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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2659/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Pavia - Piazza Italia 2 27100 Pavia PV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 09/04/2025 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10896/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 10896/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_2 SPA ha proposto ricorso contro la Provincia di Pavia, avverso diniego tacito, e contro l'Agenzia delle Dogane di Pavia per diniego al rimborso di euro 34.128,57 riferito alle accise sull'energia elettrica anni 2010-2011 che la stessa ha dovuto rimborsare all'utilizzatore finale Società_1 Srl.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso affermando che l'Agenzia delle Dogane (nel prosieguo anche
ADM), nel caso di specie, avrebbe dovuto provvedere al rimborso ed ha ricalcolato il rimborso complessivo in Euro 28.422,28 sulla base del calcolo offerto da ADM.
Propone appello ADM contestando la legittimazione passivo dell'ente alla restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Con provvedimento in autotutela RU/ 3746 del 17-11-2025, notificato via pec in pari data, avente ad oggetto “Addizionale provinciale energia elettrica annullamento in autotutela del provvedimento di diniego 10896 RU del 12/06/2024. Società Resistente_2 S.p.a. – Indirizzo_1 – Imola (BO) C.F. P.IVA_1”, l'Ufficio ha provveduto ad annullare il provvedimento di diniego prot. 10896/RU del 12/06/2024, a seguito del mutato indirizzo interpretativo di questa Agenzia in materia di addizionali sull'energia elettrica per le forniture con potenza disponibile inferiore a 200kW, per il quale sussiste ad oggi la legittimazione passiva, in via esclusiva, dell'Agenzia delle Dogane, partecipando altresì, in ordine al quantum che avrebbe provveduto al riesame della pratica.
In ordine al quantum della pretesa, ADM si riporta a quanto precisato dall'Ufficio nel fascicolo di primo grado: “Lo scrivente, preso atto delle fatture allegate al ricorso, ha controllato la documentazione prodotta ed estrapolato i dati concernenti le forniture in Provincia di Pavia. In esito a tale procedura è emerso che il totale degli importi fatturati al Pod della Società_2 ubicato in provincia di Pavia ammonta ad € 28.442,28 e non a € 34.128,57, come richiesto dalla ricorrente in sede di istanza.”
Propone appello incidentale Resistente_2 per erroneità della Sentenza per aver rideterminato l'importo chiesto a rimborso dalla Società in quanto afferma di aver chiesto a rimborso l'importo così come rideterminato dal
Tribunale di Bologna (ripartito naturalmente per le province ove sono state effettuate le forniture). Inoltre sostiene l'illegittimità della Sentenza per non aver riconosciuto la legittimazione passiva della Provincia di
Pavia.
Resiste la Provincia di Pavia affermando di non essere obbligata alla restituzione delle somme indicate e propone appello incidentale per non essersi il giudice pronunciato sul fatto che alla Provincia fosse stato versato alcunchè da Resistente_2 e che, in ogni caso, ben prima dell'instaurazione del primo giudizio, un eventuale credito di Resistente_2 relativo ad indebito versamento di accise si fosse già prescritto. Ha inoltre contestato la compensazione delle spese del giudizio senza motivazione. All'udienza del 27/01/2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere avendo l'amministrazione ritirato l'atto impugnato e disposto il pagamento riconosciuto dalla sentenza impugnata.
Accoglie l'appello (incidentale) di Resistente_2 nella parte in cui ha chiesto la rideterminazione della somma dovuta in restituzione in quanto l'ufficio ha indebitamente e senza motivazione limitato il rimborso a partre da giugno
2010, laddove, invece, la somma dev'essere restituita per intero, salvo eccezione di prescrizione. Ne consegue che il credito dev'essere determinato nella somma richiesta pari ad euro 34.128,57 e l'Agenzia dev'essere condannata al pagamento di euro 5.706,29 quale differenza tra il credito determinato dalla sentenza impugnata e quello accertato nel presente giudizio.
Respinge per il resto l'appello incidentale della società in quanto non sussiste la legittimazione passiva della
Provincia di Pavia.
Respinge l'appello incidentale della Provincia di Pavia in quanto la questione dell'individuazione del debitore assume carattere pregiudiziale rispetto al pagamento ed alla prescrizione, che è un'eccezione in senso proprio che può essere sollevata solo dal debitore (che non è la Provincia di Pavia).
Lo accoglie con riferimento alla mancata motivazione della compensazione delle spese di primo grado, che va comunque confermata in quanto la domanda nei confronti della Provincia di Pavia è stata proposta prima che sulla questione della legittimazione si fosse creato un orientamento unanime nella Cassazione.
In definitiva quindi l'appello principale di ADM va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, avendo l'ufficio ritirato gli atti impugnati.
Va accolto l'appello di Resistente_2 sul quantum e respinto per il resto.
Va respinto l'appello incidentale della Provincia di Pavia.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti dell'Agenzia del Demanio e Monopoli e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese nei confronti della Provincia di Pavia possono essere compensate in quanto, sebbene la Provincia sia stata evocata in appello senza che fosse debitrice, risulta parzialmente soccombente con riferimento all'appello incidentale e quindi vi è soccombenza reciproca.
P.Q.M.
DICHIARA estinto l'appello principale per cessazione della materia del contendere. Accoglie l'appello incidentale della Provincia di Pavia e di Resistente_2. Spese a carico dell'Agenzia del Demanio quantificate in €. 2000,00. Compensate nei confronti della Provincia di Pavia
Milano, li 27/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
A. Di Mario G. ZZ
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2659/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Pavia - Piazza Italia 2 27100 Pavia PV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 09/04/2025 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10896/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 10896/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_2 SPA ha proposto ricorso contro la Provincia di Pavia, avverso diniego tacito, e contro l'Agenzia delle Dogane di Pavia per diniego al rimborso di euro 34.128,57 riferito alle accise sull'energia elettrica anni 2010-2011 che la stessa ha dovuto rimborsare all'utilizzatore finale Società_1 Srl.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso affermando che l'Agenzia delle Dogane (nel prosieguo anche
ADM), nel caso di specie, avrebbe dovuto provvedere al rimborso ed ha ricalcolato il rimborso complessivo in Euro 28.422,28 sulla base del calcolo offerto da ADM.
Propone appello ADM contestando la legittimazione passivo dell'ente alla restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Con provvedimento in autotutela RU/ 3746 del 17-11-2025, notificato via pec in pari data, avente ad oggetto “Addizionale provinciale energia elettrica annullamento in autotutela del provvedimento di diniego 10896 RU del 12/06/2024. Società Resistente_2 S.p.a. – Indirizzo_1 – Imola (BO) C.F. P.IVA_1”, l'Ufficio ha provveduto ad annullare il provvedimento di diniego prot. 10896/RU del 12/06/2024, a seguito del mutato indirizzo interpretativo di questa Agenzia in materia di addizionali sull'energia elettrica per le forniture con potenza disponibile inferiore a 200kW, per il quale sussiste ad oggi la legittimazione passiva, in via esclusiva, dell'Agenzia delle Dogane, partecipando altresì, in ordine al quantum che avrebbe provveduto al riesame della pratica.
In ordine al quantum della pretesa, ADM si riporta a quanto precisato dall'Ufficio nel fascicolo di primo grado: “Lo scrivente, preso atto delle fatture allegate al ricorso, ha controllato la documentazione prodotta ed estrapolato i dati concernenti le forniture in Provincia di Pavia. In esito a tale procedura è emerso che il totale degli importi fatturati al Pod della Società_2 ubicato in provincia di Pavia ammonta ad € 28.442,28 e non a € 34.128,57, come richiesto dalla ricorrente in sede di istanza.”
Propone appello incidentale Resistente_2 per erroneità della Sentenza per aver rideterminato l'importo chiesto a rimborso dalla Società in quanto afferma di aver chiesto a rimborso l'importo così come rideterminato dal
Tribunale di Bologna (ripartito naturalmente per le province ove sono state effettuate le forniture). Inoltre sostiene l'illegittimità della Sentenza per non aver riconosciuto la legittimazione passiva della Provincia di
Pavia.
Resiste la Provincia di Pavia affermando di non essere obbligata alla restituzione delle somme indicate e propone appello incidentale per non essersi il giudice pronunciato sul fatto che alla Provincia fosse stato versato alcunchè da Resistente_2 e che, in ogni caso, ben prima dell'instaurazione del primo giudizio, un eventuale credito di Resistente_2 relativo ad indebito versamento di accise si fosse già prescritto. Ha inoltre contestato la compensazione delle spese del giudizio senza motivazione. All'udienza del 27/01/2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere avendo l'amministrazione ritirato l'atto impugnato e disposto il pagamento riconosciuto dalla sentenza impugnata.
Accoglie l'appello (incidentale) di Resistente_2 nella parte in cui ha chiesto la rideterminazione della somma dovuta in restituzione in quanto l'ufficio ha indebitamente e senza motivazione limitato il rimborso a partre da giugno
2010, laddove, invece, la somma dev'essere restituita per intero, salvo eccezione di prescrizione. Ne consegue che il credito dev'essere determinato nella somma richiesta pari ad euro 34.128,57 e l'Agenzia dev'essere condannata al pagamento di euro 5.706,29 quale differenza tra il credito determinato dalla sentenza impugnata e quello accertato nel presente giudizio.
Respinge per il resto l'appello incidentale della società in quanto non sussiste la legittimazione passiva della
Provincia di Pavia.
Respinge l'appello incidentale della Provincia di Pavia in quanto la questione dell'individuazione del debitore assume carattere pregiudiziale rispetto al pagamento ed alla prescrizione, che è un'eccezione in senso proprio che può essere sollevata solo dal debitore (che non è la Provincia di Pavia).
Lo accoglie con riferimento alla mancata motivazione della compensazione delle spese di primo grado, che va comunque confermata in quanto la domanda nei confronti della Provincia di Pavia è stata proposta prima che sulla questione della legittimazione si fosse creato un orientamento unanime nella Cassazione.
In definitiva quindi l'appello principale di ADM va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, avendo l'ufficio ritirato gli atti impugnati.
Va accolto l'appello di Resistente_2 sul quantum e respinto per il resto.
Va respinto l'appello incidentale della Provincia di Pavia.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti dell'Agenzia del Demanio e Monopoli e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese nei confronti della Provincia di Pavia possono essere compensate in quanto, sebbene la Provincia sia stata evocata in appello senza che fosse debitrice, risulta parzialmente soccombente con riferimento all'appello incidentale e quindi vi è soccombenza reciproca.
P.Q.M.
DICHIARA estinto l'appello principale per cessazione della materia del contendere. Accoglie l'appello incidentale della Provincia di Pavia e di Resistente_2. Spese a carico dell'Agenzia del Demanio quantificate in €. 2000,00. Compensate nei confronti della Provincia di Pavia
Milano, li 27/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
A. Di Mario G. ZZ