Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2092 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2092 /2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 a F. Brera n.1, elettivamente domiciliata in Milano, Co lo studio dell'avv. ANGHELONE MARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara via C.F._2 studio dell'avv. MARUCCIO SIMONA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero -INTERVENUTO- Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, Controparte_1 Parte_1 cod. civ.; - ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. Le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre z ica nella casa coniugale sita in Novara, via F. Brera n.1 o presso diversa abitazione della stessa.
2. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie e i genitori si impegnano ad assicurare la reciproca partecipazione nei momenti importanti della loro crescita. I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quando avranno le figlie con sé.
3. I genitori, fatti salvi diversi accordi che tengano conto dell'interesse superiore delle figlie e delle esigenze di lavoro di entrambi i genitori - i quali potranno concordare orari e giorni differenti secondo le sopraggiunte necessità mediante
- Nel fine settimana: il padre vedrà e terrà con sé e , a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita della Per_1 Per_2 scuola sino alla domenica sera dopo cena, accompagna la
- Durante la settimana: il padre vedrà e terrà con sé le figlie, sempre il giovedì con la seguente modalità: quando trascorreranno il w.e. con il padre dall'uscita della scuola sino alla sera dopo cena, accompagnandole a casa della madre;
quando invece trascorreranno il we con la madre dall'uscita della scuola sino all'indomani mattina portandole direttamente a scuola.
-Vacanze scolastiche natalizie: previa interruzione del regime normale di frequentazione, le figlie e Per_1 Per_2 trascorreranno la metà delle vacanze natalizie e precisamente dal 23 dicembre al 30 dicembre con u e dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore nel rispetto del principio dell'alternanza, con la precisazione che il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre 2024 verrà trascorso con la madre, quello successivo con il padre;
- Vacanze scolastiche pasquali: verranno trascorse da e ad anni alterni con ciascun genitore, con Per_1 Per_2 la precisazione che le vacanze pasquali del 2025 verranno tra l
- Vacanze scolastiche estive: le figlie e trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche Per_1 Per_2 non consecutive durante le ferie da lavoro dei D o verrà consensualmente determinato dai genitori, tenuto conto delle singole esigenze di lavoro, entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore, previo congruo avviso da dare all'altro genitore, potrà trascorrere con le figlie una terza settimana. Il restante periodo verrà gestito da entrambi i genitori secondo il regime normale di frequentazione con possibilità, previ accordi, di iscrivere e a campus integrativi e ricreativi, ovvero di far trascorrere dei periodi di villeggiatura con i nonni sia Per_1 Per_2 materni che paterni;
- Le festività e i “ponti”: che cadranno durante l'anno scolastico verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore, previa interruzione del regime normale di frequentazione. Per la concreta ed esatta definizione di tali i periodi dovrà essere fatto riferimento, ogni anno, al calendario scolastico;
- i genitori, nei rispettivi periodi di loro spettanza, provvederanno ad accompagnare e ad andare a prendere le figlie sia a scuola che alle varie attività extrascolastiche e nell'ipotesi in cui il padre o la madre siano impossibilitati a vedere/tenere con sé le minori e per impegni di lavoro, gli stessi dovranno recuperare tale periodo con altro periodo di egual Per_1 Per_2 misura da c e mente;
4. Il padre a partire dalla sottoscrizione del ricorso corrisponderà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e un assegno mensile complessivo di € 2.000,00 ( € 1.000,00 per ciascuna figlia) da Per_1 Per_2 versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra Tale somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in base Pt_1 agli indici Istat, costo vita, tenendo come ba ero indice relativo al mese di giugno 2025;
5. Il padre terrà a proprio carico il 75% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale (ndr. Milano/Verbania) e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta”. Ad integrazione di quanto sopra si precisa che le rette relative all'intero ciclo scolastico delle scuole private - fino alle scuole superiori - che attualmente frequenta la figlia e quello che frequenterà la figlia – Per_2 Per_1 sempre fino alle scuole superiori - a partire dal prossimo anno scolastico, saranno sostenute dai nonni paterni che si sono impegnati a tanto fare. In caso di mancato pagamento da parte dei nonni paterni in ogni caso si farà carico di dette rette il padre.
6. Il Sig. tenuto conto che la moglie ha reperito di recente un'occupazione lavorativa a tempo Controparte_1 determinato in forza della quale percepisce una retribuzione lorda di €. 1.517,00, si impegna a corrispondere alla stessa un assegno mensile di € 500,00 a titolo di integrazione al suo mantenimento. Tale assegno sarà versato a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base Pt_1 il numero indice relativo al mese di luglio 2025; si precisa che tale assegno verrà corrisposto fino alla emananda sentenza di divorzio, ove secondo i raggiunti accordi viene previsto un assegno divorzile. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7. La casa familiare, sita a Novara, via F. Brera N.1, la cui proprietà risulta intestata alla sig.ra Parte_1 viene assegnata temporaneamente alla medesima, con tutti gli arredi nella stessa contenuti, ove continuerà ad abitare con le figlie minori e e ciò sino a quando non verrà realizzata la vendita della casa familiare, Per_1 Per_2 mediante contestual o ella sig.ra di nuova casa da adibirsi ad abitazione sua e delle figlie. Pt_1
8. La casa coniugale è stata acquistata con l'aiuto economico donato dai genitori dei coniugi e mediante l'accensione di un mutuo presso Banca Intesa Sanpaolo cointestato a entrambi i coniugi sig.ra e al sig. Parte_1
e garantito dal di lui padre sig. Durante la imoniale Controparte_1 Persona_3 le rate di mutuo sono state pagate con l'apporto economico di entrambi i coniugi e soprattutto con l'aiuto economico donato dai genitori del sig. Alla sottoscrizione del presente ricorso residua un mutuo di € Controparte_1 233.158,15.
9. La sig.ra a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in ordine all'acquisto della casa Parte_1 coniugale e agli aiuti economici donati a vario titolo dai rispettivi genitori sino alla sottoscrizione del presente ricorso, si impegna e si obbliga a porre in vendita a terzi la casa coniugale - a condizione che la relativa vendita si realizzi contestualmente all'acquisto di un altro immobile da intestare alla stessa per adibirlo ad abitazione sua e delle figlie - ed a suddividere con il sig. il prezzo ricavato dalla vendita Controparte_1 nella misura del 50% ciascuno, previa estinzione del mut casa, detrazione di tutte le spese connesse alla compravendita e restituzione dell'importo che verrà anticipato dai genitori del sig. CP_1 per il pagamento delle rate di mutuo che matureranno a partire dalla sottoscrizione del pr
[...] sino alla realizzata vendita. Si precisa che l'obbligo di pagamento delle rate di mutuo che matureranno dalla sottoscrizione del presente ricorso fino alla vendita dell'immobile grava in ogni caso in capo ad entrambi i coniugi sia in forza della relativa cointestazione del mutuo sia in virtù del suddetto accordo raggiunto dai coniugi a titolo di sistemazione dei loro rapporti economici sulla casa coniugale ( ovvero la suddivisione al 50% del ricavato dalla vendita, al netto di tutti i debiti sopra indicati ) e derivanti dalla pregressa convivenza matrimoniale. 10. A fronte di quanto sopra la sig.ra si impegna e si obbliga a porre in vendita la casa coniugale alle Parte_1 previste condizioni, ponendola direttamente in vendita per i primi tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso mediante annunci sui vari portali immobiliari gratuiti ovvero mediante segnalazioni anche da parte del sig. CP_1 di persone interessati all'acquisto. Trascorso infruttuosamente detto periodo, la sig.ra si impegna, quindi, a Pt_1 conferire ad un'agenzia immobiliare, prescelta di comune accordo con il sig. apposito Controparte_1 mandato relativo alla vendita della casa coniugale e all'acquisto di una sua nuova abitazione per trasferirsi con le figlie minori. Il prezzo base di vendita della casa familiare viene sin d'ora fissato in € 1.000.000,00, fatti salvi eventuali oscillazioni al rialzo o al ribasso dettati dal mercato immobiliare. La vendita della casa coniugale dovrà essere sottoposta alla condizione che la consegna dell'immobile compravenduto avvenga contestualmente al trasferimento della sig.ra e delle figlie presso la nuova abitazione acquistata dalla stessa. A tal fine il sig. Pt_1 si in d'ora disponibile a che la sig.ra percepisca in acconto - laddove Controparte_1 Parte_1 ciò si rendesse necessario – integralmente o parzialmente, le somme che verranno versate dal promissario acquirente a titolo di acconto prezzo, per investirle a sua volta nell'acquisto della sua nuova abitazione familiare;
11. I coniugi concordano sin da ora che con la realizzazione della vendita dell'immobile gli arredi contenuti all'interno dell'attuale casa familiare rimarranno nella piena disponibilità e proprietà della sig.ra e delle figlie, mentre Pt_1 i beni personali, le suppellettili e gli arredi che provengono dalle rispettive famiglie di origine dei coniugi verranno prelevati da ciascun coniuge nel rispetto dell'originaria provenienza;
a tal riguardo si precisa che il sig. CP_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso preleverà i libri al medesimo appartenenti.
