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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 maggio 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 5157/18 RG
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. Giuseppe Scandura per delega dell'avv. Mario Scandurra e dell'avv. Giuseppe Scandurra
Nessuno è comparso per il resistente.
Il difensore discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e, in particolare, nel preverbale e chiede la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 28 maggio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5157 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente pagina 1 di 6 TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Scandurra e Giuseppe Scandurra, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, oggi sostituiti dall'avv. Giuseppe
Scandura presente per delega
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dal Controparte_1
funzionario oggi assente
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso, ritualmente notificato, , titolare di una ditta di Parte_2
panificazione con sede a Giarre, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.17/0281 con la quale l gli ingiungeva Controparte_1
il pagamento della somma di euro 19.257,95, notificatagli in data 21.4.2017, in quanto responsabile per non avere consegnato, al lavoratore , prima Parte_3 dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la lettera di assunzione e per avere impiegato il medesimo lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Con il primo motivo di opposizione contestava la regolarità formale del verbale di primo accesso, in quanto nella copia consegnatagli mancava il numero identificativo;
deduceva, inoltre, che il verbale era generico e incompleto ed era contraddittorio, in quanto veniva specificato che vi era stato l'accesso “c/o mentre nel Parte_4 verbale di accertamento del 18.6.2013 si indica come luogo dell'accesso il
“supermercato Paff”; veniva, inoltre, spuntata la dicitura che sono state assunte dichiarazioni di altri lavori presenti, mentre di tali dichiarazioni non vi è traccia nel pagina 2 di 6 verbale di primo accesso e nell'allegato 1 al verbale viene indicato l'elenco dei soggetti individuati nel luogo di lavoro, senza che sia stata assunta e sottoscritta la dichiarazione dagli stessi resa, ma solo la generica indicazione che il lavoratore trasportava, consegnava e sistemava il pane nell'apposito reparto del supermercato.
Conseguentemente, deduceva l'illegittimità anche del verbale unico di accertamento.
Con il secondo motivo, nel merito, deduceva che le sole dichiarazioni del lavoratore – peraltro, non sottoscritte - non costituiscono piena prova e l'instaurazione del rapporto di lavoro nel gennaio 2011 non trova alcun riscontro, in quanto, il datore di lavoro, ha dimostrato che il rapporto di lavoro si è instaurato il 16 gennaio 2012.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'ordinanza ingiunzione;
in subordine chiedeva di limitare la sanzione alla mancata comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio l' , che deduceva Controparte_1
l'incompetenza della sezione lavoro, in quanto le norme violate attengono agli obblighi formali del datore di lavoro e, pertanto, la competenza è del Giudice civile.
Evidenziava che nel corso dell'accesso ispettivo del 3 aprile 2012, presso il supermercato Paff di via LaFarina, veniva trovato il lavoratore Parte_5
intento ad effettuare il trasporto, la consegna e la sistemazione del pane per conto della ditta e il lavoratore rilasciava dichiarazioni dalle quali emerge che lo Pt_2 Pt_2
stesso era addetto come autista per la distribuzione del pane dal gennaio 2011. Nella stessa data veniva notificato il verbale di primo accesso alla ditta con richiesta di Pt_2
esibizione della documentazione, dalla quale risulta che il veniva avviato al Pt_3
lavoro dal 16 gennaio 2012. A conferma della fondatezza delle violazioni, evidenziava che l'opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto di lavoro, ma ha regolarizzato il rapporto, formalizzando l'assunzione dopo il sopralluogo ispettivo, mediante comunicazione tardiva. Completati gli accertamenti, pertanto,
l redigeva il verbale unico di accertamento. CP_1
pagina 3 di 6 Con ordinanza del 28.9.2018 il Tribunale di Messina – sezione lavoro dichiarava la propria incompetenza in favore della sezione civile.
All'udienza del 28 aprile 2025 il Giudice, sentita la discussione delle parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, decideva dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
L'ordinanza ingiunzione impugnata si fonda sul verbale unico di accertamento del 18 giugno 2012, in cui l'isp. G. Bonfiglio ha accertato che , titolare Parte_2 della ditta omonima, “ha violato le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002 n.12, convertito in legge 23 aprile 2002 n.73, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1 lett.a) della legge 4/11/2010 n.183 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro …”.
Venivano, pertanto, contestate al due violazioni: la violazione dell'art. 4 bis, Pt_2
comma 2, d.lgs. 181/2000, in quanto il non aveva consegnato al lavoratore, Pt_2
all'atto dell'assunzione, una copia della comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto di lavoro;
la violazione dell'art. 36 bis, comma 7, d.l. n.223/2006, conv L. 248/06, per avere impiegato il lavoratore Pt_3
in nero.
In primo luogo, l'opponente deduce la genericità ed incompletezza del verbale di primo accesso. Il motivo è inconferente in quanto il verbale, anche alla luce delle dichiarazioni del lavoratore che vengono allegate, consente di avere chiara la contestazione, mettendo in grado l'opponente di articolare in modo compiuto le proprie difese.
Nel merito l'opponente deduceva che non costituiscono piena prova le sole dichiarazioni del lavoratore, peraltro, non sottoscritte.
Anche questo motivo è infondato e va rigettato.
pagina 4 di 6 Nel verbale di primo accesso ispettivo del 3 aprile 2012 si legge che il lavoratore
è stato assunto dal gennaio 2011 per il trasporto, la consegna e la Parte_3 sistemazione del pane nell'apposito reparto del supermercato, verbale sottoscritto dall'agente verbalizzante e da – per ricezione del verbale – in quanto Parte_3
la ditta del ha sede nella provincia di Catania, richiamando le dichiarazioni Pt_2
allegate, rese dal Pt_3
Nelle dichiarazioni allegate, sottoscritte dal il lavoratore dichiara di essere Pt_3
stato assunto dal 30.3.2012, ma che la sua attività è iniziata a gennaio 2011 e che non ha ricevuto la lettera di assunzione.
Veniva, pertanto, redatto il verbale unico di accertamento in data 18 giugno 2012, in cui viene completata l'istruttoria anche alla luce della documentazione richiesta e prodotta dalla ditta Calì. In particolare, dalla documentazione prodotta emerge che il lavoratore risulta essere stato avviato al lavoro dal 16 gennaio 2012, Parte_3
in difformità da quanto dichiarato dal lavoratore.
Al riguardo va evidenziato che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari fanno piena prova fino a querela di falso unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la medesima fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.
Sul punto è consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità, secondo i quali l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto ed intende farlo valere, ancorché, come nelle cause di opposizione a ordinanza ingiunzione, il titolare del diritto sia convenuto in giudizio.
L'ente opposto, a fondamento della propria pretesa creditoria, produceva il verbale unico di accertamento, il verbale di primo accesso con allegate le dichiarazioni del lavoratore e la comunicazione UniLav. Dal verbale unico di accertamento emerge che il lavoratore veniva regolarizzato solo dopo il sopralluogo ispettivo, come Pt_3
pagina 5 di 6 emerge dal modello UniLav relativo all'assunzione del lavoratore dal 16 Pt_3
gennaio 2012, con data invio del 6 aprile 2012 – quindi tre giorni dopo il verbale di primo accesso.
L'opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto di lavoro, anzi lo ha ammesso, facendolo retroagire al 16 gennaio 2012, sebbene, alla data dell'accesso (il
3 aprile 2012), il fosse lavoratore in nero. Pt_3
Le dichiarazioni rese dal lavoratore agli ispettori del lavoro durante l'ispezione e verbalizzate hanno un valore probatorio pre-costituito e possono essere liberamente apprezzate dal Giudice, che può considerare tali dichiarazioni attendibili se non vi sono elementi in senso contrario.
Nel caso di specie, non solo non vi sono elementi di senso contrario, ma la stessa regolarizzazione del rapporto di lavoro dopo il verbale ispettivo depone per la veridicità del narrato del Pt_3
Al riguardo va, infatti, evidenziato che le dichiarazioni rese dal lavoratore nel verbale di accesso ispettivo, unitamente alla circostanza che non è stato contestato il rapporto di lavoro, stante l'ammissione di un rapporto di subordinazione che il datore di lavoro fa retroagire al 16 gennaio 2012, consente di ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni rese dal Pt_3
Per questi motivi
vanno rigettati i motivi di opposizione e va confermata l'ordinanza impugnata.
