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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2186/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/06/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CASILLO ANTONIO Presente
Appellato/i
(CONTUMACE) Controparte_1
Avv.
US ALEXANDRU (CONTUMACE)
Avv.
FGVS Controparte_2
Avv. LUCCHETTI DINO Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'appellante insiste nelle proprie richieste istruttorie anche relativamente al giuramento decisorio evidenziando che la procura al margine deve intendersi anche come procura speciale in relazione al giuramento decisorio.
L'appellato evidenzia di aver eccepito l'inammissibilità del giuramento decisorio.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2186/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Casillo Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via O.M. Corbino n. 31, C.F._2
giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_2
nuova denominazione di , con sede in OG NE (TV) Via Marocchesa n. Controparte_3
14, iscrizione nel Registro Imprese di Treviso, C.F. e P.Iva , in persona dei legali P.IVA_1
rappresentanti dott. e dott. , rappresentata e difesa Controparte_4 Controparte_5 dall'Avv. Dino Lucchetti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_3
suo studio in Latina, Via Duca del Mare nr. 24, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-
E
Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE-
US RU
-APPELLATO CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina, n. 2781/2019, pubblicata in data 20.11.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “.. Parte_1 conveniva in giudizio la “ in persona del l.r.p.t.,, nella qualità di Impresa Controparte_2
Designata dalla CONSAP per il F.G.V.S., e ED RU per sentirli condannare, previo accertamento ex art. 283 comma 1 lett. b d.lgs 209\05, al pagamento del danno conseguente a sinistro stradale intervenuto addì 26.5.2009 ore 20.10 all'altezza del km 55.150 della S.S. Appia direzione
Terracina, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Parte attrice esponeva che il giorno in questione si trovava alla guida del proprio motociclo targato BK83153 in s.s. Appia, direzione Terracina, quando, all'altezza dell'incrocio con Via Bufalareccia, veniva improvvisamente ostacolato dall'autoveicolo
Opel TI, targato AS 956 MB, condotto da ED RU, il quale nello svoltare a sinistra tagliava la strada al motociclo. Si costituiva in giudizio la “ ”, nella qualità ex art. 286 Controparte_2
d.lg 209\10, eccependo il difetto di prova della ipotesi ex art. 283 comma 1 lett b) cod. assicur. priv, la prescrizione del diritto, la colpa esclusiva del ricorrente, la necessità di provare i danni, nonché esperendo azione di regresso ex art. 292 d.lg 209\05. Rimanevano contumaci sia il ED RU
( conducente il veicolo Opel TI) sia il proprietario , a seguito dell'ordine di Controparte_1 integrazione del contraddittorio del 17.4.2018..”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “dichiara la concorrente responsabilità di e di RU ED nella causazione del sinistro per cui è causa, Parte_1 nella misura del 70% il primo e del 30% il secondo e per l'effetto: a) condanna la “ Controparte_2
, nella qualità di Impresa Designata per il Lazio per il F.G.V.S., in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, ED RU e al pagamento in solido in favore Controparte_1
di della somma di euro 87.856,16, oltre interessi legali e rivalutazione dal 26.05.2009, Parte_1
con gli interessi calcolati sulla somma di euro 87.856,16 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, il tutto entro i massimali di legge in tema di Fondo di garanzia per le vittime della strada;
b) accoglie l'azione di rivalsa;
c) condanna
e ED RU a pagare in solido alla “ , nella qualità Controparte_1 Controparte_2
di Impresa Designata per il Lazio per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, quanto quest'ultima pagherà a;
d) condanna la “ , nella qualità Parte_1 Controparte_2
di Impresa Designata per il Lazio per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
e ED RU al pagamento in solido in favore dello Stato dei due terzi delle Controparte_1 spese processuali, pari ad euro 7.132,50, oltre accessori dovuti per legge;
e) compensa le spese processuali tra le stesse parti nella restante misura di un terzo;
f) condanna e Controparte_1
ED RU a pagare in solido alla “ , nella qualità di Impresa Controparte_2
Designata per il Lazio per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese processuali pari ad euro 19.015,24, per onorari, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive;
g) condanna e ED RU al pagamento in solido delle Controparte_2 Controparte_1
spese della C.T.U., con successivo diritto di ripetizione integrale di verso i Controparte_2 predetti ED”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Giustizia adita, in riforma della Sentenza n. 2781/2019, emessa dal
Tribunale Civile di Latina, accogliere lo spiegato appello, e per l'effetto, accertare e dichiarare
(già F.G.V.S., obbligata a risarcire le lesioni subite Controparte_2 Controparte_3 dall'attore, stante la mancata copertura assicurativa dell'autovettura tg. AS956MB in data
26/05/2009, accertare e dichiarare la totale responsabilità, o comunque la effettiva responsabilità, del
Sig. RU ED nella causazione del sinistro in parola, per l'effetto condannare
[...]
(già quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia CP_2 Controparte_3
delle Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t., ed il Sig. RU ED, nella qualità di conducente del veicolo tg. AS956MB, al pagamento di tutti i danni e/o lesioni sofferte della parte attrice a causa del sinistro occorsogli in data 26/05/2009. Danni e lesioni che si quantificano nella somma di € 421.690,53 per le lesioni sofferte (IP pari al 40% pari € 270.627,02, ITA per 90 gg. pari
7.920,00, ITP al 50% per gg. 120 pari ad € 5.280,00, danno biologico -morale/esistenziale quantificato ad ½ dell'IP riconosciuta e pari ad € 140.563,51, oltre spese mediche pari ad € 1.000,00, e rimborso
CTU espletata nel primo grado di giudizio, o comunque nella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, il tutto in favore del Sig. detratte le somme già versate a seguito del riconoscimento Parte_1 della parziale responsabilità del conducente RU ED, e pari all'importo di € 87.856,16 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, onorari e competenze, riguardanti il primo grado di giudizio ed il presente procedimento di appello”.
Si è costituita quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2
della Strada, la quale resistendo all'appello ha così concluso: “Piaccia alla Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 342 comma 1 cpc nonché della ragionevole probabilità di essere accolto ex art.
348 cpc. Nel merito, rigettare l'appello stesso poiché infondato. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda nei confronti della Compagnia esponente, confermare l'accoglimento della domanda di regresso ex art. 292 D. L.vo 209/2005 nei confronti dei Sig.ri
e e per l'effetto condannarli, in solido tra loro, a manlevare e Controparte_6 Controparte_7
tenere indenne la da quanto dovesse essere costretta a pagare all'appellante nella Controparte_2 denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, oltre interessi e spese. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 04.11.2020 la Corte ha dichiarato la contumacia di e ED Controparte_1
RU. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.02.2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata dall'appellante ex art. 233 c.p.c. e rinviato la causa per decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. CP_8
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
L'appello proposto da è articolato in quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Sulla totale responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro”, ci si duole dell'attribuzione di responsabilità del 70% in capo all'appellante nella causazione del sinistro. Nello specifico, lamenta lo che il Tribunale ha Pt_1
ritenuto che i danni erano stati causati dalla velocità sostenuta tenuta dal motociclista, basandosi unicamente sulle presunte tracce di frenata, di cui l'agente di polizia ha riferito solo in fase Tes_1
testimoniale; dato, peraltro, non confermato nel verbale di incidente stradale, posto che gli agenti accertatori non erano riusciti ad individuare con precisone il punto d'urto del sinistro. Inoltre, si duole l'appellante della mancata considerazione, da parte del giudice, della violazione dell'art. 154 del
C.d.S. che impone al conducente dell'autovettura di segnalare con sufficiente anticipo la manovra di svolta servendosi degli appositi indicatori di direzione luminosi.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sull'attività svolta dagli agenti accertatori”,
l'appellante ribadisce che il Giudice di prime cure avrebbe basato la ricostruzione dei fatti sulla dichiarazione dell'agente che, pur sostenendo di aver visto tracce di frenata del motoveicolo, Tes_1
non aveva dato una indicazione della loro lunghezza e del loro preciso collocamento sul manto stradale e senza peraltro indicare alcun accertamento in ordine alla loro riconducibilità al motoveicolo. Lo ancora, censura la sentenza in quanto la relazione redatta dagli agenti Pt_1
accertatori non sarebbe fondata su dati oggettivi e perché la ricostruzione dei fatti dagli stessi effettuata sarebbe in contrasto con quanto affermato dai testimoni escussi e con il deferito interrogatorio formale.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Interrogatorio formale”, l'appellante rileva che nel giudizio di primo grado veniva deferito interrogatorio formale al conducente RU ED, non comparso sicché il Giudicante, valutato ogni altro elemento di prova, avrebbe potuto ritenere come ammessi i fatti ad esso deferiti, ai sensi dell'art. 232 del c.p.c.; ed invece, soggiunge l'appellante che nel caso di specie, il Giudice non avrebbe considerato in alcun modo l'interrogatorio formale deferito al predetto convenuto.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sulla richiesta di giuramento decisorio”, si impugna la sentenza, in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato, con l'ordinanza del
12/02/2019, nel ritenere che sulle circostanze richieste dalla parte attrice non fosse possibile ammettere il giuramento decisorio;
ciò in quanto, a distanza di dieci anni dal sinistro, nessun illecito penale era possibile configurare a carico del di RU ED conducente del veicolo Opel.
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_2
Strada, ha proposto appello incidentale condizionato reiterando, nel caso della diversa quantificazione della condanna nei propri confronti e di ED RU e , domanda di rivalsa Controparte_1
nei loro confronti, al fine di vedersi da questi manlevata ex art. 292 D.Lgs. n. 209/2005.
La sentenza impugnata, per quanto è di interesse, è così motivata: “…..Nel merito deve affermarsi la responsabilità principale nella verificazione del sinistro dello stesso attore. Ed invero, nella relazione per incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale sulla base dei riscontri oggettivi effettuati e delle dichiarazioni assunte, è dato leggere che il veicolo Opel TI “ giunto nei pressi di via di Bufalreccia, metteva la freccia con l'intenzione di svoltare a sinistra, ma dopo aver fatto questa manovra, dalla stessa direzione di marcia giungeva il veicolo Honda GB a forte velocità e in fase di sorpasso, che alla vista del veicolo (Opel) frenava bruscamente andando dapprima a finire a terra
e proseguiva sempre scarrocciando a terra addosso il veicolo nella parte posteriore sinistra finendo la corsa per la sola moto nelle campagne adiacenti, mentre il conducente rimaneva a terra gravemente ferito”. Tali risultanze sono state efficacemente contestate in sede di interrogatorio formale dall'attore, il quale ha precisato invece che lo scontro si è verificato per una improvvisa sterzata del veicolo Ford a sinistra nonostante il motoveicolo avesse preannunciato il sorpasso mediante una serie continua di abbagli luminosi. Le circostanze della dinamica del sinistro sono state confermate dagli stessi agenti di polizia stradale, uno dei quali peraltro in sede testimoniale ha dato conto di aver rinvenuto alcune tracce di frenata del motoveicolo oltre la linea di mezzeria e nella semicarreggiata riservata al senso di marcia di opposta (cfr. teste – ud. Testimone_2
10.12.2015). Gli automobilisti presenti al sinistro nel tratto stradale in esame hanno invece parzialmente confermato la versione attorea, dichiarando che in quel momento era in atto un sostenuto traffico veicolare, che la moto era intenta a sorpassare diversi veicoli con la freccia inserita
e tramite ripetuti segnali intermittenti di illuminazione (cfr. testi – ud. 21.7.15 – Testimone_3
- ud. 10.12.2015- Sperlonga Maurizio – ud. medesima). Quest'ultimo teste ha Testimone_4 confermato la violenza dell'impatto tra la moto e la Opel e la manovra improvvisa di quest'ultima.
Il complesso di tali circostanze consente dunque di acclarare che il conducente il motoveicolo tenesse una velocità elevata in manovra di sorpasso in prossimità di incrocio, e che il conducente
l'autoveicolo invece abbia svoltato a sinistra incurante del sorpasso in corso da parte dell'attore e per lo più senza la dovuta prudenza. Occorre, a questo punto, in diritto, richiamare il principio in forza del quale il conducente del veicolo che intenda convergere a sinistra ha l'obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi che non sopravvengano veicoli dall'opposto senso di marcia
o da tergo, ai quali spetta la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso (Cass.,
n. 4585/1999) e detto obbligo resta fermo anche quando il conducente che si accinga a svoltare abbia segnalato con il lampeggiante detta intenzione (Cass., n. 5332/2003; Cass., pen., sez. IV, 22.10.1992, ivi richiamata). Tale violazione non si reputa, ciò non di meno, idonea ad esimere la controparte da concorrente responsabilità, non avendo dimostrato di aver tenuto una condotta di guida ineccepibile.
Al contrario le circostanze, accertate nel corso dell'istruttoria, ed in particolare che sull'asfalto furono rinvenute tracce di frenata in corrispondenza della semicarreggiata riservata alla circolazione opposta, che la via Appia era in quel momento molto trafficata, che in conseguenza del sinistro il motociclo, così come la persona dell'attore, hanno riportato significativi danni, depongono nel senso che la velocità di marcia da questi tenuta al momento dello scontro non era affatto commisurata allo stato dei luoghi e che in prossimità di incrocio il sorpasso non doveva essere effettuato, avendo questi contestato che parte avversa abbia attivato l'indicatore di svolta a sinistra.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la collisione tra i mezzi deve ritenersi la risultante del concorrente contributo causale apportato dalla violazione delle seguenti norme del codice della strada: Art. 141. Velocità 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni [omissis].
Art. 144. Circolazione dei veicoli per file parallele 1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. E' ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali;
in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
Art. 145. Precedenza 1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
Art. 148. Sorpasso
Omissis
2.Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
[omissis]
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. omissis
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. omissis
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso e' pero', consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
Tenuto conto, nel bilanciamento delle condotte accertate, della preponderante gravità ed incidenza causale della violazione ascritta al conducente il motociclo, la responsabilità deve essere attribuita in via concorsuale ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e precisamente in ragione del 30%
a carico del ED e del 70% a carico dello in considerazione della plurima violazione Pt_1
delle regole prima evidenziate (sorpasso, velocità, precedenza) rispetto a quelle imputabili a controparte (comportamento agli incroci)[…]”.
I motivi avanzati possono essere oggetto di un'unica trattazione per essere tra di loro logicamente connessi, vertendo tutti sull'accertamento della dinamica dell'incidente e sulla complessiva valutazione del corredo probatorio come attuata dal primo giudice.
Ebbene, essi si profilano infondati.
Ed infatti, parte appellante censura la decisione del primo giudice laddove questi ha ritenuto sussistente un contributo causale, sia pur di minor incidenza, della vittima del sinistro, in ragione della condotta di guida tenuta da quest'ultimo. Ciò in quanto, da un lato la dinamica del sinistro così come emergente dall'istruttoria di primo grado, avrebbe confermato che l'unica causa del sinistro sarebbe individuabile nella condotta di guida del ED che avrebbe svoltato improvvisamente ed inavvertitamente a sinistra all'incrocio; dall'altro, perchè la conclusione cui è giunto il Tribunale sarebbe frutto di un erroneo esame della documentazione versata in atti (in particolare del verbale delle autorità intervenute,) e della prova orale espletata, nonché della mancata considerazione sia che il ED non era comparso per rendere deferito interrogatorio formale, sia delle dichiarazione dei testi addotti da parte attrice.
Va premesso alla disamina dei motivi di appello innanzi riportati che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare, in concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. civ., n. 23431/14; in senso conforme, Cass. n. 7479/20).
Ed ancora che “anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. ex plurimis Cass., 8 gennaio
2016, n. 124).
Consegue da quanto sopra che l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non esonera il Giudicante dal verificare il comportamento dell'altro conducente, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che quest'ultimo si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e che abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
All'esito di tale verifica e qualora entrambi i conducenti dei veicoli venuti in collisione, violando una norma del codice che disciplina la circolazione stradale, abbiano concorso a cagionare l'evento dannoso, il giudice dovrà quindi verificare l'efficienza causale dei rispettivi comportamenti, da valutarsi in relazione alla gravità delle rispettive colpe.
Orbene, il Giudice di prime cure ha fatto buon governo di tali principi sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie acquisite e, in particolare, di quanto evincibile dal verbale dei carabinieri ove risulta la ricostruzione del fatto, l'allegata planimetria dell'incidente e le circostanziate dichiarazioni rese dai presenti (Sperlonga e ED).
In concreto, risulta allegato in atti e non contraddetto da elementi oggettivi in senso contrario che il sinistro che ha visto coinvolto si verificò il 26.5.2009 alle ore 20.10 all'altezza del Parte_1
km 55.150 della S.S. Appia direzione Terracina in un tratto rettilineo e pianeggiante della strada costituita da un'unica carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, una per ogni senso di corsa, e con la presenza della striscia continua a terra. Entrambi i veicoli coinvolti procedevano nella direzione Terracina. si trovava alla guida della Opel TI e, giunto nei pressi di via Bufalareccia, Controparte_9
iniziava ad eseguire la manovra di svolta a sinistra quando veniva colpito nella parte posteriore del veicolo dalla moto condotta dallo che già si trovava a terra ed in fase di scarrocciamento. Pt_1
L'istruttoria ha accertato che lo stava percorrendo la Via Appia in direzione Terracina in Pt_1
costante fase di sorpasso, e nel fare ciò superava la linea di mezzaria occupando quindi la corsia dell'opposto senso di marcia. La detta circostanza risulta pienamente provata dalla testimonianza resa dal teste , sentito all'udienza del 21.07.2015 che ha così deposto “la moto mi ha sorpassato Tes_3
a sinistra e mi ha anche lampeggiato” nonché da quella dell'altro teste sentito all'udienza Tes_4 del 10.12.2015 che ha confermato “che al momento del sinistro la moto era in fase di sorpasso tanto che aveva superato me”.
Oltre alle dette testimonianze vi è da evidenziare quella resa dall'appuntato che, Tes_1 all'udienza del 10.12.2015, ha illustrato il segno della frenata della moto stessa in corrispondenza del punto di impatto al di là della linea di mezzaria della corsia con direzione Terracina, confermando la ricostruzione del sinistro contenuta nella relazione di incidente redatta nell'immediatezza dei fatti.
Egli ha così deposto: “Ho rilevato il sinistro insieme al collega;
non ho assistito Controparte_10
al sinistro e quindi non sono in grado di rispondere. Dalle dichiarazioni raccolte e in particolare dal conducente dell'autovettura risulta detta circostanza;
il conducente della ha riferito di CP_11 aver azionato l'indicatore direzionale;
al nostro arrivo la macchina non era più sulla sede stradale dell'Appia ove era avvenuto l'impatto ma parcheggiata spenta sulla via Bufalareccia;
solo il conducente dell'auto ha dichiarato di avere azionato l'indicatore; la moto al nostro arrivo non si trovava sulla sede stradale ma in mezzo all'erba;
Cap. 2 “Non ero presente, ma ho desunto detta dinamica dalla lunga traccia di frenata oltre la linea di mezzeria, a sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'Opel; nonché dalle testimonianze della persona sentita sul posto e dalle dichiarazioni del conducente dell'Opel TI ho desunto che il motociclo procedesse a velocità elevata dalla traccia impressa dallo stesso sul fondo stradale che ho raffigurato nello schizzo che sottoscrivo;
ho desunto che stesse in fase di sorpasso dal fatto che la traccia si trovasse aldilà della linea di mezzeria e della semicarreggiata di percorrenza della moto stessa;
ho raffigurato la posizione della moto al nostro arrivo nel disegno che ho sottoscritto e il presumibile punto d'urto; nel punto che ho indicato come punto d'urto nel disegno abbiamo infatti trovato detriti di pezzi di auto e di moto nonché il casco del motociclista”.
Lo stesso appellante, pur negando che la moto fosse in fase di sorpasso (cfr. interrogatorio formale reso all'udienza del 21.07.2015), ha però affermato nell'atto di appello che “il ciclomotore sul quale viaggiava l'attore, superava le autovetture incolonnate”.
In ordine quindi alla condotta immediatamente precedente al sinistro appare evidente che la moto fosse in fase di sorpasso, in presenza della striscia continua di mezzaria ed alla presenza di un incrocio in prossimità del quale si trovavano più macchine incolonnate.
I testimoni confermano che si era formato un incolonnamento di auto in direzione di Terracina, in prossimità dell'incrocio con Via Bufalareccia e che tale incolonnamento, formato da non più di 5 autovetture (cfr teste che riferisce che era in movimento al momento dell'urto e che tra lui Tes_4
e l'auto del ED vi erano 4 o 5 auto) si era formato proprio a causa delle auto in attesa di effettuare la svolta nella suddetta via. Ciò è quanto è stato riferito, sia dal conducente stesso ai Carabinieri intervenuti sia dallo Sperlonga all'udienza del 10.12.2015.
Sebbene il ED sia stato l'unico ad affermare di avere inserito il segnalatore di direzione nessun altro teste ha smentito la circostanza, a fronte della considerazione che come detto è risultato provato che questi era fermo per svoltare a sinistra e che dietro di sé si era formata una colonna di auto.
In ogni caso, è accertato che lo sopraggiungendo in fase di sorpasso delle auto e percorrendo Pt_1 la semicarreggiata dell'opposto senso di marcia, andava ad impattare con la parte posteriore sinistra dell'Opel TI condotta dal ED che, alla luce di quanto da questi dichiarato ai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro e della ricostruzione del punto di impatto da loro operata. Ed in effetti, dai danni riportati dai veicoli coinvolti, dalla frenata della moto rinvenuta sull'asfalto e dalla determinazione del punto di impatto -effettuata dai Carabinieri intervenuti in base alle tracce della predetta frenata ed alla posizione dei detriti dei veicoli coinvolti- appare evidente che l'attore stesse sorpassando tutto un gruppo di macchine, tra le quali comunque ve ne era almeno una con la freccia inserita, anche nell'ipotesi di mancato utilizzo dell'indicatore di direzione da parte del ED;
e del resto per stessa ammissione dell'attore resa in sede di interrogatorio formale all'udienza del
27.07.2015 è emerso che lo notava “… un'auto chiara che aveva inserito la freccia sulla Per_1 sinistra perché doveva girare anch'essa suppongo in via Bufalareccia”.
È poi significativa la circostanza, pure emersa, che lo ha utilizzato in modo ininterrotto i Pt_1
proiettori di profondità per superare le auto incolonnate e almeno una di queste con l'indicatore di direzione acceso, invece di rallentare in prossimità dell'incrocio.
E la detta ricostruzione risulta del tutto compatibile con quella operata dai Carabinieri intervenuti, che sulla dinamica del sinistro ebbero ad affermare che “il veicolo A Opel TI percorreva la via
Appia proveniente da Cisterna di Latina e con direzione Terracina, giunta nei pressi di via
Bufalareccia, metteva la freccia con l'intenzione di svoltare a sinistra, ma dopo aver fatto questa manovra, dalla stessa direzione di marcia giungeva il veicolo B Honda GB a forte velocità e in fase di sorpasso….”.
Accertata dunque la violazione pur grave in capo al conducente dell' che violava l'obbligo, CP_11
derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi che al momento della svolta non sopravvenissero veicoli dall'opposto senso di marcia o da tergo, ai quali spettava la precedenza ancorché si trovassero in una illegittima fase di sorpasso, non può escludersi, d'altro canto, la concorrente responsabilità dello che: a) ha violato l'art. 141 c.d.s. perchè percorreva la predetta via a velocità tale da Pt_1
non essere riuscito ad arrestare la sua marcia in tempo ad evitare che, l'immissione pur se improvvisa del veicolo che lo precedeva sulla sua direzione di marcia, allorquando questo aveva iniziato la propria manovra di svolta a sinistra, non costituisse pericolo;
b) ha violato l'art. 145 c.d.s. avendo omesso di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra quello del ED che aveva già impegnato l'incrocio o, almeno, stava per impegnare l'intersezione; c) ha violato l'art. 148 c.d.s. che prescrive che “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo
o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
[omissis] d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. omissis. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.. (omissis). E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
Esso è però, consentito: a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra”.
Di tal chè lo pur essendo in posizione retrostante all'autocarro, dopo che questo aveva Pt_1
iniziato o stava per iniziare, essendo fermo all'incrocio, la sua immissione nella carreggiata destinata all'opposto senso di marcia, evidentemente proprio per la velocità non adeguata tenuta, ed a causa della sua andatura di sorpasso sulla corsia destinata all'opposto senso di marcia è stato costretto a porre in essere manovre anomale che lo facevano frenare e poi cadere e, per finire, impattare con la parte posteriore del veicolo Opel TI.
Di ciò vi è evidenza nelle tracce di frenata come è stato riportato nel corpo del verbale redatto dall'autorità intervenuta e come risulta peraltro dai danni personali ingenti ed a quelli occorsi alla moto, danni del resto del tutto pacifici.
Una più accorta condotta ed in particolare, una velocità più contenuta ed il rispetto della distanza di sicurezza, avrebbe con ogni probabilità consentito il tempestivo avvistamento della pur pericolosa manovra posta in essere dal ED, anche in considerazione delle circostanze dei luoghi (presenza di incrocio e di auto incolonnate) con conseguente verosimile possibilità di evitare l'urto o di ridurne quantomeno la gravità.
Il Giudice di prime cure, pertanto, ha fatto buon governo delle prove acquisite nel giudizio ed ha conformato la propria decisione sulla base di tutti gli elementi fattuali messi a sua disposizione, risultando esente da errate interpretazioni l'attribuzione a carico del motociclista della maggior quota di responsabilità.
Parte appellante ritiene inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammessi i fatti deferiti ad
RU ED, data la mancata risposta di quest'ultimo all'interrogatorio formale.
Sul punto, si ricorda che la mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta l'effetto automatico della ficta confessio ma, al più, può rappresentare solamente una presunzione semplice, cui va raccordata la valutazione degli altri elementi di prova. Il Giudice ha, in sintesi, la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (Cass. 9436/2018).
A tal fine, dall'attività istruttoria svolta innanzi al Tribunale di Latina emerge chiaramente la fragilità della tesi di parte appellante, di tal che appare priva di censure la decisione del giudice di primo grado, corroborata invece dall'esame dei testimoni e dai documenti prodotti.
Peraltro, la Suprema Corte ha pure affermato che: “la dichiarazione confessoria…, resa dal responsabile del danno….non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art.
2733, terzo comma, c.c. secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice[..]”.( cfr. Cass.
Sentenza n. 6526 del 22 marzo 2011).
Quanto alla evidenza che velocità dello al momento dell'urto non fosse adeguata allo stato Pt_1
dei luoghi deve valorizzarsi la circostanza non solo delle tracce di frenata e di scarrocciamento ma altresì dei danni ingenti riportati, alla presenza di fila incolonnata di macchine in prossimità di un incrocio e di due corsie di marcia su di un'unica carreggiata.
Diversamente, egli sarebbe stato in grado di tentare una manovra di emergenza che avrebbe perlomeno potuto ridurre le conseguenze del sinistro per come si sono verificate.
Con la ulteriore precisazione che "nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa, vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità, il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale" (Cass. n. 8526/2015).
Pertanto, poiché nessuna delle due parti è riuscita a provare di aver rispettato tutti i limiti prescritti e non è dato evincere dagli atti di causa un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta di uno dei due conducenti e l'evento, si ritiene di poter confermare la sentenza in ordine alla ripartizione della responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa.
Quanto all'omesso deferimento del giuramento decisorio deve ritenersi che nessuna censura può ascriversi al primo giudice che ha deciso di non ammetterlo.
Sul tema, infatti, la Cassazione ha ritenuto che “Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 cod. civ., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni. (Cass Ordinanza n.
647 del 12/01/2023 (Rv. 666697 - 01), conf. a N. 12866 del 2009 Rv. 608536 – 01).
Quanto alla richiesta di deferimento del giuramento decisione nel presente grado ed in relazione alle deduzioni svolte dall'appellante in udienza, ferma l'inammissibilità del mezzo richiesto essendo lo stesso volto ad ottenere il giuramento su fatti illeciti commessi dal giurante (vedi supra in ordine al
4^ motivo di appello), deve trovare integrale conferma quanto deciso da questa Corte in data
17.4.2023 secondo cui: “ rilevato che il difensore di ha chiesto l'ammissione del Parte_1
giuramento decisorio di RU ED vertente sulla seguente circostanza: «A) giuro e giurando affermo essere vero che in data 26/05/2009, alle ore 20.10 circa, mentre percorrevo a bordo dell'autovettura Opel TI Tg. AS956MB, non assicurata, la Via Appia con direzione Terracina
(LT) e giunto all'altezza del Km 55,150, ove insiste l'incrocio con la Via Bufalareccia, effettuavo una manovra repentina di svolta a sinistra, senza innestare l'indicatore di direzione, sbarrando la strada al motociclo tg. BK83153, condotto dal Sig. causando l'impatto con lo stesso>>; Parte_1 rilevato che il difensore ha deferito il giuramento avvalendosi della procura a margine dell'atto di appello, nella quale si legge: «Mandato […] nel giudizio […], conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge tra cui: […], deferire giuramento decisorio, […]»; considerato che, come disposto dall'art. 233 c.p.c., «Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte»; considerato che, come affermato dalla S.C., «Il giuramento decisorio può essere deferito dal procuratore della parte solo se sia munito di mandato speciale;
tale potere non è compreso nella facoltà - conferita nella procura rilasciata a margine dell'atto di citazione - di deferire "i giuramenti di rito", essendo tale attribuzione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo» (Cass. 14 ap 2000, n. 4847; in senso conforme, Cass. 25 agosto 2020, n. 17718: «È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado;
l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità»); ritenuto, pertanto, che alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato l'istanza
è inammissibile, non essendo il difensore di munito del mandato speciale prescritto Parte_1 dall'art. 233 c.p.c[…]”
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata.
L'appello condizionato, invece, deve ritenersi assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione da € 260.001 a 520.000) con applicazione di valori compresi tra i medi ed i minimi (in ragione della assenza di questioni fattuali e giuridiche di particolare complessità) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione, attesa la ridotta attività espletata
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale condizionato proposto da avverso la sentenza definitiva Controparte_2
del Tribunale Ordinario di Latina n. 2781/2019, pubblicata il 20.11.2019 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_2 grado, liquidate in complessivi € 13.000 per compensi, oltre al rimborso forfettario, spese generali (15%), iva e cpa;
4) nulla per le parti rimaste contumaci.
5) Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 2186/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/06/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CASILLO ANTONIO Presente
Appellato/i
(CONTUMACE) Controparte_1
Avv.
US ALEXANDRU (CONTUMACE)
Avv.
FGVS Controparte_2
Avv. LUCCHETTI DINO Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'appellante insiste nelle proprie richieste istruttorie anche relativamente al giuramento decisorio evidenziando che la procura al margine deve intendersi anche come procura speciale in relazione al giuramento decisorio.
L'appellato evidenzia di aver eccepito l'inammissibilità del giuramento decisorio.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2186/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Casillo Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via O.M. Corbino n. 31, C.F._2
giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_2
nuova denominazione di , con sede in OG NE (TV) Via Marocchesa n. Controparte_3
14, iscrizione nel Registro Imprese di Treviso, C.F. e P.Iva , in persona dei legali P.IVA_1
rappresentanti dott. e dott. , rappresentata e difesa Controparte_4 Controparte_5 dall'Avv. Dino Lucchetti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_3
suo studio in Latina, Via Duca del Mare nr. 24, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-
E
Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE-
US RU
-APPELLATO CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina, n. 2781/2019, pubblicata in data 20.11.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “.. Parte_1 conveniva in giudizio la “ in persona del l.r.p.t.,, nella qualità di Impresa Controparte_2
Designata dalla CONSAP per il F.G.V.S., e ED RU per sentirli condannare, previo accertamento ex art. 283 comma 1 lett. b d.lgs 209\05, al pagamento del danno conseguente a sinistro stradale intervenuto addì 26.5.2009 ore 20.10 all'altezza del km 55.150 della S.S. Appia direzione
Terracina, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Parte attrice esponeva che il giorno in questione si trovava alla guida del proprio motociclo targato BK83153 in s.s. Appia, direzione Terracina, quando, all'altezza dell'incrocio con Via Bufalareccia, veniva improvvisamente ostacolato dall'autoveicolo
Opel TI, targato AS 956 MB, condotto da ED RU, il quale nello svoltare a sinistra tagliava la strada al motociclo. Si costituiva in giudizio la “ ”, nella qualità ex art. 286 Controparte_2
d.lg 209\10, eccependo il difetto di prova della ipotesi ex art. 283 comma 1 lett b) cod. assicur. priv, la prescrizione del diritto, la colpa esclusiva del ricorrente, la necessità di provare i danni, nonché esperendo azione di regresso ex art. 292 d.lg 209\05. Rimanevano contumaci sia il ED RU
( conducente il veicolo Opel TI) sia il proprietario , a seguito dell'ordine di Controparte_1 integrazione del contraddittorio del 17.4.2018..”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “dichiara la concorrente responsabilità di e di RU ED nella causazione del sinistro per cui è causa, Parte_1 nella misura del 70% il primo e del 30% il secondo e per l'effetto: a) condanna la “ Controparte_2
, nella qualità di Impresa Designata per il Lazio per il F.G.V.S., in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, ED RU e al pagamento in solido in favore Controparte_1
di della somma di euro 87.856,16, oltre interessi legali e rivalutazione dal 26.05.2009, Parte_1
con gli interessi calcolati sulla somma di euro 87.856,16 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, il tutto entro i massimali di legge in tema di Fondo di garanzia per le vittime della strada;
b) accoglie l'azione di rivalsa;
c) condanna
e ED RU a pagare in solido alla “ , nella qualità Controparte_1 Controparte_2
di Impresa Designata per il Lazio per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, quanto quest'ultima pagherà a;
d) condanna la “ , nella qualità Parte_1 Controparte_2
di Impresa Designata per il Lazio per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
e ED RU al pagamento in solido in favore dello Stato dei due terzi delle Controparte_1 spese processuali, pari ad euro 7.132,50, oltre accessori dovuti per legge;
e) compensa le spese processuali tra le stesse parti nella restante misura di un terzo;
f) condanna e Controparte_1
ED RU a pagare in solido alla “ , nella qualità di Impresa Controparte_2
Designata per il Lazio per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese processuali pari ad euro 19.015,24, per onorari, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive;
g) condanna e ED RU al pagamento in solido delle Controparte_2 Controparte_1
spese della C.T.U., con successivo diritto di ripetizione integrale di verso i Controparte_2 predetti ED”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Giustizia adita, in riforma della Sentenza n. 2781/2019, emessa dal
Tribunale Civile di Latina, accogliere lo spiegato appello, e per l'effetto, accertare e dichiarare
(già F.G.V.S., obbligata a risarcire le lesioni subite Controparte_2 Controparte_3 dall'attore, stante la mancata copertura assicurativa dell'autovettura tg. AS956MB in data
26/05/2009, accertare e dichiarare la totale responsabilità, o comunque la effettiva responsabilità, del
Sig. RU ED nella causazione del sinistro in parola, per l'effetto condannare
[...]
(già quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia CP_2 Controparte_3
delle Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t., ed il Sig. RU ED, nella qualità di conducente del veicolo tg. AS956MB, al pagamento di tutti i danni e/o lesioni sofferte della parte attrice a causa del sinistro occorsogli in data 26/05/2009. Danni e lesioni che si quantificano nella somma di € 421.690,53 per le lesioni sofferte (IP pari al 40% pari € 270.627,02, ITA per 90 gg. pari
7.920,00, ITP al 50% per gg. 120 pari ad € 5.280,00, danno biologico -morale/esistenziale quantificato ad ½ dell'IP riconosciuta e pari ad € 140.563,51, oltre spese mediche pari ad € 1.000,00, e rimborso
CTU espletata nel primo grado di giudizio, o comunque nella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, il tutto in favore del Sig. detratte le somme già versate a seguito del riconoscimento Parte_1 della parziale responsabilità del conducente RU ED, e pari all'importo di € 87.856,16 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, onorari e competenze, riguardanti il primo grado di giudizio ed il presente procedimento di appello”.
Si è costituita quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2
della Strada, la quale resistendo all'appello ha così concluso: “Piaccia alla Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 342 comma 1 cpc nonché della ragionevole probabilità di essere accolto ex art.
348 cpc. Nel merito, rigettare l'appello stesso poiché infondato. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda nei confronti della Compagnia esponente, confermare l'accoglimento della domanda di regresso ex art. 292 D. L.vo 209/2005 nei confronti dei Sig.ri
e e per l'effetto condannarli, in solido tra loro, a manlevare e Controparte_6 Controparte_7
tenere indenne la da quanto dovesse essere costretta a pagare all'appellante nella Controparte_2 denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, oltre interessi e spese. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 04.11.2020 la Corte ha dichiarato la contumacia di e ED Controparte_1
RU. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.02.2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata dall'appellante ex art. 233 c.p.c. e rinviato la causa per decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. CP_8
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
L'appello proposto da è articolato in quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Sulla totale responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro”, ci si duole dell'attribuzione di responsabilità del 70% in capo all'appellante nella causazione del sinistro. Nello specifico, lamenta lo che il Tribunale ha Pt_1
ritenuto che i danni erano stati causati dalla velocità sostenuta tenuta dal motociclista, basandosi unicamente sulle presunte tracce di frenata, di cui l'agente di polizia ha riferito solo in fase Tes_1
testimoniale; dato, peraltro, non confermato nel verbale di incidente stradale, posto che gli agenti accertatori non erano riusciti ad individuare con precisone il punto d'urto del sinistro. Inoltre, si duole l'appellante della mancata considerazione, da parte del giudice, della violazione dell'art. 154 del
C.d.S. che impone al conducente dell'autovettura di segnalare con sufficiente anticipo la manovra di svolta servendosi degli appositi indicatori di direzione luminosi.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sull'attività svolta dagli agenti accertatori”,
l'appellante ribadisce che il Giudice di prime cure avrebbe basato la ricostruzione dei fatti sulla dichiarazione dell'agente che, pur sostenendo di aver visto tracce di frenata del motoveicolo, Tes_1
non aveva dato una indicazione della loro lunghezza e del loro preciso collocamento sul manto stradale e senza peraltro indicare alcun accertamento in ordine alla loro riconducibilità al motoveicolo. Lo ancora, censura la sentenza in quanto la relazione redatta dagli agenti Pt_1
accertatori non sarebbe fondata su dati oggettivi e perché la ricostruzione dei fatti dagli stessi effettuata sarebbe in contrasto con quanto affermato dai testimoni escussi e con il deferito interrogatorio formale.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Interrogatorio formale”, l'appellante rileva che nel giudizio di primo grado veniva deferito interrogatorio formale al conducente RU ED, non comparso sicché il Giudicante, valutato ogni altro elemento di prova, avrebbe potuto ritenere come ammessi i fatti ad esso deferiti, ai sensi dell'art. 232 del c.p.c.; ed invece, soggiunge l'appellante che nel caso di specie, il Giudice non avrebbe considerato in alcun modo l'interrogatorio formale deferito al predetto convenuto.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sulla richiesta di giuramento decisorio”, si impugna la sentenza, in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato, con l'ordinanza del
12/02/2019, nel ritenere che sulle circostanze richieste dalla parte attrice non fosse possibile ammettere il giuramento decisorio;
ciò in quanto, a distanza di dieci anni dal sinistro, nessun illecito penale era possibile configurare a carico del di RU ED conducente del veicolo Opel.
