Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
In tema di malattia del lavoratore insorta durante il periodo di godimento delle ferie, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, da parte di Corte cost. n. 616 del 1987, dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che, in tale evenienza, rimanga sospeso il decorso del periodo feriale, ha natura immediatamente precettiva, in quanto il criterio di applicazione del principio, enunciato nella stessa sentenza, secondo cui è necessaria la salvaguardia delle funzioni delle ferie, è ricavabile dai principi generali dell'ordinamento ed è stato altresì precisato dalla successiva sentenza costituzionale n. 279 del 1990. Deve quindi ritenersi che la malattia insorta durante il periodo di godimento delle ferie ne sospenda il decorso, a meno che la malattia stessa per sua natura sia compatibile con la funzione delle ferie, che è quella di consentire il recupero delle energie psico - fisiche, fermo restando che l'accertamento di tale compatibilità, costituente un giudizio di fatto di pertinenza del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Conposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ELECTROLUX ZANUSSI ELETTRODOMESTICI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, n.326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO TIBERINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CAMERA ARNOLDO;
- intimato -
avverso la sentenza n.992/94 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 14/12/94, R.G.N. 2324/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato Renato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generle Dott. Antonino LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 settembre 1992 Arnoldo Camera conveniva in giudizio avanti al Pretore di Pordenone la società Electrolux US Elettrodomestici s.p.a. chiedendo che essa venisse condannata a fargli fruire le ferie, di cui non aveva potuto beneficiare perché caduto in malattia nel periodo stabilito dalla Società per il loro collettivo godimento nei mesi di luglio e agosto 1990 oppure che la Società medesima venisse condannata al pagamento della complessiva somma di £. 1.350.940, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute. La Società convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda del lavoratore.
Con sentenza in data 29 marzo 1993 il pretore dichiarava la Soc. US tenuta a fare usufruire al lavoratore i tredici giorni di ferie non godute nell'indicato periodo di malattia e a corrispondere la relativa indennità sostitutiva.
Su appello della Società datrice di lavoro il Tribunale di Pordenone con sentenza in data 17 novembre/14 dicembre 1994, precisata l'alternatività della condanna della Società tra l'obbligo di fare usufruire le ferie non godute e quello di corrispondere la relativa indennità sostitutiva per la loro mancata fruizione, confermava la sentenza pretorile impugnata e condannava l'appellante anche alle spese del giudizio di appello.
Il Tribunale osservava che la Corte Costituzionale, per avendo sollecitato il legislatore a intervenire organicamente sulla materia, aveva comunque esplicitamente dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2019 c.c. nella parte in cui non consentiva al lavoratore di usufruire delle ferie se coincidenti con il periodo di malattia;
e che nella fattispecie il lavoratore aveva subito un infortunio che, come accertato attraverso una disposta consulenza tecnica, gli aveva impedito di godere delle ferie per un periodo di tredici giorni coincidenti con il periodo stabilito dalla Società datrice di lavoro per la fruizione delle ferie collettive. Contro tale sentenza la Electrolux US propone ricorso per cassazione con tre motivi illustrati da memoria.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 cod. civ. e 136 della Costituzione nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. In particolare secondo la società ricorrente, la sentenza 30 dicembre 1987 n. 616 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2109 c.c., non avrebbe efficacia immediatamente precettiva perché la stessa Corte avrebbe esplicitamente sollecitato l'intervento del Legislatore, al quale, perciò, ai sensi dell'art. 2109 C.C. andrebbe subordinata la cessazione di efficacia del citato art. 2109.
Il dedotto motivo è infondato.
La Corte Costituzionale con la citata sentenza del 1987 ha così affermato: <<L'art. 36 terzo comma Cost. pone il principio della irrinunciabilità delle ferie che si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse. Lo stesso diritto è consacrato nell'art. 2109 c.c. che, correlato all'art. 36 Cost., deve avere un contenuto reale ed effettuale. Le suddette norme sanciscono, quindi, il diritto del lavoratore a fruire di congruo periodo di riposto con conseguente sottrazione al lavoro, sicché egli possa ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro "e possa altresì soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale". Dopo l'affermazione di tale principio i Giudici della Consulta hanno aggiunto che "certamente l'affermazione del principio, che si va affermando, della sospensione del periodo feriale per malattia insorta durante lo stesso, ha bisogno, in concreto, di una disciplina di dettaglio>>. Tale osservazione, però, è stata riferita alla perorata iniziativa del legislatore di disciplinare la "eventuale sovrapposizione di due cause (ferie e malattia) e la diversità degli effetti della retribuzione" con conseguente <<necessità di considerare l'entità della malattia e di effettuare i controlli>>.
In riferimento alla possibilità di fruizione delle ferie durante il periodo utilizzato per le autorizzate cure idrotermali, con sentenza n. 279 del 16 settembre 1990 la stessa Corte Costituzionale ha precisato un principio di generale applicabilità secondo cui non è idonea a sospendere le ferie qualsiasi malattia, ma soltanto quella che impedisce al lavoratore di ritemprare le proprie energie psico-fisiche in vista della ripresa dell'attività lavorativa. Alla luce di tale principio, pur se successivamente precisato ma comunque evincibile dall'interprete sulla base dei principi generali dell'Ordinamento, vanno delimitati gli effetti della sentenza n. 616 del 1987 della Corte Costituzionale la cui pronuncia, di per sè immediatamente precettiva, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2109 c.c. "nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso". La natura - come detto - immediatamente precettiva di tale pronuncia di illegittimità, soltanto in apparenza abbisognevole di successive disposizioni legislative, viene, infatti, ad essere precisata dai suindicati principi generali dell'ordinamento, ribaditi dalla ricordata sentenza n. 279 del 1990 della stessa Corte Costituzionale, in forza dei quali deve intendersi che la malattia insorta durante il periodo di godimento delle ferie ne sospende il decorso, salvo il caso in cui essa sia per sua natura compatibile con la fruizione delle ferie, che è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche (v. Cass. 26 gennaio 1989 n. 476; Cass.24 marzo 1994 n. 2833; Cass. 27 luglio 1994 n. 6982).
L'accertamento di tale compatibilità è peraltro una questione di fatto di esclusiva pertinenza del giudice di merito, non sindacabile, perciò, in sede di legittimità se congruamente motivata. Nella specie il giudice di merito aveva eseguito un siffatto accertamento congruamente motivandolo in riferimento al conforme parere espresso dal nominato consulente tecnico, il quale aveva riferito sulla gravità delle menomazioni subite dal lavoratore in un periodo in parte coincidente (per tredici giorni lavorativi) con quello delle ferie.
Il primo motivo di ricorso va, perciò, rigettato.
Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2109 c.c., dell'art. 12, delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 16 del D.P.R. 22 ottobre 1979 n. 510 e dell'art. 6 del D.P.R. 7 novembre 1980 n. 810
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., rilevando che il Tribunale aveva errato nel ritenere inapplicabile al rapporto privato la disciplina del pubblico impiego in riferimento alla individuazione delle malattie, in quanto gravi o tali da costringere al ricovero ospedaliero oppure in quanto insorte durante le ferie - idonee a sospendere per l'eguale durata dell'infermità il periodo di fruizione del periodo feriale. La stessa Corte Costituzionale, aggiunge la società ricorrente, aveva richiamato la normativa concernente il rapporto di pubblico impiego per la individuazione delle malattie suscettibili di sospendere le ferie.
Anche tale secondo motivo è infondato.
La Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 616 del 1987 non si è affatto richiamata alla disciplina del rapporto di pubblico impiego se non al fine di ricavarne un principio di carattere generale in ordine alla gravità della malattia come causa idonea ad escludere il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore durante il periodo feriale e, quindi, come idonea a sospenderne il decorso.
Ulteriori limitazioni presenti nella disciplina del rapporto di pubblico impiego ma assenti in quella del rapporto privato potrebbero, caso mai, esser dedotte in eventuale eccezione o questione di legittimità costituzionale in tema di applicazione, per l'appunto, del rapporto di pubblico impiego;
ma non già, certamente, al fine di estendere al rapporto di lavoro privato, in via analogica, delle ulteriori limitazioni ai diritti del lavoratore che non siano previste specificamente dal legislatore. Anche il secondo motivo di ricorso va, pertanto rigettato. Con il terzo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè degli artt. 2109, 2110 e 1256 c.c. e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 3 della Costituzione con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. rilevando che - atteso il principio che al lavoratore ammalato deve essere assicurato lo stesso trattamento economico dovuto a quello sano - non dovrebbe riconoscersi alcun ulteriore diritto, in caso di ferie collettive, dato che al lavoratore ammalato in ogni caso, non avrebbe potuto vedersi sospesa la retribuzione, posto che l'offerta delle sue energie lavorative in quel periodo non era esigibile. Anche tale terzo e ultimo motivo è infondato.
Premesso, infatti, che non è ipotizzabile alcuna analogia da trattamenti normativi favorevoli al lavoratore per ricavare disposizioni a lui sfavorevoli, va precisato che l'art. 2109 c.c., nel prevedere in favore del lavoratore un periodo annuale di ferie retribuite nel tempo che l'imprenditore stabilisce, indubbiamente prende in considerazione le esigenze dell'impresa ma senza, con ciò, volere obliterare anche quelle del lavoratore, riconosciute dallo stesso art. 2109 e ribadite dalle sentenze n. 616 del 1987 e n. 297 del 1990 della Corte Costituzionale in riferimento al diritto di recupero delle energie psico-fisiche dello stesso lavoratore in attesa della ripresa della attività lavorativa.
Tale recupero è invero pregiudicato da una grave malattia che intervenga nel periodo feriale.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 1998 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 GIUGNO 1999.