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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5817 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. LEONARDO PICA Presidente dr.ssa ORNELLA MINUCCI Giudice dr. ADRIANO DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 30556/2022 RG promossa da con sede in Napoli alla Piazza Municipio n. Parte_1
84 (C.F. ), in persona del responsabile della direzione affari legali e societari P.IVA_1 della NC stessa, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Castaldo Parte_2
(C.F. ), con studio sito in Napoli, alla Via G. Verdi, n. 18 C.F._1
attrice in riassunzione nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. CO
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Russo (C.F. C.F._2
, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. C.F._3
Enrico Bonelli sito in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 23 convenuto in riassunzione
con sede legale in Torre del Greco (NA), al Controparte_2
Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, (C.F. ), in persona del presidente del P.IVA_2 consiglio di amministrazione sig. rappresentata e difesa dall'avv. Arturo CP_3
Castaldo (C.F. ) con studio sito in Napoli, alla Via G. Verdi n. 18 C.F._1
intervenuta con sede in Napoli, alla via Santa Controparte_4
Brigida n. 39 (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_3 2 cessionaria dei crediti di successivamente incorporata Parte_1
in e, per essa, quale mandataria della cessionaria, Controparte_2
(C.F. ), sita in LZ BA (BG), alla via Controparte_5 P.IVA_4
Daniele Pesenti n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
e del suo consigliere delegato con potere di rappresentanza CP_6 Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. (C.F. ), con studio Controparte_7 C.F._4
sito in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 102 intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni
All'udienza del 14.01.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.12.2022, a seguito di provvedimento emesso in data 25.10.2022 con cui il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la propria incompetenza funzionale, l'odierna attrice citava in giudizio il sig.
per sentire rigettare le domande formulate da quest'ultimo CO nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 96/2022 e per sentire accogliere le proprie conclusioni, come indicate nella comparsa di costituzione nel giudizio rubricato presso il Tribunale di Torre Annunziata al R.G. n. 1562/2022.
A fondamento della domanda la premetteva di aver Parte_1
ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28-31.01.2022 con n. 96/2022 (R.G. n.
500/2022) ingiunzione di pagamento - provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c. - in danno del sig. , quale garante a prima richiesta della Wood CO
Service Cooperativa a R.L., giusta contratto di garanzia del 16.03.2017 e lettera di ampliamento dell'importo garantito del 04.12.2017, per l'importo di € 51.077,55 oltre interessi dal 01.05.2020 al tasso del 13,75% su € 48.460,40 e al tasso del 7,5% su € 2.617,15 dal 07.11.2020 fino al soddisfo, nonché € 405,60 per spese ed € 1.305,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Tale ingiunzione - munita di formula esecutiva il 03.02.2022 - veniva notificata, in uno al ricorso e alla relativa procura, al sig. , in data 07-09.02.2022. CO
Successivamente, con atto di citazione, notificato in data 16.03.2022, il sig.
[...]
formulava opposizione avverso il predetto decreto, contestando unicamente CO 3 la validità della garanzia da lui prestata per violazione della legge n. 287/90 e chiedendo, dunque, che: «A) Previa declaratoria di accoglimento della sollevata eccezione in riconvenzionale dichiararsi la nullità parziale del contratto fideiussorio del 16.03.2017 e dell'appendice del 04.12.2017, ovvero delle clausole indicate ai nn. 2, 6 e 9 con riferimento alla pattuita deroga al termine decadenziale di cui all'art.1957 c.c. nonché alle clausole di reviviscenza delle garanzie prestate e di irripetibilità dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale;
B) Per gli effetti dell'accoglimento della domanda sub A) dichiararsi che il creditore – Parte_1
non ha proposto, entro sei mesi, le sue istanze contro il debitore principale
[...]
e/o le ha con diligenza continuate e per gli effetti, ex art. 1419 c.c., ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c. con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria. C) per gli effetti dell'accoglimento delle domande sub A) e sub B) accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
D) Con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario».
Nel giudizio di opposizione – rubricato con R.G. n. 1562/2022 presso il Tribunale di Torre
Annunziata – si costituiva, in data 16.06.2022, la Parte_1
riportandosi alla domanda monitoria, contestando la proposta opposizione e chiedendone il rigetto in uno alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, con conseguente conferma dell'impugnato decreto.
La infatti, rilevava che il sig. non contestava il credito Pt_1 CO
dalla stessa vantato nei confronti della Wood Service Cooperativa a r.l., della quale si riconosceva garante di tutte le obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti della Pt_1
avendo rilasciato fideiussioni omnibus contenenti garanzia a prima richiesta, cioè garanzia autonoma rispetto alle vicende della debitoria originaria, ma eccepiva che la richiesta di pagamento andava rigettata, in quanto i contratti di garanzia da lui rilasciati sarebbero parzialmente nulli per violazione della normativa antitrust.
Tale eccezione - che costituiva l'unica contestazione dell'opposizione – andava, pertanto, rigettata in quanto infondata in fatto e diritto, nonché in quanto priva di ogni riscontro probatorio.
La dunque, in primo luogo, eccepiva che l'opponente non avesse assolto agli oneri Pt_1
probatori a suo carico e, in secondo luogo, che i contratti di garanzia a prima richiesta rilasciati dal sig. fossero pienamente validi. CO 4
Nello specifico, la deducente eccepiva che il contratto di garanzia con limitazione di importo fino ad € 130.000,00 del 16.03.2017 e il contratto del 04.12.2017 per € 208.000,00 non presentassero alcun vizio e benché meno costituissero una violazione della normativa di cui all'art. 2 della legge n. 287/90. Infatti, confrontando i predetti contratti con lo schema
ABI, emergeva che non vi fosse alcuna corrispondenza.
Allo stesso modo, la NC eccepiva che il provvedimento di NC d'IA, invocato da controparte, non sancisse la nullità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati fra le aziende di credito e i loro clienti, ma soltanto la possibile illegittimità di alcune clausole dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI.
In definitiva, quindi, la eccepiva che non potesse configurarsi nullità delle fideiussioni Pt_1 stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, sul presupposto che le stesse contenessero clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990.
L'Istituto di credito, inoltre, affermava che, invero, anche ove si volesse prestare adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, l'applicazione della regola contenuta nell'art. 1419, comma 1 c.c., avrebbe portato, comunque, a ritenere valida la garanzia prestata, pur emendata dalle clausole contestate.
Infatti, era innegabile che i garanti avrebbero concluso ugualmente il contratto, anche in assenza delle clausole contestate che, invero, li penalizzavano rispetto a sopravvenienze sfavorevoli o a fatti imputabili alla negligenza del creditore garantito. Parimenti, nell'economia complessiva dell'affare, per la banca era oggettivamente più conveniente rinunciare ai benefici di quelle clausole, piuttosto che all'ampliamento della garanzia patrimoniale generica su cui contare in caso di insolvenza del debitore principale.
In estremo subordine, la riteneva applicabile l'art. 1419, comma 2, c.c. richiamando la Pt_1
normativa della fideiussione, per cui il sig. sarebbe rimasto, CO comunque, garante della Wood Service Cooperativa a r.l. nei confronti dell'Istituto di credito.
Infatti, asseriva che nella denegata ipotesi in cui le predette clausole fossero dichiarate invalide, l'opponente, comunque, sarebbe tenuto a garantire l'inadempimento della debitrice principale.
Al riguardo eccepiva che, dall'esame dei due contratti di garanzia sottoscritti dall'opponente, emergeva che, anche laddove le suddette clausole fossero nulle, si sarebbe, comunque, di fronte a garanzie a prima richiesta, come riconosciuto dallo stesso opponente: a garanzie, 5 cioè, del tutto svincolate dal carattere di accessorietà con l'obbligazione del debitore garantito.
In particolare, dalla lettura dell'art. 7 del contratto sottoscritto in data 16.03.2017, si evinceva che il garante aveva espressamente ed esplicitamente riconosciuto di essere tenuto a pagare alla immediatamente, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole, anche in caso di Pt_1
opposizione del debitore principale.
La pertanto, sosteneva che trattandosi - nel caso di specie - di un contratto di garanzia Pt_1 autonomo rispetto all'obbligazione principale, non potesse trovare applicazione l'art. 1957
c.c., in quanto, tale norma, è collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.
In punto di fatto, l'Istituto di credito opposto specificava che il proprio credito trovava la sua fonte nell'apertura del conto corrente n. 15235, giusta contratto del 16.03.2017, con il quale le parti avevano disciplinato ogni regolamentazione del rapporto, ivi compresa la pattuizione degli interessi creditori nella misura del TAN del 0,05% pari ad un TAE del 0,05% (la terza cifra è inferiore a 4) e debitori in ipotesi di sconfinamenti pari al TAN del 13,75% corrispondente ad un TAE del 14,47% con regolamentazione della capitalizzazione all'art. 7 del contratto stesso e sul quale la società aveva goduto di affidamenti e, quindi, di un fido promiscuo per anticipi su fatture regolarizzate sul conto anticipi n. 15236, giusta contratto del
16.03.2017, con il quale le parti avevano disciplinato ogni regolamentazione del rapporto, ivi compresa la pattuizione degli interessi nella misura del TAN del 3,921% pari ad un TAE del
3,979% e anticipi SBF a disponibilità immediata regolarizzati sul conto anticipi n. 15237, giusta contratto del 16.03.2017, con il quale le parti avevano previsto ogni regolamentazione del rapporto, ivi compresa la pattuizione degli interessi nella misura del TAN del 3,921% pari ad un TAE del 3,979%.
Successivamente, con lettere contratto del 04.12.2017 veniva ribadito il quadro affidativo. Si provvedeva, pertanto, a ribadire le pattuizioni degli affidamenti con contratto del 04.12.2017; inoltre, con contratto di finanziamento – mutuo chirografario a tasso fisso del 04.12.2017, la
Wood Service Cooperativa a R.L. otteneva in mutuo la somma di € 50.000,00 da restituirsi in
24 rate costanti mensili al tasso del 4,5%, rate comprensive di capitale ed interessi, giusta piano di ammortamento allegato al contratto stesso e al pari sottoscritto in uno all'atto di liquidazione e quietanza. Inoltre, alla lettera F del predetto contratto, le parti espressamente pattuivano gli interessi di mora, come indicati nell'antescritto documento di sintesi, in una maggiorazione del 3% sul tasso contrattuale in vigore alla scadenza della rata non pagata. 6
L'adempimento di tali linee di credito era stato garantito anche dal sig. CO
, fino all'importo di € 130.000,00, giusta contratto di garanzia del 16.03.2017,
[...] importo successivamente elevato fino ad € 208.000,00, in virtù di contratto del 04.12.2007.
Successivamente, con contratto del 20.11.2018, venivano confermate le linee di credito di cui alla lettera contratto del 04.12.2017 e veniva concordata la scadenza al 31.10.2019 per tutte le linee di credito.
Invero, alla scadenza delle predette facilitazioni creditizie, stante l'insolvenza delle anticipazioni su fatture e Ri.Ba., l'istituto di credito, con raccomandata del 05.11.2019, metteva in mora la società e i garanti ed incassava, in data 06.11.2020, la minor somma di € Contr 11.616,39 dal Fondo di Garanzia previsto dalla legge n. 662/96 garante nella misura dell'80% del finanziamento chirografario del 04.12.2017.
Nelle more la Wood Service Cooperativa a R.L. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di
Nocera Inferiore con sentenza n. 53 del 23-26.11.2021 – fallimento n. 50/2021- nel quale la
NC, esperita tempestiva e rituale domanda di ammissione, era ammessa per l'importo di
61.706,40 euro.
La quindi, alla luce di quanto sopra, concludeva in tal senso: «1). In via pregiudiziale Pt_1
e preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione anzi essendo smentita dalla stessa documentazione in atti ed essendo priva di ogni fondamento fattuale e giuridico, con conferma dell'impugnato decreto;
2). nel merito rigettare
l'opposizione con ogni sua domanda ed eccezione in quanto tardiva, inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto oltre che sfornita di ogni elemento probatorio ed anzi smentita dai documenti prodotti dalla Opposta e, quindi, per i motivi tutti sopra esplicati con conferma dell'impugnato decreto;
3). In subordine, nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della proposta opposizione, dichiarare che il Sig. , come sopra generalizzato, è debitore della CO
in persona del suo leg. rap. p.t., quantomeno Parte_1 della somma di €uro 51.077,50# oltre interessi, portata quanto ad € 48.460,40# da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del 30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad € 2.617,15# quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti sopra esplicati;
4). e, 7 per l'effetto, condannare il Sig. , come sopra CO
generalizzato, al pagamento a favore della in Parte_1 persona del suo legale rap. p.t., quantomeno della somma di €uro 51.077,50# oltre interessi portata quanto ad € 48.460,40# da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del
30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad € 2.617,15# quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti sopra esplicati;
5). il tutto con vittoria di spese, anche generali, e compensi ex
D.M. 55/2014 oltre cnpa ed iva come per legge».
Successivamente, all'udienza del 25.10.2022, il Tribunale di Torre Annunziata, con provvedimento emesso in pari data, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale delle Imprese, revocando il decreto ingiuntivo ed assegnando il termine di 90 giorni per la riassunzione della causa.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.12.2022.
Alla stregua di quanto sopra, la banca attrice in riassunzione rassegnava le seguenti conclusioni: «sentire rigettare le domande formulate dal Convenuto nell'atto di citazione in opposizione notificato il 16.03.2022 (allegato C) e sentire accogliere le conclusioni come indicate nella comparsa di costituzione della Comparente nel giudizio rubricato presso il
Tribunale di Torre Annunziata al RG. 1562/2022 che costituisce parte integrante del presente atto quale l'allegato D e come sopra riportate che in questa sede devono intendersi per ripetute e trascritte».
Si costituiva in giudizio il sig. impugnando la comparsa in CO riassunzione, chiedendone l'integrale rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto e riportandosi integralmente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 96/2022 di cui chiedeva l'integrale accoglimento.
In punto di fatto, il convenuto esponeva di aver sottoscritto, in data 16.03.2017, un contratto di fideiussione, in favore della a garanzia delle Parte_1
obbligazioni contratte con il predetto istituto di credito dalla Wood Service Soc. Coop. a
R.L., sino alla concorrenza di € 130.000,00, con aumento sino alla concorrenza di €
208.000,00, mediante successiva appendice del 04.12.2017. 8
In diritto, il sig. eccepiva la nullità della garanzia prestata per CO
violazione della normativa antitrust e, in particolare, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust, con riferimento ai suoi articoli nn. 2, 6 ed 8, dal provvedimento della NC d'IA n. 55 del 02.05.2005.
Più nello specifico, eccepiva la nullità dell'articolo 6 del contratto fideiussorio, che prevede la deroga all'articolo 1957 c.c. con conseguente dispensa, a favore della banca, dall'agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione conforme alla clausola 6 dello schema ABI;
nel caso concreto, dunque, secondo parte convenuta, era applicabile l'articolo 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato, anche perché, la banca, non aveva promosso alcuna azione nei confronti del debitore principale, la Wood Service Soc. Coop. a R.L, per cui, di conseguenza,
l'obbligazione di garanzia era da considerarsi estinta.
Contestando, sulla base di tali affermazioni, l'infondatezza della domanda attorea, il sig.
concludeva in tal senso: «In via principale e nel merito: A) CO
Previa declaratoria di accoglimento della sollevata eccezione in riconvenzionale dichiararsi la nullità parziale del contratto fideiussorio del 16.03.2017 e dell'appendice del 04.12.2017, ovvero delle clausole indicate ai nn. 2, 6 e 9 con riferimento alla pattuita deroga al termine decadenziale di cui all'art.1957 c.c nonché alle clausole di reviviscenza delle garanzie prestate e di irripetibilità dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale;
B) Per gli effetti dell'accoglimento della domanda sub A) dichiararsi che il creditore – non ha proposto, Parte_1
entro sei mesi, le sue istanze contro il debitore principale e/o le ha con diligenza continuate e per gli effetti, ex art. 1419 c.c., ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c. con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria. C) per gli effetti dell'accoglimento delle domande sub A) e sub B) rigettare tutte le domande proposte dalla Parte_1
con la comparsa in riassunzione e per gli effetti dichiarare che il sig.
[...]
non è debitore di alcun obbligazione ad alcun titolo, ragione ed CO
azione nei confronti della D) Con vittoria di spese e Parte_1
compensi di causa con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, sia del giudizio di opposizione che del presente giudizio».
Celebrata la prima udienza in data 23.05.2023, venivano concessi alle parti i termini richiesti ex art. 183 comma 6 c.p.c. 9
Successivamente, in data 31.05.2023 interveniva in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 105 c.p.c. e 2504 bis c.c., la la quale Controparte_2
premettendo che, giusta atto di fusione per incorporazione a rogito Notaio dott. Per_1
del 23.12.2022, rep. 2307, racc n. 1282, la si era
[...] Parte_1
fusa per incorporazione nella con effetti dal 01.01.2023, Controparte_2 dichiarava di subentrare, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi o in fieri della incorporata e, pertanto, interveniva e si costituiva in giudizio, facendo propria ogni ragione e domanda, sostanziale e processuale, della incorporata.
In data 14.09.2023, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c., Controparte_9
quale cessionaria del credito vantato dalla
[...] Parte_1
(successivamente incorporata in , nei confronti del
[...] Controparte_2
sig. , facendo proprie tutte le difese, domande e allegazioni della CO banca cedente e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni dalla stessa rassegnate.
La società intervenuta premetteva che, con contratto di cessione, concluso ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico NCrio, in data 16.12.2022, come successivamente modificato e/o integrato, aveva acquistato pro soluto e in blocco, con efficacia giuridica al
28.02.2023, da successivamente incorporata in Parte_1 [...]
un portafoglio di crediti, contratti di finanziamento e rapporti Controparte_2
giuridici verso debitori classificati dal cedente come deteriorati al 31.07.2022 e che, alla data del 31.07.2022, soddisfacevano tutti i criteri oggettivi indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 33 del
18.03.2023.
Per effetto di tale cessione, subentrava nella titolarità del credito portato dal CP_4
decreto ingiuntivo n. 96/2022 del Tribunale di Torre Annunziata e vantato nei confronti del sig. in virtù dei rapporti azionati in via monitoria. CO
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: «1) nel merito rigettare l'opposizione con ogni sua domanda ed eccezione in quanto tardiva, inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto oltre che sfornita di ogni elemento probatorio ed anzi smentita dai documenti prodotti dalla Opposta e, quindi, per i motivi tutti sopra esplicati con conferma dell'impugnato decreto;
2) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della proposta opposizione, dichiarare che il Sig. , CO
come sopra generalizzato, è debitore della in Controparte_4 10 persona del suo leg. rap. p.t., quantomeno della somma di € 51.077,50 oltre interessi, portata quanto ad € 48.460,40 da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del
30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad € 2.617,15 quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti sopra esplicati;
3) e, per l'effetto, condannare il Sig. CO
, come sopra generalizzato, al pagamento a favore della
[...] Controparte_4
in persona del suo legale rap. p.t., quantomeno della somma di € 51.077,50
[...] oltre interessi portata quanto ad € 48.460,40 da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del 30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad
€ 2.617,15 quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti sopra esplicati;
4) il tutto con vittoria di spese, anche generali, e compensi ex D.M. 55/2014 oltre cnpa ed iva come per legge».
In sede di memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine, la Controparte_2
precisava così le proprie conclusioni: «1). rigettare ogni domanda ed eccezione formulata dal
Sig. , in quanto tardiva, inammissibile, improcedibile, CO
improponibile ed infondata in fatto e diritto oltre che sfornita di ogni elemento probatorio ed anzi smentita dai documenti prodotti dalla Comparente e dichiarare che il Sig.
, come sopra generalizzato, è debitore della CO [...]
quale incorporante la e per Controparte_2 Parte_1
essa della cessionaria quantomeno della somma Controparte_4 di €uro 51.077,50# oltre interessi, portata quanto ad € 48.460,40# da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del 30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad € 2.617,15# quale residua debitoria del finanziamento chirografario del
04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti esplicati in atti e per l'effetto condannare il Sig.
al pagamento di quanto di ragione a favore della CO
quale incorporante la Controparte_2 Parte_1
e per essa a favore della cessionaria 2). in
[...] Controparte_4
subordine, nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande ed eccezioni di controparte, comunque dichiarare che il Sig. , come CO 11 sopra generalizzato, è debitore della quale Controparte_2
incorporante la e per essa della cessionaria Parte_1 [...]
quantomeno della somma di €uro 51.077,50# oltre Controparte_4 interessi, portata quanto ad € 48.460,40# da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del 30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad €
2.617,15# quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti esplicati in atti e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
al pagamento di quanto di ragione a favore della CO Controparte_2
quale incorporante la e per essa a
[...] Parte_1
favore della cessionaria 3). il tutto con vittoria Controparte_4
di spese, anche generali, e compensi ex D.M. 147/2022 oltre cnpa ed iva come per legge».
Sempre in sede di memoria ex art. 183 primo termine, anche il sig. CO
precisava le sue conclusioni: «A) Previa declaratoria di accoglimento della sollevata
[...]
eccezione in riconvenzionale dichiararsi la nullità parziale del contratto fideiussorio del
16.03.2017 e dell'appendice del 04.12.2017, ovvero delle clausole indicate ai nn. 2, 6 e 9 con riferimento alla pattuita deroga al termine decadenziale di cui all'art.1957 c.c. nonché alle clausole di reviviscenza delle garanzie prestate e di irripetibilità dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale e per gli effetti rigettarsi tutte le domande, avente ad oggetto accertamento positivo del credito proposte dalla cedente e dalla cessionaria;
B) Per gli effetti dell'accoglimento della domanda sub A) dichiararsi che il creditore – ora Parte_1 Controparte_2
- non ha proposto, entro sei mesi, le sue istanze contro il debitore principale
[...]
e/o le ha con diligenza continuate e per gli effetti, ex art. 1419 c.c., ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c. con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria e declaratoria che il sig. nulla deve per le causali di cui in CO
giudizio alla in virtù dell'intervenuta cessione del credito si Controparte_2
chiede espressamente che il presente capo spiega i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria con il conseguente effetto del rigetto integrale di tutte le domande CP_4 formulate anche da quest'ultima. C) per gli effetti dell'accoglimento delle domande sub A) e sub B) rigettare tutte le domande proposte dalla ( Già Controparte_2
con la comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. ed art. Parte_1 12
2504 bis c.c. e dalla cessionaria con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. e per CP_4
gli effetti dichiarare che il sig. non è debitore di alcun CO
obbligazione ad alcun titolo, ragione ed azione nei confronti della Controparte_2
e della cessionaria per i rapporti creditizi per cui è causa . D) Con
[...] CP_4
vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, sia del giudizio di opposizione che del presente giudizio».
Successivamente il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ritenuta inammissibile ed irrilevante la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte convenuta, fissava l'udienza del 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda oggetto di riassunzione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno soffermarsi sulla richiesta di estromissione della dal presente giudizio, avanzata da Controparte_2
parte convenuta (nel corpo della memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine e in sede di udienza di precisazione delle conclusioni).
Ebbene, tale richiesta non può essere accolta, in quanto la nei propri atti, ha Pt_1 confermato l'avvenuta cessione del credito nei confronti di Controparte_4
ha rappresentato che la condanna al pagamento del sig.
[...] [...]
deve essere disposta in favore della cessionaria e ha affermato che è suo CO interesse garantire l'esistenza e la legittimità fattuale e giuridica del credito ceduto e delle sue garanzie. Pertanto, da ciò, si deduce che non ricorrono i presupposti per addivenire alla dichiarazione di estromissione dal giudizio della così Controparte_2
come richiesto da parte convenuta.
Sempre in via preliminare, è necessario precisare la natura del contratto di cui è causa: quest'ultimo, infatti, viene qualificato in termini di contratto autonomo di garanzia sia dalla sia da in Controparte_2 Controparte_4 virtù della presenza, nel corpo del contratto, di una clausola di pagamento “a semplice richiesta” (cfr. art. 7 del contratto di garanzia del 16.03.2017).
Ebbene, tale contratto va qualificato in termini di fideiussione omnibus e ciò, in quanto è di tutta evidenza, in primis, che risulti pacifico che non possa ritenersi sufficiente l'indicazione 13
“a semplice richiesta” ai fini della qualificazione del regolamento negoziale quale contratto autonomo di garanzia, potendo tale espressione riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito – ossia autonome – sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita
(Cass. 16825/2016).
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia o di una garanzia fideiussoria, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, valorizzando il profilo della causa concreta del contratto (Cass. n. 15108/2013). Deve osservarsi che, nel contratto autonomo, la causa è di tipo indennitario, visto il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre le garanzie fideiussorie, quali quella per la quale si controverte, assolvono ad un'evidente funzione satisfattoria, essendo tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Cass. 19693/2022), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella dovuta dai garanti, potendosi configurare quali “sostituti” del debitore principale.
Dunque, sulla base di tali considerazioni, la garanzia posta all'esame del Tribunale deve essere qualificata come fideiussione.
Ciò chiarito, è necessario soffermarsi sull'eccezione riconvenzionale sollevata dal sig.
, volta a ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto CO
fideiussorio sottoscritto il 16.03.2017. Invero, ancorchè qualificata come eccezione riconvenzionale, come è agevole desumere dallo stesso petitum e quindi dalle conclusioni ribadite dal convenuto anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'eccezione non è limitata a paralizzare l'azione monitoria ma chiede l'accertamento della nullità per violazione della normativa antitrust non incidenter tantum ma con efficacia di giudicato, con la conseguenza di doverla qualificare come domanda riconvenzionale che non può trovare accoglimento per i motivi di seguito espressi.
Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita «a monte», da cui discende la nullità dei contratti «a valle». Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni
Unite, «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, 14 lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la Parte_1
tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto
[...]
(2017) di cui si predica la nullità delle relative clausole.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 la NC d'IA (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall' e l'art. 2 della legge n. 287/90 (con riferimento agli artt. 2, 6 CP_10
e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di «prova privilegiata» ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva «a monte» e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano
20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte convenuta, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla NC d'IA e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'A.B.I., occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per l'odierna convenuta trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta da parte attrice. 15
Nella fattispecie, non è stato assolto l'onere della prova incombente su parte convenuta.
Invero, il contratto di cui è causa è stato stipulato in favore dell'istituto di credito attore in data 16.03.2017 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio
2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla NC d'IA e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita «a monte»,
l'eccezione riconvenzionale sollevata dal sig. , da riqualificare CO
per i motivi suesposti nei termini di domanda riconvezionale diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
Da quanto sopra esposto deriva l'accoglimento della domanda attorea.
Non vi è dubbio, infatti, che il sig. , in virtù della valida CO
fideiussione omnibus, sottoscritta in data 16.03.2017 e rilasciata in favore della
[...]
(oggi incorporata dalla a Parte_1 Controparte_2 seguito di fusione per incorporazione) al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale - la Wood Service Cooperativa a R.L. - sia tenuto al pagamento del credito vantato dalla e, per essa, dalla cessionaria Controparte_2 [...]
Controparte_4
A tal proposito, giova ricordare che la ragione creditoria di parte attrice trova fondamento tanto nel contratto di conto corrente n. 15235 del 16.03.2017 - intestato alla Wood Service
Cooperativa a R.L. e sul quale la società ha goduto di affidamenti - quanto nel contratto di finanziamento–mutuo chirografario del 04.12.2017 intestato alla medesima società (i documenti a supporto del diritto di credito sono stati tutti allegati in atti: cfr. nota di deposito dell'11.01.2023 della documenti sub memoria ex art. Parte_1
183 II termine c.p.c. della cessionaria).
Una volta decorso il termine del 31.10.2019, previsto per la scadenza delle linee di credito
(cfr. allegato 13 della nota deposito documenti dell'11.01.2023), la Parte_1
provvedeva a comunicare, in data 05.11.2019, la messa in mora al debitore
[...]
principale – la Wood Service Cooperativa a r.l. - e al sig. , in qualità di garante, per CP_1 16 Co saldo debitore sul conto corrente n. 15235 derivante dall'addebito di fatture e ri. insolute e dal mancato rientro delle facilitazioni di credito scadute e, successivamente, in data
20.02.2020, comunicava la messa in mora - ai medesimi soggetti – anche con riferimento al mutuo chirografario (la cui ultima rata era scaduta il 30.11.2019), il tutto come risultante dagli allegati nn. 14 e 24 sub memoria ex art. 183 II termine c.p.c. di parte attrice.
In data 06.11.2020, la otteneva in pagamento – a parziale soddisfazione di quanto Pt_1
dovutole in forza del contratto di mutuo chirografario - la somma di euro 11.616.39, in virtù dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662 / 1996, che garantiva nella misura dell'80% il finanziamento chirografario del 04.12.2017.
Attualmente, quindi, la risulta essere creditrice della somma di euro 51.077,50, recata Pt_1 quanto ad € 48.460,40 da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del 30.04.2020 e quanto ad € 2.617,15 quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017.
Per quanto concerne gli interessi da calcolare sulla somma richiesta da parte attrice, occorre fare una precisazione.
Essi, infatti, vanno riconosciuti - diversamente da quanto richiesto da parte attrice e dalla cessionaria - a far data dal 16.06.2022, momento della costituzione in giudizio (e quindi dell'effettiva domanda di pagamento) del creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con R.G. n. 1562 / 2022, instaurato dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata e, ciò sull'assunto che le comunicazioni di messa in mora del 05.11.2019 e del
20.02.2020, nei confronti del sig. , non sono andate a buon fine: CO
dal processo notificatorio si desume che il destinatario, infatti, è risultato sconosciuto, come attestato dalle relative ricevute in atti.
A ciò si aggiunga che gli interessi sulla somma di € 48.460,40 - derivante dal saldo debitore di conto corrente n. 15235 – vanno calcolati al tasso del 13,75% e quelli concernenti la somma di € 2.617,15 - quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017
– vanno calcolati al tasso del 7,5%, come risulta dai tassi stabiliti rispettivamente nel contratto di conto corrente e nel contratto di mutuo chirografario, entrambi allegati in atti.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (€ 51.077,50) ed applicando i minimi tabellari. 17
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con l'intervento della CO Controparte_2
e di
[...] Controparte_4
disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto, CO
lo condanna al pagamento in favore della quale Controparte_2
incorporante la e, per essa, in favore della cessionaria Parte_1
della somma di € 51.077,50 di cui € 48.460,40 Controparte_4
oltre interessi al tasso del 13,75% dal 16.06.2022 fino alla data del deposito della presente sentenza e di cui € 2.617,15 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 16.06.2022 fino alla data del deposito della presente sentenza;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di e Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 545,00 per CO2 esborsi (sostenuti soltanto dalla parte che ha riassunto il giudizio) ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. LEONARDO PICA Presidente dr.ssa ORNELLA MINUCCI Giudice dr. ADRIANO DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 30556/2022 RG promossa da con sede in Napoli alla Piazza Municipio n. Parte_1
84 (C.F. ), in persona del responsabile della direzione affari legali e societari P.IVA_1 della NC stessa, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Castaldo Parte_2
(C.F. ), con studio sito in Napoli, alla Via G. Verdi, n. 18 C.F._1
attrice in riassunzione nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. CO
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Russo (C.F. C.F._2
, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. C.F._3
Enrico Bonelli sito in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 23 convenuto in riassunzione
con sede legale in Torre del Greco (NA), al Controparte_2
Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, (C.F. ), in persona del presidente del P.IVA_2 consiglio di amministrazione sig. rappresentata e difesa dall'avv. Arturo CP_3
Castaldo (C.F. ) con studio sito in Napoli, alla Via G. Verdi n. 18 C.F._1
intervenuta con sede in Napoli, alla via Santa Controparte_4
Brigida n. 39 (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_3 2 cessionaria dei crediti di successivamente incorporata Parte_1
in e, per essa, quale mandataria della cessionaria, Controparte_2
(C.F. ), sita in LZ BA (BG), alla via Controparte_5 P.IVA_4
Daniele Pesenti n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
e del suo consigliere delegato con potere di rappresentanza CP_6 Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. (C.F. ), con studio Controparte_7 C.F._4
sito in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 102 intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni
All'udienza del 14.01.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.12.2022, a seguito di provvedimento emesso in data 25.10.2022 con cui il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la propria incompetenza funzionale, l'odierna attrice citava in giudizio il sig.
per sentire rigettare le domande formulate da quest'ultimo CO nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 96/2022 e per sentire accogliere le proprie conclusioni, come indicate nella comparsa di costituzione nel giudizio rubricato presso il Tribunale di Torre Annunziata al R.G. n. 1562/2022.
A fondamento della domanda la premetteva di aver Parte_1
ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28-31.01.2022 con n. 96/2022 (R.G. n.
500/2022) ingiunzione di pagamento - provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c. - in danno del sig. , quale garante a prima richiesta della Wood CO
Service Cooperativa a R.L., giusta contratto di garanzia del 16.03.2017 e lettera di ampliamento dell'importo garantito del 04.12.2017, per l'importo di € 51.077,55 oltre interessi dal 01.05.2020 al tasso del 13,75% su € 48.460,40 e al tasso del 7,5% su € 2.617,15 dal 07.11.2020 fino al soddisfo, nonché € 405,60 per spese ed € 1.305,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Tale ingiunzione - munita di formula esecutiva il 03.02.2022 - veniva notificata, in uno al ricorso e alla relativa procura, al sig. , in data 07-09.02.2022. CO
Successivamente, con atto di citazione, notificato in data 16.03.2022, il sig.
[...]
formulava opposizione avverso il predetto decreto, contestando unicamente CO 3 la validità della garanzia da lui prestata per violazione della legge n. 287/90 e chiedendo, dunque, che: «A) Previa declaratoria di accoglimento della sollevata eccezione in riconvenzionale dichiararsi la nullità parziale del contratto fideiussorio del 16.03.2017 e dell'appendice del 04.12.2017, ovvero delle clausole indicate ai nn. 2, 6 e 9 con riferimento alla pattuita deroga al termine decadenziale di cui all'art.1957 c.c. nonché alle clausole di reviviscenza delle garanzie prestate e di irripetibilità dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale;
B) Per gli effetti dell'accoglimento della domanda sub A) dichiararsi che il creditore – Parte_1
non ha proposto, entro sei mesi, le sue istanze contro il debitore principale
[...]
e/o le ha con diligenza continuate e per gli effetti, ex art. 1419 c.c., ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c. con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria. C) per gli effetti dell'accoglimento delle domande sub A) e sub B) accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
D) Con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario».
Nel giudizio di opposizione – rubricato con R.G. n. 1562/2022 presso il Tribunale di Torre
Annunziata – si costituiva, in data 16.06.2022, la Parte_1
riportandosi alla domanda monitoria, contestando la proposta opposizione e chiedendone il rigetto in uno alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, con conseguente conferma dell'impugnato decreto.
La infatti, rilevava che il sig. non contestava il credito Pt_1 CO
dalla stessa vantato nei confronti della Wood Service Cooperativa a r.l., della quale si riconosceva garante di tutte le obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti della Pt_1
avendo rilasciato fideiussioni omnibus contenenti garanzia a prima richiesta, cioè garanzia autonoma rispetto alle vicende della debitoria originaria, ma eccepiva che la richiesta di pagamento andava rigettata, in quanto i contratti di garanzia da lui rilasciati sarebbero parzialmente nulli per violazione della normativa antitrust.
Tale eccezione - che costituiva l'unica contestazione dell'opposizione – andava, pertanto, rigettata in quanto infondata in fatto e diritto, nonché in quanto priva di ogni riscontro probatorio.
La dunque, in primo luogo, eccepiva che l'opponente non avesse assolto agli oneri Pt_1
probatori a suo carico e, in secondo luogo, che i contratti di garanzia a prima richiesta rilasciati dal sig. fossero pienamente validi. CO 4
Nello specifico, la deducente eccepiva che il contratto di garanzia con limitazione di importo fino ad € 130.000,00 del 16.03.2017 e il contratto del 04.12.2017 per € 208.000,00 non presentassero alcun vizio e benché meno costituissero una violazione della normativa di cui all'art. 2 della legge n. 287/90. Infatti, confrontando i predetti contratti con lo schema
ABI, emergeva che non vi fosse alcuna corrispondenza.
Allo stesso modo, la NC eccepiva che il provvedimento di NC d'IA, invocato da controparte, non sancisse la nullità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati fra le aziende di credito e i loro clienti, ma soltanto la possibile illegittimità di alcune clausole dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI.
In definitiva, quindi, la eccepiva che non potesse configurarsi nullità delle fideiussioni Pt_1 stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, sul presupposto che le stesse contenessero clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990.
L'Istituto di credito, inoltre, affermava che, invero, anche ove si volesse prestare adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, l'applicazione della regola contenuta nell'art. 1419, comma 1 c.c., avrebbe portato, comunque, a ritenere valida la garanzia prestata, pur emendata dalle clausole contestate.
Infatti, era innegabile che i garanti avrebbero concluso ugualmente il contratto, anche in assenza delle clausole contestate che, invero, li penalizzavano rispetto a sopravvenienze sfavorevoli o a fatti imputabili alla negligenza del creditore garantito. Parimenti, nell'economia complessiva dell'affare, per la banca era oggettivamente più conveniente rinunciare ai benefici di quelle clausole, piuttosto che all'ampliamento della garanzia patrimoniale generica su cui contare in caso di insolvenza del debitore principale.
In estremo subordine, la riteneva applicabile l'art. 1419, comma 2, c.c. richiamando la Pt_1
normativa della fideiussione, per cui il sig. sarebbe rimasto, CO comunque, garante della Wood Service Cooperativa a r.l. nei confronti dell'Istituto di credito.
Infatti, asseriva che nella denegata ipotesi in cui le predette clausole fossero dichiarate invalide, l'opponente, comunque, sarebbe tenuto a garantire l'inadempimento della debitrice principale.
Al riguardo eccepiva che, dall'esame dei due contratti di garanzia sottoscritti dall'opponente, emergeva che, anche laddove le suddette clausole fossero nulle, si sarebbe, comunque, di fronte a garanzie a prima richiesta, come riconosciuto dallo stesso opponente: a garanzie, 5 cioè, del tutto svincolate dal carattere di accessorietà con l'obbligazione del debitore garantito.
In particolare, dalla lettura dell'art. 7 del contratto sottoscritto in data 16.03.2017, si evinceva che il garante aveva espressamente ed esplicitamente riconosciuto di essere tenuto a pagare alla immediatamente, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole, anche in caso di Pt_1
opposizione del debitore principale.
