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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/07/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 8316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 8316/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ELENA ZANARDELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , con l'avv. ELENA ZANARDELLI;
Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. dichiarare la separazione personale dei sigg.ri e alle concordate conclusioni;
Parte_1 Controparte_1
2. vita separata con mutuo rispetto;
3. la casa familiare sita in Via Disciplina n. 22 – int. 8, Rezzato (BS) è assegnata in godimento esclusivo con gli arredi ivi presenti alla sig.ra essendosi il sig. trasferito, dal mese di ottobre 2024, presso Parte_1 Controparte_1 altra abitazione con il consenso della moglie;
4. le parti concordano di proseguire nel pagamento in misura pari al 50% ciascuno della rata mensile del mutuo relativo alla casa familiare. Nello specifico, la rata continuerà ad essere addebitata su conto corrente intestato al marito e la moglie provvederà – come già sta facendo – al rimborso mensile della quota di competenza;
5. il sig. riconosce che la moglie ha sempre contribuito (e tutt'ora contribuisce) Controparte_1 Parte_1 al pagamento della rata del mutuo in misura pari al 50% pertanto i coniugi concordano che l'eventuale vendita della casa familiare dovrà essere concordata fra gli stessi. I ricorrenti convengono e concordano che il corrispettivo ricavando dalla vendita della casa familiare sarà suddiviso in ragione del 50%, previa estinzione del mutuo,
1 decurtazione di tutte le eventuali spese di vendita (a tiolo esemplificativo, mediazione dell'agenzia immobiliare, accertamenti tecnici ecc…) ed effettuazione dei conguagli inerenti eventuali pagamenti in via esclusiva delle rate di mutuo;
Per_
6. i figli e sono affidati a entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente Per_2
e residenza presso la madre, fermo restando l'impegno dei genitori di consultarsi per ogni importante decisione riguardante la prole;
7. il padre potrà frequentare i figli come segue:
a) a settimane alterne, il lunedì e mercoledì e quella successiva il martedì e giovedì, dalle 18.00 con prelievo dalla casa materna ovvero dalla sede dell'attività ludica / sportiva e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
b) a fine settimana alternati, il venerdì dalle 18.00 con prelievo dalla casa materna ovvero dalla sede dell'attività ludica / sportiva e accompagnamento presso la casa materna alle 21.00 della domenica;
c) la metà delle vacanze natalizie e pasquali, anche non consecutive, e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive il cui periodo verrà concordato entro il mese di maggio di ciascun anno in base agli impegni ed alle esigenze della prole nonché dei ricorrenti;
d) ad anni alternati, il giorno della Vigilia di Natale, il Santo Natale, Pasqua e Pasquetta e Capodanno alternando altresì le festività predette e le ulteriori festività.
Resta ferma la facoltà dei coniugi di accordarsi diversamente;
8. a titolo di contributo nel mantenimento della prole il signor corrisponderà alla signora entro CP_1 Parte_1 il giorno 20 di ciascun mese la somma mensile di € 225,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale ISTAT di legge, sino all'indipendenza economica dei figli;
9. i ricorrenti concordano che saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli. Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà richiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Quanto sopra nel rispetto degli accordi tra le parti e del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia come di seguito indicato:
SPESE PER LA SALUTE
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo. I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari effettuati privatamente qualora erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE
2 - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria. In deroga al predetto protocollo, le parti convengono sin da ora che la mensa scolastica sarà divisa al 50% tra i genitori;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
SPESE PER LA CUSTODIA DEL MINORE
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature,
II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze;
10. i ricorrenti si impegnano a collaborare nella gestione del cane di proprietà suddividendo al 50% tutti Parte_1
i costi (a titolo esemplificativo, spese veterinarie, alimentari ed eventuale pensione);
11. l'assegno unico / universale viene trattenuto al 100% dalla signora e ciò con decorrenza Parte_1 novembre 2024;
12. le parti, a tacitazione di tutti i rapporti economici intercorsi nonché ai fini della risoluzione della crisi coniugale specificando che gli accordi che seguono, con le attribuzioni patrimoniali traslative, definiscono la crisi coniugale rappresentano l'unica possibile soluzione ai fini della sistemazione patrimoniale fra gli stessi e pertanto chiedono che tutti gli atti inerenti e conseguenti siano totalmente esenti da ogni tassa e imposta diretta e indiretta, fermo restando quanto concordato ai punti che precedono (in particolar modo relativamente alla casa coniugale) e seguono, il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma di € 1.862,50; CP_1 Parte_1
13. i ricorrenti concordano che il rimborso percepito dal sig. (quale unico intestatario del contratto di CP_1 mutuo) e di cui al 730% relativo agli interessi passivi del mutuo e alle spese di ristrutturazione dell'immobile verrà suddiviso al 50% con impegno del marito a comunicare, entro il mese di settembre di ogni anno, alla sig.ra Parte_1
l'importo spettante erogando, sempre entro il mese di settembre di ogni anno, la somma dovuta. Il tutto fino alla completa estinzione del mutuo e del completo rimborso delle somme dovute a titolo di ristrutturazione;
14. ambedue i coniugi sono economicamente indipendenti e hanno altresì già regolato fra di loro ogni ulteriore rapporto economico null'altro avendo reciprocamente a pretendere;
15. le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
3 16. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
17. spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/06/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
