Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 31/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Distaccata di Ischia
R.G.: 384/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Giudice Unico Dott. Achille Mazzuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° R.G. 384/2015, avente ad oggetto contratti bancari, redatta nella forma semplificata, prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della Legge 69/2009
TRA
in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t.
NONCHE':
Sig.ra (C.F.: ); Sig.ra Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._2
amm.re di e nato ad [...] il [...] Parte_2 CP_1
(C.F.: ); tutti rapp.ti e difesi dall'Avv.to C.F._3
Umberto Oliveri del Castillo, con studio in Napoli, alla Via Fornari, 4
Rgn°384/2015 IL GIUDICE 1
(dr. Achille Mazzuolo)
ATTORI
CONTRO
in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Erik
Furno, con studio in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3
CONVENUTA
NONCHE':
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa CP_3
dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi ed elett.te dom.ta presso l'Avv.to Carmen Rosita Cecchetti, con studio in Durazzano
(BN), alla Via S. Pietro n. 5
CONVENUTO INTERVENTORE
FATTO
- Con atto di citazione, notificato in data 05/08/2015, gli attori, titolari del c/c n. 133/57/00501, convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, la Controparte_2
e la come convenuto interventore, per ivi sentir
[...] CP_3
accogliere la seguente domanda:
1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 co.3 e seguenti, delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e del c/c n. 133/57/00501, relativo alla determinazione degli interessi debitori;
2) Dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali, applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in
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via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 e 1282 comma 1 c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
3) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 1283 e, per l'effetto, dell'art. 1418 co.1, dell'art. 7, commi 2e
3, delle condizioni generali di contratto, relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi debitori, riconoscendo la sola capitalizzazione annuale di quelli creditori ed, a far data della domanda con cadenza trimestrale, dei medesimi al rapporto in esame ex art. 1283 c.c.;
4) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni di massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
5) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346 e per l'effetto dell'art. 1418 c.c., degli addebiti ultralegali, applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, applicata dalla banca, per mancanza di apposita pattuizione, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6) Accertare e dichiarare l'invalidità delle CMS trimestrali applicate al c/c oggetto di causa nonché degli interessi ultralegali;
7) Accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rideterminazione del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto, in base ai risultati del ricalcolo dei medesimi in regime di saggio legale di
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interesse, che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnica-contabile, sui saldi sia attivi che passivi, senza capitalizzazioni, con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenuti altri addebiti e di interessi. Con la conseguente rideterminazione del saldo contabile finale dei conti correnti, oggetto di causa;
8) Determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario e quindi il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.);
9) Accertare e dichiarare, previo accertamento del determinare, il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario e quindi il Tasso
Effettivo Globale (T.E.G.), la violazione della legge 108/96, come evidenziato in CTP e, per l'effetto, eliminare ogni remunerazione per interessi, spese e commissioni e competenze in favore della banca, condannando la stessa convenuta, in applicazione dell'art. 1815 c.c., all'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci anzidette.
10) Condannare la convenuta banca alla restituzione della somma, illegittimamente, addebitata.
11) Condannare la banca opposta alla correzione contabile finale ed alla segnalazione in Centrale Rischi;
12) Dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa agli impugnati rapporti bancari;
13) In ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376
c.c.;
14) Condannare, in ogni caso, la parte soccombente, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'Avv.to Erik Furno.
- Si costituiva la che chiedeva la chiamata in causa dei garanti CP_2
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e/o fideiussori e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento di € 89.451,00, in virtù del saldo debitore del c/c e il rigetto della domanda attorea.
- Si costituiva, inoltre, la quale cessionaria e si riportava CP_3
alla difesa della banca convenuta;
- In data 21/02/2018, veniva nominato C.T.U., il dott. Persona_1
che, in data 03/08/18, depositava l'elaborato;
- In data 06/11/20, veniva rinnovata la C.T.U., stabilendo criteri diversi di calcolo, così come specificati dallo stesso C.T.U.;
- Nel marzo 2021, veniva depositata l'integrazione della C.T.U.;
- Precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata, quindi va accolta. I punti fondamentali da dirimere sono le somme illegittimamente addebitate sul c/c dell'attore, quindi il “quantum” e la prescrizione di alcune somme. Sul punto si osserva che la prescrizione decennale della domanda di ripetizione da parte del correntista, di somme illegittimamente addebitate, si deve calcolare dalla data di estinzione del conto.
Bisogna poi stabilire se gli addebiti sono c.d. rimesse ripristinatorie o c.d. rimesse solutorie.
Sulla distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, il Supremo Collegio, in perfetta continuità con l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite del 2010, chiarisce che “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse
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solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato”. Mentre, con riferimento alle rimesse c.d. ripristinatorie, “che affluiscono su un conto non 'scoperto' ma solo 'passivo', non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento, non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare, in qualsiasi momento, la somma versata sul conto corrente, che la banca
è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”. In conclusione, come evidenziato anche dal Tribunale di Napoli, “in tema di indebito bancario, l'Istituto di credito non ha diritto a quelle annotazioni in conto corrente prive di un valido titolo le quali, addebitate sul conto corrente, vanno stornate ai fini della rideterminazione del reale saldo,
a nulla rilevando che le stesse ricadano nel periodo 'coperto' da prescrizione. Ciò in quanto la rettifica del saldo di conto corrente non
è soggetta a limiti temporali e, in particolare, al termine di prescrizione decennale, che invece interessa la ripetizione delle rimesse solutorie.
E, quindi, possiamo dire, senza timore di smentita, che in tema di conto corrente bancario, sussiste l'interesse del cliente all'accertamento giudiziale, anche prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anasocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione
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delle somme illecitamente riscosse dalla banca.
Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nella sentenza della
Corte di Cassazione sez. Unite del 13/06/2019 n. 15895. Sempre in tema di prescrizione, si osserva, come indicato anche dal C.T.U., che, tra le parti, ci sono stati vari tentativi di mediazione, che hanno interrotto i termini di prescrizione;
il C.T.U., pertanto, ha indicato con chiarezza, che, a fronte di un saldo “con addebito”, effettuato dalla risulta un saldo “a credito” della parte attrice, eliminando tutte CP_2
le somme illegittimamente addebitate sul c/c 133/57/00501.
Alla luce di tali osservazioni, è evidente che le eccezioni dei convenuti, sia per la prescrizione sia per la domanda riconvenzionale, non possano trovare ingresso.
Si ritiene, pertanto, condivisibile l'elaborato redatto dal C.T.U., in data
03/08/2018, in cui egli ha individuato ed evidenziato nel rapporto di conto corrente una serie di costi (interessi, spese, commissioni ed latri oneri) non validamente pattuiti tra le parti;
da tali operazioni è emerso un credito, a favore dell'attrice, di € 37.051,93.
Da ultimo, si osserva e si valuta anche il comportamento processuale dei convenuti, che, sicuramente, non hanno avuto una condotta collaborativa infatti non hanno consegnato al C.T.U. una serie di documenti, né hanno depositato una comparsa conclusionale ma solo una breve nota, fuori termine, dimostrando così uno scarso interesse alla propria difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da in persona Parte_1
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del legale rapp.te p.t., nei confronti della Controparte_2
e così provvede:
[...] CP_3
1) Accoglie la domanda attrice, per i motivi su esposti e, per l'effetto, condanna la e la Controparte_2
in solido tra loro, a rimborsare all'attrice, l'importo di € CP_3
37.051,93, oltre interessi dalla chiusura del conto corrente al soddisfo;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali, che vengono liquidate in € 700,00 per spese, oltre spese del
C.T.U. ed € 9.000,00 per onorario, oltre oneri accessori, se dovuti e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.to Umberto Oliveri del Castillo, quale antistatario;
3) Rigetta le altre domande, in quanto infondate.
Così deciso.
Ischia, 28/03/2025
Il Giudice
Achille Mazzuolo
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