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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e DIVORZIO CONGIUNTO – cessazione effetti civili iscritta al RG. n. 5852/2024, promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 V), il 24/
e
(c.f. , nato/a a Parte_2 C.F._2 PISTICCI (MT), il 29/06/1965
entrambi con l'avv. CARLA TELATIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 11/10/2024, i coniugi Parte_1
e hanno richiesto a questo
[...] Parte_2
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 884/2024 (dep. 14.11.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6/05/2000 tra Parte_1
e , trascritto nel Registro degli
[...] Parte_2 atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 2000, al n. 28, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni concordare appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6/05/2000 da
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Parte_1 24/10/1970 e
, nato/a a PISTICCI (MT), il 29/06/1965, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 2000 al n. 28, Parte II, Serie A alle seguenti condizioni:
3 MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 9 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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