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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/12/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 194/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 194/2025
R.G., promossa da:
C.F. , con sede legale in Parma, CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Via Università n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Guglielmo Burragato,
AN LU BE e MO IS del Foro di Milano e AR MA del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Parma, Borgo Antini, n. 3;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria CP_2
difensiva, dall'Avv.to LU Muzzi del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Reggio Emilia, Via Emilia
San Pietro, n. 35;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 25.02.2025 e ritualmente notificato, si rivolgeva al Tribunale di Parma, Parte_2
in funzione di giudice del lavoro di primo grado, deducendo che l'ex dipendente dimessosi a far data dal 4 dicembre 2024 - aveva violato il patto CP_2
di non concorrenza sottoscritto tra le parti, da ultimo, in data 4.01.2024; che lo stesso, in particolare, in spregio alle obbligazioni assunte, non solo era passato a svolgere attività lavorativa in favore di altro Istituto Bancario (ossia EU – SA PA
Private Banking S.p.A.) – senza peraltro comunicare tale circostanza all'odierna ricorrente – ma aveva, altresì, posto in essere una massiccia attività di sviamento di clientela a favore del predetto . CP_3
Concludeva, dunque, chiedendo il risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza nonché il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Con vittoria delle spese di lite.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 4.04.2025, si costituiva in giudizio che contestava il ricorso chiedendo il rigetto della domanda e CP_2
rilevando, in particolare: a) la nullità del patto di non concorrenza a suo tempo sottoscritto con la b) la carenza di prova della violazione da parte sua dello CP_4
stesso patto di non concorrenza;
c) in ipotesi di ritenuta validità del patto nonché di suo inadempimento, la necessità di qualificare tale violazione quale reazione all'inadempimento di . Parte_2
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 4.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.2. Con patto di non concorrenza stipulato tra le parti in data 4.01.2024 (doc. 3 bis fasc. parte ricorrente), – assunto alle dipendenze di CP_2 Parte_2
a far data 10.10.2016 e, da ultimo, inquadrato presso la banca quale quadro
[...]
direttivo di quarto livello ai sensi del CCNL per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, assegnato, sempre da ultimo, al con mansioni di Private Banker – si è Parte_3
impegnato, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione “per qualsiasi titolo, nessuno escluso, del Suo rapporto di lavoro” a “non esercitare attività e/o mansioni uguali, analoghe e/o riconducibili a quelle esercitate durante il Suo rapporto di lavoro
o comunque si pongano o siano idonee a porsi, soggettivamente e/o oggettivamente, in concorrenza con l'attività dispiegata da con riferimento Controparte_5
al Canale Private. In particolare ed a titolo esemplificativo: - gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa l'attività di consulenza ed assistenza la predetta gestione di portafogli e/o supporto alla gestione dei clienti e/o partecipazione e proposta di azioni commerciali per il segmento di riferimento) e intermediazione finanziaria;
- operazioni di acquisto/vendita e collocamento di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, di servizi di investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati;
- consulenza in materia di investimenti di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi di qualunque tipologia e natura, servizi di investimento
e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati. Si precisa che l'impegno a non svolgere azioni in concorrenza con Controparte_5
coinvolge le attività svolte personalmente, per interposta persona e con qualsiasi forma, diretta e/o indiretta, autonoma e/o subordinata, per conto proprio o a favore di soggetti terzi in genere in particolare di Società di Gestione, Assicurazioni, Banche e
SIM in genere”.
Il predetto obbligo – quanto all'ambito spaziale di riferimento – è stato territorialmente limitato: “alla Regione Emilia-Romagna e province limitrofe (ii) alla Regione ove risulti ubicata la Sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro
e (iii) la Regione in cui era ubicata la Sua sede di lavoro immediatamente precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuto da meno di un anno. Viste le potenzialità degli attuali mezzi tecnologici – che consentono una dissociazione fra il luogo di svolgimento fisico della prestazione lavorativa ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produce i suoi effetti – si precisa che la limitazione territoriale di cui al precedente punto 2.1) opera con riferimento al luogo in cui
l'attività lavorativa – ovunque prestata – venga utilizzata ovvero produca in tutto in parte propri effetti”.
Inoltre e in ogni caso – anche al di là del limite territoriale di cui sopra il sig. CP_2
si è impegnato a non svolgere a favore dei predetti soggetti: “né personalmente né per interposta persona ovvero per Suo tramite diretto o indiretto, attività di acquisizione, segnalazione, contatto, presentazione, gestione, consulenza della/alla clientela già da
Lei seguita e/o gestita e/o assistita direttamente e/o indirettamente in ragione dell'incarico ricoperto, con riferimento alle mansioni svolte durante il rapporto di lavoro”.
A fronte dell'assunzione di tale impegno, è stato convenuto, in favore del lavoratore, con effetto e decorrenza dall'1.02.2024: “la somma omnicomprensiva determinata in ragione di anno di euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00) a titolo di “indennità patto non concorrenza”, al lordo delle ritenute di legge”, con la previsione di un minimo garantito secondo cui – in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro tre anni dalla sottoscrizione del patto di non concorrenza – la si impegna a corrispondere “un CP_4
importo minimo garantito, l'importo complessivo pari alla differenza fra il triplo del corrispettivo annuale di cui sopra e quanto già a Lei riconosciuto e corrisposto in costanza di rapporto di lavoro a titolo di “indennità patto di non concorrenza”; e, con la precisazione per cui “Tale eventuale importo differenziale verrà riconosciuto, quanto il 50% decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e il restante
50% dopo ulteriori sei mesi, accertato ogni caso l'esatto adempimento da parte Sua di tutto quanto previsto nel presente patto”. Per il caso di inadempimento dei predetti obblighi di non concorrenza, è stata stabilita a carico del dipendente “una clausola penale espressa dell'importo omnicomprensivo pari a € 120.000,00, fermo restando l'eventuale ulteriore importo per risarcimento dei danni che la si riserva di richiederLe sulla base delle prove che potranno essere CP_4
fornite e fatta comunque salva ogni ulteriore azione giudiziaria nei Suoi confronti per rendere effettivo, cioè in forma specifica, il Suo obbligo di astenersi (come sopra chiarito) dallo svolgere attività in concorrenza con Controparte_5
Con lo stesso patto di non concorrenza, inoltre, il sig. si è obbligato “a CP_2
comunicare tempestivamente con raccomandata con avviso di ricevimento a
[...]
ogni eventuale rapporto professionale che sarà da Lei assunto dopo la Controparte_5
risoluzione del rapporto di lavoro e per tutta la durata dell'obbligo di non concorrenza di cui al punto 1. In tale comunicazione dovranno essere specificati il nuovo datore di lavoro - se presente -, il dettaglio dell'attività svolte ed il territorio ove le stesse vengono esercitate, nonché ogni variazione successiva. Tale comunicazione dovrà avvenire con immediatezza rispetto all'instaurazione del nuovo rapporto professionale
o dall'inizio dell'attività se svolta in conto proprio” (cfr. doc. 3bis del fascicolo della fase cautelare).
Inoltre, in caso di violazione dei suddetti obblighi di informativa è stata prevista a carico del sig. una penale di “€ 15.000,00 da riconoscere anche in caso di CP_2
una singola violazione. Questa specifica penale è indipendente da quella prevista al precedente punto 4) per la violazione degli obblighi di non concorrenza e, pertanto, può sommarsi alla stessa in caso di violazione di entrambe le obbligazioni” (cfr. doc.
3bis del fascicolo della fase cautelare).
2.3. Tanto premesso, come già evidenziato in sede cautelare, giova preliminarmente ribadire come l'attività asseritamente prestata dall'odierno resistente a favore di
EU – SA PA Private Banking S.p.a. sia astrattamente riconducibile, tanto sul piano soggettivo, quanto su quello oggettivo, all'ambito di operatività del patto di non concorrenza a suo tempo stipulato con la ricorrente. Sotto il primo profilo, invero, tra quest'ultima e la società presso la quale il CP_2
attualmente svolge la propria attività lavorativa di consulenza finanziaria – ossia la
PA Invest S.p.a.– è astrattamente rinvenibile un rapporto di concorrenza, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune;
rapporto in relazione al quale la comunanza di clientela è data, non già dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti (elemento, questo, comunque suscettibile di corroborare ulteriormente tale rapporto di concorrenza), ma dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
Pacifico, dunque, che le due società – insistendo nel medesimo ambito merceologico di riferimento, ossia quello della vendita di prodotti finanziari – operano in concorrenza tra loro.
È altrettanto pacifico che, anche sotto un profilo oggettivo, l'attività di consulenza finanziaria prestata dall'odierno resistente a favore della concorrente sia riconducibile all'ambito di operatività del patto di non concorrenza.
A riguardo – con specifico riguardo all'individuazione delle tipologie di attività inibite al lavoratore – va sottolineato come tale attività sia pacificamente ricompresa nell'ambito oggettivo di operatività del patto di non concorrenza in controversia.
Nel testo della predetta pattuizione, si legge, invero, come all'odierno resistente risulti precluso lo svolgimento di “attività e/o mansioni uguali, analoghe e/o comunque riconducibili a quelle esercitate durante il Suo rapporto di lavoro o che comunque si pongano o siano comunque idonee a porsi, soggettivamente e/o oggettivamente, in concorrenza con l'attività dispiegata da con riferimento al Controparte_5
'Canale Private'”.
Nel patto, vengono, poi, indicate - a titolo esemplificativo – una serie di attività inibite al contraente e, in particolare, tra le altre, quella relativa alla “gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli e/o supporto alla gestione di clienti e/o partecipazione e proposta di azioni commerciali per il segmento di riferimento) e intermediazione finanziaria”.
Quanto alle modalità di svolgimento della predetta attività, il patto in esame non prevede alcuna limitazione, essendo precisato che l'impegno a non svolgere azioni di concorrenza con coinvolge: “le attività svolte personalmente, per Controparte_5
interposta persona e con qualsiasi forma, diretta e/o indiretta, autonoma e/o subordinata, per conto proprio o a favore di soggetti terzi in genere e in particolare
Società di Gestione, Assicurazioni, Banche e SIM in genere”.
2.4. Tanto premesso in ordine alla portata oggettiva e soggettiva del patto, questo giudice ritiene che il predetto patto di non concorrenza sia valido ed efficace tra le parti, considerato che i rilievi svolti dal resistente in punto di nullità del patto, per asserita indeterminatezza dell'oggetto, nonché indeterminatezza, aleatorietà e non congruità del relativo corrispettivo, debbono essere disattesi.
2.4.1. Il ha lamentato, anzitutto, l'eccessiva ampiezza delle attività inibite, CP_2
deducendo che il patto sottoscritto sia di ampiezza tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, con conseguente compromissione della propria capacità reddituale.
Tale censura non merita accoglimento.
Si osserva, a riguardo, che il patto – come detto – è circoscritto alle mansioni svolte dal lavoratore presso (o a mansioni analoghe) ed all'attività esercitata Parte_2
dall'Istituto bancario con specifico riferimento a quella riconducibile al “Canale
Private”; attività, questa, che, pur spaziando indubbiamente in diversi settori, non è, comunque, di ampiezza tale da comprimere la professionalità del lavoratore al punto da comprometterne ogni potenzialità reddituale, tenuto anche conto che il vincolo opera comunque in un ambito territoriale limitato. Come precisato dalla Corte di Cassazione1 , invero, il patto di non concorrenza: “può riguardare una qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve, quindi, limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso, perciò, è nullo solo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale”.
Il patto in oggetto, valutato nel suo complesso, appare invero realizzare un equo contemperamento tra le esigenze della società di salvaguardare il bene della clientela e quelle del lavoratore di vedersi comunque assicurati margini di attività idonei a garantire una sufficiente potenzialità reddituale;
ciò, in quanto il lavoratore, dotato comunque di conoscenze qualificate nel settore bancario, verosimilmente avrebbe potuto continuare a lavorare in tale settore senza svolgere, per un periodo non eccessivamente lungo, attività di intermediazione finanziaria o avrebbe anche potuto svolgere tale attività (contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto) fuori dai limiti territoriali, tanto più che l'istituto bancario per il quale lo stesso è passato a lavorare fa notoriamente parte di un gruppo a dimensione, non solo nazionale, ma europeo.
Nel caso in esame, in particolare, alla stregua delle previsioni di cui al patto e della circostanza che il resistente svolge la propria attività nella Regione Emilia-Romagna, può ritenersi che legittimamente il dipendente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con ben avrebbe potuto svolgere la medesima attività professionale presso Pt_4
altri istituti di credito o società finanziarie o di intermediazione mobiliare, in altre
Regioni, attraverso l'acquisizione di nuovi clienti;
e, ciò, sin da subito, atteso che, in questo caso, non è operativo, né il vincolo dei 12 mesi di cui al punto 1 del patto, né quello di cui al punto 2.3 che inibisce al resistente di trattare con clienti già acquisiti alla attrice. Il medesimo, inoltre, ben avrebbe potuto svolgere attività diverse da CP_4
quelle indicate al punto 1 del patto, o di contenuto professionale non analogo, da subito, senza la preclusione temporale dei 12 mesi, anche nell'ambito della Regione Emilia- Romagna;
il medesimo, inoltre, avrebbe potuto svolgere la medesima attività per conto di enti diversi da banche/società di intermediazione mobiliare/ assicurazioni, anche nella Regione Emilia-Romagna.
Alla stregua delle previsioni del patto, la delimitazione territoriale resta pur sempre contenuta e non estesa indiscriminatamente sul territorio nazionale, salvo che per la sola clientela già seguita dal resistente, per la quale è giustificabile la maggiore estensione territoriale.
In base alle considerazioni svolte, può, quindi, ritenersi che il patto non sia eccessivamente vincolante per il lavoratore – consentendo al medesimo di rimanere a lavorare nella Regione di residenza (e, financo, di espletare la medesima attività professionale) alle condizioni indicate – e non sia, pertanto, tale da impedire o compromettere il proprio sviluppo di carriera o da mortificare le relative aspettative professionali.
Dunque, ad avviso di chi scrive, tale previsione appare ragionevole, essendo in linea di principio inibita la prosecuzione di attività lavorative analoghe in altri istituti/assicurazioni nella Regione Emilia-Romagna: in tal modo, al lavoratore residua una amplissima zona sul territorio nazionale (ed estero), accessibile per lo sviluppo delle relative competenze e professionalità acquisite, in tal guisa niente affatto mortificate.
Di contro, la possibilità del resistente di continuare a seguire presso altre banche i patrimoni dei clienti acquisiti dall'odierna attrice, contrasterebbe – all'evidenza – con la ratio del patto di non concorrenza, che è quella di evitare che un dipendente danneggi il patrimonio aziendale attraverso la distrazione della clientela precedentemente acquisita dal datore e l'induzione della stessa verso altri istituti o aziende.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere prive di pregio anche le doglianze di parte resistente in ordine alla illegittima delimitazione del contenuto dell'attività professionale: e, invero, è stato chiarito come il lavoratore avesse la possibilità di svolgere, all'esito del rapporto lavorativo con la banca attrice, le stesse mansioni, in altre regioni e con una clientela diversa, con la conservazione del proprio bagaglio professionale.
2.4.2. In ordine al corrispettivo, giova ribadire che l'art. 2125 c.c., nel prescrivere la previsione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro, lascia le parti libere di determinarne le modalità di quantificazione e di pagamento, fermo il rispetto dei requisiti, desumibili dai principi generali, di determinatezza o determinabilità e di congruità in rapporto al sacrificio imposto al lavoratore.
Si ritiene che - nel caso esaminato - tali requisiti risultano entrambi rispettati.
Sotto il primo profilo, il resistente ha eccepito che il corrispettivo sarebbe indeterminato, perché pagato in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la cui durata non è nota in anticipo;
con la conseguenza che risulterebbe incerta e indeterminata ex ante la misura del corrispettivo.
Anche tale censura è infondata.
In primo luogo, tenuto conto che l'art. 2125 cod. civ. non prevede che il corrispettivo debba necessariamente essere versato al termine del rapporto e lascia le parti libere circa le modalità di pagamento, sembra ragionevole sostenere che anche la corresponsione del compenso in costanza di rapporto di lavoro sia in grado di soddisfare il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex artt. 1346 cod. civ. al momento della stipula del patto, risultando agevole per il lavoratore calcolare l'ammontare del corrispettivo.
Problema diverso è la congruità del compenso, la cui valutazione può essere fatta solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. E in tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore che lamenti l'inadeguatezza del corrispettivo ha la possibilità di chiedere, ricorrendone i presupposti, la risoluzione del patto per eccessiva onerosità o la rescissione per lesione (v. Cass. 4891/98).
In secondo luogo, anche a prescindere da tali considerazioni, deve osservarsi che, nel caso di specie, le parti avevano pattuito un “minimo garantito” in forza del quale il problema dell'asserita indeterminabilità del corrispettivo - perché pagato in costanza di rapporto - neppure si pone. Infatti, le parti avevano previsto che - in caso di cessazione del rapporto lavorativo a qualunque titolo prima della scadenza dei tre anni dalla data di sottoscrizione del patto - al dipendente sarebbe stato comunque riconosciuto, a titolo di “indennità patto di non concorrenza”, un importo “pari alla differenza tra il triplo del corrispettivo annuale di cui sopra e quanto già a Lei riconosciuto e corrisposto in costanza di rapporto di lavoro”.
Il testo contrattuale è chiaro nel prevedere che, in caso di recesso entro i primi 36 mesi,
a prescindere dalla durata della rapporto, il lavoratore avrà diritto alla percezione di un corrispettivo così determinato, il che consente di ritenere senz'altro infondata l'eccezione di indeterminatezza del corrispettivo: infatti, è proprio la previsione di un minimo garantito a svincolare l'ammontare del corrispettivo dalla durata del rapporto, consentendo al lavoratore che volesse dimettersi nel triennio di percepire il medesimo importo.
Sul piano della congruità del corrispettivo, deve rilevarsi come l'importo pattuito –– tenuto conto della durata complessiva del vincolo (circoscritto a dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto e, quindi, ben al di sotto del limite massimo triennale previsto dalla legge), della sua limitazione territoriale (alla Regione Emilia-Romagna nonché alla Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro del dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro), non possa essere considerato inadeguato.
Né, in contrario, rileva che – a fianco dell'obbligo di non concorrenza - il lavoratore si era impegnato a informare la banca circa la nuova attività lavorativa intrapresa, trattandosi di impegno accessorio e funzionale all'obbligo di non concorrenza, evidentemente previsto al fine di consentire all'odierna ricorrente di compiere le proprie valutazioni circa l'eventuale violazione dell'obbligo di non concorrenza;
impegno che, in quanto tale, non avrebbe dovuto essere remunerato attraverso la corresponsione di una somma ulteriore a quella riconosciuta a fronte dell'obbligo di non concorrenza.
2.4.3. Il resistente ha poi rilevato la nullità del patto per omessa individuazione dell'ambito geografico di applicazione, e, in particolare, sotto il profilo relativo alla mancata predeterminazione/predeterminabilità dei cc.dd. clienti extraterritoriali in relazione alla clausola di cui al punto 2.3 del patto.
Sotto tale profilo – con specifico riguardo alla pattuizione che inibisce al lavoratore, anche al di fuori del limite territoriale delimitato, di svolgere “attività di acquisizione, segnalazione, contatto, presentazione, gestione consulenza della/alla clientela in precedenza seguita e/o gestita e/o assistita, in ragione dell'incarico ricoperto, con riferimento alle mansioni svolte durante il rapporto di lavoro” – è innanzitutto evidente che si tratta di una previsione giustificata dal fatto che sarebbe irragionevole (in quanto contrario alla ratio stessa del patto di non concorrenza) consentire al dipendente di
“stornare” la clientela in precedenza acquisita, per il solo fatto che essa si trovi
(eventualmente anche a seguito di trasferimento) in una regione diversa rispetto a quella in cui il dipendente lavorava.
Detta previsione, in particolare, delinea un divieto di storno della clientela;
fattispecie, questa, che deve essere ricondotta alla disciplina di cui all'art. 2598 c.c., ossia a quella degli atti di concorrenza sleale, non partecipando, pertanto, dei limiti posti dall'art. 2125 c.c.; con la conseguenza per cui, anche in relazione a tale specifica pattuizione, non potrà discorrersi di alcuna nullità.
Infine, occorre evidenziare l'assoluta inconferenza delle allegazioni attoree in ordine ad asserite pressioni, esercitate dalla Banca attrice, ai fini della sottoscrizione del patto di non concorrenza in controversia, ove solo si consideri che – come noto - una determinata pattuizione può essere invalidata, ove la formazione della volontà negoziale risulti alterata, solo qualora ricorrano i cc.dd. vizi del consenso, che sono l'errore, il dolo e la violenza;
vizi la cui ricorrenza non è stata dedotta dall'odierno resistente, il quale si è limitato a svolgere, sul punto, allegazioni del tutto generiche.
Tanto premesso con riguardo al patto di non concorrenza di cui al punto 1 (e 2.1) del documento prodotto dall'odierna resistente sub doc. 3 bis nonché alla pattuizione relativa al divieto di storno della clientela di cui al punto 2.3, occorre rilevare l'invalidità della c.d. clausola di remotizzazione pattuita dalle parti al punto 2.2 del predetto documento, la quale, in considerazione delle potenzialità degli attuali mezzi tecnologici (che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione e il luogo in cui essa può essere utilizzata), riferisce la limitazione territoriale di cui si è detto, sia con riguardo al luogo in cui viene esercitata l'attività
(ancorché l'effetto anticoncorrenziale si realizzi al di fuori di tale territorio), sia con riguardo al luogo in cui tale effetto anticoncorrenziale si produce (ancorché l'attività sia posta in essere al di fuori di tale territorio).
Giova, anzitutto, premettere che tale clausola prevede due distinte pattuizioni;
ferma restando, in ambedue i casi, lo svolgimento dell'attività descritta al punto 1 del patto in modalità da remoto - mentre la prima prevede il divieto di esercitare la predetta attività rivolgendosi alla clientela emiliana sia pur da territori diversi dalle regioni
Emilia-Romagna - la seconda inibisce al private banker lo svolgimento di tale attività dall'Emilia-Romagna disinteressandosi, tuttavia, di tale mercato e operando, a distanza, su mercati diversi.
Ebbene, se tale pattuizione – nella parte in cui inibisce al lavoratore di procacciarsi clienti emiliani pur esercitando la propria attività al di fuori di tale Regione pare, oltreché del tutto ragionevole e perfettamente in linea con la funzione del patto anticoncorrenziale, anche superflua (essendo di portata tale da risultare già ricompresa nella disposizione di cui al punto 1 del patto, anche a prescindere dalla sua formale previsione) – non altrettanto è a dirsi con riguardo alla previsione relativa al divieto, per il dipendente, di lavorare dall'Emilia-Romagna disinteressandosi di tale mercato e rivolgendosi a mercati diversi.
Tale previsione invero – oltre a rappresentare un'eccessiva compromissione del concreta professionalità del lavoratore, e, quindi, della propria capacità reddituale – non si pone in linea con la ratio stessa del patto di non concorrenza postcontrattuale, che è quella di inibire al prestatore di lavoro, una volta cessato il rapporto di lavoro, di sottrarre – oltreché i clienti già stabilmente acquisiti dal datore di lavoro – anche clienti nuovi, non ancora acquisiti, ma potenzialmente acquisibili dal medesimo. Poiché tale potenzialità non può che essere circoscritta alla zona territoriale di residenza del lavoratore, detta pattuizione deve ritenersi contraria alla funzione che, per legge, è preordinata ad esplicare.
Tanto premesso, occorre tuttavia evidenziare che la nullità della predetta clausola non
è suscettibile di travolgere il patto di non concorrenza di cui al punto 1 del documento prodotto da parte ricorrente;
e, ciò, non tanto poiché la nullità della predetta clausola è inidonea a determinare, alla stregua del giudizio di cui all'art. 1419 c.c., una modificazione della causa negoziale o un completo stravolgimento dell'equilibrio negoziale, quanto, piuttosto, poiché detta clausola assurge al rango di autonomo patto di non concorrenza, distinto da quello descritto al punto 1 del richiamato documento contrattuale.
Dalla semplice lettura del predetto documento, si evince chiaramente che le due pattuizioni, pur avendo entrambe ad oggetto l'inibizione della medesima attività, prevedono, non solo distinte modalità di svolgimento di tale attività (in presenza l'una, da remoto l'altra), ma anche diversi ambiti territoriali (Emilia-Romagna l'una, il resto del mondo, l'altra).
Di talché, tale ultimo profilo – che pone le due previsioni in un rapporto di incompatibilità più che di specialità per specificazione – impone di considerare la pattuizione di cui al punto 2.2 del patto di non concorrenza, più che una clausola
“accidentale” diretta a disciplinare aspetti secondari che non incidono sull'inquadrabilità della fattispecie nello schema tipico, come un distinto ed autonomo patto di non concorrenza;
che, come tale, avrebbe dovuto peraltro contemplare – quale corrispettivo dell'ulteriore sacrificio previsto in capo al dipendente – il relativo ed adeguato corrispettivo. Di talché, tale pattuizione risulta invalida anche sotto tale diverso ed ulteriore profilo.
2.5. Ciò chiarito con riferimento alla validità del patto di non concorrenza di cui al punto 1 del documento contrattuale versato in atti, si ritiene che sia stata provata la violazione del suddetto patto da parte del sig. CP_2
Anzitutto, risulta per tabulas - oltre ad essere stato pacificamente ammesso dall'odierno resistente - che il medesimo abbia iniziato a svolgere attività di consulenza finanziaria a favore di nel periodo immediatamente successivo Parte_5
alla cessazione del rapporto di lavoro con . Parte_2
Ciò si evince, in particolare, dalla relazione investigativa dalla quale risulta che il in epoca immediatamente successiva alle proprie dimissioni presso C.A., ha CP_2
cominciato a svolgere la propria attività lavorativa in favore della concorrente
[...]
ivi lavorando presso la sede di Parma di tale , e, dunque, nella Controparte_6 CP_3
zona territoriale di operatività del patto di non concorrenza.
E tanto basta – alla stregua delle considerazioni svolte in ordine alla riconducibilità dell'attività espletata, sia sul piano soggettivo, che su quello oggettivo, all'ambito di operatività del patto di non concorrenza sottoscritto - per ritenere violato il suddetto patto da parte dell'odierno reclamante.
Ma v'è di più.
Si deve osservare che – a partire da epoca immediatamente successiva alle dimissioni di - si è registrato un numero consistente di richieste di trasferimento degli CP_2
investimenti da verso EU – SA PA Private Banking Parte_2
S.p.a. da parte della clientela precedentemente gestita dallo stesso (cfr. CP_2
richieste di trasferimento di quote di fondi verso EU – SA PA Private
Banking S.p.a., allegate sub doc. 8 fascicolo parte ricorrente).
È altamente probabile, sulla scorta di tali elementi, ipotizzare il coinvolgimento dell'odierno resistente in tale vicenda;
ciò, anzitutto, alla luce delle tempistiche con cui tali trasferimenti si sono perfezionati, ossia in una fase immediatamente successiva a quella delle dimissioni rassegnate dal dipendente nonché della circostanza per cui le richieste di disinvestimento trasmesse all'odierna ricorrente sono riconducibili a clienti appartenenti al portafoglio clienti gestito dal resistente;
circostanza, questa, che non è stata espressamente contestata dal CP_2
Occorre, peraltro, precisare come tale conclusione sia ulteriormente confortata da una serie di altre circostanze dimostrate, per tabulas, dalla ricorrente, e, in CP_4
particolare, dalle risultanze della relazione investigativa prodotta dalla medesima sub allegato 7.
Sul punto, giova preliminarmente osservare come - secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante - il rapporto investigativo non abbia di per sé valore probatorio pieno dei fatti che vengono narrati: i documenti formati dall'investigatore privato, invero, possono essere qualificati come “scritti provenienti da un terzo”, appartenenti al novero delle prove c.d. “atipiche”.
Quanto alla loro valenza probatoria, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria, attribuiscono a questo tipo di prova il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c.
o di argomento di prova (cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n.
12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999).
Recentemente (Cass. Sentenza n. 17392 del 01/09/2015) si è statuito che:
“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio”.
Fatta questa indispensabile premessa, occorre precisare, in primo luogo, che non si ravvisa – nel nostro ordinamento – un principio generale in forza del quale la c.d. prova atipica (di natura intrinsecamente indiziaria) debba necessariamente essere corroborata da una concordante prova piena: così ragionando, invero, si finirebbe per elidere in radice ogni valore probatorio alle prove indiziare, le quali sarebbero quindi totalmente inutili nel processo, mentre, al contrario, la consolidata e costante richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene possano formare il convincimento del giudice, in assenza di elementi di raffronto critico emergenti da altre risultanze istruttorie, risultanze che, nel caso che ci occupa, il convenuto non ha specificatamente allegato.
Occorre, peraltro, precisare che, qualora - come nel caso che ci occupa - esso sia corroborato da ulteriori riscontri, lo stesso acquista pieno valore probatorio.
Inoltre, giova evidenziare che le risultanze della relazione investigativa in atti sono state puntualmente confermate dal teste - responsabile della agenzia Testimone_1
investigativa che, come dallo stesso dichiarato, ha effettuato e CP_7
supervisionato le indagini investigative2 – il quale ha, appunto, confermato le circostanze di cui al capitolo di prova n. 17 del ricorso introduttivo3.
Tanto premesso, occorre rilevare come le risultanze investigative (doc. 7 fasc. parte ricorrente) – confermate in sede istruttoria - comprovino che il lavoratore, a partire Part dalla cessazione del rapporto lavorativo con e, in particolare, nel periodo dal 5 al
13 dicembre 2024, si è recato presso le residenze private di taluni dei clienti di
[...]
precedentemente seguiti dallo stesso, e, in particolare, i sigg.ri CP_5 Parte_6
e , la sede dell'azienda , i sigg.ri
[...] Parte_7 CP_8 CP_9
e i sigg.ri e .
[...] CP_10 CP_11 CP_12 Circostanza, questa, particolarmente, significativa, ove solo si consideri che i sigg.ri e hanno poi prontamente trasmesso a Parte_6 Parte_7 [...]
le proprie richieste di trasferimento integrale della propria posizione verso CP_5
EU (doc. 8 fasc. parte ricorrente).
Le circostanze dedotte dalla attrice sono state, poi, confermate dal teste CP_4 [...]
(coordinatore commerciale per l'area Emilia), il quale, ha, appunto, Tes_2
confermato le circostanze di cui ai capitoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37 e 40 articolati in sede di ricorso introduttivo.
Il dott. ha, anzitutto, precisato che alcuni dei clienti precedentemente Tes_2
visitati dal sig. (e risultanti della relazione investigativa di i CP_2 CP_7
sigg.ri e ) “hanno poi prontamente trasmesso Parte_6 Parte_7
a le proprie richieste di trasferimento integrale della propria posizione Controparte_5
verso EU”.
Ancora, il teste ha confermato le proprie dichiarazioni prodotte sub doc. Tes_2
7ter della precedente fase cautelare in merito ai contatti tra il sig. ed i clienti, CP_2
così come ha specificato di esserne a conoscenza in quanto, nella sua “qualità di coordinatore commerciale per l'area Emilia”, è “subito intervenuto” e “alcuni clienti” gli “hanno a loro volta confermato il comportamento del signor . CP_2
Ancora, il teste ha confermato le dimissioni in massa dei sei gestori Tes_2
operanti nel Mercato Private così come tutta l'opera di distrazione di Parte_3
clientela precedentemente gestita, sia da parte del sig. sia da parte degli altri CP_13
5 dimissionari, confermando nominativo per nominativo tutte le richieste pervenute.
Tali risultanze militano, dunque, nel senso di confermare il ruolo attivo svolto da nelle disposizioni di disinvestimento attuate dalla clientela precedentemente CP_2
gestita per conto di . Parte_2
Ebbene, tali circostanze, complessivamente considerate, inducono a ritenere – sulla base di un giudizio di probabilità che va ben oltre la mera verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente e che supera lo standard epistemologico proprio del processo civile (della preponderanza dell'evidenza) - che il bbia quantomeno CP_2
concorso a favorire l'esodo della clientela precedentemente gestita in . Parte_2
A riguardo, peraltro, va sottolineato come – a ben vedere - la circostanza che il CP_2
abbia svolto o meno, in concreto, un ruolo attivo nel provocare l'esodo della clientela da è priva di rilievo, in quanto la violazione del patto di Pt_4 CP_4 CP_14
non concorrenza risulta, comunque, integrata per il solo fatto che l'ex dipendente abbia instaurato rapporti con i clienti acquisiti e/o gestiti nel corso del rapporto di lavoro con la ricorrente a beneficio di altro Istituto di credito.
Ed è indubbio che tale circostanza integri un'ulteriore e più significativa ipotesi di inadempimento dell'impegno pattiziamente assunto dal medesimo nei confronti della
. Parte_2
Sotto questo profilo, dunque - anche volendo prescindere dalle considerazioni precedentemente svolte in ordine alla violazione contrattuale consumata per il solo fatto di aver esercitato attività concorrenziale nella zona territoriale oggetto di divieto
- la violazione del patto di non concorrenza, nel caso di specie, risulta ulteriormente integrata, non solo per il fatto che l'ex dipendente ha instaurato rapporti con i clienti acquisiti e/o gestiti nel corso del rapporto di lavoro con la ricorrente a beneficio CP_4
di altro Istituto, ma altresì, alla stregua della circostanza per cui, in concreto, tali rapporti hanno verosimilmente avuto un ruolo determinante nel trasferimento degli investimenti.
Per tutte le considerazioni svolte, dunque, ritiene questo Giudice che risulti accertata, nel caso di specie, la violazione da parte dell'odierno resistente del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti, da ultimo, in data 4 gennaio 2024.
2.6. Dall'accertato inadempimento del ricorrente al patto discende anche il diritto della banca al risarcimento del danno, nella misura predeterminata nella clausola penale convenzionalmente pattuita. A fronte delle dedotte – e provate - circostanze, invero, nella sede odierna la ha CP_4
agito, anzitutto, per il risarcimento del danno, quantificato in misura non inferiore alle penali previste nel patto di non concorrenza stipulato, e, in particolare: (i) alla penale prevista per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 27 dicembre 2023/4 gennaio 2024, pari a € 120.000,00 (centoventimila/00), ovvero della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
(ii) alla penale prevista per il caso di violazione del dovere di informativa di cui al patto di non concorrenza del 27 dicembre 2023/4 gennaio 2024, pari a € 15.000,00 (quindicimila/00).
Né può essere accolta la domanda di riduzione equitativa della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
L'importo liquidato in via forfetaria, pari a Euro 120.000,00, non appare, invero, manifestamente eccessivo, tenendo conto del fatto che, sotto il profilo del pregiudizio di natura economica, la banca ha documentato che, a seguito delle dimissioni del una moltitudine di clienti precedentemente affidati da alla CP_2 Controparte_5
gestione del medesimo, ha chiesto il trasferimento di titoli ed investimenti in favore di e che, a neanche una settimana dalla cessazione del rapporto di Controparte_15
lavoro con l'odierno resistente, l'ammontare dei trasferimenti richiesti ammontava a
3.785.689,00 euro4.
Di talché, il potenziale lucro cessante derivante a dalla violazione del Parte_2
patto appare notevolmente superiore all'ammontare della penale.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di condanna al pagamento della penale prevista per la violazione del patto con il quale il ricorrente si era obbligato a informare la banca della sua eventuale attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto, essendo pacifico e incontestato che il ricorrente non abbia adempiuto a tale dovere contrattuale.
2.8. La banca ha, infine, agito per il pagamento di euro 6.068,885 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni previsto dall'art. 84 del CCNL applicato al rapporto di lavoro in controversia.
Il predetto CCNL, invero, prevede espressamente che “In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell'art. 82, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso” (art. 84 del CCNL applicato al rapporto di lavoro del doc. 28 CP_2
fasc. parte ricorrente).
Orbene - essendo pacifico, oltreché documentalmente provato, che il sig. ha CP_2
rassegnato le proprie dimissioni volontarie senza rispettare il termine di preavviso di un mese (doc. 5 del fascicolo della fase cautelare, modulo telematico di dimissioni) – il sig. dovrà essere condannato a corrispondere alla l'ammontare CP_2 CP_4
residuo dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari – al netto della compensazione operata con le competenze di fine rapporto - ad € 2.000,53 (cfr. doc. 31 fasc. parte ricorrente - cedolino di gennaio 2025).
2.9. Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto delle prime due domande riconvenzionale spiegate, nella presente sede, dal Sig. nei riguardi di CP_2 Pt_2 , e, dunque, sia della domanda riconvenzionale svolta in via principale e volta Pt_2
all'accertamento della nullità del patto di non concorrenza di cui è causa, sia della domanda riconvenzionale svolta in via subordinata, relativamente all'eventuale riduzione dell'importo delle due penali previste dal patto di non concorrenza in controversia “per manifesta onerosità o per assoluta sproporzionalità o manifesta eccessività”.
Quanto all'ulteriore domanda riconvenzionale svolta in via gradata circa il pagamento del “minimo garantito” previsto dal patto di non concorrenza in controversia, basti evidenziare – come correttamente rilevato dalla ricorrente - che, in caso di inadempimento di una delle due parti contrattuali nei contratti a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1460 c.c., “ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie …”; di talché, se, come in questo caso, il lavoratore è risultato inadempiente alle proprie obbligazioni – perché ha posto in essere comportamenti in violazione del patto di non concorrenza – il datore di lavoro non è tenuto ad adempiere alla propria controprestazione, ossia il versamento del
(residuo) corrispettivo pattuito.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra € 52.001 a
€ 260.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in
Euro13.395,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la nullità della “clausola di remotizzazione” di cui al punto 2.2 del patto di non concorrenza stipulato in data 4 gennaio 2024, nella parte in cui inibisce all'ex dipendente di svolgere dalla Regione Emilia-Romagna l'attività descritta al punto 1 del patto medesimo rivolgendosi a clientela diversa da quella residente nella predetta regione.
2. Fatta eccezione per quanto disposto al precedente punto 1), accerta e dichiara la violazione da parte del sig. del patto di non concorrenza stipulato con CP_2
Credi Agricole S.p.A. in data 4 gennaio 2024, e, per l'effetto, condanna il sig. CP_2
al risarcimento dei danni a favore di nella misura di euro
[...] Parte_2
120.000,00, oltre all'importo di euro 15.000,00 a titolo di penale per la violazione dell'obbligo di informativa in merito all'attività lavorativa successiva alla cessazione del contratto.
3. Accerta e dichiara che il sig. è debitore, nei confronti di CP_2 Parte_2
della residua somma di euro 2.000,53, a titolo di indennità sostitutiva del
[...]
preavviso, e, per l'effetto, condanna il sig. a corrispondere alla CP_2 CP_4
ricorrente, a tale titolo, la predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4. Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dal Sig. nei confronti CP_2
di Parte_2
5. Condanna alla rifusione, a favore di CP_2 Parte_2
delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 13.395,00 per compensi professionali ed euro 379,50 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedasi, tra le tante, Cass. civ. sent. n. 15253/01 2 Il teste ha, così, riferito: “preciso di avere seguito materialmente tutte le suddette indagini in qualità di coordinatore investigativo”. 3 “Vero che risulta che, a seguito di controlli eseguiti nel periodo dal 5 al 13 dicembre 2024, l'odierno Resistente:
- ad oggi risulta lavorare alle dipendenze di 'FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING';
- si è recato presso residenze private riferite a clienti di (i sigg.ri Controparte_5 Parte_6 e , la sede dell'azienda , i sigg.ri e , Parte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
i sigg.ri e ); CP_11 CP_12
- i sigg.ri e hanno poi prontamente trasmesso a Parte_6 Parte_7 [...]
le proprie richieste di trasferimento integrale della propria posizione verso EU (doc. CP_5 8 del fascicolo della fase cautelare, pag. 3 e 5)”. 4 La Banca ricorrente ha, altresì, documentato che, alla data del 23 gennaio 2025, gli importi delle masse patrimoniali trasferite superavano gli 87 milioni di euro, a fronte di un portafoglio precedentemente assegnato al sig. ari, al momento delle sue dimissioni, a € 146.730.476,00. CP_2 5 questa, ridotta dalla Banca ricorrente, in sede di note conclusive, ad euro 2.000,53. CP_16 La invero, ha dato atto di aver provveduto, nelle more, a recuperare parzialmente tale indennità CP_4 mediante compensazione con le competenze di fine rapporto (cfr. prospetti paga prodotti sub doc. 31), evidenziando, in particolare, che dal prospetto paga di gennaio 2025, ultimo emesso dopo la cessazione del rapporto, risulta – a valle delle trattenute operate – un residuo “netto negativo” di € 2.000,53=), e, di conseguenza, riformulando la domanda di cui al punto III.
4. delle conclusioni nei seguenti termini:
“accertare, riconoscere e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti di CP_2 [...] della somma complessiva di € 6.068,88= a titolo di indennità sostitutiva del Controparte_5 preavviso di dimissioni previsto dall'art. 84 del CCNL applicato al suo rapporto di lavoro e, per l'effetto, previo accertamento della legittimità delle trattenute di cui ai prospetti paga di gennaio 2024 e gennaio 2025 operata da dalle competenze di fine rapporto Controparte_5 spettanti al sig. accertare e dichiarare la residua debenza ma dello stesso nei CP_2 confronti di per l'importo tuttora dovuto di € 2.000,53= (duemila/53), Controparte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la differente somma, maggiore
o minore, che verrà accertata in corso di causa”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 194/2025
R.G., promossa da:
C.F. , con sede legale in Parma, CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Via Università n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Guglielmo Burragato,
AN LU BE e MO IS del Foro di Milano e AR MA del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Parma, Borgo Antini, n. 3;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria CP_2
difensiva, dall'Avv.to LU Muzzi del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Reggio Emilia, Via Emilia
San Pietro, n. 35;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 25.02.2025 e ritualmente notificato, si rivolgeva al Tribunale di Parma, Parte_2
in funzione di giudice del lavoro di primo grado, deducendo che l'ex dipendente dimessosi a far data dal 4 dicembre 2024 - aveva violato il patto CP_2
di non concorrenza sottoscritto tra le parti, da ultimo, in data 4.01.2024; che lo stesso, in particolare, in spregio alle obbligazioni assunte, non solo era passato a svolgere attività lavorativa in favore di altro Istituto Bancario (ossia EU – SA PA
Private Banking S.p.A.) – senza peraltro comunicare tale circostanza all'odierna ricorrente – ma aveva, altresì, posto in essere una massiccia attività di sviamento di clientela a favore del predetto . CP_3
Concludeva, dunque, chiedendo il risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza nonché il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Con vittoria delle spese di lite.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 4.04.2025, si costituiva in giudizio che contestava il ricorso chiedendo il rigetto della domanda e CP_2
rilevando, in particolare: a) la nullità del patto di non concorrenza a suo tempo sottoscritto con la b) la carenza di prova della violazione da parte sua dello CP_4
stesso patto di non concorrenza;
c) in ipotesi di ritenuta validità del patto nonché di suo inadempimento, la necessità di qualificare tale violazione quale reazione all'inadempimento di . Parte_2
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 4.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.2. Con patto di non concorrenza stipulato tra le parti in data 4.01.2024 (doc. 3 bis fasc. parte ricorrente), – assunto alle dipendenze di CP_2 Parte_2
a far data 10.10.2016 e, da ultimo, inquadrato presso la banca quale quadro
[...]
direttivo di quarto livello ai sensi del CCNL per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, assegnato, sempre da ultimo, al con mansioni di Private Banker – si è Parte_3
impegnato, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione “per qualsiasi titolo, nessuno escluso, del Suo rapporto di lavoro” a “non esercitare attività e/o mansioni uguali, analoghe e/o riconducibili a quelle esercitate durante il Suo rapporto di lavoro
o comunque si pongano o siano idonee a porsi, soggettivamente e/o oggettivamente, in concorrenza con l'attività dispiegata da con riferimento Controparte_5
al Canale Private. In particolare ed a titolo esemplificativo: - gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa l'attività di consulenza ed assistenza la predetta gestione di portafogli e/o supporto alla gestione dei clienti e/o partecipazione e proposta di azioni commerciali per il segmento di riferimento) e intermediazione finanziaria;
- operazioni di acquisto/vendita e collocamento di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, di servizi di investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati;
- consulenza in materia di investimenti di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi di qualunque tipologia e natura, servizi di investimento
e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati. Si precisa che l'impegno a non svolgere azioni in concorrenza con Controparte_5
coinvolge le attività svolte personalmente, per interposta persona e con qualsiasi forma, diretta e/o indiretta, autonoma e/o subordinata, per conto proprio o a favore di soggetti terzi in genere in particolare di Società di Gestione, Assicurazioni, Banche e
SIM in genere”.
Il predetto obbligo – quanto all'ambito spaziale di riferimento – è stato territorialmente limitato: “alla Regione Emilia-Romagna e province limitrofe (ii) alla Regione ove risulti ubicata la Sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro
e (iii) la Regione in cui era ubicata la Sua sede di lavoro immediatamente precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuto da meno di un anno. Viste le potenzialità degli attuali mezzi tecnologici – che consentono una dissociazione fra il luogo di svolgimento fisico della prestazione lavorativa ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produce i suoi effetti – si precisa che la limitazione territoriale di cui al precedente punto 2.1) opera con riferimento al luogo in cui
l'attività lavorativa – ovunque prestata – venga utilizzata ovvero produca in tutto in parte propri effetti”.
Inoltre e in ogni caso – anche al di là del limite territoriale di cui sopra il sig. CP_2
si è impegnato a non svolgere a favore dei predetti soggetti: “né personalmente né per interposta persona ovvero per Suo tramite diretto o indiretto, attività di acquisizione, segnalazione, contatto, presentazione, gestione, consulenza della/alla clientela già da
Lei seguita e/o gestita e/o assistita direttamente e/o indirettamente in ragione dell'incarico ricoperto, con riferimento alle mansioni svolte durante il rapporto di lavoro”.
A fronte dell'assunzione di tale impegno, è stato convenuto, in favore del lavoratore, con effetto e decorrenza dall'1.02.2024: “la somma omnicomprensiva determinata in ragione di anno di euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00) a titolo di “indennità patto non concorrenza”, al lordo delle ritenute di legge”, con la previsione di un minimo garantito secondo cui – in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro tre anni dalla sottoscrizione del patto di non concorrenza – la si impegna a corrispondere “un CP_4
importo minimo garantito, l'importo complessivo pari alla differenza fra il triplo del corrispettivo annuale di cui sopra e quanto già a Lei riconosciuto e corrisposto in costanza di rapporto di lavoro a titolo di “indennità patto di non concorrenza”; e, con la precisazione per cui “Tale eventuale importo differenziale verrà riconosciuto, quanto il 50% decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e il restante
50% dopo ulteriori sei mesi, accertato ogni caso l'esatto adempimento da parte Sua di tutto quanto previsto nel presente patto”. Per il caso di inadempimento dei predetti obblighi di non concorrenza, è stata stabilita a carico del dipendente “una clausola penale espressa dell'importo omnicomprensivo pari a € 120.000,00, fermo restando l'eventuale ulteriore importo per risarcimento dei danni che la si riserva di richiederLe sulla base delle prove che potranno essere CP_4
fornite e fatta comunque salva ogni ulteriore azione giudiziaria nei Suoi confronti per rendere effettivo, cioè in forma specifica, il Suo obbligo di astenersi (come sopra chiarito) dallo svolgere attività in concorrenza con Controparte_5
Con lo stesso patto di non concorrenza, inoltre, il sig. si è obbligato “a CP_2
comunicare tempestivamente con raccomandata con avviso di ricevimento a
[...]
ogni eventuale rapporto professionale che sarà da Lei assunto dopo la Controparte_5
risoluzione del rapporto di lavoro e per tutta la durata dell'obbligo di non concorrenza di cui al punto 1. In tale comunicazione dovranno essere specificati il nuovo datore di lavoro - se presente -, il dettaglio dell'attività svolte ed il territorio ove le stesse vengono esercitate, nonché ogni variazione successiva. Tale comunicazione dovrà avvenire con immediatezza rispetto all'instaurazione del nuovo rapporto professionale
o dall'inizio dell'attività se svolta in conto proprio” (cfr. doc. 3bis del fascicolo della fase cautelare).
Inoltre, in caso di violazione dei suddetti obblighi di informativa è stata prevista a carico del sig. una penale di “€ 15.000,00 da riconoscere anche in caso di CP_2
una singola violazione. Questa specifica penale è indipendente da quella prevista al precedente punto 4) per la violazione degli obblighi di non concorrenza e, pertanto, può sommarsi alla stessa in caso di violazione di entrambe le obbligazioni” (cfr. doc.
3bis del fascicolo della fase cautelare).
2.3. Tanto premesso, come già evidenziato in sede cautelare, giova preliminarmente ribadire come l'attività asseritamente prestata dall'odierno resistente a favore di
EU – SA PA Private Banking S.p.a. sia astrattamente riconducibile, tanto sul piano soggettivo, quanto su quello oggettivo, all'ambito di operatività del patto di non concorrenza a suo tempo stipulato con la ricorrente. Sotto il primo profilo, invero, tra quest'ultima e la società presso la quale il CP_2
attualmente svolge la propria attività lavorativa di consulenza finanziaria – ossia la
PA Invest S.p.a.– è astrattamente rinvenibile un rapporto di concorrenza, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune;
rapporto in relazione al quale la comunanza di clientela è data, non già dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti (elemento, questo, comunque suscettibile di corroborare ulteriormente tale rapporto di concorrenza), ma dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
Pacifico, dunque, che le due società – insistendo nel medesimo ambito merceologico di riferimento, ossia quello della vendita di prodotti finanziari – operano in concorrenza tra loro.
È altrettanto pacifico che, anche sotto un profilo oggettivo, l'attività di consulenza finanziaria prestata dall'odierno resistente a favore della concorrente sia riconducibile all'ambito di operatività del patto di non concorrenza.
A riguardo – con specifico riguardo all'individuazione delle tipologie di attività inibite al lavoratore – va sottolineato come tale attività sia pacificamente ricompresa nell'ambito oggettivo di operatività del patto di non concorrenza in controversia.
Nel testo della predetta pattuizione, si legge, invero, come all'odierno resistente risulti precluso lo svolgimento di “attività e/o mansioni uguali, analoghe e/o comunque riconducibili a quelle esercitate durante il Suo rapporto di lavoro o che comunque si pongano o siano comunque idonee a porsi, soggettivamente e/o oggettivamente, in concorrenza con l'attività dispiegata da con riferimento al Controparte_5
'Canale Private'”.
Nel patto, vengono, poi, indicate - a titolo esemplificativo – una serie di attività inibite al contraente e, in particolare, tra le altre, quella relativa alla “gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli e/o supporto alla gestione di clienti e/o partecipazione e proposta di azioni commerciali per il segmento di riferimento) e intermediazione finanziaria”.
Quanto alle modalità di svolgimento della predetta attività, il patto in esame non prevede alcuna limitazione, essendo precisato che l'impegno a non svolgere azioni di concorrenza con coinvolge: “le attività svolte personalmente, per Controparte_5
interposta persona e con qualsiasi forma, diretta e/o indiretta, autonoma e/o subordinata, per conto proprio o a favore di soggetti terzi in genere e in particolare
Società di Gestione, Assicurazioni, Banche e SIM in genere”.
2.4. Tanto premesso in ordine alla portata oggettiva e soggettiva del patto, questo giudice ritiene che il predetto patto di non concorrenza sia valido ed efficace tra le parti, considerato che i rilievi svolti dal resistente in punto di nullità del patto, per asserita indeterminatezza dell'oggetto, nonché indeterminatezza, aleatorietà e non congruità del relativo corrispettivo, debbono essere disattesi.
2.4.1. Il ha lamentato, anzitutto, l'eccessiva ampiezza delle attività inibite, CP_2
deducendo che il patto sottoscritto sia di ampiezza tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, con conseguente compromissione della propria capacità reddituale.
Tale censura non merita accoglimento.
Si osserva, a riguardo, che il patto – come detto – è circoscritto alle mansioni svolte dal lavoratore presso (o a mansioni analoghe) ed all'attività esercitata Parte_2
dall'Istituto bancario con specifico riferimento a quella riconducibile al “Canale
Private”; attività, questa, che, pur spaziando indubbiamente in diversi settori, non è, comunque, di ampiezza tale da comprimere la professionalità del lavoratore al punto da comprometterne ogni potenzialità reddituale, tenuto anche conto che il vincolo opera comunque in un ambito territoriale limitato. Come precisato dalla Corte di Cassazione1 , invero, il patto di non concorrenza: “può riguardare una qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve, quindi, limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso, perciò, è nullo solo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale”.
Il patto in oggetto, valutato nel suo complesso, appare invero realizzare un equo contemperamento tra le esigenze della società di salvaguardare il bene della clientela e quelle del lavoratore di vedersi comunque assicurati margini di attività idonei a garantire una sufficiente potenzialità reddituale;
ciò, in quanto il lavoratore, dotato comunque di conoscenze qualificate nel settore bancario, verosimilmente avrebbe potuto continuare a lavorare in tale settore senza svolgere, per un periodo non eccessivamente lungo, attività di intermediazione finanziaria o avrebbe anche potuto svolgere tale attività (contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto) fuori dai limiti territoriali, tanto più che l'istituto bancario per il quale lo stesso è passato a lavorare fa notoriamente parte di un gruppo a dimensione, non solo nazionale, ma europeo.
Nel caso in esame, in particolare, alla stregua delle previsioni di cui al patto e della circostanza che il resistente svolge la propria attività nella Regione Emilia-Romagna, può ritenersi che legittimamente il dipendente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con ben avrebbe potuto svolgere la medesima attività professionale presso Pt_4
altri istituti di credito o società finanziarie o di intermediazione mobiliare, in altre
Regioni, attraverso l'acquisizione di nuovi clienti;
e, ciò, sin da subito, atteso che, in questo caso, non è operativo, né il vincolo dei 12 mesi di cui al punto 1 del patto, né quello di cui al punto 2.3 che inibisce al resistente di trattare con clienti già acquisiti alla attrice. Il medesimo, inoltre, ben avrebbe potuto svolgere attività diverse da CP_4
quelle indicate al punto 1 del patto, o di contenuto professionale non analogo, da subito, senza la preclusione temporale dei 12 mesi, anche nell'ambito della Regione Emilia- Romagna;
il medesimo, inoltre, avrebbe potuto svolgere la medesima attività per conto di enti diversi da banche/società di intermediazione mobiliare/ assicurazioni, anche nella Regione Emilia-Romagna.
Alla stregua delle previsioni del patto, la delimitazione territoriale resta pur sempre contenuta e non estesa indiscriminatamente sul territorio nazionale, salvo che per la sola clientela già seguita dal resistente, per la quale è giustificabile la maggiore estensione territoriale.
In base alle considerazioni svolte, può, quindi, ritenersi che il patto non sia eccessivamente vincolante per il lavoratore – consentendo al medesimo di rimanere a lavorare nella Regione di residenza (e, financo, di espletare la medesima attività professionale) alle condizioni indicate – e non sia, pertanto, tale da impedire o compromettere il proprio sviluppo di carriera o da mortificare le relative aspettative professionali.
Dunque, ad avviso di chi scrive, tale previsione appare ragionevole, essendo in linea di principio inibita la prosecuzione di attività lavorative analoghe in altri istituti/assicurazioni nella Regione Emilia-Romagna: in tal modo, al lavoratore residua una amplissima zona sul territorio nazionale (ed estero), accessibile per lo sviluppo delle relative competenze e professionalità acquisite, in tal guisa niente affatto mortificate.
Di contro, la possibilità del resistente di continuare a seguire presso altre banche i patrimoni dei clienti acquisiti dall'odierna attrice, contrasterebbe – all'evidenza – con la ratio del patto di non concorrenza, che è quella di evitare che un dipendente danneggi il patrimonio aziendale attraverso la distrazione della clientela precedentemente acquisita dal datore e l'induzione della stessa verso altri istituti o aziende.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere prive di pregio anche le doglianze di parte resistente in ordine alla illegittima delimitazione del contenuto dell'attività professionale: e, invero, è stato chiarito come il lavoratore avesse la possibilità di svolgere, all'esito del rapporto lavorativo con la banca attrice, le stesse mansioni, in altre regioni e con una clientela diversa, con la conservazione del proprio bagaglio professionale.
2.4.2. In ordine al corrispettivo, giova ribadire che l'art. 2125 c.c., nel prescrivere la previsione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro, lascia le parti libere di determinarne le modalità di quantificazione e di pagamento, fermo il rispetto dei requisiti, desumibili dai principi generali, di determinatezza o determinabilità e di congruità in rapporto al sacrificio imposto al lavoratore.
Si ritiene che - nel caso esaminato - tali requisiti risultano entrambi rispettati.
Sotto il primo profilo, il resistente ha eccepito che il corrispettivo sarebbe indeterminato, perché pagato in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la cui durata non è nota in anticipo;
con la conseguenza che risulterebbe incerta e indeterminata ex ante la misura del corrispettivo.
Anche tale censura è infondata.
In primo luogo, tenuto conto che l'art. 2125 cod. civ. non prevede che il corrispettivo debba necessariamente essere versato al termine del rapporto e lascia le parti libere circa le modalità di pagamento, sembra ragionevole sostenere che anche la corresponsione del compenso in costanza di rapporto di lavoro sia in grado di soddisfare il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex artt. 1346 cod. civ. al momento della stipula del patto, risultando agevole per il lavoratore calcolare l'ammontare del corrispettivo.
Problema diverso è la congruità del compenso, la cui valutazione può essere fatta solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. E in tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore che lamenti l'inadeguatezza del corrispettivo ha la possibilità di chiedere, ricorrendone i presupposti, la risoluzione del patto per eccessiva onerosità o la rescissione per lesione (v. Cass. 4891/98).
In secondo luogo, anche a prescindere da tali considerazioni, deve osservarsi che, nel caso di specie, le parti avevano pattuito un “minimo garantito” in forza del quale il problema dell'asserita indeterminabilità del corrispettivo - perché pagato in costanza di rapporto - neppure si pone. Infatti, le parti avevano previsto che - in caso di cessazione del rapporto lavorativo a qualunque titolo prima della scadenza dei tre anni dalla data di sottoscrizione del patto - al dipendente sarebbe stato comunque riconosciuto, a titolo di “indennità patto di non concorrenza”, un importo “pari alla differenza tra il triplo del corrispettivo annuale di cui sopra e quanto già a Lei riconosciuto e corrisposto in costanza di rapporto di lavoro”.
Il testo contrattuale è chiaro nel prevedere che, in caso di recesso entro i primi 36 mesi,
a prescindere dalla durata della rapporto, il lavoratore avrà diritto alla percezione di un corrispettivo così determinato, il che consente di ritenere senz'altro infondata l'eccezione di indeterminatezza del corrispettivo: infatti, è proprio la previsione di un minimo garantito a svincolare l'ammontare del corrispettivo dalla durata del rapporto, consentendo al lavoratore che volesse dimettersi nel triennio di percepire il medesimo importo.
Sul piano della congruità del corrispettivo, deve rilevarsi come l'importo pattuito –– tenuto conto della durata complessiva del vincolo (circoscritto a dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto e, quindi, ben al di sotto del limite massimo triennale previsto dalla legge), della sua limitazione territoriale (alla Regione Emilia-Romagna nonché alla Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro del dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro), non possa essere considerato inadeguato.
Né, in contrario, rileva che – a fianco dell'obbligo di non concorrenza - il lavoratore si era impegnato a informare la banca circa la nuova attività lavorativa intrapresa, trattandosi di impegno accessorio e funzionale all'obbligo di non concorrenza, evidentemente previsto al fine di consentire all'odierna ricorrente di compiere le proprie valutazioni circa l'eventuale violazione dell'obbligo di non concorrenza;
impegno che, in quanto tale, non avrebbe dovuto essere remunerato attraverso la corresponsione di una somma ulteriore a quella riconosciuta a fronte dell'obbligo di non concorrenza.
2.4.3. Il resistente ha poi rilevato la nullità del patto per omessa individuazione dell'ambito geografico di applicazione, e, in particolare, sotto il profilo relativo alla mancata predeterminazione/predeterminabilità dei cc.dd. clienti extraterritoriali in relazione alla clausola di cui al punto 2.3 del patto.
Sotto tale profilo – con specifico riguardo alla pattuizione che inibisce al lavoratore, anche al di fuori del limite territoriale delimitato, di svolgere “attività di acquisizione, segnalazione, contatto, presentazione, gestione consulenza della/alla clientela in precedenza seguita e/o gestita e/o assistita, in ragione dell'incarico ricoperto, con riferimento alle mansioni svolte durante il rapporto di lavoro” – è innanzitutto evidente che si tratta di una previsione giustificata dal fatto che sarebbe irragionevole (in quanto contrario alla ratio stessa del patto di non concorrenza) consentire al dipendente di
“stornare” la clientela in precedenza acquisita, per il solo fatto che essa si trovi
(eventualmente anche a seguito di trasferimento) in una regione diversa rispetto a quella in cui il dipendente lavorava.
Detta previsione, in particolare, delinea un divieto di storno della clientela;
fattispecie, questa, che deve essere ricondotta alla disciplina di cui all'art. 2598 c.c., ossia a quella degli atti di concorrenza sleale, non partecipando, pertanto, dei limiti posti dall'art. 2125 c.c.; con la conseguenza per cui, anche in relazione a tale specifica pattuizione, non potrà discorrersi di alcuna nullità.
Infine, occorre evidenziare l'assoluta inconferenza delle allegazioni attoree in ordine ad asserite pressioni, esercitate dalla Banca attrice, ai fini della sottoscrizione del patto di non concorrenza in controversia, ove solo si consideri che – come noto - una determinata pattuizione può essere invalidata, ove la formazione della volontà negoziale risulti alterata, solo qualora ricorrano i cc.dd. vizi del consenso, che sono l'errore, il dolo e la violenza;
vizi la cui ricorrenza non è stata dedotta dall'odierno resistente, il quale si è limitato a svolgere, sul punto, allegazioni del tutto generiche.
Tanto premesso con riguardo al patto di non concorrenza di cui al punto 1 (e 2.1) del documento prodotto dall'odierna resistente sub doc. 3 bis nonché alla pattuizione relativa al divieto di storno della clientela di cui al punto 2.3, occorre rilevare l'invalidità della c.d. clausola di remotizzazione pattuita dalle parti al punto 2.2 del predetto documento, la quale, in considerazione delle potenzialità degli attuali mezzi tecnologici (che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione e il luogo in cui essa può essere utilizzata), riferisce la limitazione territoriale di cui si è detto, sia con riguardo al luogo in cui viene esercitata l'attività
(ancorché l'effetto anticoncorrenziale si realizzi al di fuori di tale territorio), sia con riguardo al luogo in cui tale effetto anticoncorrenziale si produce (ancorché l'attività sia posta in essere al di fuori di tale territorio).
Giova, anzitutto, premettere che tale clausola prevede due distinte pattuizioni;
ferma restando, in ambedue i casi, lo svolgimento dell'attività descritta al punto 1 del patto in modalità da remoto - mentre la prima prevede il divieto di esercitare la predetta attività rivolgendosi alla clientela emiliana sia pur da territori diversi dalle regioni
Emilia-Romagna - la seconda inibisce al private banker lo svolgimento di tale attività dall'Emilia-Romagna disinteressandosi, tuttavia, di tale mercato e operando, a distanza, su mercati diversi.
Ebbene, se tale pattuizione – nella parte in cui inibisce al lavoratore di procacciarsi clienti emiliani pur esercitando la propria attività al di fuori di tale Regione pare, oltreché del tutto ragionevole e perfettamente in linea con la funzione del patto anticoncorrenziale, anche superflua (essendo di portata tale da risultare già ricompresa nella disposizione di cui al punto 1 del patto, anche a prescindere dalla sua formale previsione) – non altrettanto è a dirsi con riguardo alla previsione relativa al divieto, per il dipendente, di lavorare dall'Emilia-Romagna disinteressandosi di tale mercato e rivolgendosi a mercati diversi.
Tale previsione invero – oltre a rappresentare un'eccessiva compromissione del concreta professionalità del lavoratore, e, quindi, della propria capacità reddituale – non si pone in linea con la ratio stessa del patto di non concorrenza postcontrattuale, che è quella di inibire al prestatore di lavoro, una volta cessato il rapporto di lavoro, di sottrarre – oltreché i clienti già stabilmente acquisiti dal datore di lavoro – anche clienti nuovi, non ancora acquisiti, ma potenzialmente acquisibili dal medesimo. Poiché tale potenzialità non può che essere circoscritta alla zona territoriale di residenza del lavoratore, detta pattuizione deve ritenersi contraria alla funzione che, per legge, è preordinata ad esplicare.
Tanto premesso, occorre tuttavia evidenziare che la nullità della predetta clausola non
è suscettibile di travolgere il patto di non concorrenza di cui al punto 1 del documento prodotto da parte ricorrente;
e, ciò, non tanto poiché la nullità della predetta clausola è inidonea a determinare, alla stregua del giudizio di cui all'art. 1419 c.c., una modificazione della causa negoziale o un completo stravolgimento dell'equilibrio negoziale, quanto, piuttosto, poiché detta clausola assurge al rango di autonomo patto di non concorrenza, distinto da quello descritto al punto 1 del richiamato documento contrattuale.
Dalla semplice lettura del predetto documento, si evince chiaramente che le due pattuizioni, pur avendo entrambe ad oggetto l'inibizione della medesima attività, prevedono, non solo distinte modalità di svolgimento di tale attività (in presenza l'una, da remoto l'altra), ma anche diversi ambiti territoriali (Emilia-Romagna l'una, il resto del mondo, l'altra).
Di talché, tale ultimo profilo – che pone le due previsioni in un rapporto di incompatibilità più che di specialità per specificazione – impone di considerare la pattuizione di cui al punto 2.2 del patto di non concorrenza, più che una clausola
“accidentale” diretta a disciplinare aspetti secondari che non incidono sull'inquadrabilità della fattispecie nello schema tipico, come un distinto ed autonomo patto di non concorrenza;
che, come tale, avrebbe dovuto peraltro contemplare – quale corrispettivo dell'ulteriore sacrificio previsto in capo al dipendente – il relativo ed adeguato corrispettivo. Di talché, tale pattuizione risulta invalida anche sotto tale diverso ed ulteriore profilo.
2.5. Ciò chiarito con riferimento alla validità del patto di non concorrenza di cui al punto 1 del documento contrattuale versato in atti, si ritiene che sia stata provata la violazione del suddetto patto da parte del sig. CP_2
Anzitutto, risulta per tabulas - oltre ad essere stato pacificamente ammesso dall'odierno resistente - che il medesimo abbia iniziato a svolgere attività di consulenza finanziaria a favore di nel periodo immediatamente successivo Parte_5
alla cessazione del rapporto di lavoro con . Parte_2
Ciò si evince, in particolare, dalla relazione investigativa dalla quale risulta che il in epoca immediatamente successiva alle proprie dimissioni presso C.A., ha CP_2
cominciato a svolgere la propria attività lavorativa in favore della concorrente
[...]
ivi lavorando presso la sede di Parma di tale , e, dunque, nella Controparte_6 CP_3
zona territoriale di operatività del patto di non concorrenza.
E tanto basta – alla stregua delle considerazioni svolte in ordine alla riconducibilità dell'attività espletata, sia sul piano soggettivo, che su quello oggettivo, all'ambito di operatività del patto di non concorrenza sottoscritto - per ritenere violato il suddetto patto da parte dell'odierno reclamante.
Ma v'è di più.
Si deve osservare che – a partire da epoca immediatamente successiva alle dimissioni di - si è registrato un numero consistente di richieste di trasferimento degli CP_2
investimenti da verso EU – SA PA Private Banking Parte_2
S.p.a. da parte della clientela precedentemente gestita dallo stesso (cfr. CP_2
richieste di trasferimento di quote di fondi verso EU – SA PA Private
Banking S.p.a., allegate sub doc. 8 fascicolo parte ricorrente).
È altamente probabile, sulla scorta di tali elementi, ipotizzare il coinvolgimento dell'odierno resistente in tale vicenda;
ciò, anzitutto, alla luce delle tempistiche con cui tali trasferimenti si sono perfezionati, ossia in una fase immediatamente successiva a quella delle dimissioni rassegnate dal dipendente nonché della circostanza per cui le richieste di disinvestimento trasmesse all'odierna ricorrente sono riconducibili a clienti appartenenti al portafoglio clienti gestito dal resistente;
circostanza, questa, che non è stata espressamente contestata dal CP_2
Occorre, peraltro, precisare come tale conclusione sia ulteriormente confortata da una serie di altre circostanze dimostrate, per tabulas, dalla ricorrente, e, in CP_4
particolare, dalle risultanze della relazione investigativa prodotta dalla medesima sub allegato 7.
Sul punto, giova preliminarmente osservare come - secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante - il rapporto investigativo non abbia di per sé valore probatorio pieno dei fatti che vengono narrati: i documenti formati dall'investigatore privato, invero, possono essere qualificati come “scritti provenienti da un terzo”, appartenenti al novero delle prove c.d. “atipiche”.
Quanto alla loro valenza probatoria, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria, attribuiscono a questo tipo di prova il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c.
o di argomento di prova (cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n.
12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999).
Recentemente (Cass. Sentenza n. 17392 del 01/09/2015) si è statuito che:
“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio”.
Fatta questa indispensabile premessa, occorre precisare, in primo luogo, che non si ravvisa – nel nostro ordinamento – un principio generale in forza del quale la c.d. prova atipica (di natura intrinsecamente indiziaria) debba necessariamente essere corroborata da una concordante prova piena: così ragionando, invero, si finirebbe per elidere in radice ogni valore probatorio alle prove indiziare, le quali sarebbero quindi totalmente inutili nel processo, mentre, al contrario, la consolidata e costante richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene possano formare il convincimento del giudice, in assenza di elementi di raffronto critico emergenti da altre risultanze istruttorie, risultanze che, nel caso che ci occupa, il convenuto non ha specificatamente allegato.
Occorre, peraltro, precisare che, qualora - come nel caso che ci occupa - esso sia corroborato da ulteriori riscontri, lo stesso acquista pieno valore probatorio.
Inoltre, giova evidenziare che le risultanze della relazione investigativa in atti sono state puntualmente confermate dal teste - responsabile della agenzia Testimone_1
investigativa che, come dallo stesso dichiarato, ha effettuato e CP_7
supervisionato le indagini investigative2 – il quale ha, appunto, confermato le circostanze di cui al capitolo di prova n. 17 del ricorso introduttivo3.
Tanto premesso, occorre rilevare come le risultanze investigative (doc. 7 fasc. parte ricorrente) – confermate in sede istruttoria - comprovino che il lavoratore, a partire Part dalla cessazione del rapporto lavorativo con e, in particolare, nel periodo dal 5 al
13 dicembre 2024, si è recato presso le residenze private di taluni dei clienti di
[...]
precedentemente seguiti dallo stesso, e, in particolare, i sigg.ri CP_5 Parte_6
e , la sede dell'azienda , i sigg.ri
[...] Parte_7 CP_8 CP_9
e i sigg.ri e .
[...] CP_10 CP_11 CP_12 Circostanza, questa, particolarmente, significativa, ove solo si consideri che i sigg.ri e hanno poi prontamente trasmesso a Parte_6 Parte_7 [...]
le proprie richieste di trasferimento integrale della propria posizione verso CP_5
EU (doc. 8 fasc. parte ricorrente).
Le circostanze dedotte dalla attrice sono state, poi, confermate dal teste CP_4 [...]
(coordinatore commerciale per l'area Emilia), il quale, ha, appunto, Tes_2
confermato le circostanze di cui ai capitoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37 e 40 articolati in sede di ricorso introduttivo.
Il dott. ha, anzitutto, precisato che alcuni dei clienti precedentemente Tes_2
visitati dal sig. (e risultanti della relazione investigativa di i CP_2 CP_7
sigg.ri e ) “hanno poi prontamente trasmesso Parte_6 Parte_7
a le proprie richieste di trasferimento integrale della propria posizione Controparte_5
verso EU”.
Ancora, il teste ha confermato le proprie dichiarazioni prodotte sub doc. Tes_2
7ter della precedente fase cautelare in merito ai contatti tra il sig. ed i clienti, CP_2
così come ha specificato di esserne a conoscenza in quanto, nella sua “qualità di coordinatore commerciale per l'area Emilia”, è “subito intervenuto” e “alcuni clienti” gli “hanno a loro volta confermato il comportamento del signor . CP_2
Ancora, il teste ha confermato le dimissioni in massa dei sei gestori Tes_2
operanti nel Mercato Private così come tutta l'opera di distrazione di Parte_3
clientela precedentemente gestita, sia da parte del sig. sia da parte degli altri CP_13
5 dimissionari, confermando nominativo per nominativo tutte le richieste pervenute.
Tali risultanze militano, dunque, nel senso di confermare il ruolo attivo svolto da nelle disposizioni di disinvestimento attuate dalla clientela precedentemente CP_2
gestita per conto di . Parte_2
Ebbene, tali circostanze, complessivamente considerate, inducono a ritenere – sulla base di un giudizio di probabilità che va ben oltre la mera verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente e che supera lo standard epistemologico proprio del processo civile (della preponderanza dell'evidenza) - che il bbia quantomeno CP_2
concorso a favorire l'esodo della clientela precedentemente gestita in . Parte_2
A riguardo, peraltro, va sottolineato come – a ben vedere - la circostanza che il CP_2
abbia svolto o meno, in concreto, un ruolo attivo nel provocare l'esodo della clientela da è priva di rilievo, in quanto la violazione del patto di Pt_4 CP_4 CP_14
non concorrenza risulta, comunque, integrata per il solo fatto che l'ex dipendente abbia instaurato rapporti con i clienti acquisiti e/o gestiti nel corso del rapporto di lavoro con la ricorrente a beneficio di altro Istituto di credito.
Ed è indubbio che tale circostanza integri un'ulteriore e più significativa ipotesi di inadempimento dell'impegno pattiziamente assunto dal medesimo nei confronti della
. Parte_2
Sotto questo profilo, dunque - anche volendo prescindere dalle considerazioni precedentemente svolte in ordine alla violazione contrattuale consumata per il solo fatto di aver esercitato attività concorrenziale nella zona territoriale oggetto di divieto
- la violazione del patto di non concorrenza, nel caso di specie, risulta ulteriormente integrata, non solo per il fatto che l'ex dipendente ha instaurato rapporti con i clienti acquisiti e/o gestiti nel corso del rapporto di lavoro con la ricorrente a beneficio CP_4
di altro Istituto, ma altresì, alla stregua della circostanza per cui, in concreto, tali rapporti hanno verosimilmente avuto un ruolo determinante nel trasferimento degli investimenti.
Per tutte le considerazioni svolte, dunque, ritiene questo Giudice che risulti accertata, nel caso di specie, la violazione da parte dell'odierno resistente del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti, da ultimo, in data 4 gennaio 2024.
2.6. Dall'accertato inadempimento del ricorrente al patto discende anche il diritto della banca al risarcimento del danno, nella misura predeterminata nella clausola penale convenzionalmente pattuita. A fronte delle dedotte – e provate - circostanze, invero, nella sede odierna la ha CP_4
agito, anzitutto, per il risarcimento del danno, quantificato in misura non inferiore alle penali previste nel patto di non concorrenza stipulato, e, in particolare: (i) alla penale prevista per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 27 dicembre 2023/4 gennaio 2024, pari a € 120.000,00 (centoventimila/00), ovvero della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
(ii) alla penale prevista per il caso di violazione del dovere di informativa di cui al patto di non concorrenza del 27 dicembre 2023/4 gennaio 2024, pari a € 15.000,00 (quindicimila/00).
Né può essere accolta la domanda di riduzione equitativa della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
L'importo liquidato in via forfetaria, pari a Euro 120.000,00, non appare, invero, manifestamente eccessivo, tenendo conto del fatto che, sotto il profilo del pregiudizio di natura economica, la banca ha documentato che, a seguito delle dimissioni del una moltitudine di clienti precedentemente affidati da alla CP_2 Controparte_5
gestione del medesimo, ha chiesto il trasferimento di titoli ed investimenti in favore di e che, a neanche una settimana dalla cessazione del rapporto di Controparte_15
lavoro con l'odierno resistente, l'ammontare dei trasferimenti richiesti ammontava a
3.785.689,00 euro4.
Di talché, il potenziale lucro cessante derivante a dalla violazione del Parte_2
patto appare notevolmente superiore all'ammontare della penale.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di condanna al pagamento della penale prevista per la violazione del patto con il quale il ricorrente si era obbligato a informare la banca della sua eventuale attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto, essendo pacifico e incontestato che il ricorrente non abbia adempiuto a tale dovere contrattuale.
2.8. La banca ha, infine, agito per il pagamento di euro 6.068,885 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni previsto dall'art. 84 del CCNL applicato al rapporto di lavoro in controversia.
Il predetto CCNL, invero, prevede espressamente che “In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell'art. 82, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso” (art. 84 del CCNL applicato al rapporto di lavoro del doc. 28 CP_2
fasc. parte ricorrente).
Orbene - essendo pacifico, oltreché documentalmente provato, che il sig. ha CP_2
rassegnato le proprie dimissioni volontarie senza rispettare il termine di preavviso di un mese (doc. 5 del fascicolo della fase cautelare, modulo telematico di dimissioni) – il sig. dovrà essere condannato a corrispondere alla l'ammontare CP_2 CP_4
residuo dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari – al netto della compensazione operata con le competenze di fine rapporto - ad € 2.000,53 (cfr. doc. 31 fasc. parte ricorrente - cedolino di gennaio 2025).
2.9. Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto delle prime due domande riconvenzionale spiegate, nella presente sede, dal Sig. nei riguardi di CP_2 Pt_2 , e, dunque, sia della domanda riconvenzionale svolta in via principale e volta Pt_2
all'accertamento della nullità del patto di non concorrenza di cui è causa, sia della domanda riconvenzionale svolta in via subordinata, relativamente all'eventuale riduzione dell'importo delle due penali previste dal patto di non concorrenza in controversia “per manifesta onerosità o per assoluta sproporzionalità o manifesta eccessività”.
Quanto all'ulteriore domanda riconvenzionale svolta in via gradata circa il pagamento del “minimo garantito” previsto dal patto di non concorrenza in controversia, basti evidenziare – come correttamente rilevato dalla ricorrente - che, in caso di inadempimento di una delle due parti contrattuali nei contratti a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1460 c.c., “ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie …”; di talché, se, come in questo caso, il lavoratore è risultato inadempiente alle proprie obbligazioni – perché ha posto in essere comportamenti in violazione del patto di non concorrenza – il datore di lavoro non è tenuto ad adempiere alla propria controprestazione, ossia il versamento del
(residuo) corrispettivo pattuito.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra € 52.001 a
€ 260.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in
Euro13.395,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la nullità della “clausola di remotizzazione” di cui al punto 2.2 del patto di non concorrenza stipulato in data 4 gennaio 2024, nella parte in cui inibisce all'ex dipendente di svolgere dalla Regione Emilia-Romagna l'attività descritta al punto 1 del patto medesimo rivolgendosi a clientela diversa da quella residente nella predetta regione.
2. Fatta eccezione per quanto disposto al precedente punto 1), accerta e dichiara la violazione da parte del sig. del patto di non concorrenza stipulato con CP_2
Credi Agricole S.p.A. in data 4 gennaio 2024, e, per l'effetto, condanna il sig. CP_2
al risarcimento dei danni a favore di nella misura di euro
[...] Parte_2
120.000,00, oltre all'importo di euro 15.000,00 a titolo di penale per la violazione dell'obbligo di informativa in merito all'attività lavorativa successiva alla cessazione del contratto.
3. Accerta e dichiara che il sig. è debitore, nei confronti di CP_2 Parte_2
della residua somma di euro 2.000,53, a titolo di indennità sostitutiva del
[...]
preavviso, e, per l'effetto, condanna il sig. a corrispondere alla CP_2 CP_4
ricorrente, a tale titolo, la predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4. Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dal Sig. nei confronti CP_2
di Parte_2
5. Condanna alla rifusione, a favore di CP_2 Parte_2
delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 13.395,00 per compensi professionali ed euro 379,50 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedasi, tra le tante, Cass. civ. sent. n. 15253/01 2 Il teste ha, così, riferito: “preciso di avere seguito materialmente tutte le suddette indagini in qualità di coordinatore investigativo”. 3 “Vero che risulta che, a seguito di controlli eseguiti nel periodo dal 5 al 13 dicembre 2024, l'odierno Resistente:
- ad oggi risulta lavorare alle dipendenze di 'FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING';
- si è recato presso residenze private riferite a clienti di (i sigg.ri Controparte_5 Parte_6 e , la sede dell'azienda , i sigg.ri e , Parte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
i sigg.ri e ); CP_11 CP_12
- i sigg.ri e hanno poi prontamente trasmesso a Parte_6 Parte_7 [...]
le proprie richieste di trasferimento integrale della propria posizione verso EU (doc. CP_5 8 del fascicolo della fase cautelare, pag. 3 e 5)”. 4 La Banca ricorrente ha, altresì, documentato che, alla data del 23 gennaio 2025, gli importi delle masse patrimoniali trasferite superavano gli 87 milioni di euro, a fronte di un portafoglio precedentemente assegnato al sig. ari, al momento delle sue dimissioni, a € 146.730.476,00. CP_2 5 questa, ridotta dalla Banca ricorrente, in sede di note conclusive, ad euro 2.000,53. CP_16 La invero, ha dato atto di aver provveduto, nelle more, a recuperare parzialmente tale indennità CP_4 mediante compensazione con le competenze di fine rapporto (cfr. prospetti paga prodotti sub doc. 31), evidenziando, in particolare, che dal prospetto paga di gennaio 2025, ultimo emesso dopo la cessazione del rapporto, risulta – a valle delle trattenute operate – un residuo “netto negativo” di € 2.000,53=), e, di conseguenza, riformulando la domanda di cui al punto III.
4. delle conclusioni nei seguenti termini:
“accertare, riconoscere e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti di CP_2 [...] della somma complessiva di € 6.068,88= a titolo di indennità sostitutiva del Controparte_5 preavviso di dimissioni previsto dall'art. 84 del CCNL applicato al suo rapporto di lavoro e, per l'effetto, previo accertamento della legittimità delle trattenute di cui ai prospetti paga di gennaio 2024 e gennaio 2025 operata da dalle competenze di fine rapporto Controparte_5 spettanti al sig. accertare e dichiarare la residua debenza ma dello stesso nei CP_2 confronti di per l'importo tuttora dovuto di € 2.000,53= (duemila/53), Controparte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la differente somma, maggiore
o minore, che verrà accertata in corso di causa”.