Nessuna statuizione sulle spese, essendo, parte opposta, costituita in giudizio a mezzo del funzionario delegato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, il 28 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
pagina 6 di 6
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 maggio 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 5157/18 RG
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. Giuseppe Scandura per delega dell'avv. Mario Scandurra e dell'avv. Giuseppe Scandurra
Nessuno è comparso per il resistente.
Il difensore discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e, in particolare, nel preverbale e chiede la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 28 maggio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5157 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente pagina 1 di 6 TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Scandurra e Giuseppe Scandurra, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, oggi sostituiti dall'avv. Giuseppe
Scandura presente per delega
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dal Controparte_1
funzionario oggi assente
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso, ritualmente notificato, , titolare di una ditta di Parte_2
panificazione con sede a Giarre, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.17/0281 con la quale l gli ingiungeva Controparte_1
il pagamento della somma di euro 19.257,95, notificatagli in data 21.4.2017, in quanto responsabile per non avere consegnato, al lavoratore , prima Parte_3 dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la lettera di assunzione e per avere impiegato il medesimo lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Con il primo motivo di opposizione contestava la regolarità formale del verbale di primo accesso, in quanto nella copia consegnatagli mancava il numero identificativo;
deduceva, inoltre, che il verbale era generico e incompleto ed era contraddittorio, in quanto veniva specificato che vi era stato l'accesso “c/o mentre nel Parte_4 verbale di accertamento del 18.6.2013 si indica come luogo dell'accesso il
“supermercato Paff”; veniva, inoltre, spuntata la dicitura che sono state assunte dichiarazioni di altri lavori presenti, mentre di tali dichiarazioni non vi è traccia nel pagina 2 di 6 verbale di primo accesso e nell'allegato 1 al verbale viene indicato l'elenco dei soggetti individuati nel luogo di lavoro, senza che sia stata assunta e sottoscritta la dichiarazione dagli stessi resa, ma solo la generica indicazione che il lavoratore trasportava, consegnava e sistemava il pane nell'apposito reparto del supermercato.
Conseguentemente, deduceva l'illegittimità anche del verbale unico di accertamento.
Con il secondo motivo, nel merito, deduceva che le sole dichiarazioni del lavoratore – peraltro, non sottoscritte - non costituiscono piena prova e l'instaurazione del rapporto di lavoro nel gennaio 2011 non trova alcun riscontro, in quanto, il datore di lavoro, ha dimostrato che il rapporto di lavoro si è instaurato il 16 gennaio 2012.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'ordinanza ingiunzione;
in subordine chiedeva di limitare la sanzione alla mancata comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio l' , che deduceva Controparte_1
l'incompetenza della sezione lavoro, in quanto le norme violate attengono agli obblighi formali del datore di lavoro e, pertanto, la competenza è del Giudice civile.
Evidenziava che nel corso dell'accesso ispettivo del 3 aprile 2012, presso il supermercato Paff di via LaFarina, veniva trovato il lavoratore Parte_5
intento ad effettuare il trasporto, la consegna e la sistemazione del pane per conto della ditta e il lavoratore rilasciava dichiarazioni dalle quali emerge che lo Pt_2 Pt_2
stesso era addetto come autista per la distribuzione del pane dal gennaio 2011. Nella stessa data veniva notificato il verbale di primo accesso alla ditta con richiesta di Pt_2
esibizione della documentazione, dalla quale risulta che il veniva avviato al Pt_3
lavoro dal 16 gennaio 2012. A conferma della fondatezza delle violazioni, evidenziava che l'opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto di lavoro, ma ha regolarizzato il rapporto, formalizzando l'assunzione dopo il sopralluogo ispettivo, mediante comunicazione tardiva. Completati gli accertamenti, pertanto,
l redigeva il verbale unico di accertamento. CP_1
pagina 3 di 6 Con ordinanza del 28.9.2018 il Tribunale di Messina – sezione lavoro dichiarava la propria incompetenza in favore della sezione civile.
All'udienza del 28 aprile 2025 il Giudice, sentita la discussione delle parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, decideva dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
L'ordinanza ingiunzione impugnata si fonda sul verbale unico di accertamento del 18 giugno 2012, in cui l'isp. G. Bonfiglio ha accertato che , titolare Parte_2 della ditta omonima, “ha violato le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002 n.12, convertito in legge 23 aprile 2002 n.73, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1 lett.a) della legge 4/11/2010 n.183 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro …”.
Venivano, pertanto, contestate al due violazioni: la violazione dell'art. 4 bis, Pt_2
comma 2, d.lgs. 181/2000, in quanto il non aveva consegnato al lavoratore, Pt_2
all'atto dell'assunzione, una copia della comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto di lavoro;
la violazione dell'art. 36 bis, comma 7, d.l. n.223/2006, conv L. 248/06, per avere impiegato il lavoratore Pt_3
in nero.
In primo luogo, l'opponente deduce la genericità ed incompletezza del verbale di primo accesso. Il motivo è inconferente in quanto il verbale, anche alla luce delle dichiarazioni del lavoratore che vengono allegate, consente di avere chiara la contestazione, mettendo in grado l'opponente di articolare in modo compiuto le proprie difese.
Nel merito l'opponente deduceva che non costituiscono piena prova le sole dichiarazioni del lavoratore, peraltro, non sottoscritte.
Anche questo motivo è infondato e va rigettato.
pagina 4 di 6 Nel verbale di primo accesso ispettivo del 3 aprile 2012 si legge che il lavoratore
è stato assunto dal gennaio 2011 per il trasporto, la consegna e la Parte_3 sistemazione del pane nell'apposito reparto del supermercato, verbale sottoscritto dall'agente verbalizzante e da – per ricezione del verbale – in quanto Parte_3
la ditta del ha sede nella provincia di Catania, richiamando le dichiarazioni Pt_2
allegate, rese dal Pt_3
Nelle dichiarazioni allegate, sottoscritte dal il lavoratore dichiara di essere Pt_3
stato assunto dal 30.3.2012, ma che la sua attività è iniziata a gennaio 2011 e che non ha ricevuto la lettera di assunzione.
Veniva, pertanto, redatto il verbale unico di accertamento in data 18 giugno 2012, in cui viene completata l'istruttoria anche alla luce della documentazione richiesta e prodotta dalla ditta Calì. In particolare, dalla documentazione prodotta emerge che il lavoratore risulta essere stato avviato al lavoro dal 16 gennaio 2012, Parte_3
in difformità da quanto dichiarato dal lavoratore.
Al riguardo va evidenziato che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari fanno piena prova fino a querela di falso unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la medesima fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.
Sul punto è consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità, secondo i quali l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto ed intende farlo valere, ancorché, come nelle cause di opposizione a ordinanza ingiunzione, il titolare del diritto sia convenuto in giudizio.
L'ente opposto, a fondamento della propria pretesa creditoria, produceva il verbale unico di accertamento, il verbale di primo accesso con allegate le dichiarazioni del lavoratore e la comunicazione UniLav. Dal verbale unico di accertamento emerge che il lavoratore veniva regolarizzato solo dopo il sopralluogo ispettivo, come Pt_3
pagina 5 di 6 emerge dal modello UniLav relativo all'assunzione del lavoratore dal 16 Pt_3
gennaio 2012, con data invio del 6 aprile 2012 – quindi tre giorni dopo il verbale di primo accesso.
L'opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto di lavoro, anzi lo ha ammesso, facendolo retroagire al 16 gennaio 2012, sebbene, alla data dell'accesso (il
3 aprile 2012), il fosse lavoratore in nero. Pt_3
Le dichiarazioni rese dal lavoratore agli ispettori del lavoro durante l'ispezione e verbalizzate hanno un valore probatorio pre-costituito e possono essere liberamente apprezzate dal Giudice, che può considerare tali dichiarazioni attendibili se non vi sono elementi in senso contrario.
Nel caso di specie, non solo non vi sono elementi di senso contrario, ma la stessa regolarizzazione del rapporto di lavoro dopo il verbale ispettivo depone per la veridicità del narrato del Pt_3
Al riguardo va, infatti, evidenziato che le dichiarazioni rese dal lavoratore nel verbale di accesso ispettivo, unitamente alla circostanza che non è stato contestato il rapporto di lavoro, stante l'ammissione di un rapporto di subordinazione che il datore di lavoro fa retroagire al 16 gennaio 2012, consente di ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni rese dal Pt_3
Per questi motivi
vanno rigettati i motivi di opposizione e va confermata l'ordinanza impugnata.
Nessuna statuizione sulle spese, essendo, parte opposta, costituita in giudizio a mezzo del funzionario delegato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, il 28 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
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