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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3338, Ruolo Generale dell'anno 2023 ed assunta in decisione all'udienza del 03.10.2024, vertente
TRA
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, Parte_1 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Parte_2 iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, in persona del proprio procuratore ad negotia Dott.ssa in virtù Parte_3
dei poteri conferitigli con procura speciale del 3 agosto 2021, in autentica Notaio Dott. di Bologna rep.95.399/racc.11.384 rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Luigi Marcelli con studio in Roma al Viale Egeo n.61, anche quale domicilio eletto, come da delega in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante protempore Controparte_1
attualmente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, presso lo
Studio dell'avv. Elisabetta Zannotti, che la rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto del notaio rep. N 55418 racc. n. 16104, Persona_2
registrato a Roma il 4 maggio 2022, depositato in atti.
CONVENUTO OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18;
363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
A sostegno della propria domanda la parte attrice allegava: di aver patito danni al patrimonio per fatto e colpa di in conseguenza della perpetrata violazione del disposto di cui Controparte_1 all'art. 43 comma 2° R.D. 21.12.1933 n. 1736 (Legge Assegno) e con riguardo a n. 9 assegni di traenza tutti muniti, ab origine, della clausola di non trasferibilità tutti negoziati presso uno sportello bancario/postale della stessa e tutti incassati da soggetti diversi dagli originari Controparte_1
beneficiari, precisamente:
1. Assegno di Traenza n. 53852808 emesso da UnipolBanca in data 5.10.2016 su disposizione di all'ordine di Parte_1 [...]
(beneficiario originario) per € 906,77 e trafugato e di poi contraffatto Persona_3
previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come Persona_4
(falso beneficiario) e negoziato in data 20.10.2016 presso filiale n. 55981
[...] CP_1 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno.
2. Assegno di Traenza n. 53852782 emesso e spedito da in data 05.10.2016 su disposizione di Parte_4 Parte_1 all'ordine di ” (beneficiario originario), di € 973,14 e trafugato e di poi Persona_5
contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come
” (falso beneficiario e già presente al n.1) e negoziato e pagato c/o Persona_4 [...]
filiale 55981 in data 20.10.2016 come risulta da stampigliatura sul retro Controparte_1 dell'assegno;
3. Assegno di Traenza n. 53852796 emesso e spedito da in data Parte_4
05.10.2016 su disposizione di all'ordine di “MORBINATI Parte_1
RAIMONDO” (beneficiario originario), di € 1.532,96 e trafugato e di poi contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come Persona_4
” (falso beneficiario già presente ai precedenti nn. 1 e 2) e negoziato e pagato c/o
[...] [...] filale 55981 in data 20.10.2016 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno; Controparte_1
4. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n.74480130 emesso da (già CP_2 Parte_4 in data 30.09.2016 su disposizione di all'ordine di Parte_1 [...]
” (beneficiario originale) e spedito in pari data, di € 800,00, e trafugato e di poi Per_6
contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come
(falso beneficiario ) e negoziato e pagato c/o Persona_7 [...]
filiale 63315 in data 12.10.2016 come risulta da stampigliatura sul retro Controparte_1 dell'assegno;
5. Assegno di Traenza n.74480755 emesso da UnipolBanca in data 29.09.2016 su disposizione di all'ordine di Parte_1 Persona_8
”(beneficiario originario) per € 2.000,00 e trafugato e di poi contraffatto- previa
[...] abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come “
[...]
(falso beneficiario già presente al precedente n.4) e negoziato in data Persona_9
12.10.2016 presso sportello bancario di filiale 63315 (Torino via Marsigli, 22) come CP_1 risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
6. Assegno di Traenza n.74565758 emesso da CP_2
(già UnipolBanca) in data 3.01.2017 su disposizione di
[...] Parte_1 Parte_1 all'ordine di (beneficiario originario) per € 1.112,82, e trafugato e di poi Persona_10 contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come
[...]
