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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1006/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.. , con il patrocinio dell'avv. ZUCCARO EVA C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
i coniugi premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina (PI), il 28 giugno 2014, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), Anno 2014, Parte II, Serie A, n°19
e che, dalla loro unione, era nata la figlia, il 2 giugno 2015. Per_1
Il Tribunale osserva: - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 23 aprile 2024, il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 168/2025;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e n Cascina (PI), il 28 giugno 2014, con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del Comune di Cascina (PI), Anno 2014, Parte II, Serie A, n°19,
Sull'accordo delle parti, il Tribunale dispone che:
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi genitori, come per legge, Per_1 con collocazione privilegiata presso la madre;
2) Il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale;
Pt_1
3) La figlia trascorrerà con entrambi i genitori tempi paritetici e sarà, pertanto, seguito il Per_1 criterio dell'alternanza: la bambina trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro.
Per quanto concerne feste e festività, i coniugi concordano che la bambina le trascorrerà secondo le seguenti modalità:
- la sera del 24/12 con la madre;
- il pranzo del 25/12 con la madre o con il padre ad anni alterni;
- il pranzo del 26/12 con il padre;
- le giornate dal 31/12 al 2/1 con la madre o con il padre ad anni alterni;
- la giornata del 6/1 con la madre o con il padre ad anni alterni (in modo alternato rispetto al 31/12
– 1/1);
- le ulteriori feste religiose e nazionali secondo il criterio dell'alternanza.
Per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro la data del 31/5 di ogni anno.
Per quanto riguarda i compleanni, infine:
- per quelli della bambina, i genitori si impegneranno a festeggiarli insieme;
- per quelli dei genitori, in deroga al calendario ordinario, la bambina trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato;
4) Resta inteso, in qualsiasi caso, che al tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, oltre che la responsabilità legale e morale del genitore incaricato di occuparsi della bambina in quel determinato momento;
5) Le spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche) verranno affrontate da entrambi i genitori al 50% previo accordo tra gli stessi. Ogni esborso di tale genere dovrà, in ogni caso, essere debitamente documentato;
6) Le decisioni di maggior interesse per la figlia, vale a dire quelle relative alla cura e all'educazione (mediche, relative a viaggi all'estero, scolastiche, religiose, sportive e sociali), saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno anche separatamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi tuttavia alla comunicazione pacifica tra loro e ad informarsi reciprocamente sulle questioni più significative, ivi includendovi gli spostamenti di rilievo con la figlia;
7) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per entrambi i figli;
8) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
9) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1006/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.. , con il patrocinio dell'avv. ZUCCARO EVA C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
i coniugi premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina (PI), il 28 giugno 2014, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), Anno 2014, Parte II, Serie A, n°19
e che, dalla loro unione, era nata la figlia, il 2 giugno 2015. Per_1
Il Tribunale osserva: - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 23 aprile 2024, il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 168/2025;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e n Cascina (PI), il 28 giugno 2014, con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del Comune di Cascina (PI), Anno 2014, Parte II, Serie A, n°19,
Sull'accordo delle parti, il Tribunale dispone che:
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi genitori, come per legge, Per_1 con collocazione privilegiata presso la madre;
2) Il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale;
Pt_1
3) La figlia trascorrerà con entrambi i genitori tempi paritetici e sarà, pertanto, seguito il Per_1 criterio dell'alternanza: la bambina trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro.
Per quanto concerne feste e festività, i coniugi concordano che la bambina le trascorrerà secondo le seguenti modalità:
- la sera del 24/12 con la madre;
- il pranzo del 25/12 con la madre o con il padre ad anni alterni;
- il pranzo del 26/12 con il padre;
- le giornate dal 31/12 al 2/1 con la madre o con il padre ad anni alterni;
- la giornata del 6/1 con la madre o con il padre ad anni alterni (in modo alternato rispetto al 31/12
– 1/1);
- le ulteriori feste religiose e nazionali secondo il criterio dell'alternanza.
Per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro la data del 31/5 di ogni anno.
Per quanto riguarda i compleanni, infine:
- per quelli della bambina, i genitori si impegneranno a festeggiarli insieme;
- per quelli dei genitori, in deroga al calendario ordinario, la bambina trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato;
4) Resta inteso, in qualsiasi caso, che al tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, oltre che la responsabilità legale e morale del genitore incaricato di occuparsi della bambina in quel determinato momento;
5) Le spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche) verranno affrontate da entrambi i genitori al 50% previo accordo tra gli stessi. Ogni esborso di tale genere dovrà, in ogni caso, essere debitamente documentato;
6) Le decisioni di maggior interesse per la figlia, vale a dire quelle relative alla cura e all'educazione (mediche, relative a viaggi all'estero, scolastiche, religiose, sportive e sociali), saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno anche separatamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi tuttavia alla comunicazione pacifica tra loro e ad informarsi reciprocamente sulle questioni più significative, ivi includendovi gli spostamenti di rilievo con la figlia;
7) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per entrambi i figli;
8) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
9) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina