CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15611/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.tivoli.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13284/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica Ricorrente_1 impugnava l'accertamento in rettifica n.36 in oggetto notificato, in data 16 luglio 2024, dal Comune di Tivoli - per TARI anni dal 2019 al 2022 - per l'unita' immobiliare sita in Indirizzo_1, cat. A2, Dati_Catastali_1 sub 1 indicata nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l'accertamento impugnato era da ritenersi illegittimo per aver pagato il dovuto, per difetto di motivazione e di allegazione degli atti alla base, per violazione di legge, anche sotto il profilo del cumulo giuridico non applicato nella fattispecie, in ogni caso per erroneita' della superficie accertata, non avendo il Comune resistente considerato che la superficie accertata era maggiore di quella imponibile
(effettivi 34 metri quadrati) , come da documentazione allegata, per cui chiedeva l'annullamento dell' atto in oggetto.
Il Comune di Tivoli si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.12.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che la ricorrente ha prodotto idonea documentazione dalla quale si evince la fondatezza delle argomentazioni relativamente all' unita' immobiliare sopra indicata in ricorso e nell'atto impugnato, in particolare sull'errato calcolo delle superfici oggetto di tassabilita', pari a mq.34 in luogo dei metri quadrati errati indicati dall'ente comunale, avendo peraltro gia' pagato la somma intera dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale ( e solo in parte a bed and breakfast).
In particolare la sig.ra Ricorrente_1 ha provato di avere diritto alla rideterminazione dell'importo richiesto, avendo dimostrato l'erronea quantificazione delle aree tassabili, dovendo dunque accogliersi la richiesta per una superficie tassabile di soli mq.34 , in luogo di quella maggiore indicata nell'atto in oggetto.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, accoglie il ricorso .
L'accoglimento di tale punto di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Sussistono giustificati motivi, data la natura delle questioni trattate, per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Spese compensate. ROMA, 19.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15611/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.tivoli.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13284/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica Ricorrente_1 impugnava l'accertamento in rettifica n.36 in oggetto notificato, in data 16 luglio 2024, dal Comune di Tivoli - per TARI anni dal 2019 al 2022 - per l'unita' immobiliare sita in Indirizzo_1, cat. A2, Dati_Catastali_1 sub 1 indicata nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l'accertamento impugnato era da ritenersi illegittimo per aver pagato il dovuto, per difetto di motivazione e di allegazione degli atti alla base, per violazione di legge, anche sotto il profilo del cumulo giuridico non applicato nella fattispecie, in ogni caso per erroneita' della superficie accertata, non avendo il Comune resistente considerato che la superficie accertata era maggiore di quella imponibile
(effettivi 34 metri quadrati) , come da documentazione allegata, per cui chiedeva l'annullamento dell' atto in oggetto.
Il Comune di Tivoli si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.12.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che la ricorrente ha prodotto idonea documentazione dalla quale si evince la fondatezza delle argomentazioni relativamente all' unita' immobiliare sopra indicata in ricorso e nell'atto impugnato, in particolare sull'errato calcolo delle superfici oggetto di tassabilita', pari a mq.34 in luogo dei metri quadrati errati indicati dall'ente comunale, avendo peraltro gia' pagato la somma intera dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale ( e solo in parte a bed and breakfast).
In particolare la sig.ra Ricorrente_1 ha provato di avere diritto alla rideterminazione dell'importo richiesto, avendo dimostrato l'erronea quantificazione delle aree tassabili, dovendo dunque accogliersi la richiesta per una superficie tassabile di soli mq.34 , in luogo di quella maggiore indicata nell'atto in oggetto.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, accoglie il ricorso .
L'accoglimento di tale punto di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Sussistono giustificati motivi, data la natura delle questioni trattate, per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Spese compensate. ROMA, 19.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti