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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 62-1/2025 promosso da
SERVICEDENT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 04465910968), con sede legale in Monza, via Buonarroti n. 201, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni
Frau, Giuseppe Berardini e Nicolò Torresi
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 17.2.2025 SERVICEDENT S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei suoi confronti;
• la società ricorrente ha esposto:
➢ che in data 6.5.2019 il Tribunale di Monza ha omologato il concordato preventivo della Servicedent s.r.l., il quale prevedeva l'acquisizione dell'attivo e l'assunzione dei debiti da parte dell'assuntore Odos Service s.r.l.;
➢ che, in seguito all'omologazione del concordato preventivo, Servicedent s.r.l.
è rimasta di fatto inattiva;
➢ che sono successivamente emerse passività nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, cui la società non è in grado di far fronte, e di trovarsi pertanto in uno stato di insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Monza, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “predisposizione e gestione delle strutture tecniche e amministrative necessarie per lo svolgimento di attività mediche con particolare riferimento al settore odontoiatrico e odontotecnico presso strutture già autorizzate”
e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie, il superamento delle soglie risulta per tabulas in quanto l'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS ammonta a € 688.638,45 (cfr. certificazione sui debiti INPS acquisita d'ufficio);
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il debito nei confronti dell'INPS;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
È, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui quando la società è in liquidazione, come nel caso in esame, la valutazione del giudice in merito alla sussistenza dello stato d'insolvenza richiesto ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (così come in precedenza per la pronuncia dichiarativa del fallimento) “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644 del 2013). Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'articolo 2697 del codice civile, spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti il fallimento. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (cfr. Cass. Civ. 5 maggio 2022, n.14183).
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza di SERVICEDENT S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE considerato che, come affermato dalla stessa società, la stessa non
è in grado di far fronte alla propria rilevante esposizione debitoria.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, SERVICEDENT S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SERVICEDENT S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE (C.F.: 04465910968), con sede in Monza, via Buonarroti n. 201 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Carlo Caldarini (C.F.: [...]) con studio in Seregno, via
Montegno n. 1, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 8 luglio 2025, alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 5 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 62-1/2025 promosso da
SERVICEDENT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 04465910968), con sede legale in Monza, via Buonarroti n. 201, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni
Frau, Giuseppe Berardini e Nicolò Torresi
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 17.2.2025 SERVICEDENT S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei suoi confronti;
• la società ricorrente ha esposto:
➢ che in data 6.5.2019 il Tribunale di Monza ha omologato il concordato preventivo della Servicedent s.r.l., il quale prevedeva l'acquisizione dell'attivo e l'assunzione dei debiti da parte dell'assuntore Odos Service s.r.l.;
➢ che, in seguito all'omologazione del concordato preventivo, Servicedent s.r.l.
è rimasta di fatto inattiva;
➢ che sono successivamente emerse passività nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, cui la società non è in grado di far fronte, e di trovarsi pertanto in uno stato di insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Monza, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “predisposizione e gestione delle strutture tecniche e amministrative necessarie per lo svolgimento di attività mediche con particolare riferimento al settore odontoiatrico e odontotecnico presso strutture già autorizzate”
e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie, il superamento delle soglie risulta per tabulas in quanto l'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS ammonta a € 688.638,45 (cfr. certificazione sui debiti INPS acquisita d'ufficio);
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il debito nei confronti dell'INPS;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
È, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui quando la società è in liquidazione, come nel caso in esame, la valutazione del giudice in merito alla sussistenza dello stato d'insolvenza richiesto ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (così come in precedenza per la pronuncia dichiarativa del fallimento) “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644 del 2013). Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'articolo 2697 del codice civile, spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti il fallimento. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (cfr. Cass. Civ. 5 maggio 2022, n.14183).
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza di SERVICEDENT S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE considerato che, come affermato dalla stessa società, la stessa non
è in grado di far fronte alla propria rilevante esposizione debitoria.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, SERVICEDENT S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SERVICEDENT S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE (C.F.: 04465910968), con sede in Monza, via Buonarroti n. 201 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Carlo Caldarini (C.F.: [...]) con studio in Seregno, via
Montegno n. 1, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 8 luglio 2025, alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 5 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti