Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5772
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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In tema di malattia del lavoratore insorta durante il periodo di godimento delle ferie, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, da parte di Corte cost. n. 616 del 1987, dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che, in tale evenienza, rimanga sospeso il decorso del periodo feriale, ha natura immediatamente precettiva, in quanto il criterio di applicazione del principio, enunciato nella stessa sentenza, secondo cui è necessaria la salvaguardia delle funzioni delle ferie, è ricavabile dai principi generali dell'ordinamento ed è stato altresì precisato dalla successiva sentenza costituzionale n. 279 del 1990. Deve quindi ritenersi che la malattia insorta durante il periodo di godimento delle ferie ne sospenda il decorso, a meno che la malattia stessa per sua natura sia compatibile con la funzione delle ferie, che è quella di consentire il recupero delle energie psico - fisiche, fermo restando che l'accertamento di tale compatibilità, costituente un giudizio di fatto di pertinenza del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5772
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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