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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
14255/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
13/12/2024 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli avv. MESSINA FEDERICA e VEPPO MATTIA, presso il cui studio sito in
VIA PODGORA 5, MILANO è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2
assistito e difeso dagli avv. MESSINA FEDERICA e VEPPO MATTIA, presso il cui studio sito in
VIA PODGORA 5, MILANO è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Milano il 16.05.2019
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 16.12.2024
Pagina 1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 11/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di separazione n. 6226/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 19/07/2023; in particolare, dando atto che erano addivenute a nuovi accordi per permettere al sig. di accendere un mutuo per Pt_2
l'acquisto di una nuova abitazione ove ospitare i figli, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“MODIFICA della sentenza di separazione n. 6226/2023 così come segue:
CONDIZIONI
- Il punto 2 Con il seguente
La quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Milano alla via IA IAn 10 (censita al catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 319 mappale 43 subalterno 8 via IA
IAn 10 piano 1-S1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2 vani 8.5, superficie catastale totale metri quadrati 128, superficie catastale totale esclude aree scoperte metri quadrati 124, rendita catastale euro 1.075,52 da rivalutare ai sensi di legge - trasferita con atto repertorio n. 3628 raccolta
n. 2560 avanti al Notaio di Milano in forza del contratto di preliminare Persona_3 di vendita n. 53363/21724 di repertorio registrato all'A.E.- Uff di Milano DP II in data 21.12.2021 ai n. 101452/70577) verrà ceduta dal sig. alla sig.ra che accetta e che ne diverrà Pt_2 Pt_1 unica proprietaria;
- Il punto 4
Con il seguente :
La Sig. nell'accettare la quota del 50% dell'immobile sito in via IA IAn 10, si Pt_1 impegna al pagamento integrale delle rate del muto fondiario acceso presso Intesa San Paolo - ad oggi ancora in essere per un importo residuo ad oggi pari a euro 363.773,64 - e dunque fino all'estinzione dello stesso;
Il punto 7
Con il seguente
Il sig. si obbliga a versare, mensilmente, l'importo di euro di 1.100,00 euro (550,00 euro Pt_2 per ciascun bambino) a titolo di mantenimento - con adeguamento ISTAT annuale-
Il punto 11 - 12
Con il seguente
Pagina 2 Stante il tempo trascorso dalla separazione ad oggi, e l'accettazione della nuova situazione familiare da parte di e , la sig.ra e il sig. concordano che la frequentazione Per_1 Per_2 Pt_1 Pt_2 dei bambini da parte del Sig, possa avvenire anche presso l'abitazione dello stesso in Pt_2
Brescia e non esclusivamente presso la casa assegnata quale casa coniugale sita in Milano alla via
IA IA 10.
In tal caso, il sig. nei giorni di sua spettanza, si occuperà del trasferimento di e Pt_2 Per_1
da Milano a Brescia e viceversa.” Per_2
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di separazione n. 6226/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 19/07/2023:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva,
da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
13/12/2024 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli avv. MESSINA FEDERICA e VEPPO MATTIA, presso il cui studio sito in
VIA PODGORA 5, MILANO è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2
assistito e difeso dagli avv. MESSINA FEDERICA e VEPPO MATTIA, presso il cui studio sito in
VIA PODGORA 5, MILANO è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Milano il 16.05.2019
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 16.12.2024
Pagina 1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 11/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di separazione n. 6226/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 19/07/2023; in particolare, dando atto che erano addivenute a nuovi accordi per permettere al sig. di accendere un mutuo per Pt_2
l'acquisto di una nuova abitazione ove ospitare i figli, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“MODIFICA della sentenza di separazione n. 6226/2023 così come segue:
CONDIZIONI
- Il punto 2 Con il seguente
La quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Milano alla via IA IAn 10 (censita al catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 319 mappale 43 subalterno 8 via IA
IAn 10 piano 1-S1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2 vani 8.5, superficie catastale totale metri quadrati 128, superficie catastale totale esclude aree scoperte metri quadrati 124, rendita catastale euro 1.075,52 da rivalutare ai sensi di legge - trasferita con atto repertorio n. 3628 raccolta
n. 2560 avanti al Notaio di Milano in forza del contratto di preliminare Persona_3 di vendita n. 53363/21724 di repertorio registrato all'A.E.- Uff di Milano DP II in data 21.12.2021 ai n. 101452/70577) verrà ceduta dal sig. alla sig.ra che accetta e che ne diverrà Pt_2 Pt_1 unica proprietaria;
- Il punto 4
Con il seguente :
La Sig. nell'accettare la quota del 50% dell'immobile sito in via IA IAn 10, si Pt_1 impegna al pagamento integrale delle rate del muto fondiario acceso presso Intesa San Paolo - ad oggi ancora in essere per un importo residuo ad oggi pari a euro 363.773,64 - e dunque fino all'estinzione dello stesso;
Il punto 7
Con il seguente
Il sig. si obbliga a versare, mensilmente, l'importo di euro di 1.100,00 euro (550,00 euro Pt_2 per ciascun bambino) a titolo di mantenimento - con adeguamento ISTAT annuale-
Il punto 11 - 12
Con il seguente
Pagina 2 Stante il tempo trascorso dalla separazione ad oggi, e l'accettazione della nuova situazione familiare da parte di e , la sig.ra e il sig. concordano che la frequentazione Per_1 Per_2 Pt_1 Pt_2 dei bambini da parte del Sig, possa avvenire anche presso l'abitazione dello stesso in Pt_2
Brescia e non esclusivamente presso la casa assegnata quale casa coniugale sita in Milano alla via
IA IA 10.
In tal caso, il sig. nei giorni di sua spettanza, si occuperà del trasferimento di e Pt_2 Per_1
da Milano a Brescia e viceversa.” Per_2
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di separazione n. 6226/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 19/07/2023:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva,
da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
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