TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 673/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'Avv. SOLINAS ALESSIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_2
FR ID che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
[...]
pagina 1 di 9 di aver contratto matrimonio concordatario in CUNEO il 09/09/2023, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 74, parte I dell'anno 2023; che dal matrimonio è nato il figlio , a Cuneo il 19.11.2023; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 10.4.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 09/09/2023 in CUNEO da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da nata a
[...] Parte_2
CUNEO (CN) il 14/03/1994, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CUNEO al N. 74, parte I, anno 2023, alle seguenti
CONDIZIONI
Dare atto che i coniugi espressamente rinunciano a percepire somme a titolo di assegno divorzile e dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico-patrimoniale;
pagina 2 di 9 Dare atto che anche a seguito dello scioglimento del matrimonio, le parti continueranno a mantenere un rapporto connotato dai reciproci obblighi di rispetto e di collaborazione nell'interesse del comune figlio;
Per_1
Disporre che - tenuto conto del supremo interesse del minore - la casa familiare sita in Per_1
ER (CN), Via Monte Tibert n. 6 viene assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla sig.ra
; Parte_2
Disporre che il figlio avrà collocamento prevalente presso la madre e manterrà, quindi, la Per_1 residenza anagrafica presso quest'ultima;
Disporre che il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e dare atto Per_1
che le parti concordano che:
- nonostante la fine del rapporto coniugale, il sig. e la sig.ra continueranno a prendere di Pt_1 Pt_2
comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, mantenendo un atteggiamento civile e collaborativo;
- con l'affidamento condiviso i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
- il minore viene affidato ad entrambi i genitori con facoltà, per ciascuno di essi, di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul medesimo limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione;
- con riferimento alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo) educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
- soprattutto con riferimento allo stato di salute del figlio, il sig. e la sig.ra si impegnano a Pt_1 Pt_2
darsi comunicazione reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni del fanciullo (malattia e/o infortunio);
Disporre che, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, tenuto conto della tenera età di e Per_1
della distanza geografica, il padre potrà vedere e tenere con sé – sempre con gradualità, Per_1
flessibilità e compatibilmente agli incarichi di comando e istituzionali ricoperti dal medesimo e non prevedibili – secondo il seguente calendario:
Fino al compimento dei 24 mesi di età di : Per_1
trascorrerà con il padre il secondo weekend del mese (dal sabato mattina alle ore 11.00 fino Per_1
al sabato pomeriggio alle ore 17.00 e dalla domenica mattina alle ore 11.00 fino alla domenica pomeriggio alle ore 17.00);
pagina 3 di 9 in subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere l'incontro di cui al punto che precede, l'incontro padre-figlio verrà rinviato – ferme le medesime tempistiche e modalità – al weekend successivo;
in ulteriore subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere l'incontro secondo i precedenti punti x. e y.,
l'incontro mensile del weekend potrà essere sostituito con due giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti;
al fine di garantire un costante legame tra e il papà, le parti concordano che il sig. Per_1 Pt_1 possa effettuare due videochiamate settimanali al figlio, presso l'utenza mobile intestata alla sig.ra
. Pt_2
Tali videochiamate avranno ciascuna una durata compatibile alla disponibilità del bambino e avverranno:
- durante la settimana, il mercoledì in orario compreso tra le 17.30 e le 20.30;
- nei weekend in cui il bambino non è con il papà, il sabato mattina in orario compreso tra le 10.00 e le
12.00;
nelle vacanze pasquali 2025, trascorrerà con il papà tre giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00; Per_1 cc. trascorrerà i cosiddetti “ponti lunghi” sulla base degli accordi che verranno presi tra i Per_1
genitori entro 30 (trenta) giorni prima di detti periodi.
Nelle ipotesi in cui il padre non potesse fruire di un determinato ponte o di una festività, lo stesso potrà recuperare i tempi di propria competenza con analoghe giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti o con più giorni consecutivi nelle festività; nel mese di agosto 2025, trascorrerà con il papà 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, Per_1
senza pernotto presso il papà e in date da concordarsi direttamente tra i genitori entro il 31 maggio
2025.
In ogni caso, in tutti i momenti di cui ai precedenti punti, le parti concordano che il minore Per_1
possa essere gestito dal padre - compatibilmente alle esigenze lavorative di quest'ultimo – con il supporto dei nonni paterni.
Dai 24 mesi al compimento dei 36 mesi di età di : Per_1
trascorrerà con il padre il secondo e il quarto weekend del mese (dal sabato mattina alle ore Per_1
11.00 fino al sabato pomeriggio alle ore 17.00 e dalla domenica mattina alle ore 11.00 fino alla domenica pomeriggio alle ore 17.00); in subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere gli incontri di cui al punto che precede, le visite padre-figlio verranno rinviate – ferme le medesime tempistiche e modalità – al weekend successivo rispetto a quello di mancato incontro pagina 4 di 9 in ulteriore subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere gli incontri secondo i precedenti punti ee. e ff., le mancate visite del weekend potranno essere sostituite con due giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti o con più giorni consecutivi nelle festività, senza pernotto;
al fine di garantire un costante legame tra e il papà, le parti concordano che il sig. Per_1 Pt_1 possa effettuare due videochiamate settimanali al figlio, presso l'utenza mobile intestata alla sig.ra
. Pt_2
Tali videochiamate avranno ciascuna una durata compatibile alla disponibilità del bambino e avverranno:
- durante la settimana, il mercoledì in orario compreso tra le 17.30 e le 20.30;
- nei weekend in cui il bambino non è con il papà, il sabato mattina in orario compreso tra le 10.00 e le
12.00; nelle vacanze natalizie 2025, trascorrerà con il papà (senza pernotto del minore presso il Per_1
padre) dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il bambino starà con la mamma;
nelle vacanze pasquali 2026, trascorrerà con il papà tre giorni consecutivi dalle ore 10.00 Per_1
alle ore 17.00;
trascorrerà i cosiddetti “ponti lunghi” sulla base degli accordi che verranno presi tra i Per_1
genitori entro 30 (trenta) giorni prima di detti periodi.
Nelle ipotesi in cui il padre non potesse fruire di un determinato ponte o di una festività, lo stesso potrà recuperare i tempi di propria competenza con analoghe giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti o con più giorni consecutivi nelle festività; nel mese di agosto 2026, trascorrerà con il papà 2 (due) settimane, anche non consecutive, Per_1
senza pernotto presso il papà e in date da concordarsi direttamente tra i genitori entro il 31 maggio
2026.
In ogni caso, in tutti i momenti di cui ai precedenti punti, le parti concordano che il minore Per_1
possa essere gestito dal padre - compatibilmente alle esigenze lavorative di quest'ultimo – con il supporto dei nonni paterni.
Dal compimento dei 36 mesi di età di in avanti: Per_1
trascorrerà con il padre il secondo e il quarto weekend del mese (dal sabato mattina alle ore Per_1
11.00 fino alla domenica pomeriggio alle ore 19.00), con pernottamento presso il papà; in subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere gli incontri di cui al punto che precede, le visite padre-figlio verranno rinviate – ferme le medesime tempistiche e modalità – al weekend successivo rispetto a quello di mancato incontro;
pagina 5 di 9 in ulteriore subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere gli incontri secondo i precedenti punti mm.
e nn., le mancate visite del weekend potranno essere sostituite con due giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti o con più giorni consecutivi nelle festività; al fine di garantire un costante legame tra e il papà, le parti concordano che il sig. Per_1 Pt_1 possa effettuare due videochiamate settimanali al figlio, presso l'utenza mobile intestata alla sig.ra
. Pt_2
Tali videochiamate avranno ciascuna una durata compatibile alla disponibilità del bambino e avverranno:
- durante la settimana, il mercoledì in orario compreso tra le 17.30 e le 20.30;
- nei weekend in cui il bambino non è con il papà, il sabato mattina in orario compreso tra le 10.00 e le
12.00; ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio,
a decorrere dal Natale 2026 in cui trascorrerà il primo periodo con la madre (spettando, Per_1
quindi, al padre gli anni dispari per detto periodo); ad anni alterni l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, a decorrere da Pasqua 2027, in cui trascorrerà tale periodo con il padre (spettando, quindi, al padre gli anni dispari per detto Per_1
periodo); per le vacanze estive, trascorrerà tre settimane - di cui al massimo due consecutive - con Per_1
ciascun genitore (i quali potranno beneficiare anche del supporto dei nonni e potendo Per_1
trascorrere i tempi di competenza paterna anche facendo visita ai nonni paterni), in date da concordarsi tra la mamma e il papà entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di diverso accordo, le parti alterneranno annualmente i periodi 1 agosto – 14 agosto e 15 agosto – 31 agosto).
