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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2059/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
09/05/1972 (C.F.: ), rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Maria G. Prato, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] l'[...] Controparte_1
(C.F.: ), C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Ricorso cumulativo ex art. 473 bis.49 c.p.c..
1 La ricorrente ha precisato le conclusioni come da note in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis. 49 c.p.c. Parte_1
- premesso che ha contratto matrimonio con
[...] [...]
in Catania in data 12.10.1991 (trascritto al registro CP_2
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1433, Parte
2, serie A, anno 1991), e che dall'unione sono nati i figli
[...]
, il 20.12.1988, , il 25.06.90, e Per_1 Persona_2 [...]
l 09.06.93 - ha adito questo Tribunale per la Persona_3
pronuncia della separazione personale dal marito, e al passaggio in giudicato della sentenza, dello scioglimento del matrimonio.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Con sentenza n. 1712/2025 resa nel presente giudizio è
stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e e, con separata Parte_1 CP_2
ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo innanzi al Giudice
Delegato per la prosecuzione della causa in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e va accolta in quanto ricorrono le
[...] CP_2
condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898
e succ. modif., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o
2 ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge
6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi:
[…] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi,
ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti
i predetti casi, per la proposizione della domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da
almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di
separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n. 1712/2025 di questo Tribunale, emessa nel presente giudizio).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario al quale il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica.
3 Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2059/2024 R.G.;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 12.10.1991 tra e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_2
del comune di Catania, Atto n. 1433, Parte II, Serie A, anno
1991;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello
Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR
396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del
03/10/2025.
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2059/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
09/05/1972 (C.F.: ), rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Maria G. Prato, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] l'[...] Controparte_1
(C.F.: ), C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Ricorso cumulativo ex art. 473 bis.49 c.p.c..
1 La ricorrente ha precisato le conclusioni come da note in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis. 49 c.p.c. Parte_1
- premesso che ha contratto matrimonio con
[...] [...]
in Catania in data 12.10.1991 (trascritto al registro CP_2
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1433, Parte
2, serie A, anno 1991), e che dall'unione sono nati i figli
[...]
, il 20.12.1988, , il 25.06.90, e Per_1 Persona_2 [...]
l 09.06.93 - ha adito questo Tribunale per la Persona_3
pronuncia della separazione personale dal marito, e al passaggio in giudicato della sentenza, dello scioglimento del matrimonio.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Con sentenza n. 1712/2025 resa nel presente giudizio è
stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e e, con separata Parte_1 CP_2
ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo innanzi al Giudice
Delegato per la prosecuzione della causa in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e va accolta in quanto ricorrono le
[...] CP_2
condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898
e succ. modif., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o
2 ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge
6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi:
[…] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi,
ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti
i predetti casi, per la proposizione della domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da
almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di
separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n. 1712/2025 di questo Tribunale, emessa nel presente giudizio).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario al quale il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica.
3 Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2059/2024 R.G.;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 12.10.1991 tra e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_2
del comune di Catania, Atto n. 1433, Parte II, Serie A, anno
1991;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello
Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR
396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del
03/10/2025.
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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