Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5307/2023, riservata in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 22 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Orlando (C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in OL, C.so Umberto I n. 11
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Alfredo Altobelli (C.F. ), presso il quale è elettivamente domiciliato C.F._4
in Aversa (CE) alla via Cicerone n. 51
APPELLATO
Oggetto: opposizione a precetto.
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con sentenza n. 4338/2023, pubblicata il 31/10/2023, il tribunale di OL OR dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 615 comma 1 cpc proposta dalla sig.ra avverso il precetto, notificatole in data 3.02.2022, dall'avv. Parte_1
, recante richiesta di pagamento dell'importo di euro 41.076,11 a titolo Controparte_1 di spese processuali ed accessori in forza della sentenza del tribunale di OL OR n.
827/2021 del 26.3.2021 resa a definizione del giudizio iscritto al RGN 4131/2018.
2. Con l'opposizione la aveva dedotto che nulla era dovuto in forza del titolo Parte_1
perché la condanna sarebbe stata frutto di comportamenti non autorizzati degli avvocati e aveva, quindi, chiesto dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o improcedibilità del precetto opposto.
3. Il tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione osservando che l'unico rimedio per contestare la correttezza delle statuizioni della sentenza n. 827/2021- con cui il tribunale di
OL OR aveva respinto la domanda per responsabilità professionale proposta dalla contro e l'aveva condannata alle spese di lite, con distrazione in Parte_1 Parte_2
favore dell'avv. era l'appello mentre al giudice dell'opposizione Controparte_1 all'esecuzione era inibito ogni delibazione sulla sentenza-titolo esecutivo. Aggiungeva che l'impugnazione della sentenza-titolo non poteva giustificare la proposizione dell'opposizione a precetto, con cui si chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o del giudizio in attesa della definizione dell'appello, né faceva venir meno la natura di titolo esecutivo della sentenza stessa. Infine, chiariva che la questione riguardante il fondo patrimoniale oggetto di altro giudizio definito con sentenza che l'opponente aveva prodotto in allegato alla comparsa conclusionale esulava dal thema decidendum dell'opposizione a precetto poiché riguardava il diverso profilo della pignorabilità dei beni, le cui contestazioni afferivano l'eventuale singola futura azione esecutiva, pertanto proponibili solo ad esecuzione iniziata. Del pari reputava estranee al tema di indagine dell'opposizione a precetto, oltre che tardive rispetto alla fase processuale, le questioni agitate dalla difesa dell'opponente decise con la sentenza penale prodotta in uno alle note per l'udienza di precisazione delle conclusioni, trattandosi di vicende dedotte per contestare le statuizioni contenute nella sentenza posta a base del precetto opposto e che, per quanto in precedenza esposto, non potevano essere delibate dal giudice dell'opposizione.
4. Avverso la sentenza n. 4388/2023 del tribunale di OL OR, pubblicata il
31.10.2023 e notificata il 2.11.2023 ha interposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato il 30.11.2023 a mezzo pec, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione della stessa, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare l'inesistenza del mandato a favore dell'avv. e l'esistenza dello stesso a Controparte_2 favore dell'avv. e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o Controparte_3
inopponibilità della sentenza impugnata (ndr la sentenza titolo esecutivo posta a base del precetto); dichiarare la necessità dell'esame dei fatti da parte del CSM- sezione disciplinare per responsabilità del giudice Cirma per omessa trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in ordine alla falsità e/o inesistenza del mandato a favore dell'avv. CP_2
e/o comunque, la redazione sottoscritta in bianco all'avv. , del mandato
[...] CP_3
congiunto, anche all'avv. in via subordinata, dichiarare in ogni caso Controparte_2
l'obbligo del Magistrato di considerare la sentenza penale pregiudizievole per l'esame dei fatti oggetto di causa e dichiarare l'inesistenza delle responsabilità penale della Parte_1
, in ordine ai fatti di cui al verbale della Guardia di Finanza ed alle omissioni
[...]
conseguenti, sia del CTU di cui al giudizio, sia quelle relative al mancato esame da parte del giudice Cirma dei fatti di cui al processo oggetto della sentenza impugnata;
in via di ulteriore subordine, dichiarare l'esecutività del rigetto della domanda di revocatoria del fondo patrimoniale e della domanda relativa alle responsabilità della per Parte_1 omissione del pagamento dell'IVA, come da sentenza del giudice penale allegata. Ha chiesto, in accoglimento dell'opposizione a precesso, dichiararsi non dovute le somme richieste dall'avv. a titolo di spese di giudizio;
vinte le spese del doppio grado del CP_1
presente giudizio.
5. Ha resistito al gravame l'avv. instando per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'appello perché non chiaro e specifico e carente dei presupposti richiesti ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 348 bis c.p.c, con conferma della sentenza resa nel primo grado di giudizio nonché la condanna dell'appellante, ex art. 96 co. 1 e/o in subordine ex art. 96 co 3, al pagamento dell'1 % della richiesta di parte avversa e/o quella maggiore o minore ritenuta equa dal giudice;
infine, la condanna dell'appellante alle spese del grado con attribuzione all'avv. Alfredo Altobelli per dichiarato anticipo.
6. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e all'udienza di discussione orale celebrata in presenza il 22 gennaio 2025, presente il solo difensore di parte appellata, la causa è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc.
7. Risulta dall'ispezione del fascicolo telematico che parte appellante ha depositato note scritte in data 14 gennaio 2025 per l'udienza del 22 gennaio 2025 insistendo per l'accoglimento del gravame, dando atto del fallimento delle trattative di bonario componimento della controversia.
OSSERVATO
IN DIRITTO
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va affermata la tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 31/10/2023 ed è stata notificata il 2.11.2023 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 30/11/2023.
Ne deriva che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
L'appello è tuttavia inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc.
In sede di gravame l'appellante ripete le medesime difese già svolte innanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione e che quest'ultimo ha esaminato e ritenuto inammissibili con chiara e condivisa motivazione.
In particolare, con il presente appello la difesa della ripropone argomenti tesi Parte_1
ad inficiare la sentenza n. 827/2021 del tribunale di OL OR posta a base del precetto opposto, onde sostenere la fondatezza della domanda in quel giudizio proposta dalla stessa ed ottenere così la riforma della sua condanna alle spese processuali. A tal fine Parte_1 richiama gli esiti di un giudizio penale, conclusosi con sentenza n. 816/17 del tribunale di
OL OR, che ha depositato in atti del primo grado, con cui la era stata Parte_1 assolta dai reati tributari di cui era lì imputata, nonché gli esiti della causa avente ad oggetto un'azione revocatoria di fondo patrimoniale proposta dall'avv. conclusasi con CP_1 sentenza emessa dal tribunale di OL OR di rigetto (la sentenza è la n. 3178/2023 del
17.7.2023 in fascicolo primo grado appellante).
Senonché le vicende penali e quelle afferenti il fondo patrimoniale, come ben chiarito dal primo giudice, sono del tutto estranee al tema di indagine che può essere esaminato dal giudice dell'opposizione al precetto, in quanto con tale rimedio non può essere chiesto il riesame della correttezza del titolo esecutivo- nel caso di specie la sentenza del tribunale di
OL OR n. 827/2021, peraltro già gravata da appello- ma possono essere avanzate solo contestazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni per procedere all'esecuzione forzata deducendo fatti modificativi e/o estintivi del diritto sostanziale per il quale si preannuncia l'esecuzione successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Ciò in quanto, come ha ripetutamente chiarito la Corte regolatrice, diverse sono le "causae petendi" del giudizio di cognizione e del giudizio di opposizione, ravvisabili l'una nel rapporto giuridico da cui sorge il diritto di credito per il cui accertamento è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di cognizione e l'altra nella insussistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore all'azione esecutiva ( ex plurimis Cass. Sentenza
n. 10511 del 03/05/2018).
Ora, poiché le ragioni sottese all'appello non introducono alcuna critica idonea a incrinare la ratio decidenti su cui si fonda la gravata sentenza ma rappresentano, come detto, riedizione di tesi difensive già esaminate e reputate inammissibili, il gravame per come formulato si palesa confezionato in violazione delle prescrizioni dell'art. 342 cpc, che impone la proposizione di argomenti contrari alle considerazioni poste a base dell'iter logico giuridico del primo giudice.
Ciò induce a reputare inammissibile l'appello.
Non ricorrono, tuttavia, i presupposti della lite temeraria invocata dall'appellato, attesa la complessità della vicenda sostanziale oggetto dei diversi giudizi intercorsi tra le parti.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come di seguito, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa (valore del credito precettato: scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta in questo grado (fase di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione dell'importo per quest'ultima per assenza di scritti conclusionali ex art. 190 cpc), con attribuzione all'avv. Altobelli per dichiarato anticipo.
Si dà atto che ricorrono i presupposti, stante la declaratoria di inammissibilità del gravame, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di OL, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di OL Parte_1
OR n. 4338/2023, pubblicata il 31/10/2023, così definitivamente provvede:
1- Dichiara inammissibile l'appello;
2- Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'appellato;
3- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in Parte_1 favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 6300,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Alfredo Altobelli per dichiarato anticipo;
4- Dà atto che ricorrono i presupposti, stante la declaratoria di inammissibilità del gravame, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
Così deciso in OL, li 5 febbraio 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello