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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 19.06.2024 al n. 3251 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Francesca C.F._1
Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Ottaviano (NA) alla Via
Querce n. 41;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Wanda Riccio ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in San EP VE (NA) alla Via
Leonardo Murialdo n. 38;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 26.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_2 CP_1
dalla cui unione (matrimonio celebrato in Ottaviano il 12.06.2014 – atto n. 7 P.2 S.A
[...] dell'anno 2014 del Comune di Ottaviano) nasceva il figlio il 13.10.2014 in San Gennaro Per_1
VE (NA).
Le parti all'udienza del 27.01.2025 chiedevano rinvio al fine di formalizzare un accordo.
Con note ritualmente depositate per l'udienza del 26.03.2025 le stesse, previa richiesta di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, depositavano gli accordi raggiunti.
A questo il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) Assegna l'abitazione familiare sita in Nola alla Via XX Settembre n. 22 alla signora
; Pt_1
2) prende atto che i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni variazione dei loro domicili;
3) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Persona_2 anagrafica presso l'abitazione della madre;
4) prende atto dell'impegno di entrambi i genitori a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni e le aspirazioni;
5) pone a carico del IG. , in virtù della percezione da parte della IG.ra CP_1 [...]
per intero dell'importo dell'assegno unico per il figlio minore di € 200,00, Parte_1
l'obbligo di versare alla IG.ra , a titolo di mantenimento in favore del Parte_1 minore, la somma di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
6) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie l'importo CP_1
corrispondente al 50% di tutte le spese straordinarie quali quelle scolastiche (ivi comprese rette per istituti privati, materiale scolastico, gite), medico-sanitarie (ivi comprese visite mediche, farmacologiche, presidi oculistici, presidi odontotecnici, terapie), e le spese straordinarie di carattere voluttuario, quali spese sportive, ludiche e di intrattenimento;
7) prende atto dell'impegno dei coniugi a garantire al figlio lo stesso tenore di vita mantenuto durante la convivenza matrimoniale;
8) prende atto dell'impegno dei coniugi a coltivare i rapporti parentali con il minore in modo tale da garantire un sereno sviluppo psico-relazionale dello stesso;
9) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il diritto di visita del sig. sarà CP_1
gestito con la più ampia collaborazione e disponibilità reciproca;
in ogni caso, le modalità di esercizio delle visite parentali resteranno subordinate alle esigenze di lavoro e di spostamento del medesimo. In particolare, in occasione di Natale, Capodanno, Santa Pasqua, ponte Ognissanti, Immacolata, Vigilia di Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno,
Epifania, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, ed altre festività di calendario, ovvero anche in periodo feriale, infrasettimanale e domenicale, il minore incontrerà il padre e lo frequenterà ove il IG. ne dia la disponibilità in CP_1
ragione delle proprie esigenze lavorative e di spostamento. I coniugi si impegnano ad accordarsi preventivamente sul punto, anche secondo il gradimento del figlio, ed a garantire continuità nella frequentazione che la prole deve coltivare con entrambe le figure genitoriali.
Per il periodo estivo, il minore, ove vi acconsenta, trascorrerà un periodo di vacanza di una settimana con ciascuno dei coniugi separatamente, previa comunicazione anticipata ed in accordo con l'altro genitore;
10) prende atto dell'impegno dei coniugi a che il diritto di visita da parte del IG. sia CP_1
gestito con la più ampia collaborazione e disponibilità reciproca;
11) prende atto dell'impegno dei coniugi a concedersi il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore . Persona_2
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) assegna l'abitazione familiare sita in Nola alla Via XX Settembre n. 22 alla signora;
Pt_1
c) prende atto che i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni variazione dei loro domicili;
d) affida il figli minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
e) prende atto dell'impegno di entrambi i genitori a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni e le aspirazioni;
f) pone a carico del IG. , in virtù della percezione da parte della IG.ra CP_1 [...]
per intero dell'importo dell'assegno unico per il figlio minore di € 200,00, Parte_1
l'obbligo di versare alla IG.ra , a titolo di mantenimento in favore del Parte_1 minore, la somma di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie l'importo CP_1
corrispondente al 50% di tutte le spese straordinarie quali quelle scolastiche (ivi comprese rette per istituti privati, materiale scolastico, gite), medico-sanitarie (ivi comprese visite mediche, farmacologiche, presidi oculistici, presidi odontotecnici, terapie), e le spese straordinarie di carattere voluttuario, quali spese sportive, ludiche e di intrattenimento;
h) prende atto dell'impegno dei coniugi a garantire al figlio lo stesso tenore di vita mantenuto durante la convivenza matrimoniale;
i) prende atto dell'impegno dei coniugi a coltivare i rapporti parentali con il minore in modo tale da garantire un sereno sviluppo psico-relazionale dello stesso;
j) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
k) prende atto dell'impegno dei coniugi a che il diritto di visita da parte del IG. sia CP_1
gestito con la più ampia collaborazione e disponibilità reciproca;
l) prende atto dell'impegno dei coniugi a concedersi il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore;
Persona_2
m) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 31.03.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 19.06.2024 al n. 3251 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Francesca C.F._1
Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Ottaviano (NA) alla Via
Querce n. 41;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Wanda Riccio ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in San EP VE (NA) alla Via
Leonardo Murialdo n. 38;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 26.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_2 CP_1
dalla cui unione (matrimonio celebrato in Ottaviano il 12.06.2014 – atto n. 7 P.2 S.A
[...] dell'anno 2014 del Comune di Ottaviano) nasceva il figlio il 13.10.2014 in San Gennaro Per_1
VE (NA).
Le parti all'udienza del 27.01.2025 chiedevano rinvio al fine di formalizzare un accordo.
Con note ritualmente depositate per l'udienza del 26.03.2025 le stesse, previa richiesta di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, depositavano gli accordi raggiunti.
A questo il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) Assegna l'abitazione familiare sita in Nola alla Via XX Settembre n. 22 alla signora
; Pt_1
2) prende atto che i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni variazione dei loro domicili;
3) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Persona_2 anagrafica presso l'abitazione della madre;
4) prende atto dell'impegno di entrambi i genitori a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni e le aspirazioni;
5) pone a carico del IG. , in virtù della percezione da parte della IG.ra CP_1 [...]
per intero dell'importo dell'assegno unico per il figlio minore di € 200,00, Parte_1
l'obbligo di versare alla IG.ra , a titolo di mantenimento in favore del Parte_1 minore, la somma di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
6) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie l'importo CP_1
corrispondente al 50% di tutte le spese straordinarie quali quelle scolastiche (ivi comprese rette per istituti privati, materiale scolastico, gite), medico-sanitarie (ivi comprese visite mediche, farmacologiche, presidi oculistici, presidi odontotecnici, terapie), e le spese straordinarie di carattere voluttuario, quali spese sportive, ludiche e di intrattenimento;
7) prende atto dell'impegno dei coniugi a garantire al figlio lo stesso tenore di vita mantenuto durante la convivenza matrimoniale;
8) prende atto dell'impegno dei coniugi a coltivare i rapporti parentali con il minore in modo tale da garantire un sereno sviluppo psico-relazionale dello stesso;
9) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il diritto di visita del sig. sarà CP_1
gestito con la più ampia collaborazione e disponibilità reciproca;
in ogni caso, le modalità di esercizio delle visite parentali resteranno subordinate alle esigenze di lavoro e di spostamento del medesimo. In particolare, in occasione di Natale, Capodanno, Santa Pasqua, ponte Ognissanti, Immacolata, Vigilia di Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno,
Epifania, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, ed altre festività di calendario, ovvero anche in periodo feriale, infrasettimanale e domenicale, il minore incontrerà il padre e lo frequenterà ove il IG. ne dia la disponibilità in CP_1
ragione delle proprie esigenze lavorative e di spostamento. I coniugi si impegnano ad accordarsi preventivamente sul punto, anche secondo il gradimento del figlio, ed a garantire continuità nella frequentazione che la prole deve coltivare con entrambe le figure genitoriali.
Per il periodo estivo, il minore, ove vi acconsenta, trascorrerà un periodo di vacanza di una settimana con ciascuno dei coniugi separatamente, previa comunicazione anticipata ed in accordo con l'altro genitore;
10) prende atto dell'impegno dei coniugi a che il diritto di visita da parte del IG. sia CP_1
gestito con la più ampia collaborazione e disponibilità reciproca;
11) prende atto dell'impegno dei coniugi a concedersi il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore . Persona_2
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) assegna l'abitazione familiare sita in Nola alla Via XX Settembre n. 22 alla signora;
Pt_1
c) prende atto che i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni variazione dei loro domicili;
d) affida il figli minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
e) prende atto dell'impegno di entrambi i genitori a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni e le aspirazioni;
f) pone a carico del IG. , in virtù della percezione da parte della IG.ra CP_1 [...]
per intero dell'importo dell'assegno unico per il figlio minore di € 200,00, Parte_1
l'obbligo di versare alla IG.ra , a titolo di mantenimento in favore del Parte_1 minore, la somma di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie l'importo CP_1
corrispondente al 50% di tutte le spese straordinarie quali quelle scolastiche (ivi comprese rette per istituti privati, materiale scolastico, gite), medico-sanitarie (ivi comprese visite mediche, farmacologiche, presidi oculistici, presidi odontotecnici, terapie), e le spese straordinarie di carattere voluttuario, quali spese sportive, ludiche e di intrattenimento;
h) prende atto dell'impegno dei coniugi a garantire al figlio lo stesso tenore di vita mantenuto durante la convivenza matrimoniale;
i) prende atto dell'impegno dei coniugi a coltivare i rapporti parentali con il minore in modo tale da garantire un sereno sviluppo psico-relazionale dello stesso;
j) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
k) prende atto dell'impegno dei coniugi a che il diritto di visita da parte del IG. sia CP_1
gestito con la più ampia collaborazione e disponibilità reciproca;
l) prende atto dell'impegno dei coniugi a concedersi il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore;
Persona_2
m) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 31.03.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)