12. Nel dare atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale, a partire dalla sottoscrizione del Controparte_1 presente ricorso ed in vir i raggiunti dai coniugi con riguardo alla vendita dell'attuale casa familiare, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria ed alle utenze della casa familiare saranno a carico esclusivo della Sig.ra mentre tutte le spese relative alla manutenzione straordinaria, all'IMU se dovuto, Pt_1 all'assicurazione della casa e alle rate di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi che matureranno dalla sottoscrizione del presente ricorso sino alla vendita della casa coniugale saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Quanto al pagamento delle rate di mutuo, si ribadisce che in forza degli accordi dai medesimi raggiunti con genitori del sig. il relativo pagamento verrà anticipato da quest'ultimi con CP_1 conseguente obbligo di restituzione da parte dei coniugi in sede di rogito della casa coniugale.
13. L'autovettura Mini Cooper Countryman, targata GL871RZ, la cui proprietà è intestata al Sig. CP_1 ma detenuta dalla Sig.ra resterà nella piena disponibilità della medesima, previo
[...] Parte_1 ento della proprietà da parte ra e spese della sig.ra - e previo pagamento da parte Pt_1 della Sig.ra delle rate residue del finanziamento contratto dal sig. per l'acquisto dell'auto. Pertanto Pt_1 CP_1 dalla sottos del presente ricorso saranno a carico esclusivo dell le spese relative Parte_1 all'assicurazione, al bollo e quelle relative ai ratei del sopra citato finanziamento che matureranno sino alla sua estinzione.
14. I coniugi si impegnano ad accedere congiuntamente alla cassetta di sicurezza ove sono custoditi alcuni beni, al fine di procedere alla suddivisione dei medesimi ed in particolare per il prelievo da parte del sig. degli orologi CP_1 di proprietà dello stesso (ovvero Cartier Santos 100, Rolex Datejust 41, EG UL Master ultra-thin 41 Per_ mm oro rosa, orologio d'oro regalato dallo zio .
15. I coniugi di comune accordo, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso si autorizzano reciprocamente ad aprire dei propri conti correnti e si impegnano a suddividersi nella misura del 50% ciascuno le somme, i titoli , le obbligazioni che attualmente risultano giacenti ovvero investiti sul conto corrente n.7139 cointestato ai coniugi aperto presso la banca Intesa Sanpaolo con relativo dossier titoli intestati ai medesimi, che rimarrà in ogni caso aperto essendo appoggiato il pagamento del mutuo relativo alla casa familiare;
si precisa che dette somme alla data della sottoscrizione del presente ricorso ammontano a complessivi euro 177.809,03;
16. I genitori, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio - rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio delle figlie minori, con impegno a comunicarsi reciprocamente in anticipo gli espatri con le figlie.
17. I genitori dichiarano che qualora dovessero ricorrere i presupposti per l'erogazione dell'Assegno Unico per le figlie, lo stesso verrà percepito interamente dalla madre.
18. Spese legali interamente compensate fra le parti”. - d'aver reciprocamente rinunciato con il sig. al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art Controparte_1 473 bis, 51 III c.p.c., limitandosi a tal fin la documentazione nn.4-14) relativa ai redditi percepiti dai coniugi nell'ultimo triennio;
- di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di aver rinunciato espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice chiedendo che l'udienza di prima comparizione avvenisse attraverso il deposito di note scritte;
contestualmente, CHIEDE Che venga pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e - che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto in data 06.06.2009 matrimonio concordatario in Cerano (NO), trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Novara, Atto n. 72 parte II, serie B anno 2009 - e relativa omologa delle condizioni separative di cui al ricorso introduttivo e sopra richiamate con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerano (NO) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune dove l'atto è stato parimenti trascritto”.
Per il P.M
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Cerano in data 06/06/2009 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4 parte II serie A anno 2009. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie: (11.03.2010) e Per_1 Per_2
(27.10.2012) entrambe minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi all'udienza del 06/11/2024, il Giudice Relatore ha assegnato un nuovo termine per il deposito della documentazione mancante. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 08/12/2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle part d no intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni competenti per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10.1.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini