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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 812/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 812/2017 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del
3 dicembre 2024, con assegnazione di soli giorni sessanta per il deposito della memoria conclusionale, stante la contumacia dell'appellata;
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Bizzarro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capodrise, alla via Dante Alighieri, n. 37;
-APPELLANTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3892/2016.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024
Svolgimento del processo.
1. Con atto di appello regolarmente notificato, la società in persona del legale Parte_1
rappresentate p.t. (in prosieguo per brevità “ ), ha tempestivamente impugnato la sentenza n. Pt_1
3892/2016, pubblicata in data 26.07.2016 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Nola, previa dichiarazione della sua contumacia, aveva accolto la domanda di in persona del legale CP_1
1 rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità ”), e per l'effetto l'aveva condannata al pagamento CP_1
della somma di euro 5.000,00, come risultante dalle fatture allegate agli atti, con il carico delle spese di lite
2. A fondamento del gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per erronea dichiarazione di contumacia e l'incompetenza sia per valore che per territorio del giudice adito. Infine, ha denunciato l'inammissibilità dell'azione promossa dalla per violazione del principio di buona fede ex art. 1175 CP_1
c.c., poiché essa aveva frazionato il credito e ha concluso con la vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
3. Sebbene sia stata ritualmente citata nel presente giudizio, la non si è costituita, restando CP_1
contumace.
5. Acquisito fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 03.04.2018, poi più volte rinviata per esigenze di ruolo.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo in data 10.07.2024) all'udienza del 3.12.2024, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dal solo procuratore di parte appellante a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione di soli 60 giorni per il deposito della memoria conclusionale, stante la contumacia dell'appellata.
Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di appello la ha denunciato la nullità della sentenza per errata Pt_1
dichiarazione di contumacia.
Effettivamente, analizzando gli atti del primo grado di giudizio, emerge con evidenza che l'appellante si era tempestivamente costituita ed aveva svolto la propria attività difensiva, per cui deve riconoscersi l'erroneità di tale dichiarazione. Tuttavia, così come più volte affermato dalla corte di legittimità, ciò non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, né abbia inciso sulla decisione (cfr. Cass. nn. 5408/2020, 3704/2012, 9649/2006, 16034/2002;
SU n. 2881/2002).
Tale soluzione valorizza l'interesse concretamente perseguito dalla parte che si determina a censurare la sentenza, ritenendo meritevole di impugnazione solo quell'interesse identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile,
e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente
2 riflessi pratici sulla soluzione adottata (cfr. Cass. SU n. 2881/2002, Cass. nn. 23519/2015, 9877/2006,
2593/2006, 13838/2001, 912/1995).
Come già anticipato in precedenza, nonostante emerga con evidenza l'errore in cui è incorso il giudice nel dichiarare la contumacia della tale irregolarità in concreto non ha inciso sull'esito della Pt_1
controversia, difatti l'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
2. Non merita accoglimento la denunciata eccezione di incompetenza per valore del giudice adito vista la cd. clausola di contenimento contenuta nell'atto di citazione dinnanzi al giudice di pace. Orbene l'istante in primo grado nel richiedere il pagamento di quanto contenuto nelle fatture (id est 5.843,67), ha espressamente limitato l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito. Ciò ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza (Cass. civ. ord. 18065/2022).
In altri termini, non si determina lo spostamento della causa al giudice superiore qualora la parte dichiari, in modo inequivoco, di voler contenere l'intero "petitum" nel limite della competenza del giudice adito, con la conseguenza che la "clausola di contenimento" entro il detto limite diviene vincolante anche agli effetti del merito, sebbene non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento è viziata da ultra petizione (Cass. civ. 15853/2010; Cass. civ. n. 18942/2003)
Pertanto, per le ragioni appena espresse, questo motivo di appello non merita di essere accolto.
3 Deve essere, inoltre, declinata la doglienza relativa all'incompetenza per territorio sollevata dalla in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'appellante nei propri scritti ha Pt_1
evidenziato che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la propria incompetenza territoriale atteso che la sede della società convenuta è situata in San Prisco (CE) ed ivi si sarebbe concluso l'accordo di fornitura.
Al riguardo giova soffermarsi su una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale a seguito di un contrasto sorto per un caso analogo a quello di specie, ha confermato l'orientamento tradizionale a tenore del quale in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4,
c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (cfr Cass. civ. n. 4792/2021).
3 In applicazione di tali principi, dunque, la causa correttamente è stata incardinata in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Nola, quale foro del domicilio del creditore, avendo la la propria sede CP_1
legale in Acerra.
4. Venendo ad esaminare la sollevata questione dell'abusivo frazionamento del credito denunciata dall'appellante, giova in diritto premettere che il divieto di frazionamento del credito consegue dall'operatività dell'art 1175 c.c. che, nell'imporre il rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione dell'obbligazione, consente anche di individuare il confine oltre cui l'esercizio del diritto, trasmoda in abuso dello stesso. Il frazionamento del credito contrasta con il principio di buona fede e correttezza, che deve orientare il comportamento dei privati non soltanto nella fase fisiologica del rapporto (formazione ed esecuzione del contratto), ma anche nella fase patologica del ricorso alla tutela giurisdizionale. Infatti,
l'inutile parcellizzazione processuale del credito configura una fattispecie di abuso del diritto, sub specie di abuso del processo, che contrasta anche con il superiore principio costituzionale del giusto processo
(111 Cost.).
La pratica del frazionamento del credito ha sollevato un acceso dibattito sulla sua legittimità, il quale è stato risolto dalle Sezioni Unite 2017 con sentenza n. 4090/2017. Con la sentenza appena richiamata si è riconosciuta l'abusività di tale operazione quando «le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo». La violazione del divieto comporta l'improcedibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria (cfr. Cass., civ., sez. II, ord. n.
14143/2021). A tal fine risulta dirimente l'individuazione del secondo credito azionato per poter pervenire ad una dichiarazione di improcedibilità della domanda successivamente proposta.
La ratio del divieto risiede nell'esigenza di non disperdere le (scarse) risorse della giustizia con la proposizione di numerosi micro-procedimenti aventi lo stesso thema decidendum, che implicherebbe una duplicazione dell'attività istruttoria. Inoltre, la parcellizzazione della domanda giudiziale rappresenta un inutile aggravio della posizione del debitore, che sarebbe costretto a costituirsi in una pluralità di procedimenti giudiziari (oltre che a sostenerne le spese processuali), sebbene relativi al medesimo rapporto in contestazione.
Nel caso di specie, la si è limitata ad eccepire tale violazione, ma non ha prodotto elementi Pt_1
sufficienti a provare il pregiudizio in concreto subito, necessario per poter ritenere configurata un'ipotesi di frazionamento abusivo del credito.
5. Dunque, l'appello non può che essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4 6. Nulla per le spese non avendo la svolto attività difensiva in questa sede. CP_1
6.1. Trattandosi di appello introdotto dopo il 30 gennaio 2013 ed essendo lo stesso stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.
13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Nola, il 06.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 812/2017 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del
3 dicembre 2024, con assegnazione di soli giorni sessanta per il deposito della memoria conclusionale, stante la contumacia dell'appellata;
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Bizzarro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capodrise, alla via Dante Alighieri, n. 37;
-APPELLANTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3892/2016.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024
Svolgimento del processo.
1. Con atto di appello regolarmente notificato, la società in persona del legale Parte_1
rappresentate p.t. (in prosieguo per brevità “ ), ha tempestivamente impugnato la sentenza n. Pt_1
3892/2016, pubblicata in data 26.07.2016 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Nola, previa dichiarazione della sua contumacia, aveva accolto la domanda di in persona del legale CP_1
1 rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità ”), e per l'effetto l'aveva condannata al pagamento CP_1
della somma di euro 5.000,00, come risultante dalle fatture allegate agli atti, con il carico delle spese di lite
2. A fondamento del gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per erronea dichiarazione di contumacia e l'incompetenza sia per valore che per territorio del giudice adito. Infine, ha denunciato l'inammissibilità dell'azione promossa dalla per violazione del principio di buona fede ex art. 1175 CP_1
c.c., poiché essa aveva frazionato il credito e ha concluso con la vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
3. Sebbene sia stata ritualmente citata nel presente giudizio, la non si è costituita, restando CP_1
contumace.
5. Acquisito fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 03.04.2018, poi più volte rinviata per esigenze di ruolo.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo in data 10.07.2024) all'udienza del 3.12.2024, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dal solo procuratore di parte appellante a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione di soli 60 giorni per il deposito della memoria conclusionale, stante la contumacia dell'appellata.
Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di appello la ha denunciato la nullità della sentenza per errata Pt_1
dichiarazione di contumacia.
Effettivamente, analizzando gli atti del primo grado di giudizio, emerge con evidenza che l'appellante si era tempestivamente costituita ed aveva svolto la propria attività difensiva, per cui deve riconoscersi l'erroneità di tale dichiarazione. Tuttavia, così come più volte affermato dalla corte di legittimità, ciò non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, né abbia inciso sulla decisione (cfr. Cass. nn. 5408/2020, 3704/2012, 9649/2006, 16034/2002;
SU n. 2881/2002).