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_2
Strada, ha proposto appello incidentale condizionato reiterando, nel caso della diversa quantificazione della condanna nei propri confronti e di ED RU e , domanda di rivalsa Controparte_1
nei loro confronti, al fine di vedersi da questi manlevata ex art. 292 D.Lgs. n. 209/2005.
La sentenza impugnata, per quanto è di interesse, è così motivata: “…..Nel merito deve affermarsi la responsabilità principale nella verificazione del sinistro dello stesso attore. Ed invero, nella relazione per incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale sulla base dei riscontri oggettivi effettuati e delle dichiarazioni assunte, è dato leggere che il veicolo Opel TI “ giunto nei pressi di via di Bufalreccia, metteva la freccia con l'intenzione di svoltare a sinistra, ma dopo aver fatto questa manovra, dalla stessa direzione di marcia giungeva il veicolo Honda GB a forte velocità e in fase di sorpasso, che alla vista del veicolo (Opel) frenava bruscamente andando dapprima a finire a terra
e proseguiva sempre scarrocciando a terra addosso il veicolo nella parte posteriore sinistra finendo la corsa per la sola moto nelle campagne adiacenti, mentre il conducente rimaneva a terra gravemente ferito”. Tali risultanze sono state efficacemente contestate in sede di interrogatorio formale dall'attore, il quale ha precisato invece che lo scontro si è verificato per una improvvisa sterzata del veicolo Ford a sinistra nonostante il motoveicolo avesse preannunciato il sorpasso mediante una serie continua di abbagli luminosi. Le circostanze della dinamica del sinistro sono state confermate dagli stessi agenti di polizia stradale, uno dei quali peraltro in sede testimoniale ha dato conto di aver rinvenuto alcune tracce di frenata del motoveicolo oltre la linea di mezzeria e nella semicarreggiata riservata al senso di marcia di opposta (cfr. teste – ud. Testimone_2
10.12.2015). Gli automobilisti presenti al sinistro nel tratto stradale in esame hanno invece parzialmente confermato la versione attorea, dichiarando che in quel momento era in atto un sostenuto traffico veicolare, che la moto era intenta a sorpassare diversi veicoli con la freccia inserita
e tramite ripetuti segnali intermittenti di illuminazione (cfr. testi – ud. 21.7.15 – Testimone_3
- ud. 10.12.2015- Sperlonga Maurizio – ud. medesima). Quest'ultimo teste ha Testimone_4 confermato la violenza dell'impatto tra la moto e la Opel e la manovra improvvisa di quest'ultima.
Il complesso di tali circostanze consente dunque di acclarare che il conducente il motoveicolo tenesse una velocità elevata in manovra di sorpasso in prossimità di incrocio, e che il conducente
l'autoveicolo invece abbia svoltato a sinistra incurante del sorpasso in corso da parte dell'attore e per lo più senza la dovuta prudenza. Occorre, a questo punto, in diritto, richiamare il principio in forza del quale il conducente del veicolo che intenda convergere a sinistra ha l'obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi che non sopravvengano veicoli dall'opposto senso di marcia
o da tergo, ai quali spetta la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso (Cass.,
n. 4585/1999) e detto obbligo resta fermo anche quando il conducente che si accinga a svoltare abbia segnalato con il lampeggiante detta intenzione (Cass., n. 5332/2003; Cass., pen., sez. IV, 22.10.1992, ivi richiamata). Tale violazione non si reputa, ciò non di meno, idonea ad esimere la controparte da concorrente responsabilità, non avendo dimostrato di aver tenuto una condotta di guida ineccepibile.
Al contrario le circostanze, accertate nel corso dell'istruttoria, ed in particolare che sull'asfalto furono rinvenute tracce di frenata in corrispondenza della semicarreggiata riservata alla circolazione opposta, che la via Appia era in quel momento molto trafficata, che in conseguenza del sinistro il motociclo, così come la persona dell'attore, hanno riportato significativi danni, depongono nel senso che la velocità di marcia da questi tenuta al momento dello scontro non era affatto commisurata allo stato dei luoghi e che in prossimità di incrocio il sorpasso non doveva essere effettuato, avendo questi contestato che parte avversa abbia attivato l'indicatore di svolta a sinistra.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la collisione tra i mezzi deve ritenersi la risultante del concorrente contributo causale apportato dalla violazione delle seguenti norme del codice della strada: Art. 141. Velocità 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni [omissis].
Art. 144. Circolazione dei veicoli per file parallele 1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. E' ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali;
in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
Art. 145. Precedenza 1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
Art. 148. Sorpasso
Omissis
2.Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
[omissis]
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. omissis
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. omissis
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso e' pero', consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
Tenuto conto, nel bilanciamento delle condotte accertate, della preponderante gravità ed incidenza causale della violazione ascritta al conducente il motociclo, la responsabilità deve essere attribuita in via concorsuale ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e precisamente in ragione del 30%
a carico del ED e del 70% a carico dello in considerazione della plurima violazione Pt_1
delle regole prima evidenziate (sorpasso, velocità, precedenza) rispetto a quelle imputabili a controparte (comportamento agli incroci)[…]”.
I motivi avanzati possono essere oggetto di un'unica trattazione per essere tra di loro logicamente connessi, vertendo tutti sull'accertamento della dinamica dell'incidente e sulla complessiva valutazione del corredo probatorio come attuata dal primo giudice.
Ebbene, essi si profilano infondati.
Ed infatti, parte appellante censura la decisione del primo giudice laddove questi ha ritenuto sussistente un contributo causale, sia pur di minor incidenza, della vittima del sinistro, in ragione della condotta di guida tenuta da quest'ultimo. Ciò in quanto, da un lato la dinamica del sinistro così come emergente dall'istruttoria di primo grado, avrebbe confermato che l'unica causa del sinistro sarebbe individuabile nella condotta di guida del ED che avrebbe svoltato improvvisamente ed inavvertitamente a sinistra all'incrocio; dall'altro, perchè la conclusione cui è giunto il Tribunale sarebbe frutto di un erroneo esame della documentazione versata in atti (in particolare del verbale delle autorità intervenute,) e della prova orale espletata, nonché della mancata considerazione sia che il ED non era comparso per rendere deferito interrogatorio formale, sia delle dichiarazione dei testi addotti da parte attrice.
Va premesso alla disamina dei motivi di appello innanzi riportati che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare, in concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. civ., n. 23431/14; in senso conforme, Cass. n. 7479/20).
Ed ancora che “anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. ex plurimis Cass., 8 gennaio
2016, n. 124).
Consegue da quanto sopra che l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non esonera il Giudicante dal verificare il comportamento dell'altro conducente, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che quest'ultimo si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e che abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
All'esito di tale verifica e qualora entrambi i conducenti dei veicoli venuti in collisione, violando una norma del codice che disciplina la circolazione stradale, abbiano concorso a cagionare l'evento dannoso, il giudice dovrà quindi verificare l'efficienza causale dei rispettivi comportamenti, da valutarsi in relazione alla gravità delle rispettive colpe.
Orbene, il Giudice di prime cure ha fatto buon governo di tali principi sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie acquisite e, in particolare, di quanto evincibile dal verbale dei carabinieri ove risulta la ricostruzione del fatto, l'allegata planimetria dell'incidente e le circostanziate dichiarazioni rese dai presenti (Sperlonga e ED).
In concreto, risulta allegato in atti e non contraddetto da elementi oggettivi in senso contrario che il sinistro che ha visto coinvolto si verificò il 26.5.2009 alle ore 20.10 all'altezza del Parte_1
km 55.150 della S.S. Appia direzione Terracina in un tratto rettilineo e pianeggiante della strada costituita da un'unica carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, una per ogni senso di corsa, e con la presenza della striscia continua a terra. Entrambi i veicoli coinvolti procedevano nella direzione Terracina. si trovava alla guida della Opel TI e, giunto nei pressi di via Bufalareccia, Controparte_9
iniziava ad eseguire la manovra di svolta a sinistra quando veniva colpito nella parte posteriore del veicolo dalla moto condotta dallo che già si trovava a terra ed in fase di scarrocciamento. Pt_1
L'istruttoria ha accertato che lo stava percorrendo la Via Appia in direzione Terracina in Pt_1
costante fase di sorpasso, e nel fare ciò superava la linea di mezzaria occupando quindi la corsia dell'opposto senso di marcia. La detta circostanza risulta pienamente provata dalla testimonianza resa dal teste , sentito all'udienza del 21.07.2015 che ha così deposto “la moto mi ha sorpassato Tes_3
a sinistra e mi ha anche lampeggiato” nonché da quella dell'altro teste sentito all'udienza Tes_4 del 10.12.2015 che ha confermato “che al momento del sinistro la moto era in fase di sorpasso tanto che aveva superato me”.
Oltre alle dette testimonianze vi è da evidenziare quella resa dall'appuntato che, Tes_1 all'udienza del 10.12.2015, ha illustrato il segno della frenata della moto stessa in corrispondenza del punto di impatto al di là della linea di mezzaria della corsia con direzione Terracina, confermando la ricostruzione del sinistro contenuta nella relazione di incidente redatta nell'immediatezza dei fatti.
Egli ha così deposto: “Ho rilevato il sinistro insieme al collega;
non ho assistito Controparte_10
al sinistro e quindi non sono in grado di rispondere. Dalle dichiarazioni raccolte e in particolare dal conducente dell'autovettura risulta detta circostanza;
il conducente della ha riferito di CP_11 aver azionato l'indicatore direzionale;
al nostro arrivo la macchina non era più sulla sede stradale dell'Appia ove era avvenuto l'impatto ma parcheggiata spenta sulla via Bufalareccia;
solo il conducente dell'auto ha dichiarato di avere azionato l'indicatore; la moto al nostro arrivo non si trovava sulla sede stradale ma in mezzo all'erba;
Cap. 2 “Non ero presente, ma ho desunto detta dinamica dalla lunga traccia di frenata oltre la linea di mezzeria, a sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'Opel; nonché dalle testimonianze della persona sentita sul posto e dalle dichiarazioni del conducente dell'Opel TI ho desunto che il motociclo procedesse a velocità elevata dalla traccia impressa dallo stesso sul fondo stradale che ho raffigurato nello schizzo che sottoscrivo;
ho desunto che stesse in fase di sorpasso dal fatto che la traccia si trovasse aldilà della linea di mezzeria e della semicarreggiata di percorrenza della moto stessa;
ho raffigurato la posizione della moto al nostro arrivo nel disegno che ho sottoscritto e il presumibile punto d'urto; nel punto che ho indicato come punto d'urto nel disegno abbiamo infatti trovato detriti di pezzi di auto e di moto nonché il casco del motociclista”.
Lo stesso appellante, pur negando che la moto fosse in fase di sorpasso (cfr. interrogatorio formale reso all'udienza del 21.07.2015), ha però affermato nell'atto di appello che “il ciclomotore sul quale viaggiava l'attore, superava le autovetture incolonnate”.
In ordine quindi alla condotta immediatamente precedente al sinistro appare evidente che la moto fosse in fase di sorpasso, in presenza della striscia continua di mezzaria ed alla presenza di un incrocio in prossimità del quale si trovavano più macchine incolonnate.
I testimoni confermano che si era formato un incolonnamento di auto in direzione di Terracina, in prossimità dell'incrocio con Via Bufalareccia e che tale incolonnamento, formato da non più di 5 autovetture (cfr teste che riferisce che era in movimento al momento dell'urto e che tra lui Tes_4
e l'auto del ED vi erano 4 o 5 auto) si era formato proprio a causa delle auto in attesa di effettuare la svolta nella suddetta via. Ciò è quanto è stato riferito, sia dal conducente stesso ai Carabinieri intervenuti sia dallo Sperlonga all'udienza del 10.12.2015.
Sebbene il ED sia stato l'unico ad affermare di avere inserito il segnalatore di direzione nessun altro teste ha smentito la circostanza, a fronte della considerazione che come detto è risultato provato che questi era fermo per svoltare a sinistra e che dietro di sé si era formata una colonna di auto.
In ogni caso, è accertato che lo sopraggiungendo in fase di sorpasso delle auto e percorrendo Pt_1 la semicarreggiata dell'opposto senso di marcia, andava ad impattare con la parte posteriore sinistra dell'Opel TI condotta dal ED che, alla luce di quanto da questi dichiarato ai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro e della ricostruzione del punto di impatto da loro operata. Ed in effetti, dai danni riportati dai veicoli coinvolti, dalla frenata della moto rinvenuta sull'asfalto e dalla determinazione del punto di impatto -effettuata dai Carabinieri intervenuti in base alle tracce della predetta frenata ed alla posizione dei detriti dei veicoli coinvolti- appare evidente che l'attore stesse sorpassando tutto un gruppo di macchine, tra le quali comunque ve ne era almeno una con la freccia inserita, anche nell'ipotesi di mancato utilizzo dell'indicatore di direzione da parte del ED;
e del resto per stessa ammissione dell'attore resa in sede di interrogatorio formale all'udienza del
27.07.2015 è emerso che lo notava “… un'auto chiara che aveva inserito la freccia sulla Per_1 sinistra perché doveva girare anch'essa suppongo in via Bufalareccia”.
È poi significativa la circostanza, pure emersa, che lo ha utilizzato in modo ininterrotto i Pt_1
proiettori di profondità per superare le auto incolonnate e almeno una di queste con l'indicatore di direzione acceso, invece di rallentare in prossimità dell'incrocio.
E la detta ricostruzione risulta del tutto compatibile con quella operata dai Carabinieri intervenuti, che sulla dinamica del sinistro ebbero ad affermare che “il veicolo A Opel TI percorreva la via
Appia proveniente da Cisterna di Latina e con direzione Terracina, giunta nei pressi di via
Bufalareccia, metteva la freccia con l'intenzione di svoltare a sinistra, ma dopo aver fatto questa manovra, dalla stessa direzione di marcia giungeva il veicolo B Honda GB a forte velocità e in fase di sorpasso….”.
Accertata dunque la violazione pur grave in capo al conducente dell' che violava l'obbligo, CP_11
derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi che al momento della svolta non sopravvenissero veicoli dall'opposto senso di marcia o da tergo, ai quali spettava la precedenza ancorché si trovassero in una illegittima fase di sorpasso, non può escludersi, d'altro canto, la concorrente responsabilità dello che: a) ha violato l'art. 141 c.d.s. perchè percorreva la predetta via a velocità tale da Pt_1
non essere riuscito ad arrestare la sua marcia in tempo ad evitare che, l'immissione pur se improvvisa del veicolo che lo precedeva sulla sua direzione di marcia, allorquando questo aveva iniziato la propria manovra di svolta a sinistra, non costituisse pericolo;
b) ha violato l'art. 145 c.d.s. avendo omesso di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra quello del ED che aveva già impegnato l'incrocio o, almeno, stava per impegnare l'intersezione; c) ha violato l'art. 148 c.d.s. che prescrive che “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo
o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
[omissis] d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. omissis. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.. (omissis). E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
Esso è però, consentito: a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra”.
Di tal chè lo pur essendo in posizione retrostante all'autocarro, dopo che questo aveva Pt_1
iniziato o stava per iniziare, essendo fermo all'incrocio, la sua immissione nella carreggiata destinata all'opposto senso di marcia, evidentemente proprio per la velocità non adeguata tenuta, ed a causa della sua andatura di sorpasso sulla corsia destinata all'opposto senso di marcia è stato costretto a porre in essere manovre anomale che lo facevano frenare e poi cadere e, per finire, impattare con la parte posteriore del veicolo Opel TI.
Di ciò vi è evidenza nelle tracce di frenata come è stato riportato nel corpo del verbale redatto dall'autorità intervenuta e come risulta peraltro dai danni personali ingenti ed a quelli occorsi alla moto, danni del resto del tutto pacifici.
Una più accorta condotta ed in particolare, una velocità più contenuta ed il rispetto della distanza di sicurezza, avrebbe con ogni probabilità consentito il tempestivo avvistamento della pur pericolosa manovra posta in essere dal ED, anche in considerazione delle circostanze dei luoghi (presenza di incrocio e di auto incolonnate) con conseguente verosimile possibilità di evitare l'urto o di ridurne quantomeno la gravità.
Il Giudice di prime cure, pertanto, ha fatto buon governo delle prove acquisite nel giudizio ed ha conformato la propria decisione sulla base di tutti gli elementi fattuali messi a sua disposizione, risultando esente da errate interpretazioni l'attribuzione a carico del motociclista della maggior quota di responsabilità.
Parte appellante ritiene inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammessi i fatti deferiti ad
RU ED, data la mancata risposta di quest'ultimo all'interrogatorio formale.
Sul punto, si ricorda che la mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta l'effetto automatico della ficta confessio ma, al più, può rappresentare solamente una presunzione semplice, cui va raccordata la valutazione degli altri elementi di prova. Il Giudice ha, in sintesi, la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (Cass. 9436/2018).
A tal fine, dall'attività istruttoria svolta innanzi al Tribunale di Latina emerge chiaramente la fragilità della tesi di parte appellante, di tal che appare priva di censure la decisione del giudice di primo grado, corroborata invece dall'esame dei testimoni e dai documenti prodotti.
Peraltro, la Suprema Corte ha pure affermato che: “la dichiarazione confessoria…, resa dal responsabile del danno….non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art.
2733, terzo comma, c.c. secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice[..]”.( cfr. Cass.
Sentenza n. 6526 del 22 marzo 2011).
Quanto alla evidenza che velocità dello al momento dell'urto non fosse adeguata allo stato Pt_1
dei luoghi deve valorizzarsi la circostanza non solo delle tracce di frenata e di scarrocciamento ma altresì dei danni ingenti riportati, alla presenza di fila incolonnata di macchine in prossimità di un incrocio e di due corsie di marcia su di un'unica carreggiata.
Diversamente, egli sarebbe stato in grado di tentare una manovra di emergenza che avrebbe perlomeno potuto ridurre le conseguenze del sinistro per come si sono verificate.
Con la ulteriore precisazione che "nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa, vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità, il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale" (Cass. n. 8526/2015).
Pertanto, poiché nessuna delle due parti è riuscita a provare di aver rispettato tutti i limiti prescritti e non è dato evincere dagli atti di causa un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta di uno dei due conducenti e l'evento, si ritiene di poter confermare la sentenza in ordine alla ripartizione della responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa.
Quanto all'omesso deferimento del giuramento decisorio deve ritenersi che nessuna censura può ascriversi al primo giudice che ha deciso di non ammetterlo.
Sul tema, infatti, la Cassazione ha ritenuto che “Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 cod. civ., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni. (Cass Ordinanza n.
647 del 12/01/2023 (Rv. 666697 - 01), conf. a N. 12866 del 2009 Rv. 608536 – 01).
Quanto alla richiesta di deferimento del giuramento decisione nel presente grado ed in relazione alle deduzioni svolte dall'appellante in udienza, ferma l'inammissibilità del mezzo richiesto essendo lo stesso volto ad ottenere il giuramento su fatti illeciti commessi dal giurante (vedi supra in ordine al
4^ motivo di appello), deve trovare integrale conferma quanto deciso da questa Corte in data
17.4.2023 secondo cui: “ rilevato che il difensore di ha chiesto l'ammissione del Parte_1
giuramento decisorio di RU ED vertente sulla seguente circostanza: «A) giuro e giurando affermo essere vero che in data 26/05/2009, alle ore 20.10 circa, mentre percorrevo a bordo dell'autovettura Opel TI Tg. AS956MB, non assicurata, la Via Appia con direzione Terracina
(LT) e giunto all'altezza del Km 55,150, ove insiste l'incrocio con la Via Bufalareccia, effettuavo una manovra repentina di svolta a sinistra, senza innestare l'indicatore di direzione, sbarrando la strada al motociclo tg. BK83153, condotto dal Sig. causando l'impatto con lo stesso>>; Parte_1 rilevato che il difensore ha deferito il giuramento avvalendosi della procura a margine dell'atto di appello, nella quale si legge: «Mandato […] nel giudizio […], conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge tra cui: […], deferire giuramento decisorio, […]»; considerato che, come disposto dall'art. 233 c.p.c., «Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte»; considerato che, come affermato dalla S.C., «Il giuramento decisorio può essere deferito dal procuratore della parte solo se sia munito di mandato speciale;
tale potere non è compreso nella facoltà - conferita nella procura rilasciata a margine dell'atto di citazione - di deferire "i giuramenti di rito", essendo tale attribuzione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo» (Cass. 14 ap 2000, n. 4847; in senso conforme, Cass. 25 agosto 2020, n. 17718: «È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado;
l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità»); ritenuto, pertanto, che alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato l'istanza
è inammissibile, non essendo il difensore di munito del mandato speciale prescritto Parte_1 dall'art. 233 c.p.c[…]”
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata.
L'appello condizionato, invece, deve ritenersi assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione da € 260.001 a 520.000) con applicazione di valori compresi tra i medi ed i minimi (in ragione della assenza di questioni fattuali e giuridiche di particolare complessità) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione, attesa la ridotta attività espletata
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale condizionato proposto da avverso la sentenza definitiva Controparte_2
del Tribunale Ordinario di Latina n. 2781/2019, pubblicata il 20.11.2019 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_2 grado, liquidate in complessivi € 13.000 per compensi, oltre al rimborso forfettario, spese generali (15%), iva e cpa;
4) nulla per le parti rimaste contumaci.
5) Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-