TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4505/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Nasti del Foro di Napoli in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, con elezione di domicilio presso il suo studio
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Moretto in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura civica e
(C.F. CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Zardini del Foro di Venezia in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso il suo studio
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione agli atti dell'agente della riscossione ex art. 32 d. lgs. n.
150/2011
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza odierno, che qui si devono intendere richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011 da avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 2423091230000759 Parte_1
del 25/05/2023 emesso da in relazione a n. 11 ingiunzioni per sanzioni CP_2
amministrative irrogate dal per violazioni del Codice della strada, Controparte_1
d'importo complessivo pari a € 10.366,17.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha posto i seguenti quattro motivi: 1) nullità dell'avviso d'intimazione, sul presupposto che le ingiunzioni di pagamento non le fossero state notificate, e così pure i verbali d'accertamento da cui le prime erano derivate;
2) prescrizione delle sanzioni amministrative, in quanto le notifiche dei verbali d'accertamento e delle ordinanze ingiunzioni, quand'anche per mera ipotesi perfezionate, sarebbero state tardive, ossia sarebbero intervenute , quanto ai primi, oltre il termine di 90 giorni dalla commissione dell'infrazione per i verbali e, quanto alle seconde, oltre il termine di 5 anni;
3) carenza di legittimazione passiva in capo alla , trattandosi di società che svolge Parte_1
attività di noleggio per conto terzi di veicoli senza conducente messi a sua disposizione dalle multinazionali del settore (ALD, LEASYS, LEASE PLAN) con contratti a medio e lungo termine, non essendo perciò tenuta al pagamento delle sanzioni amministrative relative ad infrazioni commesse dai conducenti/locatari, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 196 e 94, comma 4 bis, cod. strada;
4) nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3, comma 3, d. lgs. n. 241/1990.
2 Si è costituito il , eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, Controparte_1
per violazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011, contestando nel merito le argomentazioni avversarie ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è costituita osservando che tutte le ingiunzioni di pagamento risultavano CP_2
notificate a mezzo del servizio postale presso la sede legale della società opponente, ove erano state consegnate ai soggetti incaricati alla ricezione delle notificazioni, che avevano sottoscritto i relativi avvisi di ricevimento, aderendo per il resto alle difese del CP_1
I primi due motivi di opposizione sono infondati.
Le parti resistenti, costituendosi, hanno depositato nel fascicolo la prova delle notifiche dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada e delle correlate ingiunzioni di pagamento, compiute, quanto alle prime, a mezzo pec, presso l'indirizzo utilizzato all'epoca dalla società debitrice, e, quanto alle Email_1
seconde, a mezzo del servizio postale (v. doc.
3-12 e doc.
1-11 nonchè visura CP_1 CP_2
camerale storica della società ricorrente doc. 17 . CP_1
Alla prima udienza la ricorrente ha dichiarato ex art. 214 c.p.c. di non conoscere la sottoscrizione dei presunti destinatari autorizzati a ricevere gli atti per presente sugli Parte_1
avvisi di ricevimento delle presunte notifiche a mezzo posta delle ingiunzioni di pagamento, rilevando che tali sottoscrizioni il più delle volte non erano leggibili, né riconducibili all'amministratore, legale rappresentante, della società e, in ogni caso, negando che il presunto firmatario fosse effettivamente autorizzato a ricevere gli atti;
ha altresì eccepito, per i casi di consegna a persona incaricata alla ricezione, il mancato invio del c.d. CAD.
Si tratta all'evidenza di un disconoscimento privo di qualsivoglia effetto, dovendo al contrario ritenersi che le ingiunzioni siano pervenute legittimamente nella sfera di conoscibilità della società ricorrente, in mancanza di proposizione di querela di falso, dato che la non ha Parte_1
contestato la riconducibilità dell'indirizzo indicato sull'avviso di ricevimento alla propria sede e
3 che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, "in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova fino a querela di falso la consegna al destinatario, a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa
, nello spazio dell' avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e "purché correttamente indirizzate al destinatario" e, inoltre, “la relata di notifica di un atto fa fede fino
a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione dei fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco” (cfr. Cass., Sez. 6,
15/07/2016, n. 14501; Sez. 6 - 5, Ord. 31/07/2015, n. 16289, nonché Cass., Sez. 3,
04/02/2014, n. 2421).
