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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 518/2020 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 518/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2020 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 12 marzo 2025
OGGETTO: d a
[...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
cod.: 140038 (C.F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti CONSOLI C.F._2
FRANCESCO e BRESCIANI MAURO del Foro di Brescia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o quale incorporante (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Bergamo (BG) - piazza Vittorio Veneto n. 8, P.IVA_1
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BONETTI MICHELE del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 19 marzo
2020, n. 651/2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adìta, contrariis reiectis, in
riforma dell'impugnata sentenza
Nel merito:
- accertata la violazione delle norme in materia di trasparenza e buona
fede contrattuale e/o le altre e ulteriori violazioni dedotte e motivate,
condannare l'istituto bancario già alla Controparte_1 CP_3
ripetizione di € 27.048,53 quanto a interessi introitati e non dovuti, ovvero
alla diversa somma, anche maggiore, risultante all'estito dell'espletanda
istruttoria, oltre a interessi, rivalutazione e oneri tutti di legge, nonché al
ricalcolo del piano d'ammortamento a quota capitale costante e senza
applicazione di interesse corrispettivo, per le rate a scadere successive
alla data di proposizione della domanda.
Nel merito, in subordine:
- accertata, per quanto motivato, la violazione delle norme in materia di
trasparenza e buona fede contrattuale e/o le altre e ulteriori violazioni
2 dedotte e motivate, condannare l'istituto bancario già Controparte_1
alla ripetizione di € 17.191,25 quale differenziale tra gli CP_3
interessi corrispettivi introitati e gli interessi ricalcolati al saggio legale,
€ 7.074,09 quale ripetizione del differenziale tra il debito residuo in quota
capitale risultante dal piano di ammortamento applicato dalla vocata
banca e il debito residuo effettivo e risultante dal piano ricalcolato in
perizia, ovvero alle diverse somme, anche maggiori, risultanti all'esito
dell'espletanda istruttoria, oltre a interessi, rivalutazione e oneri tutti di
legge;
- condannare l'istituto convenuto a predisporre il ricalcolo del piano
d'ammortamento a quota capitale costante e con applicazione
dell'interesse a tasso legale, per le rate a scadere successive alla data di
proposizione della domanda.
Spese di lite:
- condannare la convenuta alla corresponsione delle spese di lite, oneri e
accessori tutti di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- assumere il fascicolo d'ufficio del primo grado;
- ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado
di cui all'atto di citazione e alla memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c.
del 26 febbraio 2016, da intendersi in questa sede integralmente
ritrascritte, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente
appello.”.
3 Dell'appellata
“voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis, senza accettare il
contraddittorio su qualsivoglia domanda od eccezione nuova e senza
inversione dell'onere probatorio, con la rifusione delle spese di lite,
respingere il gravame proposto dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la Pt_2
sentenza di I grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia, Parte_2
esponendo: che in data 30.10.2008 avevano stipulato Controparte_2
un contratto di mutuo ipotecario, con surrogazione dell'originario istituto erogante, avente ad oggetto la somma di € 95.507,26 da restituirsi in 60
rate semestrali;
che, all'esito di verifiche peritali, avevano appurato che nel corso del rapporto la convenuta aveva compiuto molteplici CP_1
violazioni delle norme del TUB sia in materia di obblighi informativi circa il piano di ammortamento cd. “alla francese”, sia in materia di elaborazione e concreta applicazione del medesimo piano;
che, in particolare, il piano risultava illegittimo in ragione della sproporzione fra le obbligazioni delle parti, della maggiore onerosità per i mutuatari e dell'abuso del diritto da parte della convenuta;
che tali violazioni CP_1
davano luogo alla nullità parziale del contratto;
che, conseguentemente,
essi avevano diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo di
4 interessi nel corso del rapporto, pari ad € 27.048,53, ovvero, in subordine,
della differenza tra gli interessi corrispettivi pagati e gli interessi ricalcolati al saggio legale, pari ad € 17.191,25, oltre ad € 7.074,09 quale differenza tra il debito residuo in quota capitale risultante dal piano d'ammortamento applicato e il debito residuo risultante dal piano ricalcolato in perizia con il metodo all'italiana, comunque previo ricalcolo del piano di ammortamento per le rate a scadere.