(falso beneficiario), e negoziato in data 15.02.2017 presso Persona_11 CP_1
filiale 16001(Caserta via del Redentore n.27) come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
7. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n.0074580696 emesso da (già CP_2 Pt_4
in data 27.01.2017 su disposizione di all'ordine di
[...] Parte_1
” (beneficiario originario) e spedito in pari data di € 2.987,00, e Parte_5
trafugato e di poi contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come ” ( falso beneficiario già presente al precedente n. 6) n. e Persona_11
negoziato e pagato c/o filiale 16003 (Casal di Principe c.so Umberto, 65) in Controparte_1 data 15.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
8. Assegno di Traenza n.
2407099145 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di
[...] all'ordine di AS AR RO (beneficiario originario) per € Parte_1
2.247,00, e trafugato e di poi contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario e con indicazione di altro indicato come TR A” (falso beneficiario) pagato in data 21.02.2017 c/o filiale 62058 (Giulianova -Te) come risulta da stampigliatura CP_1 sul retro dell'assegno a soggetto diverso dall'originario beneficiario;
9. Assegno di Traenza
n.2407099151 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di
[...] all'ordine di ”(beneficiario originario) -spedito il Parte_1 Persona_12
10.02.2017- di € 2.300,00 e trafugato e di poi contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come TR A” (falso beneficiario già presente al precedente punto n. 8) e pagato c/o filiale 62058 (Sempre di Controparte_1 CP_3 in data 21.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno. Precisava le conclusioni chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma accertata e ritenuta la responsabilità di
[...]
nella negoziazione dei 9(nove) assegni di traenza meglio indicati e specificati in atti, Controparte_1
condannare la stessa Società convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della complessiva somma di € 14.859,69 - pari alla sommatoria dei singoli importi portati da ciascuno dei 9 assegni di traenza, e pari all'importo complessivo sostenuto da per Parte_1
ripetere il pagamento in favore degli orinari beneficiari degli stessi nove assegni di traenza trafugati- rivalutata- a far data dalla negoziazione dei titoli trafugati o in subordine da quella della ripetizione del pagamento e/o in ulteriore subordine da quello della domanda- anno per anno secondo l'indice medio dell'Istat per i prezzi al consumo e su tale somma rivalutata calcolare sia gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 attesa l'attività imprenditoriale esercitata dalla
[...]
e con conseguente riconoscimento degli interessi legali dalla data di Parte_1
negoziazione, in subordine dalla ripetizione del pagamento o in ulteriore subordine dalla data della domanda, oltre al rimborso delle spese di giudizio, e vinte le competenze maggiorate degli accessori di legge (spese generali, c.p.a. e IVA).” Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle avverse domande e Controparte_1 chiedendo: “- Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e Controparte_1
diritto. - in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- Vittoria di spese e onorari di causa.”
La causa era istruita documentalmente.
All'udienza del 03.10.2024 le parti erano invitate a precisare le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
Con riferimento alla causa petendi, , con il Parte_1
procedimento che ci occupa invoca la responsabilità di per aver pagato a Controparte_1
soggetti non legittimati i dedotti assegni di traenza non trasferibili con clausola di intrasferibilità ex art. 43 2° co. Leggi Assegni, emessi da Unipol Banca S.p.A. e precisamente:
1. Assegno di Traenza n. 53852808 emesso da UnipolBanca in data 5.10.2016 all'ordine di
(beneficiario originario) per € 906,77 trafugato, Persona_3
contraffatto ed incassato presso da (falso Controparte_1 Persona_4
beneficiario);
2. Assegno di Traenza n. 53852782 emesso e spedito da in data Parte_4
05.10.2016 all'ordine di ” (beneficiario originario), di € 973,14 trafugato, Persona_5 contraffatto ed incassato presso da “ ” (falso Controparte_1 Persona_4
beneficiario);
3. Assegno di Traenza n. 53852796 emesso e spedito da in data Parte_4
05.10.2016 all'ordine di “MORBINATI RAIMONDO” (beneficiario originario), di €
1.532,96 trafugato, contraffatto ed incassato presso da Controparte_1 Persona_4
” (falso beneficiario);
4. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n.74480130
[...] emesso da (già in data 30.09.2016 all'ordine di CP_2 Parte_4 [...]
(beneficiario originale) e spedito in pari data, di € 800,00, trafugato, Per_6 contraffatto ed incassato presso da Controparte_1 Persona_7
(falso beneficiario);
5. Assegno di Traenza n.74480755 emesso da
[...]
UnipolBanca in data 29.09.2016 all'ordine di ” Persona_8
(beneficiario originario) per € 2.000,00 trafugato, contraffatto ed incassato presso
[...] da (falso beneficiario);
6. Assegno Controparte_1 Persona_9 di Traenza n.74565758 emesso da (già UnipolBanca) in data 3.01.2017 CP_2 all'ordine di (beneficiario originario) per € 1.112,82, trafugato, Persona_10 contraffatto ed incassato presso da (falso Controparte_1 Persona_11
beneficiario);
7. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n.0074580696 emesso da CP_2
(già in data 27.01.2017 all'ordine di ”
[...] Parte_4 Parte_5
(beneficiario originario), trafugato, contraffatto ed incassato presso da Controparte_1
(falso beneficiario);
8. Assegno di Traenza n. 2407099145 Persona_11 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 all'ordine di AS AR
RO (beneficiario originario) per € 2.247,00, trafugato, contraffatto ed incassato presso da TR A” (falso beneficiario);
9. Assegno di Traenza Controparte_1
n.2407099151 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 all'ordine di
[...]
” (beneficiario originario) trafugato, contraffatto ed incassato presso Per_12 Controparte_1 da TR A” (falso beneficiario).
[...]
La domanda di parte attrice, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso della causa e dalle circostanze condivise in contraddittorio tra le parti, appare fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente si ricorda che in merito al riparto dell'onere della prova l'art. 2697
c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta, invero, provata da parte della società attrice quanto dedotto, ovvero: l'emissione e spedizione da parte della
(già Unipol Banca S.p.A.) e da Intesa San Paolo S.p.A gli assegni su richiamati CP_2
ai legittimi beneficiari o copia degli assegni stessi;
dichiarazione dei legittimi beneficiari di non aver ricevuto gli assegni ad essi spediti;
la ripetizione del pagamento a favore dei legittimi beneficiari;
copia degli assegni originariamente emessi e contraffatti (Cfr. doc.ti allegati da parte attrice);
Dall'esame delle deduzioni e produzioni documentali allegate da parte convenuta risulta contestata anzi confermata la circostanza che gli assegni de quibus siano stati incassati presso gli Uffici Postali a seguito di richiesta ed apertura di conti Banco Posta.
Ebbene, dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso degli assegni richiamati da parte dei sedicenti beneficiari. Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Orbene, si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è con la diligenza dovuta, è da Controparte_1
riferirsi a quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Dunque, si osserva che la Suprema Corte condivisibilmente qualifica la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, come contrattuale, e non oggettiva, con l'onere dell'istituto di credito di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
La natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno, dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un.
n. 14712 del 26/06/2007).
Sulla base dei suesposti principi, consegue che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato gli assegni non trasferibili a persone diverse dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le sia imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del recente arresto delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Nel caso che ci occupa, certamente emerge che la società convenuta ha proceduto al pagamento degli assegni sopra descritti a persone diverse dai legittimi beneficiari, e che la stessa, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di aver agito con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Ebbene, seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso ad identificare il sedicente beneficiario dell'assegno con documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria, per cui il pagamento dell'assegno dedotto sarebbe da ritenersi realizzato in favore di persona che appariva essere il reale beneficiario dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che il prenditore non era un «cliente abituale» del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, aveva appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza dei beneficiari (cfr. Cass. civ. n. 9842 del
14/4/2021).
Nella fattispecie in esame certamente non può essere rilevato un attento controllo dell'identità ed esame della posizione dei sedicenti beneficiari, posto che la parte convenuta non ha prodotto in atti alcuna documentazione comprovante l'attività svolta.
A fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben si sarebbero potute rilevare le criticità dell'attività fraudolenta posta in essere e si rileva che a maggior ragione un operatore specializzato ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Peraltro, si osserva che controllo degli assegni contraffatti, a differenza di quanto sostenuto da
è stato impedito alle società trattarie, avendo la società convenuta fatto Controparte_1
ricorso alla procedura di chek truncation, escludendo la possibilità alle trattarie di verificare preventivamente gli assegni, atteso che gli stessi rimangono nelle mani dell'istituto negoziatore, per cui è solo su quest'ultimo che grava sia l'onere di verifica e di identificazione del legittimo beneficiario del titolo, che la prova dell'avvenuto corretto adempimento
Alla luce di tali elementi, non può, dunque, ritenersi che il pagamento da parte della
[...]
, quale ente negoziatrice, sia avvenuto in favore di persona che, in base a CP_1
circostanze univoche, apparisse il reale beneficiario del titolo.
Ebbene nel caso in esame, la parte convenuta alcuna prova liberatoria ha prodotto al fine di escludere la propria responsabilità contrattuale, scaturita dalla sua condotta negligente, tale da aver causato alla parte istante un danno che va parametrato agli importi incassati dai sedicenti beneficiari, per un totale complessivo pari ad euro 14.859,69. Passando ad esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta ex art. 1227 c.c., di responsabilità concorrente della parte attrice per l'adozione della spedizione per posta ordinaria del titolo, si osserva che il dedotto concorso di colpa non risulta provato da Posta
Controparte_1
La contestazione sul punto da parte della parte istante, non consente di assumersi come provata la condotta colposa, vale a dire l'invio a mezzo posta ordinaria degli assegni, che secondo l'insegnamento della Cassazione integra concorso colposo del danneggiato (Cass.
S.U. 9769/2020).
E si ribadisce che l'onere della prova in ordine al concorso colposo grava sul debitore- danneggiante, nella specie . Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte, infatti, in CP_1
tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore ( Cfr. Cass. 2023 n.
25712).
La richiamata responsabilità concorrente afferente alla modalità di spedizione non può esser e ravvisata, invero, poiché i titoli di cui si tratta non sono al portatore e sono non trasferibili;
dunque, l'eventuale invio con posta ordinaria non costituisce di per se un antecedente causale dell'evento dannoso, anche perché la spedizione è gestita dalla stessa;
Controparte_1 inoltre in tale modalità non è ravvisabile un antecedente causale dell'evento dannoso in esame, o quanto meno, si ribadisce che la convenuta, pur gravata dal relativo onere probatorio, non ne ha fornito prova.
Il prospettato concorso colposo non risulterebbe, dunque, provato.
La deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore della CP_1 CP_1
società attrice della somma di euro 14.859,69. Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi come per legge sul capitale annualmente rivalutato, dal reiterato pagamento, fino al saldo.
Invero, l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. civ. n. 37798 del 27/12/2022; Cass. civ. n. 7948 del 20/4/2020).
Si rileva che parte convenuta non ha depositato in atti né le memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., né le memorie ex art. 190 c.p.c., come concesse.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la
[...]
al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
della somma di euro 14.859,69, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e gli interessi, come da domanda e rivalutazione monetaria a far data dal reiterato pagamento fino al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che quantifica nella somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 03.01.2025.
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3338, Ruolo Generale dell'anno 2023 ed assunta in decisione all'udienza del 03.10.2024, vertente
TRA
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, Parte_1 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Parte_2 iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, in persona del proprio procuratore ad negotia Dott.ssa in virtù Parte_3
dei poteri conferitigli con procura speciale del 3 agosto 2021, in autentica Notaio Dott. di Bologna rep.95.399/racc.11.384 rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Luigi Marcelli con studio in Roma al Viale Egeo n.61, anche quale domicilio eletto, come da delega in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante protempore Controparte_1
attualmente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, presso lo
Studio dell'avv. Elisabetta Zannotti, che la rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto del notaio rep. N 55418 racc. n. 16104, Persona_2
registrato a Roma il 4 maggio 2022, depositato in atti.
CONVENUTO OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18;
363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
A sostegno della propria domanda la parte attrice allegava: di aver patito danni al patrimonio per fatto e colpa di in conseguenza della perpetrata violazione del disposto di cui Controparte_1 all'art. 43 comma 2° R.D. 21.12.1933 n. 1736 (Legge Assegno) e con riguardo a n. 9 assegni di traenza tutti muniti, ab origine, della clausola di non trasferibilità tutti negoziati presso uno sportello bancario/postale della stessa e tutti incassati da soggetti diversi dagli originari Controparte_1
beneficiari, precisamente:
1. Assegno di Traenza n. 53852808 emesso da UnipolBanca in data 5.10.2016 su disposizione di all'ordine di Parte_1 [...]
(beneficiario originario) per € 906,77 e trafugato e di poi contraffatto Persona_3
previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come Persona_4
(falso beneficiario) e negoziato in data 20.10.2016 presso filiale n. 55981
[...] CP_1 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno.
2. Assegno di Traenza n. 53852782 emesso e spedito da in data 05.10.2016 su disposizione di Parte_4 Parte_1 all'ordine di ” (beneficiario originario), di € 973,14 e trafugato e di poi Persona_5
contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come
” (falso beneficiario e già presente al n.1) e negoziato e pagato c/o Persona_4 [...]
filiale 55981 in data 20.10.2016 come risulta da stampigliatura sul retro Controparte_1 dell'assegno;
3. Assegno di Traenza n. 53852796 emesso e spedito da in data Parte_4
05.10.2016 su disposizione di all'ordine di “MORBINATI Parte_1
RAIMONDO” (beneficiario originario), di € 1.532,96 e trafugato e di poi contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come Persona_4
” (falso beneficiario già presente ai precedenti nn. 1 e 2) e negoziato e pagato c/o
[...] [...] filale 55981 in data 20.10.2016 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno; Controparte_1
4. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n.74480130 emesso da (già CP_2 Parte_4 in data 30.09.2016 su disposizione di all'ordine di Parte_1 [...]
” (beneficiario originale) e spedito in pari data, di € 800,00, e trafugato e di poi Per_6
contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come
(falso beneficiario ) e negoziato e pagato c/o Persona_7 [...]
filiale 63315 in data 12.10.2016 come risulta da stampigliatura sul retro Controparte_1 dell'assegno;
5. Assegno di Traenza n.74480755 emesso da UnipolBanca in data 29.09.2016 su disposizione di all'ordine di Parte_1 Persona_8
”(beneficiario originario) per € 2.000,00 e trafugato e di poi contraffatto- previa
[...] abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come “
[...]
(falso beneficiario già presente al precedente n.4) e negoziato in data Persona_9
12.10.2016 presso sportello bancario di filiale 63315 (Torino via Marsigli, 22) come CP_1 risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
6. Assegno di Traenza n.74565758 emesso da CP_2
(già UnipolBanca) in data 3.01.2017 su disposizione di
[...] Parte_1 Parte_1 all'ordine di (beneficiario originario) per € 1.112,82, e trafugato e di poi Persona_10 contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come
[...]
(falso beneficiario), e negoziato in data 15.02.2017 presso Persona_11 CP_1
filiale 16001(Caserta via del Redentore n.27) come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
7. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n.0074580696 emesso da (già CP_2 Pt_4
in data 27.01.2017 su disposizione di all'ordine di
[...] Parte_1
” (beneficiario originario) e spedito in pari data di € 2.987,00, e Parte_5
trafugato e di poi contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come ” ( falso beneficiario già presente al precedente n. 6) n. e Persona_11
negoziato e pagato c/o filiale 16003 (Casal di Principe c.so Umberto, 65) in Controparte_1 data 15.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
8. Assegno di Traenza n.
2407099145 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di
[...] all'ordine di AS AR RO (beneficiario originario) per € Parte_1
2.247,00, e trafugato e di poi contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario e con indicazione di altro indicato come TR A” (falso beneficiario) pagato in data 21.02.2017 c/o filiale 62058 (Giulianova -Te) come risulta da stampigliatura CP_1 sul retro dell'assegno a soggetto diverso dall'originario beneficiario;
9. Assegno di Traenza
n.2407099151 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di
[...] all'ordine di ”(beneficiario originario) -spedito il Parte_1 Persona_12
10.02.2017- di € 2.300,00 e trafugato e di poi contraffatto previa abrasione del nominativo del beneficiario originario con altro indicato come TR A” (falso beneficiario già presente al precedente punto n. 8) e pagato c/o filiale 62058 (Sempre di Controparte_1 CP_3 in data 21.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno. Precisava le conclusioni chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma accertata e ritenuta la responsabilità di
[...]
nella negoziazione dei 9(nove) assegni di traenza meglio indicati e specificati in atti, Controparte_1
condannare la stessa Società convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della complessiva somma di € 14.859,69 - pari alla sommatoria dei singoli importi portati da ciascuno dei 9 assegni di traenza, e pari all'importo complessivo sostenuto da per Parte_1
ripetere il pagamento in favore degli orinari beneficiari degli stessi nove assegni di traenza trafugati- rivalutata- a far data dalla negoziazione dei titoli trafugati o in subordine da quella della ripetizione del pagamento e/o in ulteriore subordine da quello della domanda- anno per anno secondo l'indice medio dell'Istat per i prezzi al consumo e su tale somma rivalutata calcolare sia gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 attesa l'attività imprenditoriale esercitata dalla
[...]
e con conseguente riconoscimento degli interessi legali dalla data di Parte_1
negoziazione, in subordine dalla ripetizione del pagamento o in ulteriore subordine dalla data della domanda, oltre al rimborso delle spese di giudizio, e vinte le competenze maggiorate degli accessori di legge (spese generali, c.p.a. e IVA).” Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle avverse domande e Controparte_1 chiedendo: “- Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e Controparte_1
diritto. - in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- Vittoria di spese e onorari di causa.”
La causa era istruita documentalmente.
All'udienza del 03.10.2024 le parti erano invitate a precisare le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
Con riferimento alla causa petendi, , con il Parte_1
procedimento che ci occupa invoca la responsabilità di per aver pagato a Controparte_1
soggetti non legittimati i dedotti assegni di traenza non trasferibili con clausola di intrasferibilità ex art. 43 2° co. Leggi Assegni, emessi da Unipol Banca S.p.A. e precisamente:
1. Assegno di Traenza n. 53852808 emesso da UnipolBanca in data 5.10.2016 all'ordine di
(beneficiario originario) per € 906,77 trafugato, Persona_3
contraffatto ed incassato presso da (falso Controparte_1 Persona_4
beneficiario);
2. Assegno di Traenza n. 53852782 emesso e spedito da in data Parte_4
05.10.2016 all'ordine di ” (beneficiario originario), di € 973,14 trafugato, Persona_5 contraffatto ed incassato presso da “ ” (falso Controparte_1 Persona_4
beneficiario);
3. Assegno di Traenza n. 53852796 emesso e spedito da in data Parte_4
05.10.2016 all'ordine di “MORBINATI RAIMONDO” (beneficiario originario), di €
1.532,96 trafugato, contraffatto ed incassato presso da Controparte_1 Persona_4
” (falso beneficiario);
4. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n.74480130
[...] emesso da (già in data 30.09.2016 all'ordine di CP_2 Parte_4 [...]
(beneficiario originale) e spedito in pari data, di € 800,00, trafugato, Per_6 contraffatto ed incassato presso da Controparte_1 Persona_7
(falso beneficiario);
5. Assegno di Traenza n.74480755 emesso da
[...]
UnipolBanca in data 29.09.2016 all'ordine di ” Persona_8
(beneficiario originario) per € 2.000,00 trafugato, contraffatto ed incassato presso
[...] da (falso beneficiario);
6. Assegno Controparte_1 Persona_9 di Traenza n.74565758 emesso da (già UnipolBanca) in data 3.01.2017 CP_2 all'ordine di (beneficiario originario) per € 1.112,82, trafugato, Persona_10 contraffatto ed incassato presso da (falso Controparte_1 Persona_11
beneficiario);
7. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n.0074580696 emesso da CP_2
(già in data 27.01.2017 all'ordine di ”
[...] Parte_4 Parte_5
(beneficiario originario), trafugato, contraffatto ed incassato presso da Controparte_1
(falso beneficiario);
8. Assegno di Traenza n. 2407099145 Persona_11 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 all'ordine di AS AR
RO (beneficiario originario) per € 2.247,00, trafugato, contraffatto ed incassato presso da TR A” (falso beneficiario);
9. Assegno di Traenza Controparte_1
n.2407099151 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 all'ordine di
[...]
” (beneficiario originario) trafugato, contraffatto ed incassato presso Per_12 Controparte_1 da TR A” (falso beneficiario).
[...]
La domanda di parte attrice, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso della causa e dalle circostanze condivise in contraddittorio tra le parti, appare fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente si ricorda che in merito al riparto dell'onere della prova l'art. 2697
c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta, invero, provata da parte della società attrice quanto dedotto, ovvero: l'emissione e spedizione da parte della
(già Unipol Banca S.p.A.) e da Intesa San Paolo S.p.A gli assegni su richiamati CP_2
ai legittimi beneficiari o copia degli assegni stessi;
dichiarazione dei legittimi beneficiari di non aver ricevuto gli assegni ad essi spediti;
la ripetizione del pagamento a favore dei legittimi beneficiari;
copia degli assegni originariamente emessi e contraffatti (Cfr. doc.ti allegati da parte attrice);
Dall'esame delle deduzioni e produzioni documentali allegate da parte convenuta risulta contestata anzi confermata la circostanza che gli assegni de quibus siano stati incassati presso gli Uffici Postali a seguito di richiesta ed apertura di conti Banco Posta.
Ebbene, dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso degli assegni richiamati da parte dei sedicenti beneficiari. Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Orbene, si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è con la diligenza dovuta, è da Controparte_1
riferirsi a quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Dunque, si osserva che la Suprema Corte condivisibilmente qualifica la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, come contrattuale, e non oggettiva, con l'onere dell'istituto di credito di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
La natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno, dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un.
n. 14712 del 26/06/2007).
Sulla base dei suesposti principi, consegue che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato gli assegni non trasferibili a persone diverse dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le sia imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del recente arresto delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Nel caso che ci occupa, certamente emerge che la società convenuta ha proceduto al pagamento degli assegni sopra descritti a persone diverse dai legittimi beneficiari, e che la stessa, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di aver agito con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Ebbene, seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso ad identificare il sedicente beneficiario dell'assegno con documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria, per cui il pagamento dell'assegno dedotto sarebbe da ritenersi realizzato in favore di persona che appariva essere il reale beneficiario dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che il prenditore non era un «cliente abituale» del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, aveva appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza dei beneficiari (cfr. Cass. civ. n. 9842 del
14/4/2021).
Nella fattispecie in esame certamente non può essere rilevato un attento controllo dell'identità ed esame della posizione dei sedicenti beneficiari, posto che la parte convenuta non ha prodotto in atti alcuna documentazione comprovante l'attività svolta.
A fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben si sarebbero potute rilevare le criticità dell'attività fraudolenta posta in essere e si rileva che a maggior ragione un operatore specializzato ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Peraltro, si osserva che controllo degli assegni contraffatti, a differenza di quanto sostenuto da
è stato impedito alle società trattarie, avendo la società convenuta fatto Controparte_1
ricorso alla procedura di chek truncation, escludendo la possibilità alle trattarie di verificare preventivamente gli assegni, atteso che gli stessi rimangono nelle mani dell'istituto negoziatore, per cui è solo su quest'ultimo che grava sia l'onere di verifica e di identificazione del legittimo beneficiario del titolo, che la prova dell'avvenuto corretto adempimento
Alla luce di tali elementi, non può, dunque, ritenersi che il pagamento da parte della
[...]
, quale ente negoziatrice, sia avvenuto in favore di persona che, in base a CP_1
circostanze univoche, apparisse il reale beneficiario del titolo.
Ebbene nel caso in esame, la parte convenuta alcuna prova liberatoria ha prodotto al fine di escludere la propria responsabilità contrattuale, scaturita dalla sua condotta negligente, tale da aver causato alla parte istante un danno che va parametrato agli importi incassati dai sedicenti beneficiari, per un totale complessivo pari ad euro 14.859,69. Passando ad esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta ex art. 1227 c.c., di responsabilità concorrente della parte attrice per l'adozione della spedizione per posta ordinaria del titolo, si osserva che il dedotto concorso di colpa non risulta provato da Posta
Controparte_1
La contestazione sul punto da parte della parte istante, non consente di assumersi come provata la condotta colposa, vale a dire l'invio a mezzo posta ordinaria degli assegni, che secondo l'insegnamento della Cassazione integra concorso colposo del danneggiato (Cass.
S.U. 9769/2020).
E si ribadisce che l'onere della prova in ordine al concorso colposo grava sul debitore- danneggiante, nella specie . Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte, infatti, in CP_1
tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore ( Cfr. Cass. 2023 n.
25712).
La richiamata responsabilità concorrente afferente alla modalità di spedizione non può esser e ravvisata, invero, poiché i titoli di cui si tratta non sono al portatore e sono non trasferibili;
dunque, l'eventuale invio con posta ordinaria non costituisce di per se un antecedente causale dell'evento dannoso, anche perché la spedizione è gestita dalla stessa;
Controparte_1 inoltre in tale modalità non è ravvisabile un antecedente causale dell'evento dannoso in esame, o quanto meno, si ribadisce che la convenuta, pur gravata dal relativo onere probatorio, non ne ha fornito prova.
Il prospettato concorso colposo non risulterebbe, dunque, provato.
La deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore della CP_1 CP_1
società attrice della somma di euro 14.859,69. Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi come per legge sul capitale annualmente rivalutato, dal reiterato pagamento, fino al saldo.
Invero, l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. civ. n. 37798 del 27/12/2022; Cass. civ. n. 7948 del 20/4/2020).
Si rileva che parte convenuta non ha depositato in atti né le memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., né le memorie ex art. 190 c.p.c., come concesse.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la
[...]
al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
della somma di euro 14.859,69, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e gli interessi, come da domanda e rivalutazione monetaria a far data dal reiterato pagamento fino al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che quantifica nella somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 03.01.2025.
Il Giudice