Quanto all'eccepito mancato deposito del c.d. CAD di cui alla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, il vizio non sussiste essendo stato rispettato il dettato dell'art. 145 c.p.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la raccomandata informativa è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma "nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., (il destinatario) va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede" (Cass. Sez. 6 - 2, Ord.,
04/10/2021, n. 2684; Sez. 3, Ord., 26/05/2020, n. 9878).
Malgrado le notifiche sopra indicate risultino tempestive, va ad abundantiam osservato che la mancata notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni entro il termine di 90 giorni non avrebbe comunque comportato l'estinzione della pretesa sanzionatoria, giacchè la tempestività della notifica non è requisito di esistenza, bensì di validità del singolo verbale, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto proporre ugualmente opposizione entro
30 giorni dalla conoscenza dell'accertamento, come correttamente precisato dal CP_1
4 resistente (cfr. Cass., Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080, ove si legge: “Che la notificazione tempestiva non sia un requisito di esistenza, ma soltanto di validità (…), è reso più evidente dalla considerazione dell'ipotesi della notificazione del verbale di accertamento effettuata oltre il termine di legge. In questa situazione, non essendo stata impedita la conoscenza della contestazione da parte del destinatario della sanzione, la mancata proposizione del ricorso al prefetto ed il mancato pagamento in misura ridotta non potrebbero non dare luogo all'esecutività del provvedimento sanzionatorio, non solo esistente ma anche notificato”).
Il terzo motivo va del pari respinto.
Non solo non risulta che la ricorrente abbia tempestivamente comunicato all'ente accertatore i dati del trasgressore, ma non ha comunque proposto tempestiva impugnazione avverso i verbali di accertamento delle infrazioni onde far valere la carenza di legittimazione passiva, lamentata sul presupposto dell'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 C.d.S.
A fronte di questo, deve ritenersi che abbia legittimamente dato avvio alla procedura di CP_2
riscossione in ordine a crediti ormai divenuti irretrattabili, poiché consacrati in titoli inoppugnabili.
In tal senso giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte, in base ai quali “il difetto di legittimazione passiva derivante dall'inapplicabilità dell'art.
196 C.d.S. alle società di noleggio di veicoli senza conducente deve essere fatto valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis C.d.S., per impedire che essi diventino definitivi” e “in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza (…) secondo cui l'art. 196 C.d.S. (…) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 C.d.S., con il responsabile dell'infrazione. Sul punto, va ribadito che (…) l'argomento
"puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del
5 noleggiatore, "non convince, perchè privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 C.d.S.". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicchè la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate” (v. Cass., Sez. 3, Ord. 07/12/2024, n. 31454; Sez. 3, Sent.
09/11/2022, n. 32920; Sez. 6-2, ord. 25/01/2018, n. 1845).
Infine, è infondato anche il quarto motivo, in quanto l'intimazione di pagamento risulta congruamente ed adeguatamente motivata mediante il puntuale richiamo dei dati relativi alle singole ingiunzioni, posto che la legge n. 241/1990 trova applicazione in riferimento a quei procedimenti amministrativi che devono concludersi con l'adozione di provvedimenti comportanti modificazioni delle situazioni giuridiche dei destinatari o comunque autonomamente rilevanti in relazione a dette situazioni, mentre non rientrano nelle previsioni della stessa norma quegli atti di carattere meramente accessorio, che hanno la sola finalità di portare a conoscenza dei terzi un atto amministrativo in precedenza adottato (v. Cass., Sez. 1,
03/03/2005, n. 4643).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del d.m. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata.
6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore di ciascuna delle resistenti delle spese di lite, che liquida per ciascuna delle resistenti in € 2.500,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 4 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4505/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Nasti del Foro di Napoli in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, con elezione di domicilio presso il suo studio
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Moretto in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura civica e
(C.F. CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Zardini del Foro di Venezia in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso il suo studio
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione agli atti dell'agente della riscossione ex art. 32 d. lgs. n.
150/2011
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza odierno, che qui si devono intendere richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011 da avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 2423091230000759 Parte_1
del 25/05/2023 emesso da in relazione a n. 11 ingiunzioni per sanzioni CP_2
amministrative irrogate dal per violazioni del Codice della strada, Controparte_1
d'importo complessivo pari a € 10.366,17.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha posto i seguenti quattro motivi: 1) nullità dell'avviso d'intimazione, sul presupposto che le ingiunzioni di pagamento non le fossero state notificate, e così pure i verbali d'accertamento da cui le prime erano derivate;
2) prescrizione delle sanzioni amministrative, in quanto le notifiche dei verbali d'accertamento e delle ordinanze ingiunzioni, quand'anche per mera ipotesi perfezionate, sarebbero state tardive, ossia sarebbero intervenute , quanto ai primi, oltre il termine di 90 giorni dalla commissione dell'infrazione per i verbali e, quanto alle seconde, oltre il termine di 5 anni;
3) carenza di legittimazione passiva in capo alla , trattandosi di società che svolge Parte_1
attività di noleggio per conto terzi di veicoli senza conducente messi a sua disposizione dalle multinazionali del settore (ALD, LEASYS, LEASE PLAN) con contratti a medio e lungo termine, non essendo perciò tenuta al pagamento delle sanzioni amministrative relative ad infrazioni commesse dai conducenti/locatari, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 196 e 94, comma 4 bis, cod. strada;
4) nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3, comma 3, d. lgs. n. 241/1990.
2 Si è costituito il , eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, Controparte_1
per violazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011, contestando nel merito le argomentazioni avversarie ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è costituita osservando che tutte le ingiunzioni di pagamento risultavano CP_2
notificate a mezzo del servizio postale presso la sede legale della società opponente, ove erano state consegnate ai soggetti incaricati alla ricezione delle notificazioni, che avevano sottoscritto i relativi avvisi di ricevimento, aderendo per il resto alle difese del CP_1
I primi due motivi di opposizione sono infondati.
Le parti resistenti, costituendosi, hanno depositato nel fascicolo la prova delle notifiche dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada e delle correlate ingiunzioni di pagamento, compiute, quanto alle prime, a mezzo pec, presso l'indirizzo utilizzato all'epoca dalla società debitrice, e, quanto alle Email_1
seconde, a mezzo del servizio postale (v. doc.
3-12 e doc.
1-11 nonchè visura CP_1 CP_2
camerale storica della società ricorrente doc. 17 . CP_1
Alla prima udienza la ricorrente ha dichiarato ex art. 214 c.p.c. di non conoscere la sottoscrizione dei presunti destinatari autorizzati a ricevere gli atti per presente sugli Parte_1
avvisi di ricevimento delle presunte notifiche a mezzo posta delle ingiunzioni di pagamento, rilevando che tali sottoscrizioni il più delle volte non erano leggibili, né riconducibili all'amministratore, legale rappresentante, della società e, in ogni caso, negando che il presunto firmatario fosse effettivamente autorizzato a ricevere gli atti;
ha altresì eccepito, per i casi di consegna a persona incaricata alla ricezione, il mancato invio del c.d. CAD.
Si tratta all'evidenza di un disconoscimento privo di qualsivoglia effetto, dovendo al contrario ritenersi che le ingiunzioni siano pervenute legittimamente nella sfera di conoscibilità della società ricorrente, in mancanza di proposizione di querela di falso, dato che la non ha Parte_1
contestato la riconducibilità dell'indirizzo indicato sull'avviso di ricevimento alla propria sede e
3 che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, "in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova fino a querela di falso la consegna al destinatario, a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa
, nello spazio dell' avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e "purché correttamente indirizzate al destinatario" e, inoltre, “la relata di notifica di un atto fa fede fino
a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione dei fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco” (cfr. Cass., Sez. 6,
15/07/2016, n. 14501; Sez. 6 - 5, Ord. 31/07/2015, n. 16289, nonché Cass., Sez. 3,
04/02/2014, n. 2421).