Nei predetti periodi è da intendersi sospeso il reciproco diritto di visita.
Ciò a decorrere dall'anno 2027 in cui, in caso di difetto di accordo, la madre terrà con sé nel Per_1
primo periodo di agosto, mentre il padre lo terrà nel secondo periodo (pertanto, al papà competerà il secondo periodo negli anni dispari);
trascorrerà i cosiddetti “ponti lunghi” sulla base degli accordi che verranno presi tra i Per_1
genitori entro 30 (trenta) giorni prima di detti periodi.
Nelle ipotesi in cui il padre non potesse fruire di un determinato ponte o di una festività, lo stesso potrà recuperare i tempi di propria competenza con analoghe giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti o con più giorni consecutivi nelle festività.
pagina 6 di 9 In ogni caso, in tutti i momenti di cui ai precedenti punti, le parti concordano che il minore Per_1
possa essere gestito dal padre - compatibilmente alle esigenze lavorative di quest'ultimo – con il supporto dei nonni paterni.
Dare atto che le parti concordano che in ipotesi di esigenze di servizio (missioni, addestramenti, corsi di formazione all'Estero, ecc.) che impongano al sig. periodi di assenza prolungata anche dal Pt_1
suolo nazionale, non troverà applicazione la calendarizzazione di cui al precedente punto 27).
In tali casi, il sig. informerà la sig.ra con un preavviso ragionevole (ove possibile) circa Pt_1 Pt_2
l'assenza prolungata, specificandone la durata stimata.
Ove tali assenze fossero superiori a un mese, il padre potrà recuperare il tempo di visita con il figlio durante i periodi di licenza successivi, compatibilmente con le esigenze del minore. Ad esempio, il tempo non fruito potrà essere compensato con periodi più lunghi durante le ferie estive, invernali o in altri momenti concordati.
In ogni caso, per le assenze di cui al presente punto potranno essere previste modalità alternative di contatto (come l'invio di messaggi vocali o video all'utenza materna fin tanto che il minore non sarà provvisto di un proprio dispositivo cellulare) per preservare il rapporto padre-figlio in maniera compatibile con le esigenze del bambino;
Disporre che ciascuna parte provvederà direttamente al mantenimento del figlio nei periodi in cui sarà con i rispettivi genitori, senza che l'importo specificato di seguito subisca eventuali Per_1
decurtazioni.
In ogni caso - tenuto conto in particolare delle risorse di entrambi i genitori e delle esigenze di
- il sig. al fine di realizzare il criterio di proporzionalità, Per_1 Parte_1
corrisponderà alla sig.ra quale mantenimento del comune figlio la somma Parte_2 Per_1
mensile di 400,00 Euro da versarsi con bonifico bancario avente valuta fissa al giorno 5 di ciascun mese.
L'assegno di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutato sulla base degli indici
ISTAT;
Disporre che le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa corrente tra il
Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino. La prima attività ludica o sportiva non necessiterà del previo consenso dei genitori.
A specifica di quanto previsto nel citato Protocollo, le parti concordano che:
pagina 7 di 9 - in ipotesi di eventuali polizze medico-sanitarie contratte dai genitori nell'interesse del minore le spese mediche gestibili con predetta assicurazione, previamente concordate sulla tipologia della cura e la scelta della struttura convenzionata, saranno a carico dell'assicurazione fino al limite della eventuale franchigia e la restante parte al 50%. I genitori concordano sull'individuazione delle strutture convenzionate, al fine di beneficiare delle condizioni di polizza, le quali dovranno essere situate nel luogo di residenza del minore, ovvero in un raggio di non oltre 20 km. In caso di individuazione di strutture o professionisti non convenzionati sebbene esista la struttura convenzionata entro la distanza predetta – salvo diverso accordo – i costi verranno accollati al genitore che individuerà il predetto centro o professionista;
- il bonus nido/asilo/scuola sarà percepito al 100% dalla sig.ra , dovendosi quindi ripartire al 50% Pt_2 tra le parti soltanto l'eventuale differenza esistente tra il costo del nido/asilo/scuola e l'effettivo sussidio percepito dalla madre;
Dare atto che le parti concordano che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico e Pt_2 universale relativo ad . Le parti si impegnano e si obbligano a comunicare all'INPS detto Per_1 accordo consentendo alla sig.ra di percepire integralmente l'assegno unico. In ogni caso, la sig.ra Pt_2
farà richiesta all' INPS dell'assegno unico in misura del 100 %; Pt_2
Dare atto che i coniugi hanno già provveduto in sede di separazione personale dei coniugi al riordino dei loro rapporti patrimoniali, non avendo altro da pretendere l'uno verso l'altro;
Dare atto che, per garantire il benessere e la serenità di , i genitori si impegnano a vedere Per_1
rispettato e garantito il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare, con i nonni di entrambi i rami genitoriali con cui il figlio dovrà sempre coltivare un legame equilibrato), in modo tale da garantire la conservazione di un rapporto continuativo. In ogni caso, al fine di evitare che entrambe le parti siano gravate dagli inevitabili costi per la gestione del figlio minorenne, il sig. e la sig.ra acconsentono fin da ora affinché i Parte_1 Parte_2
nonni materni e paterni supportino entrambe le parti nella gestione quotidiana di esprimendo Per_1 da ora espresso consenso al rilascio di deleghe affinché i nonni possano prelevare il bimbo dall'uscita da scuola (accompagnandolo, se necessario) e tenerlo con sé fino ad orario concordato tra i genitori;
Dare atto che le parti concordano che in caso di necessità finalizzate a garantire il primario interesse del figlio , i genitori dichiarano di impegnarsi ad intraprendere un percorso online di Per_1
coordinazione genitoriale (presso idoneo professionista da individuarsi di comune accordo direttamente tra le parti);
Dare atto che i genitori reciprocamente consentono il rilascio e il rinnovo del passaporto o o di altro documento equivalente valido per l'espatrio;
pagina 8 di 9 Disporre che le spese legali relative alla presente procedura divorzile sono interamente compensate tra le parti e dare atto che dell'espressa rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 673/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'Avv. SOLINAS ALESSIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_2
FR ID che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
[...]
pagina 1 di 9 di aver contratto matrimonio concordatario in CUNEO il 09/09/2023, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 74, parte I dell'anno 2023; che dal matrimonio è nato il figlio , a Cuneo il 19.11.2023; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 10.4.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 09/09/2023 in CUNEO da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da nata a
[...] Parte_2
CUNEO (CN) il 14/03/1994, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CUNEO al N. 74, parte I, anno 2023, alle seguenti
CONDIZIONI
Dare atto che i coniugi espressamente rinunciano a percepire somme a titolo di assegno divorzile e dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico-patrimoniale;
pagina 2 di 9 Dare atto che anche a seguito dello scioglimento del matrimonio, le parti continueranno a mantenere un rapporto connotato dai reciproci obblighi di rispetto e di collaborazione nell'interesse del comune figlio;
Per_1
Disporre che - tenuto conto del supremo interesse del minore - la casa familiare sita in Per_1
ER (CN), Via Monte Tibert n. 6 viene assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla sig.ra
; Parte_2
Disporre che il figlio avrà collocamento prevalente presso la madre e manterrà, quindi, la Per_1 residenza anagrafica presso quest'ultima;
Disporre che il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e dare atto Per_1
che le parti concordano che:
- nonostante la fine del rapporto coniugale, il sig. e la sig.ra continueranno a prendere di Pt_1 Pt_2
comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, mantenendo un atteggiamento civile e collaborativo;
- con l'affidamento condiviso i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
- il minore viene affidato ad entrambi i genitori con facoltà, per ciascuno di essi, di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul medesimo limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione;
- con riferimento alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo) educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
- soprattutto con riferimento allo stato di salute del figlio, il sig. e la sig.ra si impegnano a Pt_1 Pt_2
darsi comunicazione reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni del fanciullo (malattia e/o infortunio);
Disporre che, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, tenuto conto della tenera età di e Per_1
della distanza geografica, il padre potrà vedere e tenere con sé – sempre con gradualità, Per_1
flessibilità e compatibilmente agli incarichi di comando e istituzionali ricoperti dal medesimo e non prevedibili – secondo il seguente calendario:
Fino al compimento dei 24 mesi di età di : Per_1
trascorrerà con il padre il secondo weekend del mese (dal sabato mattina alle ore 11.00 fino Per_1
al sabato pomeriggio alle ore 17.00 e dalla domenica mattina alle ore 11.00 fino alla domenica pomeriggio alle ore 17.00);
pagina 3 di 9 in subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere l'incontro di cui al punto che precede, l'incontro padre-figlio verrà rinviato – ferme le medesime tempistiche e modalità – al weekend successivo;
in ulteriore subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere l'incontro secondo i precedenti punti x. e y.,
l'incontro mensile del weekend potrà essere sostituito con due giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti;
al fine di garantire un costante legame tra e il papà, le parti concordano che il sig. Per_1 Pt_1 possa effettuare due videochiamate settimanali al figlio, presso l'utenza mobile intestata alla sig.ra
. Pt_2
Tali videochiamate avranno ciascuna una durata compatibile alla disponibilità del bambino e avverranno:
- durante la settimana, il mercoledì in orario compreso tra le 17.30 e le 20.30;
- nei weekend in cui il bambino non è con il papà, il sabato mattina in orario compreso tra le 10.00 e le
12.00;
nelle vacanze pasquali 2025, trascorrerà con il papà tre giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00; Per_1 cc. trascorrerà i cosiddetti “ponti lunghi” sulla base degli accordi che verranno presi tra i Per_1
genitori entro 30 (trenta) giorni prima di detti periodi.
Nelle ipotesi in cui il padre non potesse fruire di un determinato ponte o di una festività, lo stesso potrà recuperare i tempi di propria competenza con analoghe giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti o con più giorni consecutivi nelle festività; nel mese di agosto 2025, trascorrerà con il papà 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, Per_1
senza pernotto presso il papà e in date da concordarsi direttamente tra i genitori entro il 31 maggio
2025.
In ogni caso, in tutti i momenti di cui ai precedenti punti, le parti concordano che il minore Per_1
possa essere gestito dal padre - compatibilmente alle esigenze lavorative di quest'ultimo – con il supporto dei nonni paterni.
Dai 24 mesi al compimento dei 36 mesi di età di : Per_1
trascorrerà con il padre il secondo e il quarto weekend del mese (dal sabato mattina alle ore Per_1
11.00 fino al sabato pomeriggio alle ore 17.00 e dalla domenica mattina alle ore 11.00 fino alla domenica pomeriggio alle ore 17.00); in subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere gli incontri di cui al punto che precede, le visite padre-figlio verranno rinviate – ferme le medesime tempistiche e modalità – al weekend successivo rispetto a quello di mancato incontro pagina 4 di 9 in ulteriore subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere gli incontri secondo i precedenti punti ee. e ff., le mancate visite del weekend potranno essere sostituite con due giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti o con più giorni consecutivi nelle festività, senza pernotto;
al fine di garantire un costante legame tra e il papà, le parti concordano che il sig. Per_1 Pt_1 possa effettuare due videochiamate settimanali al figlio, presso l'utenza mobile intestata alla sig.ra
. Pt_2
Tali videochiamate avranno ciascuna una durata compatibile alla disponibilità del bambino e avverranno:
- durante la settimana, il mercoledì in orario compreso tra le 17.30 e le 20.30;
- nei weekend in cui il bambino non è con il papà, il sabato mattina in orario compreso tra le 10.00 e le
12.00; nelle vacanze natalizie 2025, trascorrerà con il papà (senza pernotto del minore presso il Per_1
padre) dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il bambino starà con la mamma;
nelle vacanze pasquali 2026, trascorrerà con il papà tre giorni consecutivi dalle ore 10.00 Per_1
alle ore 17.00;
trascorrerà i cosiddetti “ponti lunghi” sulla base degli accordi che verranno presi tra i Per_1
genitori entro 30 (trenta) giorni prima di detti periodi.
Nelle ipotesi in cui il padre non potesse fruire di un determinato ponte o di una festività, lo stesso potrà recuperare i tempi di propria competenza con analoghe giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti o con più giorni consecutivi nelle festività; nel mese di agosto 2026, trascorrerà con il papà 2 (due) settimane, anche non consecutive, Per_1
senza pernotto presso il papà e in date da concordarsi direttamente tra i genitori entro il 31 maggio
2026.