Si è costituita ritualmente quale società incorporante Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_2
esponendo: che la somma mutuata era stata regolarmente accreditata;
che allegato al contratto di mutuo vi era il piano di ammortamento regolarmente comunicato ai mutuatari;
che in data 25.09.2014 i mutuatari avevano lamentato l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese” applicato ed avevano denunciato l'applicazione di interessi non dovuti, usurari e comunque illegittimi, per complessivi € 26.239,75, dei quali avevano domandato la restituzione;
che la domanda di restituzione degli interessi era prescritta ex art. 2948 n. 4 cod. civ.; che nessuna violazione delle norme del TUB era stata posta in essere dalla Banca
erogante, atteso che il contratto di mutuo conteneva espressamente tutte le condizioni economiche del finanziamento, ivi compresi i tassi di interesse;
che l'applicazione del piano di ammortamento “alla francese” non era di per sé illegittima, trattandosi di piano esattamente corrispondente alle condizioni convenzionalmente stabilite.
La causa è stata istruita documentalmente.
5 Con sentenza n. 651/2020, pubblicata il 19 marzo 2020, il Tribunale di
Brescia così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando così
giudica:
rigetta la domanda degli attori;
rigetta la domanda della convenuta ex art. 96 c.p.c.;
condanna gli attori in solido fra loro a rifondere alla convenuta le spese
del giudizio che liquida in complessivi € 3.545, oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa di legge.”.
In particolare, il Tribunale:
- ha accertato l'assolvimento da parte della Banca erogante degli obblighi informativi sulla stessa gravanti ex artt. 116 e 117 TUB, atteso che il contratto recava espressamente e specificamente le condizioni economiche del finanziamento e che la Banca aveva fornito ai mutuatari tutte le informazioni relative al finanziamento richiesto, come attestato dalla sottoscrizione apposta dagli stessi debitori in calce alla “Attestazione
dell'avvenuta consegna dell'informativa contrattuale” e al “Documento
sulle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione
della proposta o, qualora non prevista, del contratto”;
- pur dando atto che con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori sembravano aver abbandonato la doglianza relativa all'accertamento dell'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, a fortiori ha rilevato come, per giurisprudenza consolidata, tale strumento non comportasse di per sé anatocismo o indeterminatezza.
Per queste ragioni ha respinto le domande azionate ponendo a carico degli
6 attori le spese di lite.
Avverso detta decisione hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza in forza di tre motivi. Parte_2
Si è costituita preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ex artt. 342 e 348-bis
c.p.c., nel merito resistendo al gravame.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 12 marzo 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex
art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire, il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.
Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite (27199/2017; nello stesso senso, ultima tra le tante conformi,
Cass. 1600/2024) che ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
7 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata.”. L'eccezione va, pertanto, disattesa alla luce della sufficiente specificazione dei motivi di appello come di seguito illustrati.
Con il primo motivo d'appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata per errata individuazione del thema decidendum, lamentando di aver, sì, eccepito il mancato rispetto degli oneri di correttezza e trasparenza da parte dell' ma non - come asserito in Controparte_4
sentenza - con riferimento alla mancata pubblicità circa il tipo di piano di ammortamento adottato quanto, piuttosto, in ordine al mancato confronto tra i diversi piani di rimborso comunemente applicati, così in violazione degli oneri informativi / comparativi previsti da Banca d'AL con il
Provvedimento 29 luglio 2009 denominato “Trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti”, impedendo pertanto ai clienti di comprendere la diversa portata obbligatoria derivante dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese rispetto al piano di ammortamento
8 all'italiana.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per ultrapetizione, avendo il giudice affermato anche la legittimità della costruzione del piano di ammortamento alla francese, che essi avevano riconosciuto non avere - di per sé - effetti anatocistici, mentre tema del contraddittorio era unicamente quello dell'asimmetria informativa tra
Banca erogante e mutuatari, non avendo l'Istituto espletato gli adempimenti informativi di cui al primo motivo di gravame.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la mancanza di coerenza logica della sentenza, nella parte in cui il Tribunale riportava una domanda di accertamento dell'illegittimità del piano di ammortamento, per contro mai avanzata dagli attori.
Il primo motivo è infondato e va respinto.
Rileva, invero, questa Corte che l'invocata nullità parziale - da cui conseguirebbe il diritto alla restituzione dell'indebito e al ricalcolo - può
discendere soltanto dalla violazione dell'art. 117 TUB e, nel caso di specie,
risulta pacifico che gli oneri di pubblicità e di informazione ex artt. 116 e
117 TUB siano stati integralmente assolti.
Pertanto, dalla lamentata lesione degli oneri di comparazione dei diversi strumenti di configurazione del piano di ammortamento potrebbe, al più,
discendere un diritto risarcitorio ma, anche ritenendo di far discendere tali oneri dal generale dovere di correttezza e buona fede caratterizzante la fase precontrattuale – oneri effettivamente posti da Banca d'AL a carico degli istituti di credito, seppure solo nel 2009 (a fronte di contratto di mutuo del
9 30.10.2008) -, i sig.ri e non hanno allegato Parte_1 Parte_2
né provato il pregiudizio discendente dal mancato assolvimento dell'onere comparativo, dovendosi per contro presumere che gli stessi avrebbero comunque scelto il mutuo con piano di ammortamento alla francese,
essendo di comune esperienza che colui che necessita di un mutuo preferisce restituire la somma erogata evitando maxi rate iniziali
(caratterizzanti il piano di ammortamento all'italiana) e che il maggior onere finanziario derivante dall'ammortamento alla francese (nel caso di specie comunque non provato dalla perizia di parte che risulta sviluppata in via ipotetica sulla base di una situazione di fatto non verificatasi nonché
in quanto fondata su metodo matematico non condivisibile sotto il profilo scientifico – mancata valutazione del tasso soglia degli interessi moratori come indicato da Cass. SS.UU. 19597/20 e recentemente in senso conforme Cas. 16526/24; cfr. anche Cass. 8103/23 sulla debenza degli interessi nella misura del tasso corrispettivo legittimamente pattuito) viene ampiamente compensato dalla prevedibilità e costanza della rata nel tempo, con la conseguenza che neppure risulta necessario procedere ad approfondimento istruttorio al fine di determinare la misura del maggior onere finanziario.
Il secondo e il terzo motivo d'appello, in quanto entrambi connessi alla lamentata ultrapetizione, possono essere esaminati congiuntamente e
devono essere disattesi.
Sancisce, infatti, in sentenza il giudice: “Parimenti inaccoglibile è la
domanda di accertamento della illegittimità del piano di ammortamento
10 alla francese, così come convenuto dalle parti, siccome basata su
considerazioni tecniche e giuridiche infondate e ormai ampiamente
superate.
La doglianza, alla quale parte attrice parrebbe aver rinunciato con la
memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., va ritenuta, comunque, ab
origine infondata secondo quanto ormai comunemente riconosciuto in
sede di elaborazione giurisprudenziale.”.
Risulta testualmente come il Tribunale abbia inteso pronunciarsi sulla lamentata illegittimità del piano d'ammortamento adottato, pur dando atto della apparente mancata prosecuzione della domanda sul punto, ad
abundatiam, col solo scopo di chiarire ogni possibile - ancorché eventuale
- aspetto di vertenza tra le parti, non incappando pertanto nel vizio di ultrapetizione perché espressamente pronunciatosi a fortiori.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono, in solido, la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa (compreso nella fascia € 26.000,00 - € 52.000,00.), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate –
quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55714
come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi €
8.469,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.058,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.418,00 per
11 la fase introduttiva (valore medio), € 1.523,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 3.470,00 per la fase decisionale (valore medio). Non
risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 651/2020 pubblicata in data 19 marzo 2020;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 8.469,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 518/2020 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 518/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2020 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 12 marzo 2025
OGGETTO: d a
[...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
cod.: 140038 (C.F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti CONSOLI C.F._2
FRANCESCO e BRESCIANI MAURO del Foro di Brescia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o quale incorporante (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Bergamo (BG) - piazza Vittorio Veneto n. 8, P.IVA_1
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BONETTI MICHELE del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 19 marzo
2020, n. 651/2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adìta, contrariis reiectis, in
riforma dell'impugnata sentenza
Nel merito:
- accertata la violazione delle norme in materia di trasparenza e buona
fede contrattuale e/o le altre e ulteriori violazioni dedotte e motivate,
condannare l'istituto bancario già alla Controparte_1 CP_3
ripetizione di € 27.048,53 quanto a interessi introitati e non dovuti, ovvero
alla diversa somma, anche maggiore, risultante all'estito dell'espletanda
istruttoria, oltre a interessi, rivalutazione e oneri tutti di legge, nonché al
ricalcolo del piano d'ammortamento a quota capitale costante e senza
applicazione di interesse corrispettivo, per le rate a scadere successive
alla data di proposizione della domanda.
Nel merito, in subordine:
- accertata, per quanto motivato, la violazione delle norme in materia di
trasparenza e buona fede contrattuale e/o le altre e ulteriori violazioni
2 dedotte e motivate, condannare l'istituto bancario già Controparte_1
alla ripetizione di € 17.191,25 quale differenziale tra gli CP_3
interessi corrispettivi introitati e gli interessi ricalcolati al saggio legale,
€ 7.074,09 quale ripetizione del differenziale tra il debito residuo in quota
capitale risultante dal piano di ammortamento applicato dalla vocata
banca e il debito residuo effettivo e risultante dal piano ricalcolato in
perizia, ovvero alle diverse somme, anche maggiori, risultanti all'esito
dell'espletanda istruttoria, oltre a interessi, rivalutazione e oneri tutti di
legge;
- condannare l'istituto convenuto a predisporre il ricalcolo del piano
d'ammortamento a quota capitale costante e con applicazione
dell'interesse a tasso legale, per le rate a scadere successive alla data di
proposizione della domanda.
Spese di lite:
- condannare la convenuta alla corresponsione delle spese di lite, oneri e
accessori tutti di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- assumere il fascicolo d'ufficio del primo grado;
- ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado
di cui all'atto di citazione e alla memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c.
del 26 febbraio 2016, da intendersi in questa sede integralmente
ritrascritte, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente
appello.”.
3 Dell'appellata
“voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis, senza accettare il
contraddittorio su qualsivoglia domanda od eccezione nuova e senza
inversione dell'onere probatorio, con la rifusione delle spese di lite,
respingere il gravame proposto dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la Pt_2
sentenza di I grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia, Parte_2
esponendo: che in data 30.10.2008 avevano stipulato Controparte_2
un contratto di mutuo ipotecario, con surrogazione dell'originario istituto erogante, avente ad oggetto la somma di € 95.507,26 da restituirsi in 60
rate semestrali;
che, all'esito di verifiche peritali, avevano appurato che nel corso del rapporto la convenuta aveva compiuto molteplici CP_1
violazioni delle norme del TUB sia in materia di obblighi informativi circa il piano di ammortamento cd. “alla francese”, sia in materia di elaborazione e concreta applicazione del medesimo piano;
che, in particolare, il piano risultava illegittimo in ragione della sproporzione fra le obbligazioni delle parti, della maggiore onerosità per i mutuatari e dell'abuso del diritto da parte della convenuta;
che tali violazioni CP_1
davano luogo alla nullità parziale del contratto;
che, conseguentemente,
essi avevano diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo di
4 interessi nel corso del rapporto, pari ad € 27.048,53, ovvero, in subordine,
della differenza tra gli interessi corrispettivi pagati e gli interessi ricalcolati al saggio legale, pari ad € 17.191,25, oltre ad € 7.074,09 quale differenza tra il debito residuo in quota capitale risultante dal piano d'ammortamento applicato e il debito residuo risultante dal piano ricalcolato in perizia con il metodo all'italiana, comunque previo ricalcolo del piano di ammortamento per le rate a scadere.
