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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/07/2024, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 106 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il giudice dott. Giulia Simoni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. 106/2024 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Mensi, elettivamente domiciliato in Prato, via Fra' Bartolomeo n. 114/A presso lo studio del difensore;
ATTORE
c.f. , con sede in Monsummano Terme (PT), via Controparte_1 P.IVA_1
Pratovecchio n. 197, contumace;
CONVENUTA
OGGETTO: appalto
Decisa a Prato in data 10/07/2024 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come in atto di citazione [«in via principale: – accertare e dichiarare che il contratto di cui alla conferma d'ordine del 1/2 agosto 2022 è risolto di diritto, ex art. 1454 c.c., per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni concesso per l'adempimento con la diffida ad adempiere del 27 aprile 2023 e, conseguentemente, condannare la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante al pagamento in favore dell'attore di una somma pari ad € pagina 1 di 5 25.740,00, corrispondente al doppio dell'importo pagato dal sig. a titolo di Parte_1
caparra confirmatoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
– in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale: – dichiarare la risoluzione del contratto di cui alla conferma d'ordine del 1/2 agosto 2022 ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, alla ripetizione della somma di € 12.870,00 già versata dal sig. oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento di tutti i danni Pt_1
subiti e subendi. – in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.»].
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio, con citazione, (di seguito: Parte_1 Controparte_1
»), rassegnando le conclusioni sopra trascritte. CP_1
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato: di avere commissionato alla convenuta, in data 1/08/2022, lavori di ripristino di portoncini e porte finestre nell'abitazione di sua proprietà sita in località Schignano (Vaiano), per un importo di € 30.663,00 oltre IVA al 10%; di avere versato il 18/08/2022 la caparra confirmatoria di € 12.870,00; che tuttavia i lavori non sono mai iniziati;
che il 27/04/2023, tramite l'avv. Pacini, è stata inviata ad una diffida ad CP_1
adempiere entro e non oltre venti giorni, intendendosi in caso di inattività il contratto risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per esclusivo inadempimento della società; che quest'ultima non ha riscontrato la missiva e nemmeno quella successiva con cui è stata comunicata l'intervenuta risoluzione del contratto;
che nessun esito hanno avuto l'invito alla negoziazione assistita comunicato il 16/06/2023 e il successivo invito alla mediazione;
di avere quindi fatto eseguire i lavori a CP_2
In diritto l'attore ha rilevato che, a seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di a seguito della diffida ad adempiere, ha diritto alla restituzione del CP_1
doppio della caparra confirmatoria versata ai sensi dell'art. 1385 c.c..
In via subordinata, ha evidenziato che, in presenza del grave inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1455 c.c., dovrebbe essere in ogni caso dichiarata, con pronuncia costitutiva, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente obbligo di di CP_1 restituire la caparra incamerata, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2033 c.c., e di risarcire il danno patito dall'attore.
Prima della scadenza del termine per la costituzione della convenuta il processo si è interrotto a seguito della morte del difensore dell'attore ai sensi dell'art. 301 c.p.c. ed è stato proseguito pagina 2 di 5 dopo la scadenza dell'ultimo termine di cui all'art. 171-ter c.p.c. dallo stesso attore con il patrocinio di un nuovo avvocato, senza eccepire la nullità degli atti processuali precedenti.
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, non essendo state ammesse le prove richieste dall'attore.
***
In via preliminare dev'essere rilevata la sanatoria degli atti processuali compiuti – anzitutto del decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 29/03/2024 – dopo l'interruzione del processo per morte del procuratore dell'attore in data 25/02/2024 e prima della prosecuzione del giudizio da parte del nuovo difensore con comparsa di costituzione del 30/05/2024: infatti, come già rilevato con ordinanza del 3/06/2024, che era l'unico ad avere interesse a far valere la nullità Parte_1
degli atti del processo ai sensi degli artt. 304, 298 e 157 c.p.c., nulla ha eccepito al riguardo.
Nel merito le domande principali di sono fondate e possono essere accolte. Parte_1
Secondo un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso all'esame, l'attore ha provato la fonte negoziale dei diritti azionati con la produzione della conferma d'ordine n. 29.2 del 4/08/2022 di , firmata dal legale rappresentante CP_1
della società e sottoscritta per accettazione in data 10/08/2022, e delle condizioni generali di vendita a firma del legale rappresentante della convenuta (doc. 1 e 2 allegati alla citazione) che dimostrano l'avvenuta conclusione di un contratto per la fornitura e la posa in opera di finestre, portefinestre e portoncini presso l'immobile di Vaiano, loc. Schignano, per l'importo di €
30.664,00 oltre IVA (la discrepanza di un euro tra il prezzo indicato nella conferma d'ordine e quello indicato nelle condizioni generali di vendita dipende presumibilmente da un errore materiale).
Le condizioni generali di vendita prevedono che il pagamento del prezzo avvenga per il 50% in acconto al momento dell'ordine e per il 50% alla consegna.
Tuttavia, il fatto che in data 11/08/2022, ossia il giorno successivo all'accettazione della conferma d'ordine, abbia emesso una fattura in acconto di soli € 11.700,00 oltre IVA CP_1
pagina 3 di 5 (doc. 4 ibidem), saldata dall'attore con bonifico del 18/08/2022 (doc. 3 ibidem), fa presumere che le parti si fossero accordate per un acconto di importo ridotto.
Il punto 8) delle condizioni generali di vendita prevede che l'importo versato al momento dell'ordine dal cliente costituisce caparra confirmatoria.
Le stesse condizioni di vendita indicano in dodici settimane decorrenti dall'accettazione della conferma d'ordina il termine di adempimento di , ossia entro il 3/11/2022. CP_1
Sebbene il sig. abbia adempiuto all'obbligo di versamento dell'acconto/caparra, Pt_1
non ha provato di avere eseguito la prestazione, fornendo e installando gli infissi CP_1 oggetto dell'ordine.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla scadenza del termine contrattuale sopra indicato al momento della diffida ad adempiere inviata dall'attore a mezzo PEC in data 27/04/2023 (doc. 5-
5bis allegati alla citazione), l'inadempimento di è grave e rilevante ai sensi dell'art. CP_1
1455 c.c..
Pertanto, l'inutile decorso del termine di venti giorni assegnato nella missiva dell'avv. Pacini ha determinato, ai sensi dell'art. 1454 c.p.c., la risoluzione di diritto del contratto inter partes, che quindi dev'essere dichiarata in accoglimento della prima domanda dell'attore.
Quanto alla domanda di restituzione del doppio della caparra, dev'essere data continuità al recente orientamento della S.C. che la ritiene compatibile con la domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto conseguita attraverso la diffida ad adempiere (a seguito della quale sarebbe invece definitivamente precluso l'esercizio del diritto di recesso: cfr. Cass., n.
18392 del 08/06/2022 che si pone in consapevole continuità con Cass., Sez. Unite, n. 553 del
14/01/2009).
dev'essere allora condannata a restituire a ai sensi dell'art. 1385, CP_1 Parte_1
comma 2, c.c. il doppio della caparra versata, pari a complessivi € 25.740,00, oltre agli interessi di mora dal 23/05/2023, data della lettera con cui l'attore ha comunicato alla convenuta l'avvenuta risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione della caparra e il risarcimento del danno (doc. 6-6bis allegati alla citazione), calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. fino al 15/01/2024 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 16/01/2024 (data di notifica della citazione) al saldo.
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della convenuta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da e 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e con riduzione del 50% per la pagina 4 di 5 fase decisionale, limitata alla discussione orale, e con esclusione della fase istruttoria, che non si
è svolta.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto tra ed Parte_1 CP_1
descritto in motivazione, a seguito dell'inutile decorso del termine di venti giorni
[...]
indicato nella diffida ad adempiere del 27/04/2023;
2) condanna a pagare a a titolo di restituzione del doppio Controparte_1 Parte_1
della caparra confirmatoria versata, la somma di € 25.740,00, oltre agli interessi moratori dal 23/05/2023 al 15/01/2024 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 16/01/2024 al saldo;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 291,00 per esborsi ed € 2.547,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Ai sensi dell'art. 52, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Prato, 10/07/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il giudice dott. Giulia Simoni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. 106/2024 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Mensi, elettivamente domiciliato in Prato, via Fra' Bartolomeo n. 114/A presso lo studio del difensore;
ATTORE
c.f. , con sede in Monsummano Terme (PT), via Controparte_1 P.IVA_1
Pratovecchio n. 197, contumace;
CONVENUTA
OGGETTO: appalto
Decisa a Prato in data 10/07/2024 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come in atto di citazione [«in via principale: – accertare e dichiarare che il contratto di cui alla conferma d'ordine del 1/2 agosto 2022 è risolto di diritto, ex art. 1454 c.c., per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni concesso per l'adempimento con la diffida ad adempiere del 27 aprile 2023 e, conseguentemente, condannare la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante al pagamento in favore dell'attore di una somma pari ad € pagina 1 di 5 25.740,00, corrispondente al doppio dell'importo pagato dal sig. a titolo di Parte_1
caparra confirmatoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
– in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale: – dichiarare la risoluzione del contratto di cui alla conferma d'ordine del 1/2 agosto 2022 ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, alla ripetizione della somma di € 12.870,00 già versata dal sig. oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento di tutti i danni Pt_1
subiti e subendi. – in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.»].
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio, con citazione, (di seguito: Parte_1 Controparte_1
»), rassegnando le conclusioni sopra trascritte. CP_1
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato: di avere commissionato alla convenuta, in data 1/08/2022, lavori di ripristino di portoncini e porte finestre nell'abitazione di sua proprietà sita in località Schignano (Vaiano), per un importo di € 30.663,00 oltre IVA al 10%; di avere versato il 18/08/2022 la caparra confirmatoria di € 12.870,00; che tuttavia i lavori non sono mai iniziati;
che il 27/04/2023, tramite l'avv. Pacini, è stata inviata ad una diffida ad CP_1
adempiere entro e non oltre venti giorni, intendendosi in caso di inattività il contratto risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per esclusivo inadempimento della società; che quest'ultima non ha riscontrato la missiva e nemmeno quella successiva con cui è stata comunicata l'intervenuta risoluzione del contratto;
che nessun esito hanno avuto l'invito alla negoziazione assistita comunicato il 16/06/2023 e il successivo invito alla mediazione;
di avere quindi fatto eseguire i lavori a CP_2
In diritto l'attore ha rilevato che, a seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di a seguito della diffida ad adempiere, ha diritto alla restituzione del CP_1
doppio della caparra confirmatoria versata ai sensi dell'art. 1385 c.c..
In via subordinata, ha evidenziato che, in presenza del grave inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1455 c.c., dovrebbe essere in ogni caso dichiarata, con pronuncia costitutiva, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente obbligo di di CP_1 restituire la caparra incamerata, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2033 c.c., e di risarcire il danno patito dall'attore.
Prima della scadenza del termine per la costituzione della convenuta il processo si è interrotto a seguito della morte del difensore dell'attore ai sensi dell'art. 301 c.p.c. ed è stato proseguito pagina 2 di 5 dopo la scadenza dell'ultimo termine di cui all'art. 171-ter c.p.c. dallo stesso attore con il patrocinio di un nuovo avvocato, senza eccepire la nullità degli atti processuali precedenti.
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, non essendo state ammesse le prove richieste dall'attore.
***
In via preliminare dev'essere rilevata la sanatoria degli atti processuali compiuti – anzitutto del decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 29/03/2024 – dopo l'interruzione del processo per morte del procuratore dell'attore in data 25/02/2024 e prima della prosecuzione del giudizio da parte del nuovo difensore con comparsa di costituzione del 30/05/2024: infatti, come già rilevato con ordinanza del 3/06/2024, che era l'unico ad avere interesse a far valere la nullità Parte_1
degli atti del processo ai sensi degli artt. 304, 298 e 157 c.p.c., nulla ha eccepito al riguardo.
Nel merito le domande principali di sono fondate e possono essere accolte. Parte_1
Secondo un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso all'esame, l'attore ha provato la fonte negoziale dei diritti azionati con la produzione della conferma d'ordine n. 29.2 del 4/08/2022 di , firmata dal legale rappresentante CP_1
della società e sottoscritta per accettazione in data 10/08/2022, e delle condizioni generali di vendita a firma del legale rappresentante della convenuta (doc. 1 e 2 allegati alla citazione) che dimostrano l'avvenuta conclusione di un contratto per la fornitura e la posa in opera di finestre, portefinestre e portoncini presso l'immobile di Vaiano, loc. Schignano, per l'importo di €
30.664,00 oltre IVA (la discrepanza di un euro tra il prezzo indicato nella conferma d'ordine e quello indicato nelle condizioni generali di vendita dipende presumibilmente da un errore materiale).
Le condizioni generali di vendita prevedono che il pagamento del prezzo avvenga per il 50% in acconto al momento dell'ordine e per il 50% alla consegna.
Tuttavia, il fatto che in data 11/08/2022, ossia il giorno successivo all'accettazione della conferma d'ordine, abbia emesso una fattura in acconto di soli € 11.700,00 oltre IVA CP_1
pagina 3 di 5 (doc. 4 ibidem), saldata dall'attore con bonifico del 18/08/2022 (doc. 3 ibidem), fa presumere che le parti si fossero accordate per un acconto di importo ridotto.
Il punto 8) delle condizioni generali di vendita prevede che l'importo versato al momento dell'ordine dal cliente costituisce caparra confirmatoria.
Le stesse condizioni di vendita indicano in dodici settimane decorrenti dall'accettazione della conferma d'ordina il termine di adempimento di , ossia entro il 3/11/2022. CP_1
Sebbene il sig. abbia adempiuto all'obbligo di versamento dell'acconto/caparra, Pt_1
non ha provato di avere eseguito la prestazione, fornendo e installando gli infissi CP_1 oggetto dell'ordine.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla scadenza del termine contrattuale sopra indicato al momento della diffida ad adempiere inviata dall'attore a mezzo PEC in data 27/04/2023 (doc. 5-
5bis allegati alla citazione), l'inadempimento di è grave e rilevante ai sensi dell'art. CP_1
1455 c.c..
Pertanto, l'inutile decorso del termine di venti giorni assegnato nella missiva dell'avv. Pacini ha determinato, ai sensi dell'art. 1454 c.p.c., la risoluzione di diritto del contratto inter partes, che quindi dev'essere dichiarata in accoglimento della prima domanda dell'attore.
Quanto alla domanda di restituzione del doppio della caparra, dev'essere data continuità al recente orientamento della S.C. che la ritiene compatibile con la domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto conseguita attraverso la diffida ad adempiere (a seguito della quale sarebbe invece definitivamente precluso l'esercizio del diritto di recesso: cfr. Cass., n.
18392 del 08/06/2022 che si pone in consapevole continuità con Cass., Sez. Unite, n. 553 del
14/01/2009).
dev'essere allora condannata a restituire a ai sensi dell'art. 1385, CP_1 Parte_1
comma 2, c.c. il doppio della caparra versata, pari a complessivi € 25.740,00, oltre agli interessi di mora dal 23/05/2023, data della lettera con cui l'attore ha comunicato alla convenuta l'avvenuta risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione della caparra e il risarcimento del danno (doc. 6-6bis allegati alla citazione), calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. fino al 15/01/2024 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 16/01/2024 (data di notifica della citazione) al saldo.
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della convenuta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da e 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e con riduzione del 50% per la pagina 4 di 5 fase decisionale, limitata alla discussione orale, e con esclusione della fase istruttoria, che non si
è svolta.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto tra ed Parte_1 CP_1
descritto in motivazione, a seguito dell'inutile decorso del termine di venti giorni
[...]
indicato nella diffida ad adempiere del 27/04/2023;
2) condanna a pagare a a titolo di restituzione del doppio Controparte_1 Parte_1
della caparra confirmatoria versata, la somma di € 25.740,00, oltre agli interessi moratori dal 23/05/2023 al 15/01/2024 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 16/01/2024 al saldo;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 291,00 per esborsi ed € 2.547,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Ai sensi dell'art. 52, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Prato, 10/07/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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