In ogni caso, in tutti i momenti di cui ai precedenti punti, le parti concordano che il minore Per_1
possa essere gestito dal padre - compatibilmente alle esigenze lavorative di quest'ultimo – con il supporto dei nonni paterni.
Dal compimento dei 36 mesi di età di in avanti: Per_1
trascorrerà con il padre il secondo e il quarto weekend del mese (dal sabato mattina alle ore Per_1
11.00 fino alla domenica pomeriggio alle ore 19.00), con pernottamento presso il papà; in subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere gli incontri di cui al punto che precede, le visite padre-figlio verranno rinviate – ferme le medesime tempistiche e modalità – al weekend successivo rispetto a quello di mancato incontro;
pagina 5 di 9 in ulteriore subordine, nell'ipotesi di impossibilità a tenere gli incontri secondo i precedenti punti mm.
e nn., le mancate visite del weekend potranno essere sostituite con due giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti o con più giorni consecutivi nelle festività; al fine di garantire un costante legame tra e il papà, le parti concordano che il sig. Per_1 Pt_1 possa effettuare due videochiamate settimanali al figlio, presso l'utenza mobile intestata alla sig.ra
. Pt_2
Tali videochiamate avranno ciascuna una durata compatibile alla disponibilità del bambino e avverranno:
- durante la settimana, il mercoledì in orario compreso tra le 17.30 e le 20.30;
- nei weekend in cui il bambino non è con il papà, il sabato mattina in orario compreso tra le 10.00 e le
12.00; ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio,
a decorrere dal Natale 2026 in cui trascorrerà il primo periodo con la madre (spettando, Per_1
quindi, al padre gli anni dispari per detto periodo); ad anni alterni l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, a decorrere da Pasqua 2027, in cui trascorrerà tale periodo con il padre (spettando, quindi, al padre gli anni dispari per detto Per_1
periodo); per le vacanze estive, trascorrerà tre settimane - di cui al massimo due consecutive - con Per_1
ciascun genitore (i quali potranno beneficiare anche del supporto dei nonni e potendo Per_1
trascorrere i tempi di competenza paterna anche facendo visita ai nonni paterni), in date da concordarsi tra la mamma e il papà entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di diverso accordo, le parti alterneranno annualmente i periodi 1 agosto – 14 agosto e 15 agosto – 31 agosto).
Nei predetti periodi è da intendersi sospeso il reciproco diritto di visita.
Ciò a decorrere dall'anno 2027 in cui, in caso di difetto di accordo, la madre terrà con sé nel Per_1
primo periodo di agosto, mentre il padre lo terrà nel secondo periodo (pertanto, al papà competerà il secondo periodo negli anni dispari);
trascorrerà i cosiddetti “ponti lunghi” sulla base degli accordi che verranno presi tra i Per_1
genitori entro 30 (trenta) giorni prima di detti periodi.
Nelle ipotesi in cui il padre non potesse fruire di un determinato ponte o di una festività, lo stesso potrà recuperare i tempi di propria competenza con analoghe giornate mensili infrasettimanali da concordare direttamente tra le parti o con più giorni consecutivi nelle festività.
pagina 6 di 9 In ogni caso, in tutti i momenti di cui ai precedenti punti, le parti concordano che il minore Per_1
possa essere gestito dal padre - compatibilmente alle esigenze lavorative di quest'ultimo – con il supporto dei nonni paterni.
Dare atto che le parti concordano che in ipotesi di esigenze di servizio (missioni, addestramenti, corsi di formazione all'Estero, ecc.) che impongano al sig. periodi di assenza prolungata anche dal Pt_1
suolo nazionale, non troverà applicazione la calendarizzazione di cui al precedente punto 27).
In tali casi, il sig. informerà la sig.ra con un preavviso ragionevole (ove possibile) circa Pt_1 Pt_2
l'assenza prolungata, specificandone la durata stimata.
Ove tali assenze fossero superiori a un mese, il padre potrà recuperare il tempo di visita con il figlio durante i periodi di licenza successivi, compatibilmente con le esigenze del minore. Ad esempio, il tempo non fruito potrà essere compensato con periodi più lunghi durante le ferie estive, invernali o in altri momenti concordati.
In ogni caso, per le assenze di cui al presente punto potranno essere previste modalità alternative di contatto (come l'invio di messaggi vocali o video all'utenza materna fin tanto che il minore non sarà provvisto di un proprio dispositivo cellulare) per preservare il rapporto padre-figlio in maniera compatibile con le esigenze del bambino;
Disporre che ciascuna parte provvederà direttamente al mantenimento del figlio nei periodi in cui sarà con i rispettivi genitori, senza che l'importo specificato di seguito subisca eventuali Per_1
decurtazioni.
In ogni caso - tenuto conto in particolare delle risorse di entrambi i genitori e delle esigenze di
- il sig. al fine di realizzare il criterio di proporzionalità, Per_1 Parte_1
corrisponderà alla sig.ra quale mantenimento del comune figlio la somma Parte_2 Per_1
mensile di 400,00 Euro da versarsi con bonifico bancario avente valuta fissa al giorno 5 di ciascun mese.
L'assegno di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutato sulla base degli indici
ISTAT;
Disporre che le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa corrente tra il
Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino. La prima attività ludica o sportiva non necessiterà del previo consenso dei genitori.
A specifica di quanto previsto nel citato Protocollo, le parti concordano che:
pagina 7 di 9 - in ipotesi di eventuali polizze medico-sanitarie contratte dai genitori nell'interesse del minore le spese mediche gestibili con predetta assicurazione, previamente concordate sulla tipologia della cura e la scelta della struttura convenzionata, saranno a carico dell'assicurazione fino al limite della eventuale franchigia e la restante parte al 50%. I genitori concordano sull'individuazione delle strutture convenzionate, al fine di beneficiare delle condizioni di polizza, le quali dovranno essere situate nel luogo di residenza del minore, ovvero in un raggio di non oltre 20 km. In caso di individuazione di strutture o professionisti non convenzionati sebbene esista la struttura convenzionata entro la distanza predetta – salvo diverso accordo – i costi verranno accollati al genitore che individuerà il predetto centro o professionista;
- il bonus nido/asilo/scuola sarà percepito al 100% dalla sig.ra , dovendosi quindi ripartire al 50% Pt_2 tra le parti soltanto l'eventuale differenza esistente tra il costo del nido/asilo/scuola e l'effettivo sussidio percepito dalla madre;
Dare atto che le parti concordano che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico e Pt_2 universale relativo ad . Le parti si impegnano e si obbligano a comunicare all'INPS detto Per_1 accordo consentendo alla sig.ra di percepire integralmente l'assegno unico. In ogni caso, la sig.ra Pt_2
farà richiesta all' INPS dell'assegno unico in misura del 100 %; Pt_2
Dare atto che i coniugi hanno già provveduto in sede di separazione personale dei coniugi al riordino dei loro rapporti patrimoniali, non avendo altro da pretendere l'uno verso l'altro;
Dare atto che, per garantire il benessere e la serenità di , i genitori si impegnano a vedere Per_1
rispettato e garantito il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare, con i nonni di entrambi i rami genitoriali con cui il figlio dovrà sempre coltivare un legame equilibrato), in modo tale da garantire la conservazione di un rapporto continuativo. In ogni caso, al fine di evitare che entrambe le parti siano gravate dagli inevitabili costi per la gestione del figlio minorenne, il sig. e la sig.ra acconsentono fin da ora affinché i Parte_1 Parte_2
nonni materni e paterni supportino entrambe le parti nella gestione quotidiana di esprimendo Per_1 da ora espresso consenso al rilascio di deleghe affinché i nonni possano prelevare il bimbo dall'uscita da scuola (accompagnandolo, se necessario) e tenerlo con sé fino ad orario concordato tra i genitori;
Dare atto che le parti concordano che in caso di necessità finalizzate a garantire il primario interesse del figlio , i genitori dichiarano di impegnarsi ad intraprendere un percorso online di Per_1
coordinazione genitoriale (presso idoneo professionista da individuarsi di comune accordo direttamente tra le parti);
Dare atto che i genitori reciprocamente consentono il rilascio e il rinnovo del passaporto o o di altro documento equivalente valido per l'espatrio;
pagina 8 di 9 Disporre che le spese legali relative alla presente procedura divorzile sono interamente compensate tra le parti e dare atto che dell'espressa rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 9 di 9