Si è costituita ritualmente quale società incorporante Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_2
esponendo: che la somma mutuata era stata regolarmente accreditata;
che allegato al contratto di mutuo vi era il piano di ammortamento regolarmente comunicato ai mutuatari;
che in data 25.09.2014 i mutuatari avevano lamentato l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese” applicato ed avevano denunciato l'applicazione di interessi non dovuti, usurari e comunque illegittimi, per complessivi € 26.239,75, dei quali avevano domandato la restituzione;
che la domanda di restituzione degli interessi era prescritta ex art. 2948 n. 4 cod. civ.; che nessuna violazione delle norme del TUB era stata posta in essere dalla Banca
erogante, atteso che il contratto di mutuo conteneva espressamente tutte le condizioni economiche del finanziamento, ivi compresi i tassi di interesse;
che l'applicazione del piano di ammortamento “alla francese” non era di per sé illegittima, trattandosi di piano esattamente corrispondente alle condizioni convenzionalmente stabilite.
La causa è stata istruita documentalmente.
5 Con sentenza n. 651/2020, pubblicata il 19 marzo 2020, il Tribunale di
Brescia così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando così
giudica:
rigetta la domanda degli attori;
rigetta la domanda della convenuta ex art. 96 c.p.c.;
condanna gli attori in solido fra loro a rifondere alla convenuta le spese
del giudizio che liquida in complessivi € 3.545, oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa di legge.”.
In particolare, il Tribunale:
- ha accertato l'assolvimento da parte della Banca erogante degli obblighi informativi sulla stessa gravanti ex artt. 116 e 117 TUB, atteso che il contratto recava espressamente e specificamente le condizioni economiche del finanziamento e che la Banca aveva fornito ai mutuatari tutte le informazioni relative al finanziamento richiesto, come attestato dalla sottoscrizione apposta dagli stessi debitori in calce alla “Attestazione
dell'avvenuta consegna dell'informativa contrattuale” e al “Documento
sulle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione
della proposta o, qualora non prevista, del contratto”;
- pur dando atto che con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori sembravano aver abbandonato la doglianza relativa all'accertamento dell'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, a fortiori ha rilevato come, per giurisprudenza consolidata, tale strumento non comportasse di per sé anatocismo o indeterminatezza.
Per queste ragioni ha respinto le domande azionate ponendo a carico degli
6 attori le spese di lite.
Avverso detta decisione hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza in forza di tre motivi. Parte_2
Si è costituita preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ex artt. 342 e 348-bis
c.p.c., nel merito resistendo al gravame.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 12 marzo 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex
art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire, il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.
Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite (27199/2017; nello stesso senso, ultima tra le tante conformi,
Cass. 1600/2024) che ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
7 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata.”. L'eccezione va, pertanto, disattesa alla luce della sufficiente specificazione dei motivi di appello come di seguito illustrati.
Con il primo motivo d'appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata per errata individuazione del thema decidendum, lamentando di aver, sì, eccepito il mancato rispetto degli oneri di correttezza e trasparenza da parte dell' ma non - come asserito in Controparte_4
sentenza - con riferimento alla mancata pubblicità circa il tipo di piano di ammortamento adottato quanto, piuttosto, in ordine al mancato confronto tra i diversi piani di rimborso comunemente applicati, così in violazione degli oneri informativi / comparativi previsti da Banca d'AL con il
Provvedimento 29 luglio 2009 denominato “Trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti”, impedendo pertanto ai clienti di comprendere la diversa portata obbligatoria derivante dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese rispetto al piano di ammortamento
8 all'italiana.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per ultrapetizione, avendo il giudice affermato anche la legittimità della costruzione del piano di ammortamento alla francese, che essi avevano riconosciuto non avere - di per sé - effetti anatocistici, mentre tema del contraddittorio era unicamente quello dell'asimmetria informativa tra
Banca erogante e mutuatari, non avendo l'Istituto espletato gli adempimenti informativi di cui al primo motivo di gravame.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la mancanza di coerenza logica della sentenza, nella parte in cui il Tribunale riportava una domanda di accertamento dell'illegittimità del piano di ammortamento, per contro mai avanzata dagli attori.