Quanto all'eccepito mancato deposito del c.d. CAD di cui alla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, il vizio non sussiste essendo stato rispettato il dettato dell'art. 145 c.p.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la raccomandata informativa è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma "nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., (il destinatario) va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede" (Cass. Sez. 6 - 2, Ord.,
04/10/2021, n. 2684; Sez. 3, Ord., 26/05/2020, n. 9878).
Malgrado le notifiche sopra indicate risultino tempestive, va ad abundantiam osservato che la mancata notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni entro il termine di 90 giorni non avrebbe comunque comportato l'estinzione della pretesa sanzionatoria, giacchè la tempestività della notifica non è requisito di esistenza, bensì di validità del singolo verbale, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto proporre ugualmente opposizione entro
30 giorni dalla conoscenza dell'accertamento, come correttamente precisato dal CP_1
4 resistente (cfr. Cass., Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080, ove si legge: “Che la notificazione tempestiva non sia un requisito di esistenza, ma soltanto di validità (…), è reso più evidente dalla considerazione dell'ipotesi della notificazione del verbale di accertamento effettuata oltre il termine di legge. In questa situazione, non essendo stata impedita la conoscenza della contestazione da parte del destinatario della sanzione, la mancata proposizione del ricorso al prefetto ed il mancato pagamento in misura ridotta non potrebbero non dare luogo all'esecutività del provvedimento sanzionatorio, non solo esistente ma anche notificato”).
Il terzo motivo va del pari respinto.
Non solo non risulta che la ricorrente abbia tempestivamente comunicato all'ente accertatore i dati del trasgressore, ma non ha comunque proposto tempestiva impugnazione avverso i verbali di accertamento delle infrazioni onde far valere la carenza di legittimazione passiva, lamentata sul presupposto dell'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 C.d.S.
A fronte di questo, deve ritenersi che abbia legittimamente dato avvio alla procedura di CP_2
riscossione in ordine a crediti ormai divenuti irretrattabili, poiché consacrati in titoli inoppugnabili.
In tal senso giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte, in base ai quali “il difetto di legittimazione passiva derivante dall'inapplicabilità dell'art.
196 C.d.S. alle società di noleggio di veicoli senza conducente deve essere fatto valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis C.d.S., per impedire che essi diventino definitivi” e “in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza (…) secondo cui l'art. 196 C.d.S. (…) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 C.d.S., con il responsabile dell'infrazione. Sul punto, va ribadito che (…) l'argomento
"puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del
5 noleggiatore, "non convince, perchè privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 C.d.S.". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicchè la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate” (v. Cass., Sez. 3, Ord. 07/12/2024, n. 31454; Sez. 3, Sent.
09/11/2022, n. 32920; Sez. 6-2, ord. 25/01/2018, n. 1845).
Infine, è infondato anche il quarto motivo, in quanto l'intimazione di pagamento risulta congruamente ed adeguatamente motivata mediante il puntuale richiamo dei dati relativi alle singole ingiunzioni, posto che la legge n. 241/1990 trova applicazione in riferimento a quei procedimenti amministrativi che devono concludersi con l'adozione di provvedimenti comportanti modificazioni delle situazioni giuridiche dei destinatari o comunque autonomamente rilevanti in relazione a dette situazioni, mentre non rientrano nelle previsioni della stessa norma quegli atti di carattere meramente accessorio, che hanno la sola finalità di portare a conoscenza dei terzi un atto amministrativo in precedenza adottato (v. Cass., Sez. 1,
03/03/2005, n. 4643).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del d.m. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata.
6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore di ciascuna delle resistenti delle spese di lite, che liquida per ciascuna delle resistenti in € 2.500,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 4 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
7