La pertanto, sosteneva che trattandosi - nel caso di specie - di un contratto di garanzia Pt_1 autonomo rispetto all'obbligazione principale, non potesse trovare applicazione l'art. 1957
c.c., in quanto, tale norma, è collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.
In punto di fatto, l'Istituto di credito opposto specificava che il proprio credito trovava la sua fonte nell'apertura del conto corrente n. 15235, giusta contratto del 16.03.2017, con il quale le parti avevano disciplinato ogni regolamentazione del rapporto, ivi compresa la pattuizione degli interessi creditori nella misura del TAN del 0,05% pari ad un TAE del 0,05% (la terza cifra è inferiore a 4) e debitori in ipotesi di sconfinamenti pari al TAN del 13,75% corrispondente ad un TAE del 14,47% con regolamentazione della capitalizzazione all'art. 7 del contratto stesso e sul quale la società aveva goduto di affidamenti e, quindi, di un fido promiscuo per anticipi su fatture regolarizzate sul conto anticipi n. 15236, giusta contratto del
16.03.2017, con il quale le parti avevano disciplinato ogni regolamentazione del rapporto, ivi compresa la pattuizione degli interessi nella misura del TAN del 3,921% pari ad un TAE del
3,979% e anticipi SBF a disponibilità immediata regolarizzati sul conto anticipi n. 15237, giusta contratto del 16.03.2017, con il quale le parti avevano previsto ogni regolamentazione del rapporto, ivi compresa la pattuizione degli interessi nella misura del TAN del 3,921% pari ad un TAE del 3,979%.
Successivamente, con lettere contratto del 04.12.2017 veniva ribadito il quadro affidativo. Si provvedeva, pertanto, a ribadire le pattuizioni degli affidamenti con contratto del 04.12.2017; inoltre, con contratto di finanziamento – mutuo chirografario a tasso fisso del 04.12.2017, la
Wood Service Cooperativa a R.L. otteneva in mutuo la somma di € 50.000,00 da restituirsi in
24 rate costanti mensili al tasso del 4,5%, rate comprensive di capitale ed interessi, giusta piano di ammortamento allegato al contratto stesso e al pari sottoscritto in uno all'atto di liquidazione e quietanza. Inoltre, alla lettera F del predetto contratto, le parti espressamente pattuivano gli interessi di mora, come indicati nell'antescritto documento di sintesi, in una maggiorazione del 3% sul tasso contrattuale in vigore alla scadenza della rata non pagata. 6
L'adempimento di tali linee di credito era stato garantito anche dal sig. CO
, fino all'importo di € 130.000,00, giusta contratto di garanzia del 16.03.2017,
[...] importo successivamente elevato fino ad € 208.000,00, in virtù di contratto del 04.12.2007.
Successivamente, con contratto del 20.11.2018, venivano confermate le linee di credito di cui alla lettera contratto del 04.12.2017 e veniva concordata la scadenza al 31.10.2019 per tutte le linee di credito.
Invero, alla scadenza delle predette facilitazioni creditizie, stante l'insolvenza delle anticipazioni su fatture e Ri.Ba., l'istituto di credito, con raccomandata del 05.11.2019, metteva in mora la società e i garanti ed incassava, in data 06.11.2020, la minor somma di € Contr 11.616,39 dal Fondo di Garanzia previsto dalla legge n. 662/96 garante nella misura dell'80% del finanziamento chirografario del 04.12.2017.
Nelle more la Wood Service Cooperativa a R.L. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di
Nocera Inferiore con sentenza n. 53 del 23-26.11.2021 – fallimento n. 50/2021- nel quale la
NC, esperita tempestiva e rituale domanda di ammissione, era ammessa per l'importo di
61.706,40 euro.
La quindi, alla luce di quanto sopra, concludeva in tal senso: «1). In via pregiudiziale Pt_1
e preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione anzi essendo smentita dalla stessa documentazione in atti ed essendo priva di ogni fondamento fattuale e giuridico, con conferma dell'impugnato decreto;
2). nel merito rigettare
l'opposizione con ogni sua domanda ed eccezione in quanto tardiva, inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto oltre che sfornita di ogni elemento probatorio ed anzi smentita dai documenti prodotti dalla Opposta e, quindi, per i motivi tutti sopra esplicati con conferma dell'impugnato decreto;
3). In subordine, nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della proposta opposizione, dichiarare che il Sig. , come sopra generalizzato, è debitore della CO
in persona del suo leg. rap. p.t., quantomeno Parte_1 della somma di €uro 51.077,50# oltre interessi, portata quanto ad € 48.460,40# da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del 30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad € 2.617,15# quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti sopra esplicati;
4). e, 7 per l'effetto, condannare il Sig. , come sopra CO
generalizzato, al pagamento a favore della in Parte_1 persona del suo legale rap. p.t., quantomeno della somma di €uro 51.077,50# oltre interessi portata quanto ad € 48.460,40# da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del
30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad € 2.617,15# quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti sopra esplicati;
5). il tutto con vittoria di spese, anche generali, e compensi ex
D.M. 55/2014 oltre cnpa ed iva come per legge».
Successivamente, all'udienza del 25.10.2022, il Tribunale di Torre Annunziata, con provvedimento emesso in pari data, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale delle Imprese, revocando il decreto ingiuntivo ed assegnando il termine di 90 giorni per la riassunzione della causa.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.12.2022.
Alla stregua di quanto sopra, la banca attrice in riassunzione rassegnava le seguenti conclusioni: «sentire rigettare le domande formulate dal Convenuto nell'atto di citazione in opposizione notificato il 16.03.2022 (allegato C) e sentire accogliere le conclusioni come indicate nella comparsa di costituzione della Comparente nel giudizio rubricato presso il
Tribunale di Torre Annunziata al RG. 1562/2022 che costituisce parte integrante del presente atto quale l'allegato D e come sopra riportate che in questa sede devono intendersi per ripetute e trascritte».
Si costituiva in giudizio il sig. impugnando la comparsa in CO riassunzione, chiedendone l'integrale rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto e riportandosi integralmente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 96/2022 di cui chiedeva l'integrale accoglimento.
In punto di fatto, il convenuto esponeva di aver sottoscritto, in data 16.03.2017, un contratto di fideiussione, in favore della a garanzia delle Parte_1
obbligazioni contratte con il predetto istituto di credito dalla Wood Service Soc. Coop. a
R.L., sino alla concorrenza di € 130.000,00, con aumento sino alla concorrenza di €
208.000,00, mediante successiva appendice del 04.12.2017. 8
In diritto, il sig. eccepiva la nullità della garanzia prestata per CO
violazione della normativa antitrust e, in particolare, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust, con riferimento ai suoi articoli nn. 2, 6 ed 8, dal provvedimento della NC d'IA n. 55 del 02.05.2005.
Più nello specifico, eccepiva la nullità dell'articolo 6 del contratto fideiussorio, che prevede la deroga all'articolo 1957 c.c. con conseguente dispensa, a favore della banca, dall'agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione conforme alla clausola 6 dello schema ABI;
nel caso concreto, dunque, secondo parte convenuta, era applicabile l'articolo 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato, anche perché, la banca, non aveva promosso alcuna azione nei confronti del debitore principale, la Wood Service Soc. Coop. a R.L, per cui, di conseguenza,
l'obbligazione di garanzia era da considerarsi estinta.
Contestando, sulla base di tali affermazioni, l'infondatezza della domanda attorea, il sig.
concludeva in tal senso: «In via principale e nel merito: A) CO
Previa declaratoria di accoglimento della sollevata eccezione in riconvenzionale dichiararsi la nullità parziale del contratto fideiussorio del 16.03.2017 e dell'appendice del 04.12.2017, ovvero delle clausole indicate ai nn. 2, 6 e 9 con riferimento alla pattuita deroga al termine decadenziale di cui all'art.1957 c.c nonché alle clausole di reviviscenza delle garanzie prestate e di irripetibilità dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale;
B) Per gli effetti dell'accoglimento della domanda sub A) dichiararsi che il creditore – non ha proposto, Parte_1
entro sei mesi, le sue istanze contro il debitore principale e/o le ha con diligenza continuate e per gli effetti, ex art. 1419 c.c., ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c. con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria. C) per gli effetti dell'accoglimento delle domande sub A) e sub B) rigettare tutte le domande proposte dalla Parte_1
con la comparsa in riassunzione e per gli effetti dichiarare che il sig.
[...]
non è debitore di alcun obbligazione ad alcun titolo, ragione ed CO
azione nei confronti della D) Con vittoria di spese e Parte_1
compensi di causa con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, sia del giudizio di opposizione che del presente giudizio».
Celebrata la prima udienza in data 23.05.2023, venivano concessi alle parti i termini richiesti ex art. 183 comma 6 c.p.c. 9
Successivamente, in data 31.05.2023 interveniva in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 105 c.p.c. e 2504 bis c.c., la la quale Controparte_2
premettendo che, giusta atto di fusione per incorporazione a rogito Notaio dott. Per_1
del 23.12.2022, rep. 2307, racc n. 1282, la si era
[...] Parte_1
fusa per incorporazione nella con effetti dal 01.01.2023, Controparte_2 dichiarava di subentrare, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi o in fieri della incorporata e, pertanto, interveniva e si costituiva in giudizio, facendo propria ogni ragione e domanda, sostanziale e processuale, della incorporata.
In data 14.09.2023, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c., Controparte_9
quale cessionaria del credito vantato dalla
[...] Parte_1
(successivamente incorporata in , nei confronti del
[...] Controparte_2
sig. , facendo proprie tutte le difese, domande e allegazioni della CO banca cedente e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni dalla stessa rassegnate.
La società intervenuta premetteva che, con contratto di cessione, concluso ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico NCrio, in data 16.12.2022, come successivamente modificato e/o integrato, aveva acquistato pro soluto e in blocco, con efficacia giuridica al
28.02.2023, da successivamente incorporata in Parte_1 [...]
un portafoglio di crediti, contratti di finanziamento e rapporti Controparte_2
giuridici verso debitori classificati dal cedente come deteriorati al 31.07.2022 e che, alla data del 31.07.2022, soddisfacevano tutti i criteri oggettivi indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 33 del
18.03.2023.
Per effetto di tale cessione, subentrava nella titolarità del credito portato dal CP_4
decreto ingiuntivo n. 96/2022 del Tribunale di Torre Annunziata e vantato nei confronti del sig. in virtù dei rapporti azionati in via monitoria. CO
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: «1) nel merito rigettare l'opposizione con ogni sua domanda ed eccezione in quanto tardiva, inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto oltre che sfornita di ogni elemento probatorio ed anzi smentita dai documenti prodotti dalla Opposta e, quindi, per i motivi tutti sopra esplicati con conferma dell'impugnato decreto;
2) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della proposta opposizione, dichiarare che il Sig. , CO
come sopra generalizzato, è debitore della in Controparte_4 10 persona del suo leg. rap. p.t., quantomeno della somma di € 51.077,50 oltre interessi, portata quanto ad € 48.460,40 da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del
30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad € 2.617,15 quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti sopra esplicati;
3) e, per l'effetto, condannare il Sig. CO
, come sopra generalizzato, al pagamento a favore della
[...] Controparte_4
in persona del suo legale rap. p.t., quantomeno della somma di € 51.077,50
[...] oltre interessi portata quanto ad € 48.460,40 da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del 30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad
€ 2.617,15 quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti sopra esplicati;
4) il tutto con vittoria di spese, anche generali, e compensi ex D.M. 55/2014 oltre cnpa ed iva come per legge».
In sede di memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine, la Controparte_2
precisava così le proprie conclusioni: «1). rigettare ogni domanda ed eccezione formulata dal
Sig. , in quanto tardiva, inammissibile, improcedibile, CO
improponibile ed infondata in fatto e diritto oltre che sfornita di ogni elemento probatorio ed anzi smentita dai documenti prodotti dalla Comparente e dichiarare che il Sig.
, come sopra generalizzato, è debitore della CO [...]
quale incorporante la e per Controparte_2 Parte_1
essa della cessionaria quantomeno della somma Controparte_4 di €uro 51.077,50# oltre interessi, portata quanto ad € 48.460,40# da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del 30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad € 2.617,15# quale residua debitoria del finanziamento chirografario del
04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti esplicati in atti e per l'effetto condannare il Sig.
al pagamento di quanto di ragione a favore della CO
quale incorporante la Controparte_2 Parte_1
e per essa a favore della cessionaria 2). in
[...] Controparte_4
subordine, nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande ed eccezioni di controparte, comunque dichiarare che il Sig. , come CO 11 sopra generalizzato, è debitore della quale Controparte_2
incorporante la e per essa della cessionaria Parte_1 [...]
quantomeno della somma di €uro 51.077,50# oltre Controparte_4 interessi, portata quanto ad € 48.460,40# da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del 30.04.2020 oltre interessi successivi al tasso del 13,75% al soddisfo e quanto ad €
2.617,15# quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 06.11.2020 al soddisfo ovvero delle somme ritenute di ragione, per i motivi tutti esplicati in atti e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
al pagamento di quanto di ragione a favore della CO Controparte_2
quale incorporante la e per essa a
[...] Parte_1
favore della cessionaria 3). il tutto con vittoria Controparte_4
di spese, anche generali, e compensi ex D.M. 147/2022 oltre cnpa ed iva come per legge».
Sempre in sede di memoria ex art. 183 primo termine, anche il sig. CO
precisava le sue conclusioni: «A) Previa declaratoria di accoglimento della sollevata
[...]
eccezione in riconvenzionale dichiararsi la nullità parziale del contratto fideiussorio del
16.03.2017 e dell'appendice del 04.12.2017, ovvero delle clausole indicate ai nn. 2, 6 e 9 con riferimento alla pattuita deroga al termine decadenziale di cui all'art.1957 c.c. nonché alle clausole di reviviscenza delle garanzie prestate e di irripetibilità dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale e per gli effetti rigettarsi tutte le domande, avente ad oggetto accertamento positivo del credito proposte dalla cedente e dalla cessionaria;
B) Per gli effetti dell'accoglimento della domanda sub A) dichiararsi che il creditore – ora Parte_1 Controparte_2
- non ha proposto, entro sei mesi, le sue istanze contro il debitore principale
[...]
e/o le ha con diligenza continuate e per gli effetti, ex art. 1419 c.c., ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c. con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria e declaratoria che il sig. nulla deve per le causali di cui in CO
giudizio alla in virtù dell'intervenuta cessione del credito si Controparte_2
chiede espressamente che il presente capo spiega i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria con il conseguente effetto del rigetto integrale di tutte le domande CP_4 formulate anche da quest'ultima. C) per gli effetti dell'accoglimento delle domande sub A) e sub B) rigettare tutte le domande proposte dalla ( Già Controparte_2
con la comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. ed art. Parte_1 12
2504 bis c.c. e dalla cessionaria con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. e per CP_4
gli effetti dichiarare che il sig. non è debitore di alcun CO
obbligazione ad alcun titolo, ragione ed azione nei confronti della Controparte_2
e della cessionaria per i rapporti creditizi per cui è causa . D) Con
[...] CP_4
vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, sia del giudizio di opposizione che del presente giudizio».
Successivamente il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ritenuta inammissibile ed irrilevante la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte convenuta, fissava l'udienza del 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda oggetto di riassunzione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno soffermarsi sulla richiesta di estromissione della dal presente giudizio, avanzata da Controparte_2
parte convenuta (nel corpo della memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine e in sede di udienza di precisazione delle conclusioni).
Ebbene, tale richiesta non può essere accolta, in quanto la nei propri atti, ha Pt_1 confermato l'avvenuta cessione del credito nei confronti di Controparte_4
ha rappresentato che la condanna al pagamento del sig.
