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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16704 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 29744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Pompilia Rossi e avv. Debora Purpi
E
Controparte_1
Avv. Maria Elena Guarini
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Questo procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni di cui decreto di omologa della separazione consensuale dell'8.4.2022 emesso da questo Tribunale e in atti.
Nel corso del procedimento veniva emesso il seguente provvedimento provvisorio:
“… premesso che con ordinanza del 21.9.2023 veniva statuito, ex art. 473bis.15 c.p.c., quanto segue:
“…vista l'istanza del Noacco ex art. 473bis.15 c.p.c. con la quale lo stesso chiedeva, all'interno del giudizio principale di modifica delle condizioni della separazione di cui al decreto di omologa dell'8.4.2022, in atti, di assumere “…i provvedimenti necessari nel preminente interesse del minore
non accogliendo la richiesta di trasferimento del minore a BO, al momento non Per_1
formalizzata e richiesta al solo ricorrente, e disponendo il di lui collocamento presso il padre, autorizzando altresì l'iscrizione del minore presso la Scuola Germanica MA di via Aurelia n. 397 per l'anno scolastico2023/2024…”; rilevato che la resistente chiedeva di “…autorizzare il trasferimento del minore con la madre CP_1
a BO, Via Vasco De Gama n. 1, ordinando al padre la consegna del nulla osta per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo e la consegna del nullaosta del tesserino di basket presso A.P.D. San Paolo
Ostiense MA, con ogni conseguente effetto e modifiche riguardo alla gestione degli incontri padre- figlio.”; sentito il figlio minore, di anni 13 (il prossimo 21.10.), il quale dichiarava all'udienza del 6.9.2023:
“Sono bilingue, devo fare la terza media, andrò a BO alla scuola pubblica ma non tedesca, che ho fino ad oggi frequentato. Per me va bene, perchè non è che avessi tanti amici, li vedevo per lo più
a scuola, alcuni li vedevo fuori scuola ma molto poco (uno però lo vedevo abbastanza). A BO sono da un mese, e sto lì con mia madre e il suo compagno. Mi trovo bene con molto Pt_1 Pt_1
bene, lo conosco da tre anni, prima viveva a MA, l'ho frequentato abbastanza, e ci siamo trasferiti tutti insieme a BO. So che i miei genitori non sono d'accordo sul mio luogo di vita, e PA mi ha detto che per le vacanze della scuola tedesca potrei vedere mamma lo stesso molto, o qui o a
BO, ed è vero, ma io vorrei stare con lei a BO. Io sono con PA da lunedì, mi ha portato lui qui oggi. Non ho parlato a mamma di questa cosa che mi ha detto PA, avendola detta da pochi giorni. Quando stavo a MA, vedevo PA uguale a mamma, un giorno ciascuno e il weekend alternato. PÀ vive solo per ora. Credo che a BO mi troverò bene, ho un coetaneo che conosco, ma l'ho visto una volta (mamma conosce il padre) e mi piace come amico. Non credo che avrò molta nostalgia di PA, perchè comunque lo vedrò, so che sarà di meno ma mi va bene lo stesso, lo vedrò due volte al mese e durante le vacanze. Con mamma gioco a basket, sono andato da poco ad una grigliata con degli amici, ho visto BO, mentre con PA gioco pure a basket, quest'estate siamo andati vicino a Tuscania, sono stato bene. Se ho una difficoltà parlo con mamma per lo più, magari se ho problemi a basket parlo con PA, ma con mamma parlo di più di cose più importanti. A
BO ho trovato una squadra dove giocare, la mi ha già accettato. La casa dove andrò CP_2
mi piace. Io a volte ho mal di schiena, a volte mal di testa, ma non tanto. Ho più spesso mal di testa
e quasi mai mal di schiena.” Il minore aggiunge: “Volevo dire che mamma si prende molta cura di me, anche PA, ma mamma di più. Ad esempio mamma cucina cose più buone, mamma mi compra vestiti che mi piacciono di più.”; viste le note depositate dalla psicologa che assisteva all'audizione nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Tribunale Ordinario di MA e Controparte_3
Luglio 2017, la quale così concludeva: “L'importante facies amimica
[...]
