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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1273 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Valentino Lavanga, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1
Maria Assunta Sudano, come in atti domiciliata,
APPELLATA
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beniamino Spirito, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5059/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 25 ottobre 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello, affidandone l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 5059/24, pubblicata in data 25 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda da lui proposta al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta professionale di , la quale aveva azionato -quale CP_1 avvocato ed in virtù di un mandato all'uopo conferitole- un diritto del tutto prescritto, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi in Battipaglia, in data 22 febbraio 2003, in cui era stato coinvolto un autocarro di sua proprietà.
2. Costituitisi in giudizio, e la CP_1 [...] impugnavano le Controparte_3 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disattesa l'istanza -formulata dall'appellante- tendente ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate -ai sensi degli articoli 342
e 348 bis del codice di procedura civile- da (cfr. la CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 marzo
2025, alle pagine 3 e 4).
2 1.1. L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto abbia inteso devolvere alla cognizione Parte_1 della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione
(cfr. l'atto d'appello, da pagina 9 a pagina 14, in cui Pt_1
in maniera sufficientemente chiara e dettagliata, ha
[...] illustrato i motivi di gravame, permettendo alla parte appellata, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata.
1.3. Parimenti, non è configurabile l'inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'articolo 348 bis del codice di procedura civile, in quanto l'impugnazione -ancorché non
3 fondata- non è ancorata a difese ictu oculi pretestuose, illogiche o contraddittorie.
2. L'appello proposto passando al merito della Parte_1 controversia, non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
3. Con i primi due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l'appellante ha messo in rilievo che: a) il
Tribunale di Salerno aveva ritenuto che, pur essendo stata dichiarata prescritta l'azione da lui intentata -in primo grado, dal Giudice di Pace di Eboli ed, in secondo grado, dal Tribunale di Salerno- al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti da un autocarro di sua proprietà coinvolto in un incidente stradale avvenuto in Battipaglia, in data 22 febbraio 2003, non poteva essere emanata alcuna statuizione di condanna nei confronti di
, la quale l'aveva assistito, difendendolo quale CP_1 avvocato, nei giudizi da lui instaurati (il primo, quello celebrato davanti al Giudice di Pace di Eboli, peraltro, solamente nel mese di dicembre del 2005), perché non aveva fornito alcuna prova del danno subito, come poteva evincersi dal fatto che il suo legale non aveva richiesto -in relazione all'attività defensionale espletata nei suddetti giudizi, nei quali erano state compensate le spese di lite- alcun corrispettivo per l'opera professionale svolta nell'interesse del cliente, al quale, tuttavia, non aveva fornito alcuna informazione riguardo al possibile esito dei processi de quibus; b) aveva negato all'attore -sempre il
Tribunale di Salerno- il diritto di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, tanto è vero che non aveva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio cinematica, ritenendo che potesse avere un carattere meramente esplorativo, né aveva ammesso la richiesta -da lui formulata nelle memorie depositate ai sensi dell'articolo 183,
4 comma sesto, del codice di procedura civile- di acquisizione agli atti del rapporto redatto dai Carabinieri e dalla Polizia
Municipale di Battipaglia in relazione al sinistro in cui era stato coinvolto l'automezzo di sua proprietà (cfr. l'atto d'appello, da pagina 9 a pagina 14).
4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-dopo avere rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da a) Controparte_4 nell'azione intrapresa per responsabilità professionale dell'avvocato, quanto al riparto dell'onere della prova, il cliente che sosteneva di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale, era tenuto a dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, a dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, a comprovare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione e l'evento lesivo;
b) l'accertamento di un comportamento negligente del difensore, infatti, non poteva comportare, in via automatica, alcuna statuizione di condanna per responsabilità professionale, dovendosi in ogni caso raggiungere la prova che la condotta lamentata avesse prodotto un determinato danno, attuale ed effettivo, e che fosse eziologicamente ricollegabile ad un comportamento colposo del professionista;
c) nel caso di specie, risultava documentato e provato il conferimento del mandato ad litem a per la proposizione di un giudizio di risarcimento CP_1 dei danni subiti davanti al Giudice di Pace di Eboli e, poi, davanti al Tribunale di Salerno, in relazione ai quali l'attore aveva documentato l'esito sfavorevole, essendo stata accertata l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
d) con riferimento alla condotta -non conforme alle regulae artis- che aveva addebitato al suo avvocato, consistente Parte_1 nell'aver agito in giudizio nonostante il diritto al risarcimento
5 fosse prescritto, doveva evidenziarsi che il Tribunale di Salerno, quale autorità giudiziaria adita in secondo grado, aveva aderito ad un orientamento restrittivo -in tal modo pervenendo ad una decisione sfavorevole per l'attore- riguardo all'idoneità di un atto sottoscritto da un mandatario ad interrompere il termine prescrizionale ed ai poteri dei quali costui dovesse essere munito;
e) e, quindi, non poteva essere reputata peregrina l'interpretazione fatta propria da , la quale aveva CP_1 agito in giudizio, nell'interesse del suo cliente, reputando idonea “una costituzione in mora sottoscritta dal perito del proprio assistito in nome e per conto di quest'ultimo ad assumere validità di atto interruttivo della prescrizione”; f) in ogni caso, a fronte delle argomentazioni del difensore, il quale aveva contestato “che il proprio cliente avesse risentito pregiudizio alcuno dal preteso inadempimento”, non avendo
“mai richiesto compenso o restituzione delle spese anticipate e per essere state le spese dei due gradi compensate”, Pt_1 non aveva controdedotto alcunché nella prima difesa utile;
[...]
g) d'altro canto, “al fine di comprovare l'esistenza del nesso causale tra l'inadempimento ascritto al difensore ed il danno inteso quale mancato conseguimento del risarcimento del pregiudizio risentito in seguito al sinistro, l'attore avrebbe dovuto comprovare la esistenza di serie ed apprezzabili probabilità di successo della domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale”, ma, a tal fine, non aveva fornito alcuna dimostrazione, essendosi limitato a sollecitare la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per stabilire le cause del sinistro, “senza introdurre elementi di prova concernenti la dinamica”, per cui le operazioni peritali, ove fossero state disposte, avrebbero rivestito evidente carattere esplorativo;
h) la domanda proposta da pertanto, doveva essere Parte_1 rigettata, mentre la domanda di manleva, proposta nei
6 confronti della compagnia di assicurazioni chiamata in causa, doveva reputarsi assorbita (cfr. la sentenza impugnata, da pagina 6 a pagina 10).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.
5.1. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che il Tribunale di Salerno (le cui argomentazioni, sinteticamente riportate in precedenza, devono essere qui pedissequamente ed integralmente richiamate, perché, come si è detto, sostanzialmente condivisibili), dopo avere evidenziato che sull'idoneità di un atto sottoscritto da un mandatario ad interrompere il termine di prescrizione sussisteva un contrasto in giurisprudenza e che , nell'agire in giudizio CP_1 nell'interesse del suo cliente, aveva ritenuto che potesse essere seguito l'orientamento meno restrittivo e, con precipuo riferimento al caso di specie, che la richiesta di risarcimento predisposta ed inviata dal perito incaricato da Parte_1 valesse quale formale richiesta di ristoro dei danni asseritamente subiti e contestuale atto interruttivo della prescrizione, essendo stata espressamente formalizzata nell'interesse del danneggiato in relazione al sinistro verificatosi in data 22 febbraio 2003, aveva fatto presente che l'attore, in ogni caso, non aveva risentito di alcun danno a causa della declaratoria di prescrizione del diritto giudizialmente azionato.
Ed, in effetti, nessuna prova di un danno, né, tanto meno, della sua consistenza, è stata fornita, non essendo emersi, oltre tutto, elementi in grado di confutare le argomentazioni rinvenibili nella sentenza impugnata, con la quale il Giudice di
7 primo grado ha preso atto, per un verso, del fatto che, nei giudizi celebrati, in primo grado, davanti al Giudice di Pace di
Eboli ed, in secondo, grado, davanti al Tribunale di Salerno, le spese di lite erano state compensate, né aveva mai CP_1 chiesto al proprio cliente la corresponsione del compenso per l'attività defensionale espletata nel suo interesse.
Pertanto, in mancanza di qualsivoglia dimostrazione di spese o costi correlati all'instaurazione dei suddetti giudizi, gravanti concretamente sull'appellante, non è possibile -già solo per questa ragione- accogliere la domanda proposta da Pt_1
[...]
5.2. D'altro canto, non è stato acquisito -sotto un ulteriore e diverso profilo- alcun elemento, nemmeno su un piano indiziario o presuntivo, tale da permettere anche solo di ipotizzare che sia stata incaricata - CP_1 antecedentemente al mese di dicembre del 2005- di occuparsi della vicenda occorsa all'appellante e, cioè, dell'incidente e della conseguente pretesa risarcitoria, risultando, agli atti, solamente il mandato rinvenibile a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, celebrato davanti al
Giudice di Pace di Eboli.
Né, del resto, pur avendo adombrato, nei suoi Parte_1 scritti difensivi, di avere conferito l'incarico de quo in epoca antecedente al mese di dicembre del 2005, ha specificato come e quando l'avrebbe fatto ed in virtù di quali elementi di prova sarebbe desumibile la fondatezza dei suoi assunti, ancor più considerando che la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'incidente verificatosi in
Battipaglia, in data 22 febbraio 2003, è stata predisposta ed inoltrata da un perito incaricato dall'appellante, in data 4 settembre 2004 (cfr., allegata in copia al fascicolo dell'appellata, la lettera del 4 settembre 2004, a firma del perito
8 ), a dimostrazione del fatto che tutta l'attività Persona_1 stragiudiziale anteriore al mese di dicembre del 2005, quando
è stato conferito a l'incarico di agire in giudizio, era CP_1 stata curata unicamente -non essendo emersi elementi in grado di deporre in senso contrario- dal perito incaricato da Pt_1
circostanza vieppiù avvalorata -non di meno- dal fatto
[...] che lo stesso appellante aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti anche con riferimento alla somma di euro 1.500,00, corrisposta al suddetto perito per l'attività da quest'ultimo espletata.
5.3. Vale la pena di rammentare, non di meno, che l'onere della prova del momento del conferimento dell'incarico incombe sull'attore, il quale -al fine di ottenere il risarcimento per la responsabilità professionale in cui sia incorso il suo avvocato- deve dimostrare che il legale era in grado di porre in essere l'attività interruttiva della prescrizione prima della scadenza del termine (Cass. civ. n. 20318/09), essendo indispensabile per poter configurare -in capo al difensore- una forma di responsabilità per omesso compimento dell'atto interruttivo
(cfr. Cass. civ. n. 1951/20).
Nella vicenda in esame, tuttavia, come si è già avuto modo di accennare in precedenza, non è stata fornita alcuna dimostrazione del conferimento di un incarico professionale antecedentemente al mese di dicembre del 2005 e, quindi, antecedentemente allo spirare del termine prescrizionale, per cui -anche sotto questo profilo- la domanda proposta da non è suscettibile di accoglimento. Parte_1
5.4. Inoltre, rammentato ancora una volta che, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'avvocato, è necessario che il cliente dimostri non solo la violazione dei doveri di diligenza, ma anche la sussistenza di un danno patrimoniale concreto ed economicamente apprezzabile, causalmente
9 riconducibile alla condotta del professionista, deve rimarcarsi che l'appellante, nella vicenda in esame, non ha comprovato nemmeno che, qualora l'azione risarcitoria fosse stata intentata prima della maturazione della prescrizione, il giudizio avrebbe avuto un esito favorevole.