[...] [...]
deve essere disposta in favore della cessionaria e ha affermato che è suo CO interesse garantire l'esistenza e la legittimità fattuale e giuridica del credito ceduto e delle sue garanzie. Pertanto, da ciò, si deduce che non ricorrono i presupposti per addivenire alla dichiarazione di estromissione dal giudizio della così Controparte_2
come richiesto da parte convenuta.
Sempre in via preliminare, è necessario precisare la natura del contratto di cui è causa: quest'ultimo, infatti, viene qualificato in termini di contratto autonomo di garanzia sia dalla sia da in Controparte_2 Controparte_4 virtù della presenza, nel corpo del contratto, di una clausola di pagamento “a semplice richiesta” (cfr. art. 7 del contratto di garanzia del 16.03.2017).
Ebbene, tale contratto va qualificato in termini di fideiussione omnibus e ciò, in quanto è di tutta evidenza, in primis, che risulti pacifico che non possa ritenersi sufficiente l'indicazione 13
“a semplice richiesta” ai fini della qualificazione del regolamento negoziale quale contratto autonomo di garanzia, potendo tale espressione riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito – ossia autonome – sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita
(Cass. 16825/2016).
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia o di una garanzia fideiussoria, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, valorizzando il profilo della causa concreta del contratto (Cass. n. 15108/2013). Deve osservarsi che, nel contratto autonomo, la causa è di tipo indennitario, visto il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre le garanzie fideiussorie, quali quella per la quale si controverte, assolvono ad un'evidente funzione satisfattoria, essendo tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Cass. 19693/2022), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella dovuta dai garanti, potendosi configurare quali “sostituti” del debitore principale.
Dunque, sulla base di tali considerazioni, la garanzia posta all'esame del Tribunale deve essere qualificata come fideiussione.
Ciò chiarito, è necessario soffermarsi sull'eccezione riconvenzionale sollevata dal sig.
, volta a ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto CO
fideiussorio sottoscritto il 16.03.2017. Invero, ancorchè qualificata come eccezione riconvenzionale, come è agevole desumere dallo stesso petitum e quindi dalle conclusioni ribadite dal convenuto anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'eccezione non è limitata a paralizzare l'azione monitoria ma chiede l'accertamento della nullità per violazione della normativa antitrust non incidenter tantum ma con efficacia di giudicato, con la conseguenza di doverla qualificare come domanda riconvenzionale che non può trovare accoglimento per i motivi di seguito espressi.
Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita «a monte», da cui discende la nullità dei contratti «a valle». Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni
Unite, «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, 14 lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la Parte_1
tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto
[...]
(2017) di cui si predica la nullità delle relative clausole.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 la NC d'IA (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall' e l'art. 2 della legge n. 287/90 (con riferimento agli artt. 2, 6 CP_10
e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di «prova privilegiata» ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva «a monte» e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano
20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte convenuta, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla NC d'IA e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'A.B.I., occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per l'odierna convenuta trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta da parte attrice. 15
Nella fattispecie, non è stato assolto l'onere della prova incombente su parte convenuta.
Invero, il contratto di cui è causa è stato stipulato in favore dell'istituto di credito attore in data 16.03.2017 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio
2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla NC d'IA e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita «a monte»,
l'eccezione riconvenzionale sollevata dal sig. , da riqualificare CO
per i motivi suesposti nei termini di domanda riconvezionale diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
Da quanto sopra esposto deriva l'accoglimento della domanda attorea.
Non vi è dubbio, infatti, che il sig. , in virtù della valida CO
fideiussione omnibus, sottoscritta in data 16.03.2017 e rilasciata in favore della
[...]
(oggi incorporata dalla a Parte_1 Controparte_2 seguito di fusione per incorporazione) al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale - la Wood Service Cooperativa a R.L. - sia tenuto al pagamento del credito vantato dalla e, per essa, dalla cessionaria Controparte_2 [...]
Controparte_4
A tal proposito, giova ricordare che la ragione creditoria di parte attrice trova fondamento tanto nel contratto di conto corrente n. 15235 del 16.03.2017 - intestato alla Wood Service
Cooperativa a R.L. e sul quale la società ha goduto di affidamenti - quanto nel contratto di finanziamento–mutuo chirografario del 04.12.2017 intestato alla medesima società (i documenti a supporto del diritto di credito sono stati tutti allegati in atti: cfr. nota di deposito dell'11.01.2023 della documenti sub memoria ex art. Parte_1
183 II termine c.p.c. della cessionaria).
Una volta decorso il termine del 31.10.2019, previsto per la scadenza delle linee di credito
(cfr. allegato 13 della nota deposito documenti dell'11.01.2023), la Parte_1
provvedeva a comunicare, in data 05.11.2019, la messa in mora al debitore
[...]
principale – la Wood Service Cooperativa a r.l. - e al sig. , in qualità di garante, per CP_1 16 Co saldo debitore sul conto corrente n. 15235 derivante dall'addebito di fatture e ri. insolute e dal mancato rientro delle facilitazioni di credito scadute e, successivamente, in data
20.02.2020, comunicava la messa in mora - ai medesimi soggetti – anche con riferimento al mutuo chirografario (la cui ultima rata era scaduta il 30.11.2019), il tutto come risultante dagli allegati nn. 14 e 24 sub memoria ex art. 183 II termine c.p.c. di parte attrice.
In data 06.11.2020, la otteneva in pagamento – a parziale soddisfazione di quanto Pt_1
dovutole in forza del contratto di mutuo chirografario - la somma di euro 11.616.39, in virtù dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662 / 1996, che garantiva nella misura dell'80% il finanziamento chirografario del 04.12.2017.
Attualmente, quindi, la risulta essere creditrice della somma di euro 51.077,50, recata Pt_1 quanto ad € 48.460,40 da saldo debitore di conto corrente n. 15235 alla data del 30.04.2020 e quanto ad € 2.617,15 quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017.
Per quanto concerne gli interessi da calcolare sulla somma richiesta da parte attrice, occorre fare una precisazione.
Essi, infatti, vanno riconosciuti - diversamente da quanto richiesto da parte attrice e dalla cessionaria - a far data dal 16.06.2022, momento della costituzione in giudizio (e quindi dell'effettiva domanda di pagamento) del creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con R.G. n. 1562 / 2022, instaurato dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata e, ciò sull'assunto che le comunicazioni di messa in mora del 05.11.2019 e del
20.02.2020, nei confronti del sig. , non sono andate a buon fine: CO
dal processo notificatorio si desume che il destinatario, infatti, è risultato sconosciuto, come attestato dalle relative ricevute in atti.
A ciò si aggiunga che gli interessi sulla somma di € 48.460,40 - derivante dal saldo debitore di conto corrente n. 15235 – vanno calcolati al tasso del 13,75% e quelli concernenti la somma di € 2.617,15 - quale residua debitoria del finanziamento chirografario del 04.12.2017
– vanno calcolati al tasso del 7,5%, come risulta dai tassi stabiliti rispettivamente nel contratto di conto corrente e nel contratto di mutuo chirografario, entrambi allegati in atti.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (€ 51.077,50) ed applicando i minimi tabellari. 17
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con l'intervento della CO Controparte_2
e di
[...] Controparte_4
disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto, CO
lo condanna al pagamento in favore della quale Controparte_2
incorporante la e, per essa, in favore della cessionaria Parte_1
della somma di € 51.077,50 di cui € 48.460,40 Controparte_4
oltre interessi al tasso del 13,75% dal 16.06.2022 fino alla data del deposito della presente sentenza e di cui € 2.617,15 oltre interessi al tasso del 7,5% dal 16.06.2022 fino alla data del deposito della presente sentenza;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di e Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 545,00 per CO2 esborsi (sostenuti soltanto dalla parte che ha riassunto il giudizio) ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA