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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4163/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 04/10/1983), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. POSSENTI MANLIO GIUSEPPE;
(ROMA (RM), 31/05/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. POSSENTI MANLIO GIUSEPPE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 13/07/2019 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Gli stessi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni mutamento di residenza/domicilio nonché i propri recapiti telefonici;
3. I coniugi sono comproprietari, in ragione del 50% ciascuno,
dell'immobile sito in Roma, Via del Casale Agostinelli n. 170, identificato al catasto fabbricati del comune di Roma al Foglio 1010, Part. 1006, Sub. 39,
Cat. A/2, classe 5 consistenza vani 4; Tale immobile è stato acquistato in data
30.11.2023, con atto del Notaio Dott.ssa rep. N. 21538, Persona_1
rac.10573;
4. Per l'acquisto dell'immobile i coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario cointestato con l'istituto bancario Intesa San Paolo s.p.a., in data
30.11.2023, per l'importo di € 180.000,000, da restituirsi in n. 360 rate mensili (30 anni);
5. La casa coniugale sita in Roma in Via del Casale Agostinelli n. 170
viene assegnata alla moglie;
6. Il SI. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Via di Tor Vergata 363, c.f. , nell'ambito del riassetto C.F._1
dei rapporti economico-patrimoniali derivanti dal matrimonio e al fine di definire in via definitiva i rapporti patrimoniali tra i coniugi, si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla SI.ra , nata a [...]_1
il 04.10.1983 e ivi residente in [...], c.f.
, che accetta, il diritto di proprietà pari al 50% C.F._2 (cinquanta per cento) dell'intero dell'immobile sito in Roma, Via del Casale
Agostinelli n. 170, identificato al catasto fabbricati del comune di Roma al
Foglio 1010, Part. 1006, Sub. 39, Cat. A/2, classe 5, consistenza vani 4.
7. Il trasferimento della proprietà dovrà essere formalizzato mediante atto pubblico, presso il notaio scelto dalla moglie, entro e non oltre 60
(sessanta) giorni dalla data del decreto di omologazione della presente separazione consensuale. Le parti si impegnano a comparire avanti al notaio per la stipula del relativo atto pubblico di trasferimento. Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, dichiarano che il trasferimento immobiliare verrà effettuato in esecuzione degli accordi di separazione consensuale tra i coniugi. Pertanto, le parti richiedono l'applicazione dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 della Legge 6 marzo
1987 n. 74, trattandosi di atto stipulato in esecuzione di accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione personale. Si precisa che il presente trasferimento immobiliare costituisce elemento essenziale dell'accordo di separazione ed è risultato determinante ai fini della definizione consensuale della stessa. Le parti dichiarano espressamente che il presente trasferimento viene effettuato a titolo gratuito, non costituendo adempimento di alcun obbligo di mantenimento né avendo natura solutoria o compensativa di pregressi rapporti patrimoniali tra i coniugi. Il trasferimento verrà effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, servitù attiva e passiva esistente. La parte cedente dichiara che l'immobile, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo ipotecario in data 30.11.2023, a rogito del notaio dott.ssa
[...]
Repertorio N 21539, Raccolta N 10573, è libero da pesi, vincoli, Persona_1
oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche, e si impegna a mantenere tale stato fino alla data del trasferimento definitivo. Tutte le spese relative al trasferimento, ivi comprese quelle notarili, fiscali e di trascrizione, nonché
ogni altro onere conseguente alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento saranno a carico esclusivo della parte cessionaria SI.ra , Parte_1
con espressa esclusione di ogni contribuzione da parte del SI. CP_1
. In caso di mancato rispetto del termine di 60 giorni per causa
[...]
imputabile al SI. , la SI.ra potrà agire Controparte_1 Parte_1
per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno. La parte cessionaria provvederà alla trascrizione dell'atto definitivo di trasferimento presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
8. La SI.ra si impegna e si obbliga, entro e non Parte_1
oltre 36 (trentasei) mesi dalla data di omologazione della presente separazione consensuale, ad assumere in via esclusiva l'intero debito residuo del mutuo ipotecario acceso in data 30.11.2023, a rogito del notaio dott.ssa
Repertorio N 21539, Raccolta N 10573, Registrato Persona_1
all'agenzia delle entrate il 01.12.2023 al N. 40235 serie 1, per cui
[...]
