TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10047 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa IA ER NS, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 40464/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Riommi Parte_1 come in atti
- ricorrente -
CONTRO Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. Sabrina Ciabattari come in atti
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo (lo si riporta in sintesi): di essere dipendente dell' con mansioni di Controparte_1 collaboratore sanitario professionale infermiere;
di svolgere attività lavorativa su turni di lavoro denominati H24 con orario mattutino, pomeridiano e notturno;
che il rapporto di lavoro è sottoposto al regime contrattuale del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21.5.2018 e dal 1.1.2019 del CCNL sottoscritto il 2.11.2022, che non regolano l'istituto del diritto alla mensa, ma confermano la vigenza della precedente disciplina contenuta nell'art. 29 del CCNL Sanità sottoscritto il 20.9.2001; che con ordinanza del Direttore Generale protocollo n. 17780 del 19.05.2014, l'Azienda datrice ha disposto il diritto alla mensa “… a condizione dell'effettuazione di orario giornaliero di almeno 8,30 ore lavorative… “; che nonostante egli abbia svolto turni di lavoro che settimanalmente hanno ricoperto un orario superiore alle sei ore di servizio giornaliere, l'Amministrazione sanitaria non ha mai provveduto a riconoscere il servizio di mensa dopo le sei ore, ma ha confermato quanto contenuto nell'ordinanza 17780 dl 19.5.2014, riconoscendo il diritto alla mensa solo dopo otto ore e trenta minuti continuativi di servizio svolto, in contrasto con quanto stabilito in sede contrattuale. Tanto esposto, il ricorrente, argomentando diffusamente in ordine al suo diritto a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice protocollo n. 17780 del 19.05.2014, - condannare l' al riconoscimento in favore della parte Controparte_1
r o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l' a risarcire il danno Controparte_1 subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 738 turni non riconosciuti nel periodo dal 20 febbraio 2019 al 31 luglio 2023, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 3.047,94 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di agosto 2023 in avanti, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato”. Si è costituita l' Controparte_1 eccependo, preliminarmente, la nullità e/o inammissibilità del ricorso e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in particolare per violazione degli artt. 125 e 414 n. 3 e n. 4 c.p.c., per omessa produzione del CCNL di categoria e dei conteggi analitici, dichiarare inammissibile e/o improcedibile le domande formulate ex adverso.
- NEL MERITO, per tutte le ragioni di cui in narrativa, rigettare tutte le domande avanzate dalla ricorrente, poiché illegittime ed infondate e comunque non provate. IN VIA SUBORDINATA, nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande avversarie, comunque rideterminare le relative somme di denaro eventualmente dovute dalla resistente nella minor somma che risulterà di giustizia.
2 IN OGNI CASO, Con vittoria di onorari e spese di giudizio da distrarsi”.
La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 9.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da tutte le parti, che nulla hanno eccepito in ordine a tale modalità di trattazione) e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Deve essere, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità e inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c., avendo il ricorrente chiesto l'accertamento del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per i turni di lavoro di durata superiore alle sei ore e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito per il mancato riconoscimento di tale diritto, previsto dalla contrattazione collettiva, indicando con precisione i turni svolti nel periodo oggetto di domanda. Infondata è anche l'eccezione preliminare di omessa produzione del CCNL di categoria e di conteggi, avendo il ricorrente prodotto le norme contrattuali invocate in ricorso a sostegno della propria pretesa (all. 2-5) nonché indicato anno per anno i turni di lavoro superiori a 6 ore svolti e il valore del buono pasto previsto dal CCNL.
Si ritiene, inoltre, che - contrariamente a quanto affermato dalla resistente - il ricorrente abbia fornito prova dei turni svolti, attraverso la produzione dei cartellini mensili (all. 1) non specificamente contestati dall' CP_1
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, per le motivazioni di seguito esposte. Il ricorrente invoca l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001 (richiamato dal CCNL vigente, che non regola diversamente l'istituto in esame) che dispone:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
3 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione contrattuale è stata successivamente modificata (nel comma 1 e 4) dall'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31.07.2009, il quale ha disposto:
“1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato:
“1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
“L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato:
“4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Quanto alla disciplina di legge, viene in rilievo l'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003, che stabilisce:
“1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.” Così esposto il quadro normativo, si osserva che la questione oggetto del presente giudizio, con riferimento ad altri lavoratori dipendenti del CP_1 con turni uguali all'attuale ricorrente, è stata già esaminata da questo Tribunale con la sentenza n. 5683/2025 (dott.ssa che a sua volta richiama altre Per_1 sentenze di questo Tribunale (n. 920/20 tt.ssa e 9598/2022 Per_2 Per_3
, da intendersi qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
[...]
Si legge nella sentenza n 920/25: «Il Tribunale di Roma, in una causa avente ad oggetto questione similare relativa ad un dirigente, cui possono trovare applicazione i medesimi principi
4 giuridici, ha stabilito: “…deve quindi ritenersi che il lavoratore che sia impegnato in ciascuna giornata per oltre sei ore ha diritto ad un intervallo per la pausa pranzo, giacché il contratto collettivo integrativo per la dirigenza sanitaria garantisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, da intendersi appunto collegata alla obbligatoria fruizione di una pausa di lavoro, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche ed anche opportuna per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Non è forse superfluo aggiungere che la legge presume che un lavoro protratto per oltre sei ore può condurre ad uno stress psicofisico il quale è possibile fonte di calo dell'attenzione e di rischi per la sicurezza dei lavoratori e – nel caso di specie – ovviamente anche dei destinatari dei servizi di assistenza sanitaria.” (Tribunale di Roma sentenza n. 9598 del 15.11.2022, Pres. Dott. Antonio IA Luna). Sempre il medesimo Tribunale rileva inoltre che “ la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e deve avvenire nel corso della stessa per consentire a chi presta servizio per oltre sei ore di fruire del riposo indispensabile per il recupero delle energie psicofisiche” (sentenza citata). Si legge nella sentenza n. 5683/2025:
“Ne consegue che le disposizioni impartite unilateralmente dall'azienda non possono ritenersi vincolanti nella misura in cui disciplinano il diritto alla mensa con modalità più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla legge. Anche la Corte d'Appello di Roma, in una causa del tutto analoga alla presente, ha ribadito con specifico riferimento al turno notturno che: L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”.
Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art.29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in
5 relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.”. La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, e non prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa” (Corte d'Appello di Roma sez. V. n. 947 del 13.03.2023; conformi, Corte d'Appello di Roma n. 2329 del 05.06.2023; Corte d'Appello di Roma n. 2818 del 04.07.2022; Corte d'Appello di Roma n. 2568 del 23.06.2021; Corte d'Appello di Roma n. 1902 del 09.06.2021).» La stessa suprema Corte ha affermato tali principi nella sentenza 5547/21 secondo cui:
“10 Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo sanità , attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL Sanità' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero
6 ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL Integrativo sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI.” Appare pertanto evidente alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata che il lavoratore il quale presti un'attività lavorativa per oltre sei ore ha diritto ad un intervallo destinato alla pausa pranzo proprio in quanto il contratto collettivo integrativo applicabile al rapporto attribuisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza in relazione alla particolare articolazione dell'orario, articolazione da intendersi come collegata alla obbligatoria fruizione della pausa per lavori di durata superiore alle sei ore ( Tribunale Roma sent 9598/22) Né si può ritenere che essendovi un servizio mensa / cestini i lavoratori al termine del turno o prima di esso potessero recarsi alla mensa o prelevare i cestini , come sopra affermato, in quanto nei turni loro assegnati non è compresa una pausa alla quale è collegata la consumazione del pasto che deve necessariamente avvenire all'interno della pausa stessa che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass. n. 5547 del 01/03/2021). Infatti la circostanza secondo cui i ricorrenti non possono godere del servizio mensa, né del servizio sostitutivo dei cestini, emerge anche dal fatto che il loro orario è superiore alle sei ore ed è continuativo per cui non hanno intervalli pausa, compresi nell'orario, da permettere agli stessi di consumare il pasto, posto che lo stesso deve essere consumato, in base alle disposizioni contrattuali e di legge, fuori dell'orario di lavoro e che il lavoratore ha diritto ad una pausa pranzo dopo le sei ore di lavoro. Nè la pausa pranzo potrebbe
7 essere goduta prima dell'inizio turno o al termine di fine turno perché non si tratterebbe di pausa durante il turno, dovendo l'infermiere timbrare il cartellino in entrata ed in uscita agli orari previsti dal turno e lavorare ininterrottamente nell'orario di tutto il turno, senza pausa. Quindi l'articolazione dell'orario come organizzata dal non permette di CP_1 fruire della mensa o dei cestini, se non prima del po il turno, ma in tal caso, essendo il servizio prestato al di fuori dell'orario, non sarebbe pagato dal ma interamente dai lavoratori, non essendovi disposizioni CP_1 aziendali sul punto che esonerano i lavoratori dal pagamento. Circa poi la deduzione dell'azienda relative all'incompatibilità dei buoni pasto con le risorse disponibili, si osserva che la deduzione è priva di pregio in quanto nessuna disposizione del contratto collettivo subordina il diritto alla mensa a disponibilità delle risorse finanziarie, in esso si prevede che il datore di lavoro istituisce il servizio mensa in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le proprio risorse finanziarie e, ove non fornisca direttamente tale servizio, è obbligato a garantire l'esercizio del diritto alla mensa con le modalità alternative tra le quali rientrano i buoni pasto, per cui i buoni pasto costituiscono una modalità alternativa alla mensa obbligatoria per il datore di lavoro, indipendentemente dalle risorse disponibili” (v. sentenza citata). Non si ritiene, infine, condivisibile la tesi della convenuta, secondo cui il diritto alla mensa e/o alla pausa sarebbe assorbito dalle speciali indennità previste dal CCNL per i lavoratori notturni (art. 46 e 106); si tratta infatti di indennità funzionali alla compensazione dei disagi e della maggiore gravosità insiti nella prestazione di lavoro notturno, e non certo compensative della mancata fruizione della mensa, il cui diritto spetta, come detto, indipendentemente dalla collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, alla sola condizione che l'attività sia protratta per oltre sei ore (in tal senso, Trib. Roma sentenza n. 4441/2025 dott.ssa Per_4
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il lavoratore che presta attività giornaliera eccedente le 6 ore abbia diritto a una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche e, in corrispondenza della pausa, alla consumazione del pasto e, quindi, alla relativa erogazione del buono pasto. In ordine alla quantificazione delle somme dovute, si osserva che ai sensi dell'art. 29 del CCNL, “il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £ 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £ 2.000 per ogni pasto”; la quota a carico dell' pertanto, è attualmente pari a € 4,13 (£ 8.000). CP_1
I turni sup 6 ore prestati dal ricorrente, come anche appare da cartellini, ammontano a n. 738; l'azienda resistente va quindi condannata al pagamento della complessiva somma di € 3.047,94 (€ 4,13 * 738), oltre alla
8 maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Non può invece accogliersi la richiesta volta alla condanna della resistente per il periodo successivo all'instaurazione del giudizio, considerando che il deposito del ricorso introduttivo cristallizza la domanda giudiziale, non potendosi emettere pronuncia di condanna in futuro al di fuori dei casi espressamente previsti dal nostro ordinamento.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente secondo l'ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del suo carattere seriale, delle fasi di giudizio e della redazione dell'atto con la presenza di collegamenti ipertestuali. Ai fini della liquidazione, non può ritenersi la causa di valore indeterminabile, in quanto tutte le domande avanzate sono strettamente funzionali alla pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro e non hanno effettiva autonomia processuale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto condanna l'
[...] al riconoscimento in favore dello stesso Controparte_1 del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere;
condanna l' a Controparte_1 risarcire il d ei buoni pasto pari a n. 738 per un totale di € 3.047,94 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge;
condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.030,00 oltre spese generali, iva cpa e rimborso del contributo unificato.
Si comunichi.
Roma, 10/10/2025
Il giudice
IA ER NS
9