Sentenza 2 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00197/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 629 del 2021, proposto da:
- IN LA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano e Lorenzo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Castrignano del Capo, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Zanardelli 7;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castrignano del Capo sull’istanza di rilascio di un permesso di costruire prot. n. 14953 del 19 novembre 2020;
- dell’obbligo della p.A. di provvedere espressamente sull’istanza di cui al punto precedente;
e per la condanna del Comune intimato a provvedere sull’istanza in oggetto nel termine designato ex art. 117, comma 2, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’A.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo.
Visti gli atti della causa.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Relatore alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- deve dichiararsi l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione del provvedimento di diniego espresso adottato dal Comune intimato in data 14 luglio 2021, n. 290.
- le spese seguono il principio della soccombenza ‘virtuale’ e, tenuto conto della natura delle questioni trattate e della circostanza che l’A.c. provvedeva successivamente alla proposizione del ricorso, sono liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 ( mille/00 ), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 629 del 2021 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Castrignano del Capo al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 ( mille/00 ), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO