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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/09/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87/2021 R.G. di questa Corte di Appello
promossa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
DA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.06.1944, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alongi Cammalleri e altri s.t.p., società di avvocati del foro di Palermo in persona del socio e legale rappresentante pro tempore Avv. Antonietta Alongi per procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Villarmosa il 18.12.1946 e (C.F. Controparte_2 C.F._3
), nata a Santa Caterina Villarmosa il [...], in [...] e quali
[...]
eredi di nata a [...] il [...], Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Vitello per procura in atti
1 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore in riassunzione: “Voglia la Corte rejectis adversis, decidendo
l'appello in sede di rinvio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
difesa,
preliminarmente: dare atto della prontezza di pagamento, da parte
dell'appellante del residuo prezzo a saldo della somma Parte_1
pattuita in sede di contratto preliminare di vendita (assorbito) e, se richiesta dai promettenti venditori appellati, fissandone le modalità di versamento;
dare atto del giudicato interno per il quale gli odierni appellati sono
inadempienti alle obbligazioni tutte scaturenti dal contratto preliminare di
vendita intercorso tra e in data Parte_1 Parte_2
28.02.1982 (giudicato) e per l'effetto, nel merito - occorrendo previa
rimessione delle parti in istruttoria per le attività di cui all'art. 345 comma 3
c.p.c., nel vecchio testo applicabile (per l'accertamento della regolarità
urbanistica del manufatto trasferendo) (accolto) disporre, in luogo ed in vece
degli stessi, il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore dell'odierno
appellante, sig. della piena proprietà del terreno sito in Parte_1
Caltanissetta, c.da S.Elia, ed individuato - dopo il frazionamento con atto di
divisione del 18.07.2006 in notar , rep. n. 92779, racc. n. Persona_2
18577 - al NCT fg.112, particella 343 di ha 00.79.81, con annesso fabbricato
rurale insistente sulla suddetta particella di terreno al NCT, foglio 112,
particella 20 di ha 0.00.97, in adempimento al contratto preliminare
stipulato tra e in data 28.02.1982, con Parte_1 Parte_2
ogni diritto, accessione, accessorio o pertinenza e servitù attiva e passiva
legalmente costituita (accolto); conseguentemente, ordinare al Conservatore
dei RR.II di Caltanissetta di eseguire la trascrizione della sentenza, con
2 esonero da ogni responsabilità (accolto e conseguente); in ogni caso, con
vittoria di spese competenze ed onorario oltre r.f. 15%, CPA e IVA, sia del
doppio grado di giudizio sia del giudizio di legittimità sia del presente grado di riassunzione (accolto)”.
Per i convenuti in riassunzione: “si chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate da intendersi, anch'essi, ripetuti e trascritti. Chiede concedersi termini di legge. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta Controparte_1
e , nonché la di loro madre , Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
quali eredi di perché, previa dichiarazione del loro Parte_2
inadempimento alle obbligazioni assunte con il preliminare di vendita del
28/02/1982, tra lo ed il loro dante causa , venisse Pt_1 Parte_2
emessa sentenza ex art 2932 c.c. di trasferimento del bene promesso in vendita, consistente nella metà indivisa di uno spezzone di terreno sito in
C.da S. Elia di Caltanissetta, in catasto al fg. 112, p.lle 19,107 e 20. In
subordine chiedeva la restituzione delle somme versate alla stipula del preliminare oltre interessi e rivalutazione e danni e vinte le spese.
Si costituivano i convenuti contestando le domande attrici, lamentando l'inadempimento dello chiedendo in riconvenzionale la Pt_1
risoluzione del preliminare di vendita e precisando che l'attore aveva solo diritto alla restituzione della somma di lire due milioni versati al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita a titolo di acconto, somma che i convenuti facevano prontezza di pagare.
All'udienza del 30.03.2009 parte attrice chiedeva accogliersi le conclusioni di cui all'atto introduttivo, precisando che nelle more del giudizio il terreno
3 oggetto di causa era stato diviso con atto del 18.07.2006 in notar
[...]
e quindi l'immobile di cui si chiedeva il trasferimento era Per_2
individuato al NCT foglio 112, part. 343 di are 00.79.81 con annesso fabbricato rurale insistente sulla particella di terreno, individuato al NCT al foglio 112, particella 20 di are 0.00.07, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Chiedeva quindi emettersi sentenza con efficacia costitutiva di atto pubblico definitivo di compravendita e in subordine, ove non possibile il trasferimento definitivo, la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di lire
2.000.000 versata alla stipula del preliminare, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno.
Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 422/2010 con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
degli eredi di con atto di citazione notificato il 15.09.1994, Parte_2
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogli per quanto di
ragione la domanda attorea e così provvede: 1) Subordinatamente al
pagamento da parte degli eredi di a favore di Parte_2 Parte_1
della somma di lire 2.000.000 pari ad euro , dichiara risolto il
[...]
preliminare di vendita oggetto di causa. 2) Accoglie la riconvenzionale;
3)
Spese interamente compensate.”.
2. Avverso detta sentenza lo proponeva appello chiedendo la Pt_1
riforma della sentenza gravata con l'accoglimento della domanda di trasferimento del bene modificato.
Si costituivano gli appellati contestando l'appello di cui ne chiedevano il rigetto.
4 La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 151/2015 rigettava l'appello confermando la sentenza del Tribunale e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Osservava, a sostegno del rigetto, che nelle more del giudizio di primo grado gli stessi erano addivenuti loro alla divisione dell'asse ereditario in cui Pt_2
era compreso il bene promesso in vendita (metà indivisa di uno spezzone di terreno in agro di Caltanissetta C.da Sant'Elia NCT foglio 112, p.11e 19, 107
e 20), chiedendo il consenso alla divisione anche allo il quale, Pt_1
dunque, aveva partecipato, per esprimerlo, all'atto pubblico di divisione in
Notar del 18 luglio 2006 rep. 92779 e racc. 18577, così Persona_2
consentendo alla modificazione del bene promesso in vendita da quello prima individuato al seguente altro: Terreno censito al NCT foglio 112, p.11a 343,
con annesso fabbricato rurale censito al medesimo Catasto foglio 12, p.11a
20.
In concreto, tuttavia, rilevava la Corte di Appello, che a seguito dell'atto di divisione il bene originariamente promesso in vendita era mutato rispetto a quello per il quale lo aveva iniziato il giudizio, e il trasferimento Pt_1
del bene "sostituito" in luogo dell'originario costituiva novum come tale
“ostativo dell'accoglimento delle conclusioni prese in sede di gravarne”.
Oltretutto, ostava al trasferimento la “impossibilità di addivenire alla
pronunzia costitutiva oggetto della domanda sotto il profilo della necessaria verifica della regolarità edilizia del bene assegnato nell'anno 2006”.
3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Parte_1
cassazione affidandolo a cinque motivi, con cui lamentava:
“(I) – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti
(art. 360 n. 4 c.p.c.) – La Corte d'appello ha omesso l'esame del fatto (storico processuale) che “le conclusioni di appello” erano state modificate già in
5 primo grado nella maniera risultante in appello. La Corte d'appello ha anche
omesso l'esame del fatto (storico sostanziale) che del fabbricato e del
terreno, risultava la regolarità urbanistica dall'atto di divisione in atti.
(II) – Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e del comb. disp. tra
l'art. 2932 c.c. e gli artt. 2643 n.14), 2646, 2650, 2651, 2652 c.c. (art. 360 n.
3 c.p.c.) – Non vi è stato alcun novum (né formale né sostanziale, né
apparente né reale) tra le conclusioni di primo grado e le conclusioni di
appello, né tampoco alcuna rilevante/ostativa modificazione in primo grado.
Non vi era alcuna discrasia il bene di cui si chiedeva il trasferimento e la
trascrizione della domanda la cui nota di trascrizione era in atti. Gli
eventuali impedimenti alla trascrizione non ostano all'emissione di una
sentenza ex art. 2932 c.c.
(III) – Nullità della sentenza per mancanza sostanziale di motivazione (art.
360 n. 4 c.p.c.). – Tre contrasti intrinseci producono la nullità denunciata:
La Corte locale dice ad un tempo che già nel corso del giudizio di primo
grado fu modificato l'oggetto del contratto e della domanda e che esso fu
invece (inammissibilmente) modificato in appello. La Corte locale dice ad un
tempo che già nel corso del giudizio di primo grado l'oggetto del contratto e
della domanda fu oggetto di atto pubblico di divisione e che di essa mancava
la regolarità urbanistica. La Corte di Caltanissetta da un lato afferma che
c'è alcun inadempimento in capo allo e dall'altro invece conferma Pt_1
la sentenza di primo di risoluzione del contratto.
(IV) – Nullità della sentenza per omessa pronunzia (art. 360 n. 4 c.p.c.) – La
sentenza non ha pronunciato su tutta la domanda segnatamente sulle
seguenti così riassunte: dare atto della prontezza di pagamento del residuo
prezzo a saldo;
della somma pattuita in sede di contratto preliminare di
vendita; che gli odierni appellati sono inadempienti alle obbligazioni tutte
6 scaturenti dal contratto preliminare tra le parti;
disporre, in luogo ed in vece
degli stessi, il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore dell'odierno
appellante, sig. della piena proprietà del bene oggetto Parte_1
delle conclusioni al limite lasciando alla parte l'onere di ottenere, se lo
voleva, la trascrizione.
(V) – Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
– A prescindere dal merito della questione poiché lo non era Pt_1
inadempiente non poteva essere soccombente neanche per l'effetto di compensazione delle spese.”
e resistevano al ricorso, depositando Controparte_2 Persona_1
controricorso incidentale, lamentando l'erronea compensazione delle spese e la prescrizione del diritto.
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 2110/2021 del 29.01.2021, decideva la causa con dispositivo del seguente tenore: “La Corte accoglie il primo ed
il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti i rimanenti;
dichiara
inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di
Caltanissetta, in diversa composizione”.
La Suprema Corte accoglieva il primo e il secondo motivo per le seguenti ragioni: “
8. Sono fondati, invece, i primi due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni poste.
8.1. In premessa si deve chiarire che il contratto azionato dallo el Pt_1
7 vendita di un immobile indiviso può essere chiesta dal promissario
acquirente pe la sola quota del promittente venditore quando il bene non sia
stato considerato nella sua interezza e in previsione della prestazione del
consenso anche da parte degli altri proprietari (Cass. Sez. U 08/07/1993, n.
7481; 01/03/1995, n. 2319; Cass. 05/12/1997, n. 12348; Cass. Sez. U
14/04/1999, n. 239).
8.2. Nel caso in esame è accaduto che, mentre era in corso il giudizio di
primo grado introdotto dal promissario acquirente, è intervenuta la divisione del bene tra gli eredi del promittente venditore ed i terzi comproprietari.
La Corte d'appello ha ritenuto che la divisione avesse comportato la
“sostituzione dell'oggetto" del preliminare, e che pertanto non fosse possibile pronunciare la sentenza ex art. 2932 cod. civ.
La decisione è erronea poiché non coglie il significato della divisione, nè
considera che alla divisione ha partecipato il promissario acquirente, giusta
previsione dell'art. 1113, terzo comma, cod. civ., e vi ha prestato consenso,
essendo l'unico che avrebbe potuto contestare la corrispondenza tra la quota
che gli era stata promessa in vendita ed il bene in concreto assegnato al
promittente, anche con riferimento alla costituita servitù di non edificare.
8.3. Con la divisione, la quota di proprietà del promittente venditore si
concretizza in un bene o porzione del bene in origine indiviso, che può essere
trasferito ai sensi dell'art. 2932 cod. civ, esattamente come potrebbe esserlo
su base negoziale, ove le parti addivenissero alla stipula del contratto
definitivo. Affermare il contrario equivarrebbe a dire che un bene oggetto di
comunione del quale sia stata promessa in vendita una quota non può essere
diviso prima della stipula del contratto definitivo (o della sentenza ex art.
2932 cod. civ.), ma in questo modo si finirebbe per comprimere senza
giustificazione la libertà negoziale, alterando nel contempo il rapporto tra
8 promittente e promissario, posto che il primo sarebbe arbitro della sorte del
preliminare.
Nel contesto delineato è poi evidente che neppure può porsi una questione di
novità della domanda, a prescindere dal regime processuale applicabile (nel
caso in esame, ante 1995), dal momento che il bene della vita è rimasto il
medesimo, sicché il giudice adito ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. deve limitarsi a prendere atto dell'effetto della divisione.
8.4. La Corte d'appello avrebbe poi dovuto procedere alla verifica della regolarità del fabbricato a mezzo dell'esame approfondito della documentazione prodotta, relativa alla divisione per notaio del 18 Per_2
luglio 2006, ed eventualmente acquisire la dichiarazione di regolarità, per
sopperire al dovere che incombe sul punto alla parte venditrice (tra le molte,
Cass. 07/03/2019, n 6684; Cass. Sez. U 11/11/2009, n. 23825).
9. All'accoglimento dei primi motivi del ricorso principale, che assorbe i rimanenti motivi, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al
giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della
domanda applicando il seguente principio di diritto: <
preliminare di vendita di un immobile indiviso può essere chiesta dal
promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente venditore
quando bene non sia stato considerato nella sua interezza e in previsione
della prestazione del consenso anche da parte degli altri proprietari e non è di ostacolo al trasferimento l'intervenuta divisione, alla quale il promissario abbia partecipato, ai sensi dell'art. 1113 cod. civ., prestandovi il consenso>>.
Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.”
9 4. Il giudizio è stato riassunto dinanzi a questa Corte d'Appello da Parte_1
che ha spiegato le domande sopra indicate.
[...]
Si costituiva in giudizio spiegando le seguenti domande: Controparte_1
“Voglia l'On. Corte di Appello di Caltanissetta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Preliminarmente rigettare la richiesta di nuova istruttoria al fine di accertare la regolarità edilizia dell'esistente fabbricato rurale;
- Nel merito ritenere ugualmente infondato l'appello in riassunzione
ex art. 392 c.p.c avverso la Sentenza n. 151/2015 del 14.07.2015 e rigettarlo con qualsiasi statuizione;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Si costituivano altresì e con il patrocinio Persona_1 Controparte_2
dell'Avv. Raimondo Maira chiedendo accogliersi le seguenti domande:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO in via preliminare sospendere
l'odierno giudizio sino alla definizione di quello di revocazione o, comunque, di riunire i due procedimenti ed in ogni caso, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, rigettare le domande di articolate con Parte_1
l'atto di citazione per rinvio della Cassazione perché infondate ed inammissibili, condannandolo, come deciso con la sentenza di rinvio, alle spese e compensi dell'odierno procedimento, di quelli del giudizio di legittimità ed a quelli delle precedenti fasi di merito.”.
La Corte con Ordinanza riservata del 20.04.2022 non ravvisata “la necessità di svolgere l'attività istruttoria richiesta da sulla Parte_1
regolarità urbanistica del fabbricato insistente sul terreno oggetto di domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c.”, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.11.2022.
La Corte all'udienza del 23 febbraio 2023, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
10 La Corte con Ordinanza del 24 febbraio 2023, considerato che l'Avv.
Raimondo Maira con la Nota depositata il 23.02.2023 aveva dichiarato il decesso di revocava l'ordinanza del 23.02.2023 e dichiarava Persona_1
l'interruzione del processo. riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi di Parte_1 Per_1
[...]
In tale qualità si costituivano e con il Controparte_1 Controparte_2
patrocinio dell'Avv. Vincenzo Vitello, spiegando le medesime domande spiegate da col suo atto di costituzione. Controparte_1
La Corte, all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
5. Preliminarmente va delimitato l'oggetto del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. i cui limiti vanno precisati alla luce del costante orientamento dei giudici di legittimità secondo cui, ai fini che qui interessa, il giudizio di rinvio conseguente a pronuncia di annullamento da parte della Corte di
Cassazione si atteggia come un giudizio "chiuso", nel quale, a norma dell'art. 394 cod. proc. civ., è preclusa ogni possibilità di sollevare nuove eccezioni,
articolare nuove prove, produrre nuovi documenti e non sono ammesse domande sulle quali si è formato il giudicato interno siccome non oggetto di precipuo motivo di ricorso accolto dalla Cassazione (cfr. n. Cass.
2467/2019).
Con riferimento ai limiti del potere di indagine, in sede di rinvio, si richiama il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui “La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale,
instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni
11 possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata”.
Il giudice del rinvio, quindi, conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr. Cass. sentenza n. 4018/2006).
6. Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della
Corte di Appello di Caltanissetta n. 151/2015 per l'errore in cui è incorsa nell'aver “ritenuto che la divisione avesse comportato la “sostituzione dell'oggetto" del preliminare, e che pertanto non fosse possibile pronunciare la sentenza ex art. 2932 cod. civ.”. Al riguardo, la pronuncia di legittimità rilevava che “Nel contesto delineato è poi evidente che neppure può porsi
una questione di novità della domanda, a prescindere dal regime processuale
applicabile (nel caso in esame, ante 1995), dal momento che il bene della
vita è rimasto il medesimo, sicché il giudice adito ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. deve limitarsi a prendere atto dell'effetto della divisione” e che “La
Corte d'appello avrebbe poi dovuto procedere alla verifica della regolarità
12 del fabbricato a mezzo dell'esame approfondito della documentazione prodotta, relativa alla divisione per notaio del 18 luglio 2006, ed Per_2
eventualmente acquisire la dichiarazione di regolarità, per sopperire al
dovere che incombe sul punto alla parte venditrice”.
Il presente giudizio di rinvio, dunque, non può che circoscriversi nell'alveo disegnato dalla Suprema Corte nei termini sopra indicati.
In conseguenza va quindi ritenuto senz'altro legittimo il preteso trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore dell'odierno appellante, sig. Parte_1
della piena proprietà del terreno sito in Caltanissetta, c.da S.Elia,
[...]
ed individuato - dopo il frazionamento con atto di divisione del 18.07.2006
in notar , rep. n. 92779, racc. n. 18577 - al NCT fg.112, Persona_2
particella 343 di ha 00.79.81, con annesso fabbricato rurale insistente sulla suddetta particella di terreno al NCT, foglio 112, particella 20 di ha 0.00.97,
con ogni diritto, accessione, accessorio o pertinenza e servitù attiva e passiva legalmente costituita, in adempimento al contratto preliminare stipulato tra e in data 28.02.1982. Parte_1 Parte_2
E ciò in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, non è di ostacolo al trasferimento l'intervenuta divisione del bene nel suo intero, originariamente promesso in vendita in ragione della sua metà indivisa, alla quale lo Pt_1
ebbe a partecipare, ai sensi dell'art. 1113 cod. civ., prestandovi il consenso.
Quanto alla regolarità urbanistica del fabbricato, della stessa può trarsene la sussistenza dall'atto di divisione per notaio del 18 luglio 2006, in atti, Per_2
ove è dato evincere che “il fabbricato rurale oggetto del presente atto è stato edificato in data anteriore al l° settembre 1967; che tale fabbricato non è mai stato oggetto di provvedimenti sanzionatori e che sullo stesso non sono mai state realizzate opere che richiedessero licenze o autorizzazioni o per le quali scaturissero provvedimenti sanzionatori”, mentre avuto riguardo al terreno,
13 laddove viene dato atto che “ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Caltanissetta in data 17
maggio 2006”.
Ciò premesso, non risultando altri elementi ostativi all'accertamento del diritto di parte attrice alla esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare del 28.02.1982, deve accogliersi la domanda proposta da così disponendosi, in favore dello stesso, l'esecuzione Parte_1
coattiva dell'obbligo di concludere il definitivo con il trasferimento da parte degli appellati del terreno sito in Caltanissetta, c.da S.Elia, individuato al
NCT fg.112, particella 343 di ha 00.79.81, con annesso fabbricato rurale insistente sulla suddetta particella di terreno al NCT, foglio 112, particella 20
di ha 0.00.97, con ogni diritto, accessione, accessorio o pertinenza e servitù
attiva e passiva legalmente costituita, subordinando il trasferimento in favore di al pagamento da parte di quest'ultimo del residuo Parte_1
prezzo previsto dal preliminare di vendita, oltre interessi al tasso legale dalla data prevista per il rogito al saldo e ordinando al Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza.
La sentenza del Tribunale di Caltanissetta va pertanto riformata in tal senso.
7. Avuto riguardo alle spese di lite, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Corte di Cassazione, Sez.
2- Ordinanza n. 15506 del
13/06/2018).
14 In conseguenza di ciò, all'accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
segue, per il principio della soccombenza, la condanna degli
[...]
odierni convenuti al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di riassunzione).
P.Q.M.
La Corte di Appello, sezione unica civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio della Corte di Cassazione sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 422/2010, così
[...]
provvede:
- in riforma della sentenza impugnata trasferisce ex art. 2932 c.c. a Parte_1
a proprietà del terreno sito in Caltanissetta, c.da S.Elia, individuato
[...]
al NCT fg.112, particella 343 di ha 00.79.81, con annesso fabbricato rurale insistente sulla suddetta particella di terreno al NCT, foglio 112, particella 20
di ha 0.00.97, con ogni diritto, accessione, accessorio o pertinenza e servitù
attiva e passiva legalmente costituita, subordinando il trasferimento al pagamento da parte di del residuo prezzo dovuto previsto Parte_1
dal preliminare di vendita del 28.02.1982, oltre interessi al tasso legale dalla data prevista per il rogito al saldo.
- Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Caltanissetta di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
15 Condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite del primo grado, del secondo grado, Parte_1
del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio che liquida, rispettivamente, in € 5.077,00, in € 5.809,00, in € 3.082,00 e in € 5.809,00.
Così deciso a Caltanissetta, il 15 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1994 è un preliminare di vendita di quota del bene indiviso, che ha per
oggetto soltanto la quota del promittente venditore, non l'intero bene,
ragione per cui era ammissibile la domanda di esecuzione in forma specifica.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esecuzione del preliminare di