che esibisce per tutta la durata dell'incontro è molto preoccupante, quasi quanto il suo Per_1
2 eccessivo controllo. Nessuna emozione viene esibita, non un sorriso o un accenno, non un fuggevole sguardo che mostri vitalità. Egli afferma di voler stare con la mamma, ma pur negando la possibile nostalgia nei confronti del padre si commuove e con notevole forza la minima emozione. Pt_2
Soltanto ad un certo punto della conversazione, nella associazione più libera, viene nominato Per_2
il suo amico denegato. È naturale che un ragazzo cosi giovane abbia piacere a stare con la propria madre perché è ancora all'ingresso della preadolescenza, poco più di un bambino - per quanto la sua fisicità non lo rappresenti come tale- di fatto però, egli non sa e non può conoscere- cosi come gli adulti in causa- quale sarà il proprio vissuto o il suo stato d'animo passando da una situazione in cui il padre è immediatamente accessibile e, che egli frequenta di continuo in modo paritetico, ad una in cui la distanza fisica non permette di viversi una famiglia quasi più “scomposta” che separata per la frequentazione scelta. Non è mio compito, in questa sede, valutare quale sia la collocazione più idonea, tuttavia è certo ed importante che abbia bisogno di essere seguito da un Per_1
professionista, sia che rimanga a MA o che si trasferisca con la mamma a BO affinché gli sia data la possibilità di accedere al suo mondo interno, sperimentare le sue emozioni e prepararsi in modo più sano all'ingresso in adolescenza. , infatti, appare coartato, amimico, compiacente, Per_1
fin troppo serio e controllato, caratteristiche che pregiudicano il suo benessere psicofisico e che potrebbero esitare nello sviluppo di un , allontanando l'autenticità pur di compiacere l'Altro. Per_3
Raccolto il contenuto dell'audizione ed esaminata una sintesi degli atti. Se l'On. Giudicante è
d'accordo si propone per una Consulenza psicologica idonea per età per la progettazione di Per_1
un percorso psicoterapico. A seconda che il ragazzo rimanga nella città di residenza o si trasferisca
a MA, i genitori possono rivolgersi al SSN attraverso lo sportello di codesto Tribunale o ad un professionista privato specializzato. Per i genitori sarebbe utile che l'On. Giudice proponesse un percorso di Sostegno alla genitorialità affinché essi apprendano modi più consoni di rapportarsi al minore in base alle sue esigenze e difficoltà e chiariscano e applichino i principi della co-genitorialità, i quali sono un diritto non meramente genitoriale quanto vitale per il minore.”; viste le note delle parti depositate il 20.9.2023 e rilevato che il minore allo stato risiede presso il padre a MA, sta frequentando la scuola dove già era iscritto e sta proseguendo con le attività sportive già intraprese gli anni precedenti;
rilevato che il ragazzo ha sempre frequentato il padre in modo molto assiduo, a finesettimana alternati ed a giorni alterni durante la settimana, come dallo stesso riferito e come del resto previsto
3 dalle condizioni della separazione, concordate tra i coniugi ad aprile del 2022, dunque solo un anno e mezzo fa;
rilevato che il minore sta proseguendo con la frequenza della scuola tedesca fino ad oggi frequentata, che a BO non avrebbe frequentato, come emerso incontestatamente;
ritenuto che
, allo stato, non si ritiene nell'interesse del ragazzo un suo sradicamento dal luogo dove ha sempre vissuto, per andare a vivere in un contesto familiare nuovo ed in una nuova città, stante la sua condizione di fragilità; rilevato, poi, che il padre si è reso disponibile a far stare il ragazzo con la madre tre fine settimana al mese (dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 19.00), dei quali uno a BO
e due a MA, nonché a far stare la madre con il figlio, durante i weekends che la prima trascorrerà
a MA, presso la propria abitazione o facendosi carico di una sistemazione adeguata in una struttura ricettiva scelta dalla resistente (nel limite di € 80,00 al giorno), rendendosi, altresì, disponibile a far stare la madre con il figlio ulteriormente nella maggior parte del tempo previsto dalla scuola tedesca come vacanze (e pari a 55 giorni); ritenuto, in vista dei provvedimenti da assumere in questa sede ex art. 473bis.15 c.p.c., dunque con i requisiti indicati dalla detta norma, di dover provvedere sul collocamento e sul diritto di visita ordinario del minore, rinviando alla fase del giudizio principale ogni ulteriore valutazione;
ritenuto, ciò premesso, che sia nell'interesse del ragazzo disporsi allo stato il suo collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre per tre finesettimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 19.00, di cui due a MA ed uno a BO (in mancanza di accordi il primo ed il terzo a MA, il secondo a BO), con permanenza della madre e del minore presso l'abitazione paterna durante i weekends di spettanza della madre a MA (il padre se ne allontanerà per il detto periodo), mentre, con riguardo al viaggio a BO, la madre si occuperà di prendere il figlio e portarlo a BO ed il padre di andarlo a riprendere a BO,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento, così provvede: dispone il collocamento del minore presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva.”; rilevato che il procedimento principale era fissato per la prima udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 18.10.2023; sentite le parti e le rispettive difese;
4 rilevato che il provvedimento sopra detto è attualmente oggetto di reclamo in Corte d'Appello, come dedotto dalle parti e dalle difese all'udienza citata;
ritenuto, allo stato, di dover emettere i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.;
ritenuto di confermare, allo stato, il provvedimento citato quanto al collocamento del minore ed al diritto di visita della madre, inalterato il regime di affidamento come vigente e di cui alle condizioni della separazione consensuale;
ritenuto di regolamentare, fermo quanto già disposto sul punto con l'ordinanza citata, la frequentazione madre-figlio nei periodi di vacanze e festività come segue: due periodi consecutivi durante l'interruzione scolastica prevista dalla sola scuola tedesca, a cui seguirà il successivo periodo con il padre per poi riprendere con due periodi consecutivi presso la madre, e così via;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
n. 15 giorni durante l'estate (stesso periodo spetterà al padre) da concordare entro il 30.5. di ciascun anno;
ritenuto di dover anche disporre che il minore intraprenda senza ritardo un percorso di supporto psicologico presso il T.M.S.R.E.E. (o una struttura diversa o privata se scelta di comune accordo tra le parti), viste le difficoltà emerse in sede di sua audizione e sopra riportate;
ritenuto di dover anche invitare le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; ritenuto, poi, di dover revocare l'assegno di mantenimento già posto a carico del per il figlio Pt_1
con decorrenza dal mese di ottobre 2023, stante l'attuale collocamento del figlio presso il padre disposto dall'ordinanza citata del 21.9.2023; ritenuto, ancora, di dover determinare un assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre, commisurato in euro 400,00 mensili, con decorrenza ottobre 2023, da versarsi entro il g. 5 di ogni mese al , oltre Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo Pt_1
di questo Tribunale, visti i redditi delle parti come emersi dal verbale di udienza della separazione consensuale dell'1.4.2022, dalle dichiarazioni dei redditi, dagli estratti conto e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti (il risulta svolgere l'attività di fisioterapista, senza spese Pt_1
abitative essendo la casa dove vive con il figlio statagli concessa in comodato, come dedotto nei suoi scritti, con un reddito pari ad euro 1.400,00 mensili circa per 12 mensilità, per quanto dichiarato in sede di separazione, oltre all'assegno unico pari ad euro 110,00 mensili, ma con dichiarazione dei redditi indicanti somme di molto inferiori, ciò che fa ritenere guadagni più elevati di quelli emersi, mentre la è dipendente di una fondazione con un reddito pari ad euro 2.048,00 netti mensili CP_1
circa per 12 mensilità);
5 ritenuto, poi, quanto alla ulteriore attività da svolgere nel presente giudizio: di dover disporre una
C.T.U. in ordine alla capacità genitoriale delle parti, con nomina del dott. di dover Persona_4
rigettare la prova orale chiesta dal , in quanto superflua, anche in vista della disposta C.T.U.; Pt_1
di dover acquisire dalle parti gli estratti conto, anche se cointestati con terzi, degli anni 2022 e 2023, anche di conti esteri (con traduzione giurata), ove non già in atti,
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
-conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori come vigente e di cui alla separazione consensuale;
-conferma l'ordinanza del 21.9.2023 relativamente al collocamento del figlio presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
-determina un assegno di mantenimento per il figlio a carico della commisurato in euro CP_1
400,00 mensili, con decorrenza ottobre 2023, da versarsi entro il g. 5 di ogni mese al , oltre Pt_1
Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
-revoca l'assegno di mantenimento per il minore già posto a carico del con decorrenza Pt_1
ottobre 2023;
-dispone che il minore intraprenda senza ritardo un percorso di supporto psicologico presso il
(o una struttura diversa o privata se scelta di comune accordo tra le parti); CP_4
-rigetta la prova orale dedotta dal;
Pt_1
-dispone C.T.U. in ordine a quanto indicato in parte motiva, con nomina del dott. Persona_4
-manda alle parti per la produzione di quanto pure indicato in parte motiva, da depositarsi entro il
30.11.2023;
-rinvia all'udienza del 13.12.2023 per il giuramento del C.T.U., che visto l' art. 127 ter c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 2022, sarà sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio 1,5, carattere 12), dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da depositare nel termine perentorio delle ore 8.00 del medesimo giorno dell'udienza, riservato all'esito ogni provvedimento.”;
Successivamente veniva espletata la disposta C.T.U., la quale concludeva per l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come meglio ivi indicato, indicando anche la necessità della nomina di un curatore speciale per il figlio al fine di evitare la triangolazione all'interno del conflitto genitoriale, nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità da intraprendere da parte delle parti. Il C.T.U. specificava che il minore aveva espresso la
6 sua volontà di trasferirsi con la madre a BO, senza eccessiva preoccupazione rispetto all'allontanamento dalla figura paterna ed al contesto attuale sociale di riferimento (MA), scrivendo, quanto alla coppia genitoriale, che “La dinamica di coppia sembra quindi vedere due individui avviluppati in una relazione dove il sig. ha cercato di riempire uno spazio interno mediante una serie di richieste alla signora (il Pt_1 CP_1 controllo delle condotte alimentari, i soldi in prestito, il mutuo, ecc), ella le avrebbe vissute come forme di controllo, persecuzione
o scarico di responsabilità e quindi abbandono (il padre che ne criticava il peso, la madre che la lasciava con lo stesso pannolino generando infezioni, ecc), per cui sembra aver oscillato da un'iniziale posizione di accondiscendenza e realizzazione ad una finale di rottura, in modo simmetrico a quanto accaduto con la famiglia di origine.”.
Nel corso del procedimento, poi, le parti raggiugevano l'accordo che segue, svolgendo conclusioni congiunte: “- confermare l' affidamento del figlio nato a MA il [...] ad [...] i genitori con Per_1 gli obblighi di legge ed in particolare le decisioni di prioritaria importanza relative alla frequentazione scolastica, alla salute e alle scelte formative anche ludico-sportive, saranno assunte dai genitori in via congiunta;
- dall'inizio dell'anno scolastico 2024-2025 i coniugi hanno concordato la nuova residenza del figlio
a BO presso la madre in Via Vasco De Gama n. 1;
- il padre potrà vedere e frequentare il figlio secondo le seguenti modalità: durante il periodo Per_1 scolastico a fine settimana alternati con la madre, di cui uno a MA insieme al figlio dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 19.00, ed uno a MA o BO secondo gli impegni sportivi di che la Sig.ra comunicherà tempestivamente all'ex-marito. Per_1 Controparte_1
Fermo restando che il padre potrà far visita al figlio liberamente, compatibilmente con le esigenze
e gli impegni scolastici e non del minore, previa comunicazione alla signora CP_1
Durante le vacanze natalizie per tempi di una settimana presso ciascun genitore alternando il Natale
e il Capodanno.
Durante le vacanze pasquali per tempi paritari alternando le giornate di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Ogni altro periodo di vacanza per altre festività o chiusura scolastica sarà trascorso con i rispettivi genitori secondo criteri paritari e di alternanza.
Durante le vacanze estive, ossia dalla fine dell'anno scolastico fino alla ripresa nel mese di settembre, il padre potrà stare con il figlio secondo criteri paritari e di alternanza, non più di 15 giorni consecutivi, alternati con la madre.
- Il padre a titolo di assegno perequativo ex art. 337 ter c.c. verserà entro il giorno 5 di ogni mese
e con decorrenza da settembre 2024 l'importo mensile di euro 400,00 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) nonché il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale
Civile di MA.
- I genitori si obbligano a prestare il consenso alla richiesta della carta d'identità per l'espatrio e
7 passaporto italiano per il figlio . Per_1
Spese legali compensate.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta a modifica del provvedimento emesso vigente, valutato quanto dedotto nel ricorso circa le sopravvenienze e l'interesse del figlio minore, ormai quattordicenne, e che possa disporsi in conformità.
Le spese di lite sono compensate, come da accordo tra le parti e, quanto alle spese di C.T.U., deve osservarsi che in sede di conferimento dell'incarico veniva concesso un acconto pari ad euro 1.300,00, posto in solido a carico delle parti, e che, poi, non veniva chiesto il saldo da parte del consulente, dovendosi, pertanto, intendere detto acconto come interamente satisfattivo dell'onorario del consulente stesso.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'accordo raggiunto dalle parti, provvede come indicato in parte motiva a modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa dell'8.4.2022 emesso da questo Tribunale;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
MA 18.10.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Pompilia Rossi e avv. Debora Purpi
E
Controparte_1
Avv. Maria Elena Guarini
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Questo procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni di cui decreto di omologa della separazione consensuale dell'8.4.2022 emesso da questo Tribunale e in atti.