A tal proposito, devono essere ricordate -perché ancora una volta condivisibili- le argomentazioni del Tribunale di Salerno, il quale, in mancanza di qualsivoglia elemento di prova, in relazione al quale disporre l'espletamento di indagini peritali, aveva messo in rilievo la natura meramente esplorativa che avrebbe avuto una consulenza tecnica d'ufficio, circostanza non avversata -quanto meno in maniera dettagliata e specifica- dall'appellante, il quale ha omesso di dire -con l'atto di gravame- se, come e perché le conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice di primo grado fossero errate o ingiuste, tenuto conto degli elementi -che sarebbero dovuti essere indicati in maniera chiara e precisa- che avrebbero permesso la nomina di un ausiliario, al fine di valutarli sulla scorta delle sue competenze tecniche, né è stato allegato -e, tanto meno, dimostrato- che sarebbe stato necessario, nella prospettiva dell'accertamento dei fatti di causa, nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché svolgesse un'indagine non solo deducente, ma eminentemente percipiente.
5.5. Altrettanto inconferenti si rivelano, poi, le censure inerenti all'omessa acquisizione -da parte del Giudice di primo grado- del rapporto redatto dai Carabinieri e dalla Polizia
Municipale di Battipaglia, considerato che, in seguito alla reiezione delle sue istanze istruttorie, in Parte_1 occasione della precisazione delle conclusioni, avrebbe dovuto reiterarle specificamente, diversamente da quanto è avvenuto, in tal modo decadendo dalla facoltà di invocarne l'ammissione in sede di gravame (cfr. Cass. civ. n. 5741/19).
10 E ciò fermo restando che il Tribunale di Salerno ha condivisibilmente omesso di acquisire i suddetti documenti, in quanto l'ordine di cui all'articolo 210 del codice di procedura civile -ma altrettanto deve dirsi con riferimento all'istituto disciplinato dall'articolo 213 del codice di procedura civile- ha natura discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata dall'autorità giudiziaria adita, fermo restando che trattasi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti di causa non possa in alcun modo essere resa con altri mezzi - circostanza, quest'ultima, per niente emersa nel caso di specie, non essendo stato nemmeno allegato, oltre che dimostrato, che tali documenti non potessero essere acquisiti dalla parte o non potessero essere i fatti di causa asseverati attraverso l'esperimento di ulteriori e diversi mezzi di prova- e, quindi,
l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa e surrogatoria dell'assolvimento dell'onere della prova su di essa incombente (cfr. Cass. civ. n. 27412/21).
6. Con il terzo motivo addotto a sostegno del gravame l'appellante si è doluto della condanna -non supportata da adeguata motivazione- alla refusione delle spese di lite, che sarebbero potute essere compensate (cfr. l'atto d'appello, a pagina 14).
7. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva evocato, ai fini del governo delle spese di lite, il criterio della soccombenza, con la precisazione che sarebbero state liquidate “ai sensi del decreto ministeriale 147 del 2022, tenendo conto del valore della causa e dei parametri minimi, alla luce della esiguità dell'attività difensiva effettivamente espletata” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 10).
8. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Giudice di primo grado sono -anche in parte qua- sostanzialmente
11 condivisibili, avendo applicato -e richiamandolo espressamente, unitamente ai criteri dei quali si è avvalso ai fini della liquidazione del quantum debeatur- il criterio della soccombenza, ravvisabile incontestabilmente in capo a Pt_1
il quale, pur non avendo subito concretamente alcun
[...] danno, ha agito in giudizio, rendendo indispensabile, in tal modo, le attività defensionali delle altre parti che hanno preso parte al processo.
9. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
10. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed in prossimità dei parametri minimi, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della causa ed alla difficoltà, non particolarmente elevata, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina.
11. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria
12 adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione, in favore di , CP_1 delle spese di lite, che liquida in euro 2.910,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'appellante alla refusione, in favore della
[...]
delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_2
2.910,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza
e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1273 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Valentino Lavanga, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1
Maria Assunta Sudano, come in atti domiciliata,
APPELLATA
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beniamino Spirito, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5059/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 25 ottobre 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello, affidandone l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 5059/24, pubblicata in data 25 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda da lui proposta al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta professionale di , la quale aveva azionato -quale CP_1 avvocato ed in virtù di un mandato all'uopo conferitole- un diritto del tutto prescritto, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi in Battipaglia, in data 22 febbraio 2003, in cui era stato coinvolto un autocarro di sua proprietà.
2. Costituitisi in giudizio, e la CP_1 [...] impugnavano le Controparte_3 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disattesa l'istanza -formulata dall'appellante- tendente ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate -ai sensi degli articoli 342
e 348 bis del codice di procedura civile- da (cfr. la CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 marzo
2025, alle pagine 3 e 4).
2 1.1. L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto abbia inteso devolvere alla cognizione Parte_1 della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione
(cfr. l'atto d'appello, da pagina 9 a pagina 14, in cui Pt_1
in maniera sufficientemente chiara e dettagliata, ha
[...] illustrato i motivi di gravame, permettendo alla parte appellata, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata.
1.3. Parimenti, non è configurabile l'inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'articolo 348 bis del codice di procedura civile, in quanto l'impugnazione -ancorché non
3 fondata- non è ancorata a difese ictu oculi pretestuose, illogiche o contraddittorie.
2. L'appello proposto passando al merito della Parte_1 controversia, non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
3. Con i primi due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l'appellante ha messo in rilievo che: a) il
Tribunale di Salerno aveva ritenuto che, pur essendo stata dichiarata prescritta l'azione da lui intentata -in primo grado, dal Giudice di Pace di Eboli ed, in secondo grado, dal Tribunale di Salerno- al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti da un autocarro di sua proprietà coinvolto in un incidente stradale avvenuto in Battipaglia, in data 22 febbraio 2003, non poteva essere emanata alcuna statuizione di condanna nei confronti di
, la quale l'aveva assistito, difendendolo quale CP_1 avvocato, nei giudizi da lui instaurati (il primo, quello celebrato davanti al Giudice di Pace di Eboli, peraltro, solamente nel mese di dicembre del 2005), perché non aveva fornito alcuna prova del danno subito, come poteva evincersi dal fatto che il suo legale non aveva richiesto -in relazione all'attività defensionale espletata nei suddetti giudizi, nei quali erano state compensate le spese di lite- alcun corrispettivo per l'opera professionale svolta nell'interesse del cliente, al quale, tuttavia, non aveva fornito alcuna informazione riguardo al possibile esito dei processi de quibus; b) aveva negato all'attore -sempre il
Tribunale di Salerno- il diritto di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, tanto è vero che non aveva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio cinematica, ritenendo che potesse avere un carattere meramente esplorativo, né aveva ammesso la richiesta -da lui formulata nelle memorie depositate ai sensi dell'articolo 183,
4 comma sesto, del codice di procedura civile- di acquisizione agli atti del rapporto redatto dai Carabinieri e dalla Polizia
Municipale di Battipaglia in relazione al sinistro in cui era stato coinvolto l'automezzo di sua proprietà (cfr. l'atto d'appello, da pagina 9 a pagina 14).
4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-dopo avere rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da a) Controparte_4 nell'azione intrapresa per responsabilità professionale dell'avvocato, quanto al riparto dell'onere della prova, il cliente che sosteneva di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale, era tenuto a dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, a dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, a comprovare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione e l'evento lesivo;
b) l'accertamento di un comportamento negligente del difensore, infatti, non poteva comportare, in via automatica, alcuna statuizione di condanna per responsabilità professionale, dovendosi in ogni caso raggiungere la prova che la condotta lamentata avesse prodotto un determinato danno, attuale ed effettivo, e che fosse eziologicamente ricollegabile ad un comportamento colposo del professionista;
c) nel caso di specie, risultava documentato e provato il conferimento del mandato ad litem a per la proposizione di un giudizio di risarcimento CP_1 dei danni subiti davanti al Giudice di Pace di Eboli e, poi, davanti al Tribunale di Salerno, in relazione ai quali l'attore aveva documentato l'esito sfavorevole, essendo stata accertata l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
d) con riferimento alla condotta -non conforme alle regulae artis- che aveva addebitato al suo avvocato, consistente Parte_1 nell'aver agito in giudizio nonostante il diritto al risarcimento
5 fosse prescritto, doveva evidenziarsi che il Tribunale di Salerno, quale autorità giudiziaria adita in secondo grado, aveva aderito ad un orientamento restrittivo -in tal modo pervenendo ad una decisione sfavorevole per l'attore- riguardo all'idoneità di un atto sottoscritto da un mandatario ad interrompere il termine prescrizionale ed ai poteri dei quali costui dovesse essere munito;
e) e, quindi, non poteva essere reputata peregrina l'interpretazione fatta propria da , la quale aveva CP_1 agito in giudizio, nell'interesse del suo cliente, reputando idonea “una costituzione in mora sottoscritta dal perito del proprio assistito in nome e per conto di quest'ultimo ad assumere validità di atto interruttivo della prescrizione”; f) in ogni caso, a fronte delle argomentazioni del difensore, il quale aveva contestato “che il proprio cliente avesse risentito pregiudizio alcuno dal preteso inadempimento”, non avendo
“mai richiesto compenso o restituzione delle spese anticipate e per essere state le spese dei due gradi compensate”, Pt_1 non aveva controdedotto alcunché nella prima difesa utile;
[...]
g) d'altro canto, “al fine di comprovare l'esistenza del nesso causale tra l'inadempimento ascritto al difensore ed il danno inteso quale mancato conseguimento del risarcimento del pregiudizio risentito in seguito al sinistro, l'attore avrebbe dovuto comprovare la esistenza di serie ed apprezzabili probabilità di successo della domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale”, ma, a tal fine, non aveva fornito alcuna dimostrazione, essendosi limitato a sollecitare la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per stabilire le cause del sinistro, “senza introdurre elementi di prova concernenti la dinamica”, per cui le operazioni peritali, ove fossero state disposte, avrebbero rivestito evidente carattere esplorativo;
h) la domanda proposta da pertanto, doveva essere Parte_1 rigettata, mentre la domanda di manleva, proposta nei
6 confronti della compagnia di assicurazioni chiamata in causa, doveva reputarsi assorbita (cfr. la sentenza impugnata, da pagina 6 a pagina 10).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.
5.1. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che il Tribunale di Salerno (le cui argomentazioni, sinteticamente riportate in precedenza, devono essere qui pedissequamente ed integralmente richiamate, perché, come si è detto, sostanzialmente condivisibili), dopo avere evidenziato che sull'idoneità di un atto sottoscritto da un mandatario ad interrompere il termine di prescrizione sussisteva un contrasto in giurisprudenza e che , nell'agire in giudizio CP_1 nell'interesse del suo cliente, aveva ritenuto che potesse essere seguito l'orientamento meno restrittivo e, con precipuo riferimento al caso di specie, che la richiesta di risarcimento predisposta ed inviata dal perito incaricato da Parte_1 valesse quale formale richiesta di ristoro dei danni asseritamente subiti e contestuale atto interruttivo della prescrizione, essendo stata espressamente formalizzata nell'interesse del danneggiato in relazione al sinistro verificatosi in data 22 febbraio 2003, aveva fatto presente che l'attore, in ogni caso, non aveva risentito di alcun danno a causa della declaratoria di prescrizione del diritto giudizialmente azionato.
Ed, in effetti, nessuna prova di un danno, né, tanto meno, della sua consistenza, è stata fornita, non essendo emersi, oltre tutto, elementi in grado di confutare le argomentazioni rinvenibili nella sentenza impugnata, con la quale il Giudice di
7 primo grado ha preso atto, per un verso, del fatto che, nei giudizi celebrati, in primo grado, davanti al Giudice di Pace di
Eboli ed, in secondo, grado, davanti al Tribunale di Salerno, le spese di lite erano state compensate, né aveva mai CP_1 chiesto al proprio cliente la corresponsione del compenso per l'attività defensionale espletata nel suo interesse.
Pertanto, in mancanza di qualsivoglia dimostrazione di spese o costi correlati all'instaurazione dei suddetti giudizi, gravanti concretamente sull'appellante, non è possibile -già solo per questa ragione- accogliere la domanda proposta da Pt_1
[...]
5.2. D'altro canto, non è stato acquisito -sotto un ulteriore e diverso profilo- alcun elemento, nemmeno su un piano indiziario o presuntivo, tale da permettere anche solo di ipotizzare che sia stata incaricata - CP_1 antecedentemente al mese di dicembre del 2005- di occuparsi della vicenda occorsa all'appellante e, cioè, dell'incidente e della conseguente pretesa risarcitoria, risultando, agli atti, solamente il mandato rinvenibile a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, celebrato davanti al
Giudice di Pace di Eboli.
Né, del resto, pur avendo adombrato, nei suoi Parte_1 scritti difensivi, di avere conferito l'incarico de quo in epoca antecedente al mese di dicembre del 2005, ha specificato come e quando l'avrebbe fatto ed in virtù di quali elementi di prova sarebbe desumibile la fondatezza dei suoi assunti, ancor più considerando che la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'incidente verificatosi in
Battipaglia, in data 22 febbraio 2003, è stata predisposta ed inoltrata da un perito incaricato dall'appellante, in data 4 settembre 2004 (cfr., allegata in copia al fascicolo dell'appellata, la lettera del 4 settembre 2004, a firma del perito
8 ), a dimostrazione del fatto che tutta l'attività Persona_1 stragiudiziale anteriore al mese di dicembre del 2005, quando
è stato conferito a l'incarico di agire in giudizio, era CP_1 stata curata unicamente -non essendo emersi elementi in grado di deporre in senso contrario- dal perito incaricato da Pt_1
circostanza vieppiù avvalorata -non di meno- dal fatto
[...] che lo stesso appellante aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti anche con riferimento alla somma di euro 1.500,00, corrisposta al suddetto perito per l'attività da quest'ultimo espletata.
5.3. Vale la pena di rammentare, non di meno, che l'onere della prova del momento del conferimento dell'incarico incombe sull'attore, il quale -al fine di ottenere il risarcimento per la responsabilità professionale in cui sia incorso il suo avvocato- deve dimostrare che il legale era in grado di porre in essere l'attività interruttiva della prescrizione prima della scadenza del termine (Cass. civ. n. 20318/09), essendo indispensabile per poter configurare -in capo al difensore- una forma di responsabilità per omesso compimento dell'atto interruttivo
(cfr. Cass. civ. n. 1951/20).
Nella vicenda in esame, tuttavia, come si è già avuto modo di accennare in precedenza, non è stata fornita alcuna dimostrazione del conferimento di un incarico professionale antecedentemente al mese di dicembre del 2005 e, quindi, antecedentemente allo spirare del termine prescrizionale, per cui -anche sotto questo profilo- la domanda proposta da non è suscettibile di accoglimento. Parte_1
5.4. Inoltre, rammentato ancora una volta che, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'avvocato, è necessario che il cliente dimostri non solo la violazione dei doveri di diligenza, ma anche la sussistenza di un danno patrimoniale concreto ed economicamente apprezzabile, causalmente
9 riconducibile alla condotta del professionista, deve rimarcarsi che l'appellante, nella vicenda in esame, non ha comprovato nemmeno che, qualora l'azione risarcitoria fosse stata intentata prima della maturazione della prescrizione, il giudizio avrebbe avuto un esito favorevole.
A tal proposito, devono essere ricordate -perché ancora una volta condivisibili- le argomentazioni del Tribunale di Salerno, il quale, in mancanza di qualsivoglia elemento di prova, in relazione al quale disporre l'espletamento di indagini peritali, aveva messo in rilievo la natura meramente esplorativa che avrebbe avuto una consulenza tecnica d'ufficio, circostanza non avversata -quanto meno in maniera dettagliata e specifica- dall'appellante, il quale ha omesso di dire -con l'atto di gravame- se, come e perché le conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice di primo grado fossero errate o ingiuste, tenuto conto degli elementi -che sarebbero dovuti essere indicati in maniera chiara e precisa- che avrebbero permesso la nomina di un ausiliario, al fine di valutarli sulla scorta delle sue competenze tecniche, né è stato allegato -e, tanto meno, dimostrato- che sarebbe stato necessario, nella prospettiva dell'accertamento dei fatti di causa, nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché svolgesse un'indagine non solo deducente, ma eminentemente percipiente.
5.5. Altrettanto inconferenti si rivelano, poi, le censure inerenti all'omessa acquisizione -da parte del Giudice di primo grado- del rapporto redatto dai Carabinieri e dalla Polizia
Municipale di Battipaglia, considerato che, in seguito alla reiezione delle sue istanze istruttorie, in Parte_1 occasione della precisazione delle conclusioni, avrebbe dovuto reiterarle specificamente, diversamente da quanto è avvenuto, in tal modo decadendo dalla facoltà di invocarne l'ammissione in sede di gravame (cfr. Cass. civ. n. 5741/19).
10 E ciò fermo restando che il Tribunale di Salerno ha condivisibilmente omesso di acquisire i suddetti documenti, in quanto l'ordine di cui all'articolo 210 del codice di procedura civile -ma altrettanto deve dirsi con riferimento all'istituto disciplinato dall'articolo 213 del codice di procedura civile- ha natura discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata dall'autorità giudiziaria adita, fermo restando che trattasi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti di causa non possa in alcun modo essere resa con altri mezzi - circostanza, quest'ultima, per niente emersa nel caso di specie, non essendo stato nemmeno allegato, oltre che dimostrato, che tali documenti non potessero essere acquisiti dalla parte o non potessero essere i fatti di causa asseverati attraverso l'esperimento di ulteriori e diversi mezzi di prova- e, quindi,
l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa e surrogatoria dell'assolvimento dell'onere della prova su di essa incombente (cfr. Cass. civ. n. 27412/21).
6. Con il terzo motivo addotto a sostegno del gravame l'appellante si è doluto della condanna -non supportata da adeguata motivazione- alla refusione delle spese di lite, che sarebbero potute essere compensate (cfr. l'atto d'appello, a pagina 14).
7. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva evocato, ai fini del governo delle spese di lite, il criterio della soccombenza, con la precisazione che sarebbero state liquidate “ai sensi del decreto ministeriale 147 del 2022, tenendo conto del valore della causa e dei parametri minimi, alla luce della esiguità dell'attività difensiva effettivamente espletata” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 10).
8. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Giudice di primo grado sono -anche in parte qua- sostanzialmente
11 condivisibili, avendo applicato -e richiamandolo espressamente, unitamente ai criteri dei quali si è avvalso ai fini della liquidazione del quantum debeatur- il criterio della soccombenza, ravvisabile incontestabilmente in capo a Pt_1
il quale, pur non avendo subito concretamente alcun
[...] danno, ha agito in giudizio, rendendo indispensabile, in tal modo, le attività defensionali delle altre parti che hanno preso parte al processo.
9. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
10. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed in prossimità dei parametri minimi, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della causa ed alla difficoltà, non particolarmente elevata, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina.
11. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria
12 adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione, in favore di , CP_1 delle spese di lite, che liquida in euro 2.910,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'appellante alla refusione, in favore della
[...]
delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_2
2.910,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza
e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
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