Art. 10.
La facolta' accordata al Governo di espropriare colle forme e ne' modi indicati nei precedenti articoli, potra' essere esercitata per un biennio dalla data della presente Legge, la quale sara' obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
La facolta' accordata al Governo di espropriare colle forme e ne' modi indicati nei precedenti articoli, potra' essere esercitata per un biennio dalla data della presente Legge, la quale sara' obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.