniche, già precarie a domicilio (dal- la documentazione “viveva a domicilio con l'aiuto di una badante” “demenza di grado severo”) erano ulteriormente peggiorate per il subentro di uno stato di allettamento con totale non autosufficienza […]” (all. 13 della relazio- ne).
Essa, inoltre, accedeva alla RSA “… allettata cronica in encefalopatia vascolare cronica con declino cognitivo avanzato. … vigile, non contattabile” e incapace di eseguire ordini semplici. La demenza, in particola- re, “era classificata all'ingresso in struttura secondo la scala di valutazione “clinical dementia rating scale” riporta- ta nella cartella clinica, con il punteggio 5, corrispondente alla descrizione “demenza terminale: il paziente richiede assistenza totale perché completamente incapace di comunicare, in stato vegetativo, allettato, incontinente” (pagg.
13-14 della relazione).
I consulenti hanno quindi appurato che, sulla base dei parametri fissati dalla letteratura, la sig.ra era inquadrabile tra i pazienti con un'aspettativa di vita inferiore ai sei mesi, per i quali “il Per_1 migliore approccio indicato in Letteratura è di porre attenzione all'aspetto palliativo delle cure, cioè al tentativo di alleviare i sintomi, senza poter concretamente influire, a questo stadio, sul decorso invariabilmente infausto della malattia”. In quelle condizioni, dunque, “era indicato che i trattamenti appropriati dovessero essere di tipo palliativo, cioè attenti di volta in volta ai sintomi manifestati e non finalizzati al recupero di una condizione irre- versibile e destinata purtroppo a una prognosi infausta a breve”.
In un simile contesto, gli interventi del personale sanitario operante presso la struttura convenuta sono apparsi “improntati al rispetto di queste indicazioni”, avendo prediletto l'adozione di misure volte a “preven[ire] un ulteriore aggravamento della condizione di totale allettamento” e a proseguire sia la terapia diuretica per il noto scompenso cardiocircolatorio, sia la nutrizione enterale modificata “nel tentati- vo di fornire più calorie per unità di volume somministrato” (pag. da 16 a 18 della relazione).
Il collegio peritale, inoltre, ha rilevato l'insussistenza di una correlazione causale tra il mutamento della terapia nutrizionale e il peggioramento delle condizioni della sig.ra ed ha, anzi, os- Per_1 servato come l'incremento dell'apporto calorico (1500 Kcal) del nutrison energy, farmaco sommini- strato in luogo del precedente nutrison standard (1000 kcal), veniva attuato nel tentativo di mag- giormente sostenere attività metaboliche già compromesse dal generale stato in cui versava la pa- ziente.
Con riguardo all'ipercromia nelle urine, possibile segno di infezione urinaria e/o segno di ingra- vescente scompenso cardiocircolatorio, il collegio ha evidenziato che la struttura non avrebbe po- tuto fare altro se non, da un lato, “controllare un processo infettivo instaurando terapia antibiotica (gentami-
8 cina), dall'altro […] contrastare lo scompenso cardiaco ingravescente con bilanciamenti tra terapia diuretica (furo- semide) e idratazione (soluzione fisiologica aggiunta alla nutrizione)”; e che “data la situazione di partenza estremamente compromessa - scompenso cardiaco ingravescente associato ad un processo infettivo (a partenza dalle vie urinarie o respiratoria) – [la paziente] non sarebbe stata recuperabile nemmeno in un ambiente di terapia in- tensiva, pertanto a maggior ragione in una struttura quale una RSA” (pag. 21 della relazione).
Nessuna censura, pertanto, può essere mossa all'operato dei sanitari, così come nessun appunto può sollevarsi rispetto al momento a decorrere dal quale è stata decisa la somministrazione di os- sigeno, “correttamente [praticata] a partire dal 9/3/17 al momento della prima rilevazione di riduzione della saturimetria capillare” (pag. 22 della relazione).
I consulenti, infine, hanno attestato la bontà della terapia attuata a seguito del riscontro della lieve leucocitosi, osservando al contempo come la scelta di non sottoporre l'anziana paziente a emotra- sfusioni, nonostante l'evidente anemia, si collocasse sempre nel solco del trattamento di tipo pal- liativo, originariamente e correttamente impostato.
In conclusione, la consulenza tecnica d'ufficio – le cui valutazioni appaiono condivisibili in quan- to frutto di un'accurata analisi di tutti i dati emergenti dalla documentazione clinica prodotta, fondate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e motivate con logicità e in modo esaustivo – ha riconosciuto la piena correttezza dell'operato dei sanitari, sottolineando l'adeguatezza delle metodiche impiegate secondo gli insegnamenti della scienza medica in relazio- ne alle diagnosi formulate. Nessun nesso casuale è stato poi riscontrato tra le condotte dei medici e il decesso, ricondotto al naturale epilogo di una situazione patologica in progressiva ingrave- scenza di una paziente quasi centenaria.
7. – L'assenza di un inadempimento della struttura alle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità importa il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio.
Va peraltro osservato che, anche laddove fosse stata ravvisata una condotta negligente in capo al- la struttura, non si sarebbe comunque configurato un danno morale catastrofale suscettibile di ri- parazione.
Per giurisprudenza consolidata, l'espressione “danno morale catastrofale” descrive il senso di di- sperazione vissuto da un soggetto in attesa consapevole della morte e i “presupposti indefettibili per il riconoscimento di tale voce di danno sono lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della pro- pria irrimediabile condizione clinica e la non immediatezza del decesso seguito alle lesioni, dovendo la vittima per-
9 manere in vita per un intervallo di tempo anche minimo, ma oggettivamente apprezzabile” (Cass. n.
29429/2019).
Tale danno, in altri termini, consiste nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, e la sua risarcibilità presuppone ovviamente che vi sia la prova della sussistenza di uno stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conse- guente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (così, tra molte: Cass. n.
6503/2022; Cass. n. 13537/2014; Cass. n. 7126/2013; Cass. n. 2564/2012)
Nella vicenda in esame, emerge dagli atti che la sig.ra al momento del ricovero presso la Per_1
RSA della convenuta, versava in uno stato di incoscienza dovuto ad un avanzato declino cogniti- vo.
Il diario clinico (all.
5. fasc. parte attrice) riporta numerose annotazioni in cui la paziente viene de- scritta come “non contattabile”, “completamente incapace di comunicare, in stato vegetativo”, “non in grado di interagire né con il personale né con gli altri ospiti”, “incapace di rispondere a qualsiasi stimolo”; e a decorrere dal 10.03.2017 ne viene riportato lo stato comatoso o soporoso fino al coma pre-exitus del
14.03.2017 (all.
6. fasc. parte attrice).
Nello stesso senso anche la consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che “con certezza, la signora non aveva consapevolezza alcuna in generale e nello specifico del suo stadio terminale e della morte” (pag. 24 della re- lazione).
In una situazione simile, quindi, non sarebbe stato in ogni caso possibile liquidare, iure hereditario, un danno catastrofale, “poiché lo stesso può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condi- zione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di pro- va della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del sogget- to che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte”
(Cass. n. 11250/2018).
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguar- do al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, vanno parimenti po- ste in via definitiva a carico della parte soccombente.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell Parte_1 Controparte_2
;
[...]
b) condanna a rifondere all' le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio così come liquidate con decreto emesso in corso di causa in data 18.04.2023.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 22.03.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marta Rossi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 28247/2021 promossa
DA rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Coppola e Parte_1
Ippolita Riva
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Fede Pellone
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni deposi- tati telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' lamentando gravi negligenze sul piano dell'assistenza prestata alla Controparte_1 propria madre, deceduta a causa del grave stato di debilitazione in cui era stata ab- Persona_1 bandonata.
1 A sostegno delle proprie pretese parte attrice deduceva, in particolare, che:
- in data 31.12.2016 la sig.ra all'epoca novantasettenne, veniva ricoverata presso l'ASST Per_1 di Melegnano e della Martesana - Ospedale Santa Maria delle Stelle Presidio di Melzo con diagno- si iniziale di “decadimento psico fisico” per una polmonite;
- durante la degenza i medici sottoponevano la sig.ra a una complessa terapia farmacolo- Per_1 gica, onde arginare l'iniziale quadro di insufficienza cardiocircolatoria e stato bronchitico;
- il 2.02.2017 la paziente veniva dimessa poiché, secondo le linee guida, risultava clinicamente guarita: le secrezioni polmonari erano ridotte, le condizioni cardiocircolatorie erano migliorate, gli indizi infiammatori erano scesi, da una settimana non si verificavano scariche e le condizioni ge- nerali erano stabili;
- in pari data la sig.ra veniva trasferita presso la RSA Mons. Bicchierai 2 dell'Istituto Au- Per_1 xologico di Milano, ove veniva riscontrata la presenza di piaghe su talloni, gomiti e dorso: sotto- posta a terapia nutrizionale per le prime tre settimane, come da raccomandazione dall'ospedale di
Melzo, le sue condizioni inizialmente rimanevano stabili;
- a partire dal 21.02.2017 il personale medico, senza effettuare approfondimenti diagnostici né ul- teriori esami, mutava la terapia nutrizionale, che fino a quel momento aveva dato buoni risultati, introducendo il nutrison energy in luogo del nutrison standard e un dosaggio pari a 1000 ml di solu- zione fisiologica in luogo di 500 ml di acqua potabile, senza che ciò venisse annotato sul diario medico della paziente, rimasto trascurato dal 21.02.2017 al 7.03.2017;
- in corrispondenza del mutamento di terapia, l'attrice notava una trasformazione psico-fisica del- la madre che iniziava a manifestare un gonfiore diffuso lungo gli arti inferiori, localizzato in parti- colare nei piedi e in entrambe le gambe, e un peggioramento delle piaghe già esistenti, oltre alla formazione di nuove sulla gamba destra;
- nonostante i ripetuti solleciti dell'attrice, il personale medico non svolgeva alcun controllo;
- la situazione clinica della sig.ra tuttavia, non migliorava e solo a seguito di insistenti se- Per_1 gnalazioni dell'attrice, in data 5.03.2017, lo stato edematoso della paziente veniva annotato nel diario infermieristico;
- inoltre, sebbene il personale avesse notato un'ipercromia delle urine, il medico curante non ave- va ritenuto di approfondire la situazione;
2 - le condizioni della sig.ra subivano un progressivo e ulteriore deterioramento e, al mani- Per_1 festarsi di difficoltà respiratorie, non le veniva somministrato ossigeno né veniva chiamato il me- dico di turno;
- dal pomeriggio dell'8.03.2017 la paziente, rantolante e affannosa nel respiro, cadeva incosciente e solo dopo insistite richieste dell'attrice il personale le somministrava un antibiotico, negandole però la somministrazione di ossigeno;
- alle ore 18:00 del 9.03.2017 le condizioni di salute peggioravano drasticamente e, stante l'impossibilità di reperire in loco un medico, intorno alle ore 18:40 la paziente veniva trasferita in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Milano, ove le veniva diagnosticata una polmo- nite;
- ricoverata in reparto, il 12.03.2017 la paziente si presentava soporosa e tranquilla, sempre meno reattiva agli stimoli esterni e non collaborativa;
- il giorno successivo, intorno alle ore 16:00, la sig.ra entrava in stato comatoso, un'ora Per_1 dopo cadeva in coma irreversibile e infine, alle ore 23:15, spirava;
- il 16.12.2019 parte attrice esperiva un tentativo di mediazione che si concludeva negativamente per mancata partecipazione dell' convenuto. CP_1
L'attrice imputava dunque alla struttura una responsabilità non per il decesso della madre, ma per aver causato alla stessa uno stato di inutile sofferenza dovuto a superficialità e trascuratezza nell'attività di cura e assistenza.
L'Istituto aveva infatti mutato la terapia nutrizionale, abbandonando quella precedente che stava dando buoni risultati e provocando così un netto peggioramento delle condizioni e della qualità di vita della paziente nella fase terminale fino all'exitus, e aveva altresì omesso la regolare tenuta del diario clinico.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice invocava pertanto la condanna di parte convenuta al risarci- mento del danno morale terminale, o danno catastrofale, correlato alla sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire e quantificabile in via equitativa in euro 10.000,00.
2. – L' si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva CP_1 Controparte_1 dell'attrice e l'eccessiva genericità delle allegazioni avversarie, che in ogni caso contestava nel me- rito.
3 3. – Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 3.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla dife- sa di parte convenuta.
L'attrice ha soddisfatto l'onere probatorio previsto dalla giurisprudenza in ordine alla propria legi- timatio ad causam, in forza del quale “colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (…) deve allegare la propria legittima- zione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede” (Cass. n.
868/2017).
Nel caso in esame, parte attrice ha prodotto il certificato di morte della sig.ra e la dichia- Per_1 razione di successione (all. 1 e 3 fasc. parte attrice) unitamente a diversi atti dello stato civile da cui è possibile desumere il rapporto di parentela con la de cuius (all. da 9 a 12 fasc. parte attrice).
Tale documentazione consente di ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio in ordine alla qualità di erede legittimo ai sensi degli artt. 565 e segg. c.c. (Cass. n. 4414/1999; Cass. n.
1484/1995).
Inoltre, pur in mancanza di una formale accettazione di eredità, il tipo di azione proposta in giu- dizio, non meramente conservativa ai sensi dell'art 460 c.c., deve essere considerata quale com- portamento concludente sintomatico di un'accettazione implicita di eredità (Cass. sent. n.
13738/2005).
Non sussiste quindi alcun dubbio in merito alla legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria avanzata, iure hereditario, dall'attrice.
5. – Ciò detto, la domanda deve essere respinta.
5.1. – La vicenda in esame verte sul presunto inadempimento del contratto di spedalità concluso tra la paziente e la struttura sanitaria convenuta. Persona_1
La prova dell'inadempimento di un contratto di prestazione professionale è stata oggetto di ripe- tuti interventi giurisprudenziali legati alla natura di obbligazione di mezzi, e non di risultato, del facere professionale. Tale qualificazione, infatti, ha per lungo tempo inciso non solo sulla riparti- zione dell'onere della prova gravante sulle parti del rapporto obbligatorio, ma anche sull'identificazione dell'inadempimento rilevante che, per la Suprema Corte, “non è qualunque ina-
4 dempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno” (cfr. Cass. Sez. Un. 11/01/2008 n.
577).
5.2. – Le deduzioni di parte attrice indicano, quale “inadempimento qualificato” imputabile all'Istituto, da un lato, la negligente tenuta del diario clinico, che sarebbe rimasto privo di aggior- namenti dal 21.02.2017 al 7.03.2017; dall'altro, l'asserita incuria nella somministrazione dei trat- tamenti medici nell'ultimo periodo di degenza della paziente, nonostante il peggioramento del suo stato di salute.
Secondo parte attrice, le condizioni della madre sarebbero peggiorate proprio nel periodo di mancata compilazione del diario clinico e, in concomitanza con il mutamento della terapia (i.e. con il passaggio da nutrison standard a nutrison energy e la somministrazione di 100 ml di soluzione fisiologica invece che 500 ml di acqua potabile), avrebbe iniziato a manifestarsi lo stato edemato- so e la situazione sarebbe improvvisamente precipitata.
Il personale sanitario avrebbe poi colpevolmente omesso di espletare controlli più approfonditi a seguito della rilevata ipercromia delle urine e non avrebbe somministrato ossigeno a fronte delle difficoltà respiratorie lamentate dalla paziente.
Siffatte condotte negligenti avrebbero causato all'anziana madre dell'attrice una profonda soffe- renza morale, in parte correlata alla consapevolezza dell'avvicinarsi della fine.
5.3. – La ricostruzione offerta dalla difesa della è stata oggetto di integrale contestazione Pt_1 ad opera dell' convenuto. CP_1
Quest'ultimo ha innanzitutto tenuto rimarcato il quadro clinico della sig.ra al momento Per_1 del primo ricovero presso l'ASST di Melegnano, richiamando le annotazioni della cartella clinica in cui la paziente veniva descritta come “grande anziana, affetta da demenza in terapia con quietiapina, parkinsonismo, ipertensione arteriosa in terapia con sartani, ernia iatale, giungeva all'osservazione per diarrea pro- fusa, decadimento delle condizioni generali, dispnea ingravescente”. Sempre al fine di fornire una descrizione completa della complessa situazione clinica in cui versava la paziente al momento dell'ingresso presso la struttura convenuta è stata riportata la diagnosi al momento delle dimissioni dall'U.O. di
Medicina Generale del Presidio Ospedaliero di Melzo: “focolaio broncopneumonico bibasilare in disfagia, precario compenso di circolo in cardiopatia ipertensiva;
disfagia in encefalopatia multinfartuale;
enterite da clostridio difficile;
ernia iatale (in anamnesi); proctorragia nas” .
5 Parte convenuta ha quindi negato la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa professionale.
Ha osservato, al contrario, di avere gestito con costante attenzione l'aggravamento delle condi- zioni di salute della paziente, monitorandone l'andamento con esami ematochimici e intervenen- do tempestivamente, quando necessario, con opportune prescrizioni terapeutiche e intensifica- zione dei monitoraggi effettuati (cfr. annotazioni prescrizionali dei giorni 7, 8 e 9 marzo 2017: all.
5. fasc. parte attrice).
L'anziana donna, al momento dell'ingresso nella RSA, era inoltre affetta da “demenza severa in tera- pia antipsicotica” ed era “vigile ma non contattabile”, e negli ultimi momenti di vita era incosciente o in stato soporoso (cfr. diari clinici sub all. 5 e.
6. fasc. parte attrice). La stessa, pertanto, non avrebbe potuto avere contezza – rappresentandosene pienamente il significato – dell'imminente e prossi- mo decesso, fermo restando che la sofferenza pre-exitus sarebbe da ricondurre al progressivo e inevitabile deteriorarsi di una condizione ormai irreversibile e non certo all'operato dei sanitari.
Nessun rimprovero potrebbe perciò muoversi alla struttura e nessun nesso causale sussisterebbe tra le cure somministrate e il peggioramento dello stato di salute della paziente;
allo stesso modo, non vi sarebbe responsabilità dell' nella ipotizzata accelerazione dell'exitus, da ricondurre CP_1 semmai esclusivamente al naturale peggioramento del complesso quadro clinico di una signora di novantasette anni gravemente malata.
5.4. – In tema di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica, la Suprema
Corte ha affermato che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della presta- zione. (…) La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da re- sponsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbli- gazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conse- guenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventual- mente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materiali- tà, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di alle-
6 gare. Dal nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione pato- logica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempi- mento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile (Cass. nn. 28991 e 28992 del 2019).
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia dimostrato né la negligente condotta professionale contestata alla struttura sanitaria, né il nesso di causalità materiale tra detto inadem- pimento qualificato e il danno evento occorso.
Per contro, risulta pienamente raggiunta la prova liberatoria in ordine all'assenza di qualsivoglia inadempimento imputabile alla struttura convenuta, risultata diligente nello svolgimento della propria obbligazione professionale, così come di un nesso eziologico tra la corretta condotta me- dica e il decesso della paziente.
Vi è evidenza in atti non solo che le modifiche apportate alla terapia nutrizionale sono state deci- se a seguito di opportuni approfondimenti clinici (cfr. annotazioni del diario clinico del 8.03.2017, all. 5 fasc. parte attrice), ma anche che tutte le decisioni di cura della paziente sono state il frutto di una specifica opzione palliativa, nel pieno rispetto delle linee guida vigenti. Alla luce di tale im- postazione clinica, la struttura convenuta ha adeguatamente modulato la terapia all'evoluzione della sintomatologica della paziente e al peggioramento del complesso quadro clinico.
Una volta rilevato lo stato anasarcatico di tachipnea in cui la sig.ra versava, il personale Per_1 medico ha provveduto a variare la terapia antibiotica mediante introduzione di Gentamicina 80 mg 1 fl. IM due volte al giorno, con sospensione di Amoxicillina/Ac.Clavulamico, e ossigeno te- rapia 1 lt/min e paracetamolo 500 mg 1 cpr tre volte al giorno;
inoltre, a causa del persistere di tachipnea e sintomatologia dolorosa, i medici hanno nuovamente rivalutato la terapia antidolorifi- ca, introducendo nuovi farmaci (cfr. annotazione del diario clinico del giorno 9.03.2017: all.
5. cit.).
La struttura ha infine allegato – e vi è prova in atti (cfr. annotazioni in all.
5. cit.) – di avere co- stantemente informato l'attrice sull'evoluzione delle condizioni di salute della madre e sul muta- mento delle terapie somministrate.
6. – Le valutazioni che precedono trovano conferma negli esiti della consulenza tecnica medico- legale disposta in corso di causa.
I consulenti dell'ufficio hanno in primo luogo accertato la corretta impostazione adottata dall' convenuto nella cura della sig.ra quest'ultima, al momento del ricovero nella CP_1 Per_1
7 RSA, proveniva “da un ricovero ospedaliero durante il quale le condizioni cliniche, già precarie a domicilio (dal- la documentazione “viveva a domicilio con l'aiuto di una badante” “demenza di grado severo”) erano ulteriormente peggiorate per il subentro di uno stato di allettamento con totale non autosufficienza […]” (all. 13 della relazio- ne).
Essa, inoltre, accedeva alla RSA “… allettata cronica in encefalopatia vascolare cronica con declino cognitivo avanzato. … vigile, non contattabile” e incapace di eseguire ordini semplici. La demenza, in particola- re, “era classificata all'ingresso in struttura secondo la scala di valutazione “clinical dementia rating scale” riporta- ta nella cartella clinica, con il punteggio 5, corrispondente alla descrizione “demenza terminale: il paziente richiede assistenza totale perché completamente incapace di comunicare, in stato vegetativo, allettato, incontinente” (pagg.
13-14 della relazione).
I consulenti hanno quindi appurato che, sulla base dei parametri fissati dalla letteratura, la sig.ra era inquadrabile tra i pazienti con un'aspettativa di vita inferiore ai sei mesi, per i quali “il Per_1 migliore approccio indicato in Letteratura è di porre attenzione all'aspetto palliativo delle cure, cioè al tentativo di alleviare i sintomi, senza poter concretamente influire, a questo stadio, sul decorso invariabilmente infausto della malattia”. In quelle condizioni, dunque, “era indicato che i trattamenti appropriati dovessero essere di tipo palliativo, cioè attenti di volta in volta ai sintomi manifestati e non finalizzati al recupero di una condizione irre- versibile e destinata purtroppo a una prognosi infausta a breve”.
In un simile contesto, gli interventi del personale sanitario operante presso la struttura convenuta sono apparsi “improntati al rispetto di queste indicazioni”, avendo prediletto l'adozione di misure volte a “preven[ire] un ulteriore aggravamento della condizione di totale allettamento” e a proseguire sia la terapia diuretica per il noto scompenso cardiocircolatorio, sia la nutrizione enterale modificata “nel tentati- vo di fornire più calorie per unità di volume somministrato” (pag. da 16 a 18 della relazione).
Il collegio peritale, inoltre, ha rilevato l'insussistenza di una correlazione causale tra il mutamento della terapia nutrizionale e il peggioramento delle condizioni della sig.ra ed ha, anzi, os- Per_1 servato come l'incremento dell'apporto calorico (1500 Kcal) del nutrison energy, farmaco sommini- strato in luogo del precedente nutrison standard (1000 kcal), veniva attuato nel tentativo di mag- giormente sostenere attività metaboliche già compromesse dal generale stato in cui versava la pa- ziente.
Con riguardo all'ipercromia nelle urine, possibile segno di infezione urinaria e/o segno di ingra- vescente scompenso cardiocircolatorio, il collegio ha evidenziato che la struttura non avrebbe po- tuto fare altro se non, da un lato, “controllare un processo infettivo instaurando terapia antibiotica (gentami-
8 cina), dall'altro […] contrastare lo scompenso cardiaco ingravescente con bilanciamenti tra terapia diuretica (furo- semide) e idratazione (soluzione fisiologica aggiunta alla nutrizione)”; e che “data la situazione di partenza estremamente compromessa - scompenso cardiaco ingravescente associato ad un processo infettivo (a partenza dalle vie urinarie o respiratoria) – [la paziente] non sarebbe stata recuperabile nemmeno in un ambiente di terapia in- tensiva, pertanto a maggior ragione in una struttura quale una RSA” (pag. 21 della relazione).