VICO EQUENSE, NA (atto n. 94, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 8316/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ELENA ZANARDELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , con l'avv. ELENA ZANARDELLI;
Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. dichiarare la separazione personale dei sigg.ri e alle concordate conclusioni;
Parte_1 Controparte_1
2. vita separata con mutuo rispetto;
3. la casa familiare sita in Via Disciplina n. 22 – int. 8, Rezzato (BS) è assegnata in godimento esclusivo con gli arredi ivi presenti alla sig.ra essendosi il sig. trasferito, dal mese di ottobre 2024, presso Parte_1 Controparte_1 altra abitazione con il consenso della moglie;
4. le parti concordano di proseguire nel pagamento in misura pari al 50% ciascuno della rata mensile del mutuo relativo alla casa familiare. Nello specifico, la rata continuerà ad essere addebitata su conto corrente intestato al marito e la moglie provvederà – come già sta facendo – al rimborso mensile della quota di competenza;
5. il sig. riconosce che la moglie ha sempre contribuito (e tutt'ora contribuisce) Controparte_1 Parte_1 al pagamento della rata del mutuo in misura pari al 50% pertanto i coniugi concordano che l'eventuale vendita della casa familiare dovrà essere concordata fra gli stessi. I ricorrenti convengono e concordano che il corrispettivo ricavando dalla vendita della casa familiare sarà suddiviso in ragione del 50%, previa estinzione del mutuo,
1 decurtazione di tutte le eventuali spese di vendita (a tiolo esemplificativo, mediazione dell'agenzia immobiliare, accertamenti tecnici ecc…) ed effettuazione dei conguagli inerenti eventuali pagamenti in via esclusiva delle rate di mutuo;
Per_
6. i figli e sono affidati a entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente Per_2
e residenza presso la madre, fermo restando l'impegno dei genitori di consultarsi per ogni importante decisione riguardante la prole;
7. il padre potrà frequentare i figli come segue:
a) a settimane alterne, il lunedì e mercoledì e quella successiva il martedì e giovedì, dalle 18.00 con prelievo dalla casa materna ovvero dalla sede dell'attività ludica / sportiva e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
b) a fine settimana alternati, il venerdì dalle 18.00 con prelievo dalla casa materna ovvero dalla sede dell'attività ludica / sportiva e accompagnamento presso la casa materna alle 21.00 della domenica;
c) la metà delle vacanze natalizie e pasquali, anche non consecutive, e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive il cui periodo verrà concordato entro il mese di maggio di ciascun anno in base agli impegni ed alle esigenze della prole nonché dei ricorrenti;
d) ad anni alternati, il giorno della Vigilia di Natale, il Santo Natale, Pasqua e Pasquetta e Capodanno alternando altresì le festività predette e le ulteriori festività.
Resta ferma la facoltà dei coniugi di accordarsi diversamente;
8. a titolo di contributo nel mantenimento della prole il signor corrisponderà alla signora entro CP_1 Parte_1 il giorno 20 di ciascun mese la somma mensile di € 225,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale ISTAT di legge, sino all'indipendenza economica dei figli;
9. i ricorrenti concordano che saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli. Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà richiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Quanto sopra nel rispetto degli accordi tra le parti e del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia come di seguito indicato:
SPESE PER LA SALUTE
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo. I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari effettuati privatamente qualora erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE
2 - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria. In deroga al predetto protocollo, le parti convengono sin da ora che la mensa scolastica sarà divisa al 50% tra i genitori;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
SPESE PER LA CUSTODIA DEL MINORE
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature,
II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze;
10. i ricorrenti si impegnano a collaborare nella gestione del cane di proprietà suddividendo al 50% tutti Parte_1
i costi (a titolo esemplificativo, spese veterinarie, alimentari ed eventuale pensione);
11. l'assegno unico / universale viene trattenuto al 100% dalla signora e ciò con decorrenza Parte_1 novembre 2024;
12. le parti, a tacitazione di tutti i rapporti economici intercorsi nonché ai fini della risoluzione della crisi coniugale specificando che gli accordi che seguono, con le attribuzioni patrimoniali traslative, definiscono la crisi coniugale rappresentano l'unica possibile soluzione ai fini della sistemazione patrimoniale fra gli stessi e pertanto chiedono che tutti gli atti inerenti e conseguenti siano totalmente esenti da ogni tassa e imposta diretta e indiretta, fermo restando quanto concordato ai punti che precedono (in particolar modo relativamente alla casa coniugale) e seguono, il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma di € 1.862,50; CP_1 Parte_1
13. i ricorrenti concordano che il rimborso percepito dal sig. (quale unico intestatario del contratto di CP_1 mutuo) e di cui al 730% relativo agli interessi passivi del mutuo e alle spese di ristrutturazione dell'immobile verrà suddiviso al 50% con impegno del marito a comunicare, entro il mese di settembre di ogni anno, alla sig.ra Parte_1
l'importo spettante erogando, sempre entro il mese di settembre di ogni anno, la somma dovuta. Il tutto fino alla completa estinzione del mutuo e del completo rimborso delle somme dovute a titolo di ristrutturazione;
14. ambedue i coniugi sono economicamente indipendenti e hanno altresì già regolato fra di loro ogni ulteriore rapporto economico null'altro avendo reciprocamente a pretendere;
15. le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
3 16. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
17. spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/06/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
VICO EQUENSE, NA (atto n. 94, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
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