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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/12/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2517 /2024 RG
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
1) Andrea Palma Presidente
2) Giusi Ianni Giudice rel.
3) Ermanna Grossi Giudice
vista l' istanza dell' avv. Manlio Speciale, con cui quest'ultimo domanda la liquidazione dei compensi spettanti per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato di , parte nel Parte_1
procedimento n. 2517 /2024 RG, contestualmente definito con sentenza dal collegio;
vista la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello stato del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cosenza dell'11.9.2024 - su istanza protocollata in data 6.8.2024 al n. 2024/1652 - che attesta, tra l'altro, l'iscrizione dell'istante nell'elenco previsto dall'art. 80 d.p.r. 115/02; osservato che deve applicarsi, ai fini della liquidazione, il testo del d.m. 55/2014 vigente a seguito delle modifiche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, posto che ai sensi dell'art. 6 del suddetto d.m. «Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore», avvenuta il 23.10.2022;
ritenuto che
debba essere applicato lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile e assunto quale riferimento lo scaglione tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Cass. 5646/2022; Cass.
42128/2021; Cass. 29821/2019), tenendosi conto dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e dell'attività espletata;
tenuto conto del criterio stabilito dall'art. 82 dpr 115/2002, in base al quale i compensi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti;
osservato che il difensore istante ha chiesto liquidarsi le seguenti somme:
- Euro 851,00 per la fase di studio;
- Euro 602,00 per la fase introduttiva;
- Euro 1.816,25 per la fase decisoria, incluso l'aumento dovuto all'opera prestata per la conciliazione (avendo le parti in prima udienza sottoposto al giudice relatore un accordo tra i coniugi in punto di statuizioni accessorie); rilevato che le predette somme appaiono rispettose dei parametri di legge e che la domanda della parte non può essere superata in questa sede;
osservato, quindi, che l'onorario può essere quantificato nella misura complessiva di euro 3.269,25, in conformità alla domanda del difensore;
applicata sulla somma così ottenuta la dimidiazione di cui all'art. 130 dpr 115/2002;
LIQUIDA in favore dell'istante la complessiva somma di euro 1.634,62, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e cpa, a carico dell'erario.
Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al P.M..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11.12.2024
Il giudice est. Il Presidente
Giusi Ianni Andrea Palma