Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3207 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Rivano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Rivano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 09/08/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/08/2021 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1
di Selargius, anno 2021, numero 22, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 09.08.2021 in
Selargius (CA) tra i Sig.ri e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del medesimo Comune, all'Atto n. 22, Parte 1, anno 2021, disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune affinché proceda alle prescritte annotazioni di legge.
b) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
e risiederà, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione ubicata in Quartu
Pag. 2 di 4 Sant'Elena, Via Trieste n. 115, unitamente alla madre con la quale continuerà
a convivere.
c) Il Sig. continuerà a vivere nell'abitazione ubicata in Selargius CP_1
Via Firenze n. 24.
d) Il figlio minore dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori Per_1 cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi e con i rispettivi ascendenti rapporti equilibrati e continuativi;
i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale adottando consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle decisioni di ordinaria amministrazione relative al minore nei rispettivi tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno di essi.
e) Salvo diverso accordo tra i genitori e nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni del figlio nonché dei rispettivi impegni lavorativi, in un'ottica di un affidamento paritario, i coniugi potranno tenere con sé il piccolo Per_1 per tre giorni consecutivi ciascuno;
nei rispettivi periodi di permanenza,
l'altro genitore potrà contattare telefonicamente il minore, con l'ausilio del genitore cui è collocato temporaneamente, almeno tre volte al giorno, in linea di massima prima dell'entrata a scuola, all'ora di pranzo ed all'ora di cena;
i genitori si impegnano, in ogni caso, a venirsi incontro con spirito di collaborazione e dialogo nella gestione e soddisfacimento delle esigenze quotidiane del figlio e nell'esclusivo interesse dello stesso, consentendo reciprocamente, tra le altre cose, di farsi coadiuvare da soggetti terzi (nonni e genitori di altri alunni) al fine di portare e prendere il minore all'uscita di scuola.
f) Durante le festività natalizie il minore trascorrerà la vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre, fatti salvi eventuali diversi accordi, così come i principali giorni di festa con ciascun genitore col criterio dell'alternanza, scambiando le festività l'anno successivo e concordando le stesse con congruo anticipo.
Qualora uno dei due genitori dovesse trascorrere tali festività lontano dal luogo di residenza, previo accordo, potrà condurre il figlio minore con sé in vacanza ove riterrà opportuno per 7 giorni, concordando il periodo con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni.
g) Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa.
h) Nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due (2) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il mese di maggio di ogni anno per evitare eventuali sovrapposizioni, di modo che ciascun genitore potrà condurre liberamente in vacanza il minore, ove riterrà opportuno.
Pag. 3 di 4 i) Per le altre festività ed i compleanni si seguirà il criterio dell'alternanza annuale salvo diverso accordo.
j) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
k) Ciascun genitore provvederà al mantenimento del minore nei rispettivi tempi di permanenza con lo stesso.
l) Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% secondo le modalità di cui alle linee guida del CNF risalenti al 2017.
m) L'assegno unico universale erogato in favore del figlio minore sarà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_1
n) L'autovettura Toyota IQ targata EC088SJ, acquistata in regime di comunione legale, continuerà ad essere assegnata in via esclusiva alla Sig.ra Pt_1
[...]
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4