Nessuna censura, pertanto, può essere mossa all'operato dei sanitari, così come nessun appunto può sollevarsi rispetto al momento a decorrere dal quale è stata decisa la somministrazione di os- sigeno, “correttamente [praticata] a partire dal 9/3/17 al momento della prima rilevazione di riduzione della saturimetria capillare” (pag. 22 della relazione).
I consulenti, infine, hanno attestato la bontà della terapia attuata a seguito del riscontro della lieve leucocitosi, osservando al contempo come la scelta di non sottoporre l'anziana paziente a emotra- sfusioni, nonostante l'evidente anemia, si collocasse sempre nel solco del trattamento di tipo pal- liativo, originariamente e correttamente impostato.
In conclusione, la consulenza tecnica d'ufficio – le cui valutazioni appaiono condivisibili in quan- to frutto di un'accurata analisi di tutti i dati emergenti dalla documentazione clinica prodotta, fondate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e motivate con logicità e in modo esaustivo – ha riconosciuto la piena correttezza dell'operato dei sanitari, sottolineando l'adeguatezza delle metodiche impiegate secondo gli insegnamenti della scienza medica in relazio- ne alle diagnosi formulate. Nessun nesso casuale è stato poi riscontrato tra le condotte dei medici e il decesso, ricondotto al naturale epilogo di una situazione patologica in progressiva ingrave- scenza di una paziente quasi centenaria.
7. – L'assenza di un inadempimento della struttura alle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità importa il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio.
Va peraltro osservato che, anche laddove fosse stata ravvisata una condotta negligente in capo al- la struttura, non si sarebbe comunque configurato un danno morale catastrofale suscettibile di ri- parazione.
Per giurisprudenza consolidata, l'espressione “danno morale catastrofale” descrive il senso di di- sperazione vissuto da un soggetto in attesa consapevole della morte e i “presupposti indefettibili per il riconoscimento di tale voce di danno sono lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della pro- pria irrimediabile condizione clinica e la non immediatezza del decesso seguito alle lesioni, dovendo la vittima per-
9 manere in vita per un intervallo di tempo anche minimo, ma oggettivamente apprezzabile” (Cass. n.
29429/2019).
Tale danno, in altri termini, consiste nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, e la sua risarcibilità presuppone ovviamente che vi sia la prova della sussistenza di uno stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conse- guente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (così, tra molte: Cass. n.
6503/2022; Cass. n. 13537/2014; Cass. n. 7126/2013; Cass. n. 2564/2012)
Nella vicenda in esame, emerge dagli atti che la sig.ra al momento del ricovero presso la Per_1
RSA della convenuta, versava in uno stato di incoscienza dovuto ad un avanzato declino cogniti- vo.
Il diario clinico (all.
5. fasc. parte attrice) riporta numerose annotazioni in cui la paziente viene de- scritta come “non contattabile”, “completamente incapace di comunicare, in stato vegetativo”, “non in grado di interagire né con il personale né con gli altri ospiti”, “incapace di rispondere a qualsiasi stimolo”; e a decorrere dal 10.03.2017 ne viene riportato lo stato comatoso o soporoso fino al coma pre-exitus del
14.03.2017 (all.
6. fasc. parte attrice).
Nello stesso senso anche la consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che “con certezza, la signora non aveva consapevolezza alcuna in generale e nello specifico del suo stadio terminale e della morte” (pag. 24 della re- lazione).
In una situazione simile, quindi, non sarebbe stato in ogni caso possibile liquidare, iure hereditario, un danno catastrofale, “poiché lo stesso può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condi- zione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di pro- va della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del sogget- to che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte”
(Cass. n. 11250/2018).
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguar- do al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, vanno parimenti po- ste in via definitiva a carico della parte soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell Parte_1 Controparte_2
;
[...]
b) condanna a rifondere all' le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio così come liquidate con decreto emesso in corso di causa in data 18.04.2023.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 22.03.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marta Rossi
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