ha erogato la somma di € 180.000,00 per l'acquisto della Controparte_2
suddetta casa familiare, attualmente cointestato tra i coniugi, mediante una delle seguenti modalità alternative: a) accollo interno del mutuo esistente,
con espressa assunzione dell'obbligo di corrispondere all'istituto di credito tutte le rate di mutuo fino alla sua naturale scadenza;
b) rinegoziazione del mutuo esistente con l'istituto bancario, con novazione soggettiva del rapporto e intestazione esclusiva alla SI.ra ; c) stipula di un nuovo Parte_1
mutuo intestato esclusivamente alla SI.ra , finalizzato Parte_1
all'estinzione integrale del mutuo originario. d) nonché ogni altra modalità, tra cui l'estinzione anticipata del mutuo, che consenta la liberazione da ogni obbligazione relativa al suddetto mutuo del sig. Le parti Controparte_1
danno atto che, ai sensi dell'art. 1273 c.c., fino al perfezionamento di una delle suddette modalità di accollo con efficacia esterna e conseguente liberazione del SI. , quest'ultimo rimarrà coobbligato in Controparte_1
solido nei confronti dell'istituto bancario per il pagamento delle rate di mutuo. Nelle more del perfezionamento dell'accollo esterno o della rinegoziazione o della stipula del nuovo mutuo, la SI.ra Parte_1
si obbliga a tenere integralmente indenne e manlevato il SI. Controparte_1
da qualsiasi esborso, onere o responsabilità derivante dal mutuo cointestato,
provvedendo al regolare pagamento delle rate alle rispettive scadenze. Le
spese relative al perfezionamento dell'accollo esterno, della rinegoziazione o della stipula del nuovo mutuo saranno a carico esclusivo della SI.ra
. Parte_1
9. Il figlio minore è affidato congiuntamente a Persona_2
entrambi i genitori con collocazione stabile presso la madre, con la quale continuerà a convivere e a risiedere in maniera prevalente, presso la casa familiare sita in Roma, Via del Casale Agostinelli n. 170;
10. Al padre sarà riconosciuto il diritto-dovere di incontrare ed avere con sé il figlio minore quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi e con gli impegni del bambino, previo accordo con la madre;
in caso di disaccordo, il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro,
incontrerà ed avrà con sé il figlio come segue: a) a fine settimana alternati,
dal venerdì dall'uscita di scuola, fino alle ore 20.00 della domenica;
b)
durante l'anno scolastico il padre vedrà e terrà con se il minore il lunedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00; inoltre, nel caso in cui il bambino dovessero ammalarsi o essere impossibilitati a frequentare la scuola, il padre si impegna a collaborare con la madre nell'assistenza dei figli.
11. Nel corso delle ferie estive il minore frequenterà il centro estivo nei mesi di giugno e luglio, e trascorrerà tre settimane consecutive con ciascun genitore, previo accordo tra quest'ultimi da comunicarsi entro il 15.05.2025
di ogni anno;
12. Con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali e altre festività e ponti infra-annuali, il minore starà con ciascun genitore ad anni alterni,
previo accordo tra le parti con congruo anticipo. In occasione dei rispettivi compleanni i figli potranno festeggiare con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo potranno stare a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
Inoltre, nel giorno del compleanno dei genitori, in deroga al calendario di visite, il bambino starà con quello tra i due che compie gli anni.
13. Le decisioni sull'educazione, sull'istruzione, sulle cure mediche e sulla crescita dei figli verranno prese congiuntamente dai genitori, i quali saranno obbligati a comunicare, all'altro genitore, ogni notizia inerente alla vita e allo sviluppo psicofisico del figlio;
14. Tenuto conto che il SI. attualmente svolge Controparte_1
un'attività lavorativa part-time, per cui percepisce un reddito modesto, pari ad € 1.100,00 mensili per 14 mensilità, il padre corrisponderà alla SI.ra
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, un assegno Pt_1
mensile di € 300,00 da versarsi anticipatamente alla sig.ra entro il Pt_1
5 di ogni mese. Tale assegno verrà rivalutato annualmente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, elaborato dell'ISTAT e con riferimento all'indice dell'anno 2025; 15. Il marito corrisponderà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative afferenti il figlio, così come regolamentate nel Protocollo del Tribunale di Roma sulle spese straordinarie per il figlio, a cui le parti fanno espresso riferimento.
16. il SI. presta comunque sin d'ora il consenso affinché la CP_1
SInora possa richiederne direttamente e in maniera piena e Pt_1
integrale l'attribuzione e l'incasso a suo favore degli assegni familiari o agevolazioni simili, in base alle nuove norme che nel tempo verranno varate dal Governo a sostegno delle famiglie;
17. I coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso per il nulla osta all'eventuale rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento di espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4163/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 04/10/1983) e (ROMA
[...] Controparte_1
(RM), 31/05/1979) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
13/07/2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 464, Parte I, Serie 03, Anno 2019, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4163/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 04/10/1983), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. POSSENTI MANLIO GIUSEPPE;
(ROMA (RM), 31/05/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. POSSENTI MANLIO GIUSEPPE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 13/07/2019 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Gli stessi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni mutamento di residenza/domicilio nonché i propri recapiti telefonici;
3. I coniugi sono comproprietari, in ragione del 50% ciascuno,
dell'immobile sito in Roma, Via del Casale Agostinelli n. 170, identificato al catasto fabbricati del comune di Roma al Foglio 1010, Part. 1006, Sub. 39,
Cat. A/2, classe 5 consistenza vani 4; Tale immobile è stato acquistato in data
30.11.2023, con atto del Notaio Dott.ssa rep. N. 21538, Persona_1
rac.10573;
4. Per l'acquisto dell'immobile i coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario cointestato con l'istituto bancario Intesa San Paolo s.p.a., in data
30.11.2023, per l'importo di € 180.000,000, da restituirsi in n. 360 rate mensili (30 anni);
5. La casa coniugale sita in Roma in Via del Casale Agostinelli n. 170
viene assegnata alla moglie;
6. Il SI. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Via di Tor Vergata 363, c.f. , nell'ambito del riassetto C.F._1
dei rapporti economico-patrimoniali derivanti dal matrimonio e al fine di definire in via definitiva i rapporti patrimoniali tra i coniugi, si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla SI.ra , nata a [...]_1
il 04.10.1983 e ivi residente in [...], c.f.
, che accetta, il diritto di proprietà pari al 50% C.F._2 (cinquanta per cento) dell'intero dell'immobile sito in Roma, Via del Casale
Agostinelli n. 170, identificato al catasto fabbricati del comune di Roma al
Foglio 1010, Part. 1006, Sub. 39, Cat. A/2, classe 5, consistenza vani 4.
7. Il trasferimento della proprietà dovrà essere formalizzato mediante atto pubblico, presso il notaio scelto dalla moglie, entro e non oltre 60
(sessanta) giorni dalla data del decreto di omologazione della presente separazione consensuale. Le parti si impegnano a comparire avanti al notaio per la stipula del relativo atto pubblico di trasferimento. Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, dichiarano che il trasferimento immobiliare verrà effettuato in esecuzione degli accordi di separazione consensuale tra i coniugi. Pertanto, le parti richiedono l'applicazione dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 della Legge 6 marzo
1987 n. 74, trattandosi di atto stipulato in esecuzione di accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione personale. Si precisa che il presente trasferimento immobiliare costituisce elemento essenziale dell'accordo di separazione ed è risultato determinante ai fini della definizione consensuale della stessa. Le parti dichiarano espressamente che il presente trasferimento viene effettuato a titolo gratuito, non costituendo adempimento di alcun obbligo di mantenimento né avendo natura solutoria o compensativa di pregressi rapporti patrimoniali tra i coniugi. Il trasferimento verrà effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, servitù attiva e passiva esistente. La parte cedente dichiara che l'immobile, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo ipotecario in data 30.11.2023, a rogito del notaio dott.ssa
[...]
Repertorio N 21539, Raccolta N 10573, è libero da pesi, vincoli, Persona_1
oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche, e si impegna a mantenere tale stato fino alla data del trasferimento definitivo. Tutte le spese relative al trasferimento, ivi comprese quelle notarili, fiscali e di trascrizione, nonché
ogni altro onere conseguente alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento saranno a carico esclusivo della parte cessionaria SI.ra , Parte_1
con espressa esclusione di ogni contribuzione da parte del SI. CP_1
. In caso di mancato rispetto del termine di 60 giorni per causa
[...]
imputabile al SI. , la SI.ra potrà agire Controparte_1 Parte_1
per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno. La parte cessionaria provvederà alla trascrizione dell'atto definitivo di trasferimento presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
8. La SI.ra si impegna e si obbliga, entro e non Parte_1
oltre 36 (trentasei) mesi dalla data di omologazione della presente separazione consensuale, ad assumere in via esclusiva l'intero debito residuo del mutuo ipotecario acceso in data 30.11.2023, a rogito del notaio dott.ssa
Repertorio N 21539, Raccolta N 10573, Registrato Persona_1
all'agenzia delle entrate il 01.12.2023 al N. 40235 serie 1, per cui
[...]
ha erogato la somma di € 180.000,00 per l'acquisto della Controparte_2
suddetta casa familiare, attualmente cointestato tra i coniugi, mediante una delle seguenti modalità alternative: a) accollo interno del mutuo esistente,
con espressa assunzione dell'obbligo di corrispondere all'istituto di credito tutte le rate di mutuo fino alla sua naturale scadenza;
b) rinegoziazione del mutuo esistente con l'istituto bancario, con novazione soggettiva del rapporto e intestazione esclusiva alla SI.ra ; c) stipula di un nuovo Parte_1
mutuo intestato esclusivamente alla SI.ra , finalizzato Parte_1
all'estinzione integrale del mutuo originario. d) nonché ogni altra modalità, tra cui l'estinzione anticipata del mutuo, che consenta la liberazione da ogni obbligazione relativa al suddetto mutuo del sig. Le parti Controparte_1
danno atto che, ai sensi dell'art. 1273 c.c., fino al perfezionamento di una delle suddette modalità di accollo con efficacia esterna e conseguente liberazione del SI. , quest'ultimo rimarrà coobbligato in Controparte_1
solido nei confronti dell'istituto bancario per il pagamento delle rate di mutuo. Nelle more del perfezionamento dell'accollo esterno o della rinegoziazione o della stipula del nuovo mutuo, la SI.ra Parte_1
si obbliga a tenere integralmente indenne e manlevato il SI. Controparte_1
da qualsiasi esborso, onere o responsabilità derivante dal mutuo cointestato,
provvedendo al regolare pagamento delle rate alle rispettive scadenze. Le
spese relative al perfezionamento dell'accollo esterno, della rinegoziazione o della stipula del nuovo mutuo saranno a carico esclusivo della SI.ra
. Parte_1
9. Il figlio minore è affidato congiuntamente a Persona_2
entrambi i genitori con collocazione stabile presso la madre, con la quale continuerà a convivere e a risiedere in maniera prevalente, presso la casa familiare sita in Roma, Via del Casale Agostinelli n. 170;
10. Al padre sarà riconosciuto il diritto-dovere di incontrare ed avere con sé il figlio minore quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi e con gli impegni del bambino, previo accordo con la madre;
in caso di disaccordo, il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro,
incontrerà ed avrà con sé il figlio come segue: a) a fine settimana alternati,
dal venerdì dall'uscita di scuola, fino alle ore 20.00 della domenica;
b)
durante l'anno scolastico il padre vedrà e terrà con se il minore il lunedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00; inoltre, nel caso in cui il bambino dovessero ammalarsi o essere impossibilitati a frequentare la scuola, il padre si impegna a collaborare con la madre nell'assistenza dei figli.
11. Nel corso delle ferie estive il minore frequenterà il centro estivo nei mesi di giugno e luglio, e trascorrerà tre settimane consecutive con ciascun genitore, previo accordo tra quest'ultimi da comunicarsi entro il 15.05.2025
di ogni anno;
12. Con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali e altre festività e ponti infra-annuali, il minore starà con ciascun genitore ad anni alterni,
previo accordo tra le parti con congruo anticipo. In occasione dei rispettivi compleanni i figli potranno festeggiare con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo potranno stare a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
Inoltre, nel giorno del compleanno dei genitori, in deroga al calendario di visite, il bambino starà con quello tra i due che compie gli anni.
13. Le decisioni sull'educazione, sull'istruzione, sulle cure mediche e sulla crescita dei figli verranno prese congiuntamente dai genitori, i quali saranno obbligati a comunicare, all'altro genitore, ogni notizia inerente alla vita e allo sviluppo psicofisico del figlio;
14. Tenuto conto che il SI. attualmente svolge Controparte_1
un'attività lavorativa part-time, per cui percepisce un reddito modesto, pari ad € 1.100,00 mensili per 14 mensilità, il padre corrisponderà alla SI.ra
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, un assegno Pt_1
mensile di € 300,00 da versarsi anticipatamente alla sig.ra entro il Pt_1
5 di ogni mese. Tale assegno verrà rivalutato annualmente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, elaborato dell'ISTAT e con riferimento all'indice dell'anno 2025; 15. Il marito corrisponderà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative afferenti il figlio, così come regolamentate nel Protocollo del Tribunale di Roma sulle spese straordinarie per il figlio, a cui le parti fanno espresso riferimento.
16. il SI. presta comunque sin d'ora il consenso affinché la CP_1
SInora possa richiederne direttamente e in maniera piena e Pt_1
integrale l'attribuzione e l'incasso a suo favore degli assegni familiari o agevolazioni simili, in base alle nuove norme che nel tempo verranno varate dal Governo a sostegno delle famiglie;
17. I coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso per il nulla osta all'eventuale rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento di espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4163/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 04/10/1983) e (ROMA
[...] Controparte_1
(RM), 31/05/1979) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
13/07/2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 464, Parte I, Serie 03, Anno 2019, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi