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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1194/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1194/2022 R.G., avente ad oggetto: contratto di fornitura e posa in opera
TRA
, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania, via Staffetta Parte_1
n.209, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Vitulli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Portici, al CP_1
Corso Garibaldi n.179, presso lo studio dell'avvocato Andrea Raffaele Nocerino, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta
CONVENUTA in RICONVENZIONALE
1 Oggetto: domanda di accertamento del non esatto adempimento contrattuale;
domanda di risarcimento per equivalente per la eliminazione dei vizi da non esatto adempimento contrattuale;
domanda di risarcimento danni;
domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo di lavori non oggetto di originaria pattuizione.
Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 18-02-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale, la in persona del legale rappresentante p.t., per sentirne dichiarare CP_1 la responsabilità in ordine alla mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di cui al contratto di appalto del 03-06-2020, e per l'effetto, previo accertamento del non esatto adempimento contrattuale, sentirla condannare al pagamento di euro 4.521,15 oltre IVA per l'eliminazione dei vizi, nonché euro 10.000,00, a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa dei difetti dell'opera, anche in ragione dell'impossibilità di utilizzare l'immobile fino alla definitiva eliminazione dei difetti, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, anche del giudizio di ATP.
A tal fine premetteva che: con contratto d'appalto del 03-06-2020, Parte_1 commissionava alla l'esecuzione di lavori presso l'immobile sito in Poggiomarino, alla CP_1 via Galimberti n. 36, per la consegna e il montaggio di un “sistema combinato ferro - alluminio composto da grata in ferro apribile con disegno a rombo da 16; persiana in alluminio a doghe orientabili per oscuramento modulare e dotazioni per 7 aperture e porta blindata”; che, in seguito alla consegna e al montaggio delle opere in preventivo, in data 18-09-2020, venivano comunicati alla tramite messaggi telefonici, i vizi e le difformità specificamente CP_1 descritti in atti (cfr. doc. depositata in atti); che, rimasta inevasa tale comunicazione, con messaggio di posta elettronica certificata del 04-11-2020, l'attore denunciava il vizio e le difformità dell'opera, invitando la ditta alla loro eliminazione. Falliti i tentativi di CP_1 bonario componimento della lite, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola Parte_1 per l'accertamento tecnico preventivo degli spiegati vizi;
in tale sede, veniva dichiarata, con ordinanza del 04-02-2021, l'incompetenza territoriale indicando come competente il Tribunale di
Torre Annunziata. Dunque, il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata
(R.G. 700/2021) che disponeva consulenza tecnica preventiva (cfr. doc. depositata in atti). Tutto ciò premesso, l'attore evocava in giudizio la società convenuta per il pagamento della somma necessaria ad affrontare le spese per l'eliminazione dei vizi, nonché per i danni provocati e subiti a causa dei difetti dell'opera e dell'impossibilità di godere dell'immobile fino alla permanenza degli stessi.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva regolarmente in giudizio la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione proposto dall'attore, per non aver denunciato tempestivamente i vizi della cosa compravenduta ex art. 1495 c.c. (entro 8 giorni dalla scoperta),
e chiedendo, in via subordinata, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per ulteriori precisazioni. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, con condanna al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore dichiaratosi
2 antistatario. In via riconvenzionale, inoltre, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento di
, per non aver pagato il corrispettivo dovuto per le ulteriori opere svolte dalla Parte_1
con condanna al pagamento di euro 4.270,00, come previsto dalla fattura n. 21 del CP_1
11-02-2021.
Il giudice, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (con decorrenza dal 05-02-2023), ascoltati i testimoni, all'udienza del 18-02-2025, riservava la causa in decisone con i termini previsti dalla legge.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione della domanda attorea avanzata dalla convenuta, ai sensi dell'art. 1495 c.c., per non aver l'attore denunciato tempestivamente i vizi delle opere ricevute.
Ai fini della determinazione dei termini di prescrizione applicabili al caso di specie assume rilievo la qualificazione giuridica della domanda;
in particolare, occorre osservare come, nel caso di specie, si è in presenza di un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal Codice civile, detto di “fornitura e posa in opera” (come previsto nel preventivo depositato in atti), caratterizzato da prestazioni, a carico della ditta convenuta, di diversa natura (misto cessione della proprietà di beni e prestazione di manodopera); dunque, nell'ambito di tale negozio giuridico, concorrono sia gli elementi dell'appalto (prestazione di fare) che della compravendita
(prestazione di dare).
Ciò premesso, è noto che, secondo il giudice di legittimità, occorre seguire il criterio della prevalenza tra le prestazioni pattuite e assoggettare il negozio alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituirlo (Cass. Civ.,
2 dicembre 1997, n. 12199); nondimeno, nel caso concreto, ad avviso dello scrivente, tenuto conto del contenuto della consulenza tecnica preventiva e della documentazione depositata in atti, emerge come il contratto stipulato tra le parti non preveda semplicemente la vendita di merce già pronta, ma l'installazione e posa in opera di infissi con caratteristiche specifiche.
Pertanto, la prestazione di “fare” risulta prevalente rispetto a quella di “dare” e, dunque, la domanda proposta va qualificata come azione ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. ( di cui al contratto di appalto), per difformità e vizi dell'opera, in virtù della quale il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
Ebbene, incontestata la data di consegna e montaggio delle opere in preventivo, ossia il 18-09-
2020, deve ritenersi che la comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alla convenuta del 04-11-2020 (doc. depositato 02-03-2022), abbia efficacemente interrotto il termine di decadenza previsto dalla legge.
3. Nel merito, è pacifica, in quanto risulta dimostrata per tabulas, e non contestata tra le parti, la sussistenza del contratto di fornitura e posa in opera del 03-06-2020, in forza del quale l'attore aveva commissionato alla società convenuta la realizzazione di opere stabilendo anche il corrispettivo dovuto.
A riguardo, va premesso che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel committente la parte
3 gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. 19146/2013;
Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023).
Nel caso concreto, è emerso come l'opera sia stata tempestivamente contestata, mercè la denuncia dei vizi, da parte del committente, di tal che, secondo i principi sopra enunciati, grava sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Orbene, ciò premesso, venendo al merito della vicenda, deve dirsi che, tenuto conto della documentazione depositata in atti (messaggi telefonici, foto dei difetti e preventivo dei lavori), e della consulenza tecnica preventiva acquisita nel corso del procedimento tenutosi dinanzi al
Tribunale di Torre Annunziata, recante r.g. 700/2021, deve escludersi che l'appaltatore abbia dato esaustiva prova dell'avvenuta realizzazione delle opere secondo la perfetta regola d'arte.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, incarico nel procedimento per atp – ing.
[...]
– nella relazione peritale ha confermato l'esistenza delle imperfezioni contestaste in Per_1 atti dall'attore, dichiarando quanto segue: “a. Per tutte le persiane oscuranti in alluminio, si osserva uno scadente grado di oscuramento;
b. In tutti i coprifili metallici o comunque in lamiera pressopiegata, resi solidari ai telai in ferro delle grade, si nota una evidente distorsione con conseguente effetto svergolante degli stessi rispetto agli imbotti delle aperture e/o rispetto al piano del telaio fisso a taglio termico (quello che in precedenza si è detto essere stato fornito da ma posto in opera dalla ditta di muratori presenti nel cantiere di manutenzione CP_1 dell'appartamento in questione); c. In corrispondenza di tutti gli infissi, nella parte in alto mancano i tappi in plastica per chiusura fori resi necessari per la movimentazione in stabilimento nei processi produttivi (per altro riportati sin anche nel testo dell'offerta); d. In alcuni punti, ma al contempo su quasi tutti gli elementi, la verniciatura bianca del telaio in ferro della grata presenta delle imperfezioni. Nello specifico vi sono delle macchie, quasi una puntinatura, di colore che si avvicina ad una tonalità simile al verde bottiglia che emergono e risaltano dalla verniciatura bianca di finitura del telaio metallico;
e. In alcuni punti, in questo caso solo su alcuni telai in ferri delle grate, la vernice risulta avere delle imperfezioni. Ossia si osservano dei tratti in cui la vernice non raggiunge il grado di omogeneità di lucentezza e/o di ricoprimento come nel resto delle parti;
f. In alcune pieghe/spigoli, quelle che si configurano tra il montante orizzontale e quello verticale a cornice delle grate metalliche, vi sono delle evidenti crepe nelle zone dì angolo che generano delle discontinuità sin anche nello strato di verniciatura” (pag. 4 e 5 della c.t.u.).
Il consulente, inoltre, ha precisato minuziosamente la natura, le cause e l'entità dei vizi/difetti sopra elencati, dichiarando che: “in tutte le camere dove sono state montate le persiane oscuranti di alluminio in dotazione con il sistema combinato della grada in ferro, pur orientando le persiane nella posizione di massimo oscuramento, vi è una cospicua quantità di luce che passa le barriere oscuranti, rendendo vano la funzione di oscuramento delle persiane in questione, dato che nelle ore in cui vi è luce all'esterno questa entra negli ambienti interni, che pertanto non restano oscurati. Vi è da dire a precisazione di quanto appena scritto, che la luce passa tra quelle che dovrebbero essere le superfici di contatto o di chiusura tra la struttura metallica della grata e la struttura della persiana oscurante in alluminio. Per dirla in maniera chiara, appare immediatamente la causa di tale passaggio di luce, l'elemento oscurante in alluminio non aderisce all'elemento grata in ferro, generando così degli spifferi di luce (che in alcune zone risultano essere anche moto ampi) tali da far passare la luce e rendere non accettabile il grado di oscuramento degli elementi (si riporta per maggior dettaglio all'allegato fotografico). Lo scrivente, ritiene che la causa di tale effetto, sia da ricondurre essenzialmente a due motivi e più precisamente: a. al
4 sistema di connessione grata/oscurante, costituito da staffe/cerniere che legano l'oscurante al telaio della grata che non riesce a farle chiudere in maniera accettabile i due elementi (oscurante con la grata); b. al fatto che la persiana in alluminio non risulta essere perfettamente complanare alla grata metallica. Questo fenomeno risulta palese ove e pertanto si evidenzia che in alcuni punti, la persiana tocca il telaio della grata ed in altri no (aggiungo allontanandosi anche in maniera vistosa e pertanto evidente). Questi, i motivi della non aderenza tra i due corpi, dunque ciò che fa trapelare tutta la luce in esame a discapito dell'oscuramento atteso. Quanto appena riportato, è riconducibile senza dubbio ad un errore di produzione sistematico del sistema combinato fornito da Per altro si intuisce anche il perché tale vizio/difetto è presente CP_1 in tutta la fornitura in esame. b. In merito allo svergolamento dei coprifili, per essere chiari, si riporta che come per quello descritto al punto precedente, anch'esso si manifesta in tutte le aperture in cui si sono montati detti sistemi combinati. Pertanto, tale effetto svergolante del coprifilo rispetto alla verticale, o per meglio dire rispetto al piano dell'imbotte delle aperture finestrate, risulta essere presente su tutte le aperture visionate ed in tutti i casi sin anche di entità chiaramente visibile ad occhio nudo, dato che raggiunge anche l'ordine di grandezza di alcuni centimetri. Secondo lo scrivente questo svergolamento dei coprifili potrebbe essere stato impresso durante la saldatura in stabilimento dello stesso al telaio metallico per effetto delle distorsioni termiche indotte o più semplicemente al fissaggio dello stesso in maniera approssimata al supporto dei telai in ferro. Pertanto, nel primo caso, si ritiene che in tale fase di assemblaggio si sarebbe dovuto irrigidire l'elemento coprifilo, ovviamente in maniera provvisoria con supporti temporanei, in modo da poter superare indenni le distorsioni termiche di cui si è scritto appena sopra. Nel secondo caso necessitava soltanto della giusta attenzione in fase di montaggio in stabilimento. In entrambi i casi ipotizzati, si ritiene che sia un difetto da ricondurre alle fasi di produzione e/o di assemblaggio;
c. In merito alla mancanza dei tappi a chiusura dei fori eseguiti nella parte alta dei telai di ferro, si ritiene ci sia poco altro da precisare, in quanto è evidente che non sono stati messi e che per tali motivi l'acqua meteorica entra facilmente nelle intercapedini dei telai ed in quantità che altrimenti non avrebbe modo di entrare. Si ritiene però doveroso aggiungere che, proprio a causa di detti fori rimasti aperti per l'assenza dei tappi e dunque a causa della quantità di acqua che vi passa all'interno, che si notano macchie di ruggine nelle parti basse dei telai (che la ricorrente lamentava durante gli accessi ai luoghi di causa). Ciò, si ritiene sia dovuto al fatto che l'acqua in ingresso nei telai, fa ossidare quelli che sono residui di lega metallica
e/o di ferro rimasti incastrati all'interno degli stessi (i cosiddetti “trucioli” di metalli residui delle lavorazioni di taglio e limature), che poi si manifestano con le lamentate macchie di ruggine. d.
Per quanto riguarda questo aspetto legato ai puntini verde bottiglia sul previsto bianco, lo scrivente ritiene di poter asserire, senza alcuna difficolta e senza dilungarsi oltre, che è riconducibile ad un difetto della verniciatura eseguita in produzione. e. Anche per quanto riguardo il grado di ricoprimento della vernice che manca in alcune parti, si ritiene allo stesso modo di quanto rappresentato al precedente punto che sia riconducibile ad un difetto della verniciatura eseguita in produzione. f. Infine per le spaccature presenti in alcuni telai in prossimità degli spigoli, si ritiene sia un aspetto da curare e facilmente risolvibile con una saldatura e/o con una stuccatura idonea. Anche questo aspetto si ritiene sia riconducibile ad un errore di produzione” (pagg. da 5 a
7 della c.t.u.).
In ragione delle incontrovertibili conclusioni cui è giunto il ctu, deve ritenersi, dunque, che sia rimasta dimostrata la circostanza del non esatto adempimento, da parte dell'appaltatore, delle prestazioni di cui al contrato di appalto intercorso tra le parti;
in merito al quantum debeatur,
5 ha richiesto il risarcimento dei danni in misura equivalente al costo delle opere Parte_1 da eseguirsi per eliminare i difetti riscontrati.
Orbene, sulla base dei rilievi effettuati, l'ausiliario ha accertato (e dettagliatamente descritto nel suo elaborato, che deve intendersi qui richiamato unitamente alle osservazioni svolte in merito ai parametri utilizzati) che l'ammontare delle spese necessarie alla rimozione dei vizi rilevati è di euro 4.521,15 € oltre IVA di Legge;
trattandosi di debito di valore, su detta somma, devalutata alla data di conclusione delle opere ( 18.9.2020) ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, vanno calcolati gli interessi legali al tasso codicistico.
Ciò detto quanto alla domanda di risarcimento ( per equivalente) da inesatto adempimento del contratto, ritiene chi scrive che non sono fondate e vanno rigettate le ulteriori domande risarcitorie spiegate dall'istante e, precisamente, quella relativa ad ulteriori danni occorsi all'immobile in ragione della difettosa esecuzione dei lavori, nonché, a titolo di lucro cessante, per mancato godimento dell'immobile asseritamente dipendente dal non esatto adempimento contrattuale.
Quanto al primo profilo, lo stesso ctu in alcun modo, in sede di giudizio per atp, di ulteriori danni strutturali all'immobile, quale conseguenza immediata e diretta del non esatto adempimento da parte dell'appaltatore; quanto al secondo profilo, trattasi di circostanza solo dedotta e non provata, salve le dichiarazioni rese, sul punto, dai testi e Testimone_1
( v. verbale d'udienza del 12.10.2023) che appaiono, sul punto, assolutamente Testimone_2 generiche.
5. Va, da ultimo, respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., nei confronti di , volta ad accertare Parte_1
l'inadempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligazione di pagamento dovuta a titolo di corrispettivo per le lavorazioni ulteriori svolte dalla società convenuta.
A tal proposito, è consolidato l'orientamento in virtù del quale chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l'esistenza e l'entità del credito (Cass. n.
500/17; Cass. n. 92015/15 e n. 20693/16)
Nel caso concreto, la convenuta ha eccepito l'esistenza di un credito vantato nei confronti dell'attore derivante dall'inadempimento da parte di quest'ultimo dell'obbligazione di pagamento, dovuta in forza dei lavori ulteriori svolti dalla e conseguenti alle nuove CP_1 richieste avanzate dall'attore nel corso del rapporto giuridico;
tuttavia, tali opere ulteriori non risultano provate dalla documentazione depositata in atti.
In primo luogo, infatti, non vi è traccia, agli atti del giudizio, di comunicazioni concernenti le lavorazioni ulteriori o variazioni dell'opera concordate tra le parti;
ancora, la ha versato CP_1 in atti, come prova del proprio credito, unicamente la richiesta di pagamento da essa avanzata tramite p.e.c., il 10-11-2020, nei confronti dell'attore, inviata in risposta al messaggio di posta elettronica con il quale quest'ultimo le intimava di eliminare i vizi dell'opera; oltre a tale missiva, la convenuta ha depositato esclusivamente una fattura emessa l'11-02-2021.
Tali elementi, ad avviso di chi scrive, non possono dirsi sufficienti a considerare assolto l'onere della prova gravate sulla convenuta riguardante l'esistenza e l'entità del credito.
Per questa ragione, la domanda riconvenzionale deve intendersi respinta.
6. Le spese di lite – relative al presente giudizio e a quello per atp -, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e del rigetto della domanda riconvenzionale – il che integra un'ipotesi di soccombenza reciproca - vanno integralmente compensate tra le parti.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Angelo
Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Accoglie parzialmente la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di euro 4.521,15 oltre iva, oltre interessi come in
[...] motivazione;
B. Rigetta la restante parte della domanda proposta da;
Parte_1
C. Rigetta la domanda riconvenzionale;
D. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e del procedimento per atp.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.5.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
7