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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3776/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento da polizza assicurativa vita
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Santaniello, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Napolitano, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, qui da ritenersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo che in data 11.12.2001 ebbe a Controparte_1 stipulare con una polizza assicurativa n. 63398257/27 tariffa CP_2
3SW della durata di anni 20 con versamento di un premio costante annuo ed indicizzazioni del capitale e che il premio mensile da versare era di euro
108,46. Aggiungeva che tale polizza in data 30.04.2004 era stata trasformata e sostituita nella polizza vita n. 63801377/15 con scadenza al 30.04.2018 con premio mensile da versare pari ad euro 142,85 e possibilità di riscatto della somma versata prima della scadenza naturale del contratto, nel caso in cui fossero state versate almeno nn. 36 mensilità. Deduceva di aver quindi formulato tale richiesta, ma la compagnia assicurativa aveva corrisposto unicamente i premi versati dal 2006 al 2016, mentre opponeva diniego per quelli precedenti, sino al 2001, per problemi di contabilizzazione. Nell'atto di citazione l'attore elencava i premi mensili versati, che (ora CP_2
) non aveva voluto rimborsare per un totale di euro 6.237,53 Controparte_1 nonché produceva la polizza e le quietanze, precisando che il pagamento dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 premi mensili della polizza erano stati fatti tutti in contanti. Non avendo avuto esito i tentativi di risolvere la controversia in via bonaria, chiedeva al giudice di dichiarare che sono stati versati i 36 premi mensili minimi previsti dal contratto di polizza vita sottoscritto dall'attore per ottenere il riscatto delle somme versate prima della scadenza naturale del contratto di polizza vita e per l'effetto condannare le (incorporante ) al Controparte_1 CP_3 versamento in favore di esso attore della somma di € 6.237,53 (pari ai premi versati dal 2001 al 2006) con interessi e rivalutazione dalla richiesta sino al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che si era Controparte_1 attivata immediatamente effettuando le opportune indagini e vagliando scientemente la richiesta attorea, ma essa, a termini di polizza, non poteva trovare accoglimento. Allegava che sulla polizza n. 63398257 (tariffa 3SW, effetto 30.12.2001 – scadenza 30.12.2021), erano state contabilizzate nn. 25 mensilità di premio fino alla rata del dicembre 2003, per un cumulo di premi pari ad euro 2.632,36. Tale polizza è stata poi trasformata nella n. 63801377
(tariffa 7CX, effetto 30/4/2018) sulla quale erano state contabilizzare n. 7 mensilità di premio, di cui l'ultimo contabilizzato nell'ottobre 2014, per un totale di euro 1.050,00. Rilevava che su entrambe le polizze non sono state corrisposte tre annualità di premio e dunque, come da Condizioni Generali di assicurazioni conosciute ed accettate dal cliente sin dalla stipula del contratto, esse non avevano maturato alcun valore economico. Contestava di aver opposto il diniego per problemi di contabilizzazione, evidenziando che le quietanze dei premi prodotte in giudizio inerivano ad altro e differente rapporto contrattuale, relativo alla polizza n. 70218960, per la quale furono corrisposti tutti i premi contrattualmente previsti da aprile 2006 a marzo
2016. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda.
Quindi, ritenute inammissibili ed irrilevanti per la decisione le richieste di prove dichiarative, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti incontestati, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ridotti di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica.
La domanda non è provata e va pertanto rigettata.
Invero l'attore si è limitato a produrre le polizze e le quietanze di versamento dei premi delle due polizze succedutesi nel tempo, deducendo di aver ricevuto un importo inferiore a quello che gli sarebbe spettato. Però egli non ha mai indicato né precisato l'ammontare dell'importo che la compagnia
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 assicurativa gli ha corrisposto in sede di riscatto, né una contabilizzazione di quanto ancora dovuto sulla base dei premi pagati. Dalle lettura della polizza e delle condizioni generali di contratto risulta che il calcolo del dovuto era legato al rendimento del Fondo “Moneta Forte”, che sull'importo corrispostogli dovevano essere detratte all'origine le ritenute fiscali, per cui, stante la genericità della domanda, la stessa è rimasta priva di prova. Né è dato capire per quale ragione l'attore ha disquisito in materia di responsabilità dell'assicurazione circa l'operato dei suoi agenti rappresentati sul territorio.
La particolarità della vicenda e la difesa meramente passiva della compagnia assicurativa induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Spese compensate
Così deciso in data 1/04/2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3776/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento da polizza assicurativa vita
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Santaniello, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Napolitano, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, qui da ritenersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo che in data 11.12.2001 ebbe a Controparte_1 stipulare con una polizza assicurativa n. 63398257/27 tariffa CP_2
3SW della durata di anni 20 con versamento di un premio costante annuo ed indicizzazioni del capitale e che il premio mensile da versare era di euro
108,46. Aggiungeva che tale polizza in data 30.04.2004 era stata trasformata e sostituita nella polizza vita n. 63801377/15 con scadenza al 30.04.2018 con premio mensile da versare pari ad euro 142,85 e possibilità di riscatto della somma versata prima della scadenza naturale del contratto, nel caso in cui fossero state versate almeno nn. 36 mensilità. Deduceva di aver quindi formulato tale richiesta, ma la compagnia assicurativa aveva corrisposto unicamente i premi versati dal 2006 al 2016, mentre opponeva diniego per quelli precedenti, sino al 2001, per problemi di contabilizzazione. Nell'atto di citazione l'attore elencava i premi mensili versati, che (ora CP_2
) non aveva voluto rimborsare per un totale di euro 6.237,53 Controparte_1 nonché produceva la polizza e le quietanze, precisando che il pagamento dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 premi mensili della polizza erano stati fatti tutti in contanti. Non avendo avuto esito i tentativi di risolvere la controversia in via bonaria, chiedeva al giudice di dichiarare che sono stati versati i 36 premi mensili minimi previsti dal contratto di polizza vita sottoscritto dall'attore per ottenere il riscatto delle somme versate prima della scadenza naturale del contratto di polizza vita e per l'effetto condannare le (incorporante ) al Controparte_1 CP_3 versamento in favore di esso attore della somma di € 6.237,53 (pari ai premi versati dal 2001 al 2006) con interessi e rivalutazione dalla richiesta sino al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che si era Controparte_1 attivata immediatamente effettuando le opportune indagini e vagliando scientemente la richiesta attorea, ma essa, a termini di polizza, non poteva trovare accoglimento. Allegava che sulla polizza n. 63398257 (tariffa 3SW, effetto 30.12.2001 – scadenza 30.12.2021), erano state contabilizzate nn. 25 mensilità di premio fino alla rata del dicembre 2003, per un cumulo di premi pari ad euro 2.632,36. Tale polizza è stata poi trasformata nella n. 63801377
(tariffa 7CX, effetto 30/4/2018) sulla quale erano state contabilizzare n. 7 mensilità di premio, di cui l'ultimo contabilizzato nell'ottobre 2014, per un totale di euro 1.050,00. Rilevava che su entrambe le polizze non sono state corrisposte tre annualità di premio e dunque, come da Condizioni Generali di assicurazioni conosciute ed accettate dal cliente sin dalla stipula del contratto, esse non avevano maturato alcun valore economico. Contestava di aver opposto il diniego per problemi di contabilizzazione, evidenziando che le quietanze dei premi prodotte in giudizio inerivano ad altro e differente rapporto contrattuale, relativo alla polizza n. 70218960, per la quale furono corrisposti tutti i premi contrattualmente previsti da aprile 2006 a marzo
2016. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda.
Quindi, ritenute inammissibili ed irrilevanti per la decisione le richieste di prove dichiarative, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti incontestati, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ridotti di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica.
La domanda non è provata e va pertanto rigettata.
Invero l'attore si è limitato a produrre le polizze e le quietanze di versamento dei premi delle due polizze succedutesi nel tempo, deducendo di aver ricevuto un importo inferiore a quello che gli sarebbe spettato. Però egli non ha mai indicato né precisato l'ammontare dell'importo che la compagnia
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 assicurativa gli ha corrisposto in sede di riscatto, né una contabilizzazione di quanto ancora dovuto sulla base dei premi pagati. Dalle lettura della polizza e delle condizioni generali di contratto risulta che il calcolo del dovuto era legato al rendimento del Fondo “Moneta Forte”, che sull'importo corrispostogli dovevano essere detratte all'origine le ritenute fiscali, per cui, stante la genericità della domanda, la stessa è rimasta priva di prova. Né è dato capire per quale ragione l'attore ha disquisito in materia di responsabilità dell'assicurazione circa l'operato dei suoi agenti rappresentati sul territorio.
La particolarità della vicenda e la difesa meramente passiva della compagnia assicurativa induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Spese compensate
Così deciso in data 1/04/2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3