Tale soluzione valorizza l'interesse concretamente perseguito dalla parte che si determina a censurare la sentenza, ritenendo meritevole di impugnazione solo quell'interesse identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile,
e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente
2 riflessi pratici sulla soluzione adottata (cfr. Cass. SU n. 2881/2002, Cass. nn. 23519/2015, 9877/2006,
2593/2006, 13838/2001, 912/1995).
Come già anticipato in precedenza, nonostante emerga con evidenza l'errore in cui è incorso il giudice nel dichiarare la contumacia della tale irregolarità in concreto non ha inciso sull'esito della Pt_1
controversia, difatti l'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
2. Non merita accoglimento la denunciata eccezione di incompetenza per valore del giudice adito vista la cd. clausola di contenimento contenuta nell'atto di citazione dinnanzi al giudice di pace. Orbene l'istante in primo grado nel richiedere il pagamento di quanto contenuto nelle fatture (id est 5.843,67), ha espressamente limitato l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito. Ciò ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza (Cass. civ. ord. 18065/2022).
In altri termini, non si determina lo spostamento della causa al giudice superiore qualora la parte dichiari, in modo inequivoco, di voler contenere l'intero "petitum" nel limite della competenza del giudice adito, con la conseguenza che la "clausola di contenimento" entro il detto limite diviene vincolante anche agli effetti del merito, sebbene non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento è viziata da ultra petizione (Cass. civ. 15853/2010; Cass. civ. n. 18942/2003)
Pertanto, per le ragioni appena espresse, questo motivo di appello non merita di essere accolto.
3 Deve essere, inoltre, declinata la doglienza relativa all'incompetenza per territorio sollevata dalla in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'appellante nei propri scritti ha Pt_1
evidenziato che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la propria incompetenza territoriale atteso che la sede della società convenuta è situata in San Prisco (CE) ed ivi si sarebbe concluso l'accordo di fornitura.
Al riguardo giova soffermarsi su una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale a seguito di un contrasto sorto per un caso analogo a quello di specie, ha confermato l'orientamento tradizionale a tenore del quale in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4,
c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (cfr Cass. civ. n. 4792/2021).
3 In applicazione di tali principi, dunque, la causa correttamente è stata incardinata in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Nola, quale foro del domicilio del creditore, avendo la la propria sede CP_1
legale in Acerra.
4. Venendo ad esaminare la sollevata questione dell'abusivo frazionamento del credito denunciata dall'appellante, giova in diritto premettere che il divieto di frazionamento del credito consegue dall'operatività dell'art 1175 c.c. che, nell'imporre il rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione dell'obbligazione, consente anche di individuare il confine oltre cui l'esercizio del diritto, trasmoda in abuso dello stesso. Il frazionamento del credito contrasta con il principio di buona fede e correttezza, che deve orientare il comportamento dei privati non soltanto nella fase fisiologica del rapporto (formazione ed esecuzione del contratto), ma anche nella fase patologica del ricorso alla tutela giurisdizionale. Infatti,
l'inutile parcellizzazione processuale del credito configura una fattispecie di abuso del diritto, sub specie di abuso del processo, che contrasta anche con il superiore principio costituzionale del giusto processo
(111 Cost.).
La pratica del frazionamento del credito ha sollevato un acceso dibattito sulla sua legittimità, il quale è stato risolto dalle Sezioni Unite 2017 con sentenza n. 4090/2017. Con la sentenza appena richiamata si è riconosciuta l'abusività di tale operazione quando «le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo». La violazione del divieto comporta l'improcedibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria (cfr. Cass., civ., sez. II, ord. n.
14143/2021). A tal fine risulta dirimente l'individuazione del secondo credito azionato per poter pervenire ad una dichiarazione di improcedibilità della domanda successivamente proposta.
La ratio del divieto risiede nell'esigenza di non disperdere le (scarse) risorse della giustizia con la proposizione di numerosi micro-procedimenti aventi lo stesso thema decidendum, che implicherebbe una duplicazione dell'attività istruttoria. Inoltre, la parcellizzazione della domanda giudiziale rappresenta un inutile aggravio della posizione del debitore, che sarebbe costretto a costituirsi in una pluralità di procedimenti giudiziari (oltre che a sostenerne le spese processuali), sebbene relativi al medesimo rapporto in contestazione.
Nel caso di specie, la si è limitata ad eccepire tale violazione, ma non ha prodotto elementi Pt_1
sufficienti a provare il pregiudizio in concreto subito, necessario per poter ritenere configurata un'ipotesi di frazionamento abusivo del credito.
5. Dunque, l'appello non può che essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4 6. Nulla per le spese non avendo la svolto attività difensiva in questa sede. CP_1
6.1. Trattandosi di appello introdotto dopo il 30 gennaio 2013 ed essendo lo stesso stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.
13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Nola, il 06.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
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