Nel corso del procedimento veniva emesso il seguente provvedimento provvisorio:
“… premesso che con ordinanza del 21.9.2023 veniva statuito, ex art. 473bis.15 c.p.c., quanto segue:
“…vista l'istanza del Noacco ex art. 473bis.15 c.p.c. con la quale lo stesso chiedeva, all'interno del giudizio principale di modifica delle condizioni della separazione di cui al decreto di omologa dell'8.4.2022, in atti, di assumere “…i provvedimenti necessari nel preminente interesse del minore
non accogliendo la richiesta di trasferimento del minore a BO, al momento non Per_1
formalizzata e richiesta al solo ricorrente, e disponendo il di lui collocamento presso il padre, autorizzando altresì l'iscrizione del minore presso la Scuola Germanica MA di via Aurelia n. 397 per l'anno scolastico2023/2024…”; rilevato che la resistente chiedeva di “…autorizzare il trasferimento del minore con la madre CP_1
a BO, Via Vasco De Gama n. 1, ordinando al padre la consegna del nulla osta per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo e la consegna del nullaosta del tesserino di basket presso A.P.D. San Paolo
Ostiense MA, con ogni conseguente effetto e modifiche riguardo alla gestione degli incontri padre- figlio.”; sentito il figlio minore, di anni 13 (il prossimo 21.10.), il quale dichiarava all'udienza del 6.9.2023:
“Sono bilingue, devo fare la terza media, andrò a BO alla scuola pubblica ma non tedesca, che ho fino ad oggi frequentato. Per me va bene, perchè non è che avessi tanti amici, li vedevo per lo più
a scuola, alcuni li vedevo fuori scuola ma molto poco (uno però lo vedevo abbastanza). A BO sono da un mese, e sto lì con mia madre e il suo compagno. Mi trovo bene con molto Pt_1 Pt_1
bene, lo conosco da tre anni, prima viveva a MA, l'ho frequentato abbastanza, e ci siamo trasferiti tutti insieme a BO. So che i miei genitori non sono d'accordo sul mio luogo di vita, e PA mi ha detto che per le vacanze della scuola tedesca potrei vedere mamma lo stesso molto, o qui o a
BO, ed è vero, ma io vorrei stare con lei a BO. Io sono con PA da lunedì, mi ha portato lui qui oggi. Non ho parlato a mamma di questa cosa che mi ha detto PA, avendola detta da pochi giorni. Quando stavo a MA, vedevo PA uguale a mamma, un giorno ciascuno e il weekend alternato. PÀ vive solo per ora. Credo che a BO mi troverò bene, ho un coetaneo che conosco, ma l'ho visto una volta (mamma conosce il padre) e mi piace come amico. Non credo che avrò molta nostalgia di PA, perchè comunque lo vedrò, so che sarà di meno ma mi va bene lo stesso, lo vedrò due volte al mese e durante le vacanze. Con mamma gioco a basket, sono andato da poco ad una grigliata con degli amici, ho visto BO, mentre con PA gioco pure a basket, quest'estate siamo andati vicino a Tuscania, sono stato bene. Se ho una difficoltà parlo con mamma per lo più, magari se ho problemi a basket parlo con PA, ma con mamma parlo di più di cose più importanti. A
BO ho trovato una squadra dove giocare, la mi ha già accettato. La casa dove andrò CP_2
mi piace. Io a volte ho mal di schiena, a volte mal di testa, ma non tanto. Ho più spesso mal di testa
e quasi mai mal di schiena.” Il minore aggiunge: “Volevo dire che mamma si prende molta cura di me, anche PA, ma mamma di più. Ad esempio mamma cucina cose più buone, mamma mi compra vestiti che mi piacciono di più.”; viste le note depositate dalla psicologa che assisteva all'audizione nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Tribunale Ordinario di MA e Controparte_3
Luglio 2017, la quale così concludeva: “L'importante facies amimica
[...]
che esibisce per tutta la durata dell'incontro è molto preoccupante, quasi quanto il suo Per_1
2 eccessivo controllo. Nessuna emozione viene esibita, non un sorriso o un accenno, non un fuggevole sguardo che mostri vitalità. Egli afferma di voler stare con la mamma, ma pur negando la possibile nostalgia nei confronti del padre si commuove e con notevole forza la minima emozione. Pt_2
Soltanto ad un certo punto della conversazione, nella associazione più libera, viene nominato Per_2
il suo amico denegato. È naturale che un ragazzo cosi giovane abbia piacere a stare con la propria madre perché è ancora all'ingresso della preadolescenza, poco più di un bambino - per quanto la sua fisicità non lo rappresenti come tale- di fatto però, egli non sa e non può conoscere- cosi come gli adulti in causa- quale sarà il proprio vissuto o il suo stato d'animo passando da una situazione in cui il padre è immediatamente accessibile e, che egli frequenta di continuo in modo paritetico, ad una in cui la distanza fisica non permette di viversi una famiglia quasi più “scomposta” che separata per la frequentazione scelta. Non è mio compito, in questa sede, valutare quale sia la collocazione più idonea, tuttavia è certo ed importante che abbia bisogno di essere seguito da un Per_1
professionista, sia che rimanga a MA o che si trasferisca con la mamma a BO affinché gli sia data la possibilità di accedere al suo mondo interno, sperimentare le sue emozioni e prepararsi in modo più sano all'ingresso in adolescenza. , infatti, appare coartato, amimico, compiacente, Per_1
fin troppo serio e controllato, caratteristiche che pregiudicano il suo benessere psicofisico e che potrebbero esitare nello sviluppo di un , allontanando l'autenticità pur di compiacere l'Altro. Per_3
Raccolto il contenuto dell'audizione ed esaminata una sintesi degli atti. Se l'On. Giudicante è
d'accordo si propone per una Consulenza psicologica idonea per età per la progettazione di Per_1
un percorso psicoterapico. A seconda che il ragazzo rimanga nella città di residenza o si trasferisca
a MA, i genitori possono rivolgersi al SSN attraverso lo sportello di codesto Tribunale o ad un professionista privato specializzato. Per i genitori sarebbe utile che l'On. Giudice proponesse un percorso di Sostegno alla genitorialità affinché essi apprendano modi più consoni di rapportarsi al minore in base alle sue esigenze e difficoltà e chiariscano e applichino i principi della co-genitorialità, i quali sono un diritto non meramente genitoriale quanto vitale per il minore.”; viste le note delle parti depositate il 20.9.2023 e rilevato che il minore allo stato risiede presso il padre a MA, sta frequentando la scuola dove già era iscritto e sta proseguendo con le attività sportive già intraprese gli anni precedenti;
rilevato che il ragazzo ha sempre frequentato il padre in modo molto assiduo, a finesettimana alternati ed a giorni alterni durante la settimana, come dallo stesso riferito e come del resto previsto
3 dalle condizioni della separazione, concordate tra i coniugi ad aprile del 2022, dunque solo un anno e mezzo fa;
rilevato che il minore sta proseguendo con la frequenza della scuola tedesca fino ad oggi frequentata, che a BO non avrebbe frequentato, come emerso incontestatamente;
ritenuto che
, allo stato, non si ritiene nell'interesse del ragazzo un suo sradicamento dal luogo dove ha sempre vissuto, per andare a vivere in un contesto familiare nuovo ed in una nuova città, stante la sua condizione di fragilità; rilevato, poi, che il padre si è reso disponibile a far stare il ragazzo con la madre tre fine settimana al mese (dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 19.00), dei quali uno a BO
e due a MA, nonché a far stare la madre con il figlio, durante i weekends che la prima trascorrerà
a MA, presso la propria abitazione o facendosi carico di una sistemazione adeguata in una struttura ricettiva scelta dalla resistente (nel limite di € 80,00 al giorno), rendendosi, altresì, disponibile a far stare la madre con il figlio ulteriormente nella maggior parte del tempo previsto dalla scuola tedesca come vacanze (e pari a 55 giorni); ritenuto, in vista dei provvedimenti da assumere in questa sede ex art. 473bis.15 c.p.c., dunque con i requisiti indicati dalla detta norma, di dover provvedere sul collocamento e sul diritto di visita ordinario del minore, rinviando alla fase del giudizio principale ogni ulteriore valutazione;
ritenuto, ciò premesso, che sia nell'interesse del ragazzo disporsi allo stato il suo collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre per tre finesettimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 19.00, di cui due a MA ed uno a BO (in mancanza di accordi il primo ed il terzo a MA, il secondo a BO), con permanenza della madre e del minore presso l'abitazione paterna durante i weekends di spettanza della madre a MA (il padre se ne allontanerà per il detto periodo), mentre, con riguardo al viaggio a BO, la madre si occuperà di prendere il figlio e portarlo a BO ed il padre di andarlo a riprendere a BO,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento, così provvede: dispone il collocamento del minore presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva.”; rilevato che il procedimento principale era fissato per la prima udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 18.10.2023; sentite le parti e le rispettive difese;
4 rilevato che il provvedimento sopra detto è attualmente oggetto di reclamo in Corte d'Appello, come dedotto dalle parti e dalle difese all'udienza citata;
ritenuto, allo stato, di dover emettere i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.;
ritenuto di confermare, allo stato, il provvedimento citato quanto al collocamento del minore ed al diritto di visita della madre, inalterato il regime di affidamento come vigente e di cui alle condizioni della separazione consensuale;
ritenuto di regolamentare, fermo quanto già disposto sul punto con l'ordinanza citata, la frequentazione madre-figlio nei periodi di vacanze e festività come segue: due periodi consecutivi durante l'interruzione scolastica prevista dalla sola scuola tedesca, a cui seguirà il successivo periodo con il padre per poi riprendere con due periodi consecutivi presso la madre, e così via;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
n. 15 giorni durante l'estate (stesso periodo spetterà al padre) da concordare entro il 30.5. di ciascun anno;
ritenuto di dover anche disporre che il minore intraprenda senza ritardo un percorso di supporto psicologico presso il T.M.S.R.E.E. (o una struttura diversa o privata se scelta di comune accordo tra le parti), viste le difficoltà emerse in sede di sua audizione e sopra riportate;
ritenuto di dover anche invitare le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; ritenuto, poi, di dover revocare l'assegno di mantenimento già posto a carico del per il figlio Pt_1
con decorrenza dal mese di ottobre 2023, stante l'attuale collocamento del figlio presso il padre disposto dall'ordinanza citata del 21.9.2023; ritenuto, ancora, di dover determinare un assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre, commisurato in euro 400,00 mensili, con decorrenza ottobre 2023, da versarsi entro il g. 5 di ogni mese al , oltre Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo Pt_1
di questo Tribunale, visti i redditi delle parti come emersi dal verbale di udienza della separazione consensuale dell'1.4.2022, dalle dichiarazioni dei redditi, dagli estratti conto e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti (il risulta svolgere l'attività di fisioterapista, senza spese Pt_1
abitative essendo la casa dove vive con il figlio statagli concessa in comodato, come dedotto nei suoi scritti, con un reddito pari ad euro 1.400,00 mensili circa per 12 mensilità, per quanto dichiarato in sede di separazione, oltre all'assegno unico pari ad euro 110,00 mensili, ma con dichiarazione dei redditi indicanti somme di molto inferiori, ciò che fa ritenere guadagni più elevati di quelli emersi, mentre la è dipendente di una fondazione con un reddito pari ad euro 2.048,00 netti mensili CP_1
circa per 12 mensilità);
5 ritenuto, poi, quanto alla ulteriore attività da svolgere nel presente giudizio: di dover disporre una
C.T.U. in ordine alla capacità genitoriale delle parti, con nomina del dott. di dover Persona_4
rigettare la prova orale chiesta dal , in quanto superflua, anche in vista della disposta C.T.U.; Pt_1
di dover acquisire dalle parti gli estratti conto, anche se cointestati con terzi, degli anni 2022 e 2023, anche di conti esteri (con traduzione giurata), ove non già in atti,
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
-conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori come vigente e di cui alla separazione consensuale;
-conferma l'ordinanza del 21.9.2023 relativamente al collocamento del figlio presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
-determina un assegno di mantenimento per il figlio a carico della commisurato in euro CP_1
400,00 mensili, con decorrenza ottobre 2023, da versarsi entro il g. 5 di ogni mese al , oltre Pt_1
Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
-revoca l'assegno di mantenimento per il minore già posto a carico del con decorrenza Pt_1
ottobre 2023;
-dispone che il minore intraprenda senza ritardo un percorso di supporto psicologico presso il
(o una struttura diversa o privata se scelta di comune accordo tra le parti); CP_4
-rigetta la prova orale dedotta dal;
Pt_1
-dispone C.T.U. in ordine a quanto indicato in parte motiva, con nomina del dott. Persona_4
-manda alle parti per la produzione di quanto pure indicato in parte motiva, da depositarsi entro il
30.11.2023;
-rinvia all'udienza del 13.12.2023 per il giuramento del C.T.U., che visto l' art. 127 ter c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 2022, sarà sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio 1,5, carattere 12), dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da depositare nel termine perentorio delle ore 8.00 del medesimo giorno dell'udienza, riservato all'esito ogni provvedimento.”;
Successivamente veniva espletata la disposta C.T.U., la quale concludeva per l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come meglio ivi indicato, indicando anche la necessità della nomina di un curatore speciale per il figlio al fine di evitare la triangolazione all'interno del conflitto genitoriale, nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità da intraprendere da parte delle parti. Il C.T.U. specificava che il minore aveva espresso la
6 sua volontà di trasferirsi con la madre a BO, senza eccessiva preoccupazione rispetto all'allontanamento dalla figura paterna ed al contesto attuale sociale di riferimento (MA), scrivendo, quanto alla coppia genitoriale, che “La dinamica di coppia sembra quindi vedere due individui avviluppati in una relazione dove il sig. ha cercato di riempire uno spazio interno mediante una serie di richieste alla signora (il Pt_1 CP_1 controllo delle condotte alimentari, i soldi in prestito, il mutuo, ecc), ella le avrebbe vissute come forme di controllo, persecuzione
o scarico di responsabilità e quindi abbandono (il padre che ne criticava il peso, la madre che la lasciava con lo stesso pannolino generando infezioni, ecc), per cui sembra aver oscillato da un'iniziale posizione di accondiscendenza e realizzazione ad una finale di rottura, in modo simmetrico a quanto accaduto con la famiglia di origine.”.
Nel corso del procedimento, poi, le parti raggiugevano l'accordo che segue, svolgendo conclusioni congiunte: “- confermare l' affidamento del figlio nato a MA il [...] ad [...] i genitori con Per_1 gli obblighi di legge ed in particolare le decisioni di prioritaria importanza relative alla frequentazione scolastica, alla salute e alle scelte formative anche ludico-sportive, saranno assunte dai genitori in via congiunta;
- dall'inizio dell'anno scolastico 2024-2025 i coniugi hanno concordato la nuova residenza del figlio
a BO presso la madre in Via Vasco De Gama n. 1;
- il padre potrà vedere e frequentare il figlio secondo le seguenti modalità: durante il periodo Per_1 scolastico a fine settimana alternati con la madre, di cui uno a MA insieme al figlio dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 19.00, ed uno a MA o BO secondo gli impegni sportivi di che la Sig.ra comunicherà tempestivamente all'ex-marito. Per_1 Controparte_1
Fermo restando che il padre potrà far visita al figlio liberamente, compatibilmente con le esigenze
e gli impegni scolastici e non del minore, previa comunicazione alla signora CP_1
Durante le vacanze natalizie per tempi di una settimana presso ciascun genitore alternando il Natale
e il Capodanno.
Durante le vacanze pasquali per tempi paritari alternando le giornate di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Ogni altro periodo di vacanza per altre festività o chiusura scolastica sarà trascorso con i rispettivi genitori secondo criteri paritari e di alternanza.
Durante le vacanze estive, ossia dalla fine dell'anno scolastico fino alla ripresa nel mese di settembre, il padre potrà stare con il figlio secondo criteri paritari e di alternanza, non più di 15 giorni consecutivi, alternati con la madre.
- Il padre a titolo di assegno perequativo ex art. 337 ter c.c. verserà entro il giorno 5 di ogni mese
e con decorrenza da settembre 2024 l'importo mensile di euro 400,00 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) nonché il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale
Civile di MA.
- I genitori si obbligano a prestare il consenso alla richiesta della carta d'identità per l'espatrio e
7 passaporto italiano per il figlio . Per_1
Spese legali compensate.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta a modifica del provvedimento emesso vigente, valutato quanto dedotto nel ricorso circa le sopravvenienze e l'interesse del figlio minore, ormai quattordicenne, e che possa disporsi in conformità.
Le spese di lite sono compensate, come da accordo tra le parti e, quanto alle spese di C.T.U., deve osservarsi che in sede di conferimento dell'incarico veniva concesso un acconto pari ad euro 1.300,00, posto in solido a carico delle parti, e che, poi, non veniva chiesto il saldo da parte del consulente, dovendosi, pertanto, intendere detto acconto come interamente satisfattivo dell'onorario del consulente stesso.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'accordo raggiunto dalle parti, provvede come indicato in parte motiva a modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa dell'8.4.2022 emesso da questo Tribunale;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
MA 18.10.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
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