Il primo motivo è infondato e va respinto.
Rileva, invero, questa Corte che l'invocata nullità parziale - da cui conseguirebbe il diritto alla restituzione dell'indebito e al ricalcolo - può
discendere soltanto dalla violazione dell'art. 117 TUB e, nel caso di specie,
risulta pacifico che gli oneri di pubblicità e di informazione ex artt. 116 e
117 TUB siano stati integralmente assolti.
Pertanto, dalla lamentata lesione degli oneri di comparazione dei diversi strumenti di configurazione del piano di ammortamento potrebbe, al più,
discendere un diritto risarcitorio ma, anche ritenendo di far discendere tali oneri dal generale dovere di correttezza e buona fede caratterizzante la fase precontrattuale – oneri effettivamente posti da Banca d'AL a carico degli istituti di credito, seppure solo nel 2009 (a fronte di contratto di mutuo del
9 30.10.2008) -, i sig.ri e non hanno allegato Parte_1 Parte_2
né provato il pregiudizio discendente dal mancato assolvimento dell'onere comparativo, dovendosi per contro presumere che gli stessi avrebbero comunque scelto il mutuo con piano di ammortamento alla francese,
essendo di comune esperienza che colui che necessita di un mutuo preferisce restituire la somma erogata evitando maxi rate iniziali
(caratterizzanti il piano di ammortamento all'italiana) e che il maggior onere finanziario derivante dall'ammortamento alla francese (nel caso di specie comunque non provato dalla perizia di parte che risulta sviluppata in via ipotetica sulla base di una situazione di fatto non verificatasi nonché
in quanto fondata su metodo matematico non condivisibile sotto il profilo scientifico – mancata valutazione del tasso soglia degli interessi moratori come indicato da Cass. SS.UU. 19597/20 e recentemente in senso conforme Cas. 16526/24; cfr. anche Cass. 8103/23 sulla debenza degli interessi nella misura del tasso corrispettivo legittimamente pattuito) viene ampiamente compensato dalla prevedibilità e costanza della rata nel tempo, con la conseguenza che neppure risulta necessario procedere ad approfondimento istruttorio al fine di determinare la misura del maggior onere finanziario.
Il secondo e il terzo motivo d'appello, in quanto entrambi connessi alla lamentata ultrapetizione, possono essere esaminati congiuntamente e
devono essere disattesi.
Sancisce, infatti, in sentenza il giudice: “Parimenti inaccoglibile è la
domanda di accertamento della illegittimità del piano di ammortamento
10 alla francese, così come convenuto dalle parti, siccome basata su
considerazioni tecniche e giuridiche infondate e ormai ampiamente
superate.
La doglianza, alla quale parte attrice parrebbe aver rinunciato con la
memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., va ritenuta, comunque, ab
origine infondata secondo quanto ormai comunemente riconosciuto in
sede di elaborazione giurisprudenziale.”.
Risulta testualmente come il Tribunale abbia inteso pronunciarsi sulla lamentata illegittimità del piano d'ammortamento adottato, pur dando atto della apparente mancata prosecuzione della domanda sul punto, ad
abundatiam, col solo scopo di chiarire ogni possibile - ancorché eventuale
- aspetto di vertenza tra le parti, non incappando pertanto nel vizio di ultrapetizione perché espressamente pronunciatosi a fortiori.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono, in solido, la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa (compreso nella fascia € 26.000,00 - € 52.000,00.), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate –
quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55714
come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi €
8.469,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.058,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.418,00 per
11 la fase introduttiva (valore medio), € 1.523,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 3.470,00 per la fase decisionale (valore medio). Non
risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 651/2020 pubblicata in data 19 marzo 2020;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 8.469,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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