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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott. Bruno Conca CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1142/2025 promosso da:
(P.IVA: ) e per essa CP_1 Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P.IVA: ), in persona del procuratore speciale pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentate e difesa dall'avv. Patrizia Zingone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Lamarmora n. 42, come da procura in atti.
- parte reclamante - contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._1 CP_3
, rappresentanti e difesi dall'avv. Maria Franca Armocida ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bussoleno, Via San Rocco n. 14, come da procura in atti.
- parte reclamata -
e in contradditorio con
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“- Accertare e dichiarare che la somma dovuta dai sig.ri e è Controparte_2 CP_3 pari ad € 143.990,43, oltre interessi legali maturati dal 27/06/2018 e maturandi;
1 - Accertare e dichiarare che la ricostruzione operata dai è Parte_3
sproporzionata, svantaggiosa e fortemente pregiudizievole per la creditrice CP_4
[...]
- Per l'effetto, revocare la omologazione piano di ristrutturazione dei debiti presentato da
e e per l'effetto revocare l'omologa del piano in quanto non Controparte_2 CP_3
proporzionata e svantaggiosa per la creditrice Controparte_4
- condannare le controparti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte reclamata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta:
1) respingere in ogni sua parte il reclamo proposto dalla siccome Controparte_4 inammissibile, improcedibile o comunque infondato;
2) respingere la richiesta di revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai signori e in quanto il piano Controparte_2 CP_3 presentato è stato ritenuto dal Giudice del Procedimento Unitario n. 2/2025 del
Tribunale di Torino ammissibile giuridicamente ed economicamente fattibile;
3) respingere l'istanza di sospensione degli effetti dell'omologazione ex art. 52 CCII richiesta dalla CP_4
4) confermare la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti
n.328/2025 in ogni sua parte in quanto è stata verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano dal Giudice Delegato del Procedimento Unitario n. 2/2025
Tribunale di Torino;
5) condannare la reclamante al pagamento del danno da lite temeraria ex art. 96
c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa arrecando così ritardo nell'esecuzione del piano omologato, lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno;
6) condannare conseguentemente la reclamante alla rifusione delle spese giudiziali.”
Per la Procura Generale, in persona del sostituto Procuratore Generale:
Il sostituto Procuratore esprimeva parere negativo all'accoglimento del reclamo, evidenziando che “il primo giudice, dopo avere chiarito che la convenienza del piano e dell'alternativa liquidatoria si equivalgono, chiarisce che è appunto solo quest'ultima
l'alternativa possibile al piano stesso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
2 In data 11.12.2023 i coniugi e depositavano ricorso per la ristrutturazione CP_2 CP_3 dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII davanti al Tribunale di Torino, tramite l'ausilio dei gestori della crisi nominati dall'OCC, avv. Di Vico e dott. Bongiovanni. Il suddetto ricorso veniva accolto dal Tribunale con decreto ex art. 70 CCII in data 08.01.2024, in quanto il
Giudice riteneva ammissibile la proposta ed il piano di ristrutturazione, vista anche la relazione ex art. 68, commi 2 e 3 CCII depositata congiuntamente al ricorso;
disponeva, altresì, il divieto di inizio e prosecuzione di azioni esecutive e cautelari nei confronti dei debitori. Il decreto veniva correttamente notificato a tutti i creditori in data 12.01.2024, tra i quali la Con sentenza n. 156/2024 il Tribunale di Torino omologava il Controparte_4
piano di ristrutturazione e in data 08.05.2024 la impugnava davanti alla Controparte_4
Corte d'Appello di Torino la suddetta sentenza, chiedendone la riforma e il rigetto del piano di ristrutturazione. In seguito a riunione di due fascicoli aventi ad oggetto la medesima sentenza (anche la creditrice aveva Parte_4 impugnato la sentenza n. 156/2024), con sentenza n. 830/2024 la Corte d'Appello di
Torino accoglieva il reclamo e dichiarava inammissibile la domanda di omologa, evidenziando come la pronuncia impugnata si fosse fondata unicamente sulle doglianze dell' , ignorando le osservazioni presentate dalla la Corte affermava, CP_5 Controparte_4 tuttavia, che “trattandosi di pronuncia di rito, la decisione non preclude la possibilità per i debitori di proporre un nuovo piano, questa volta completo, puntuale ed aggiornato ai debiti pagati nelle more”.
I signori e , pertanto, con ricorso del 02.01.2025 depositavano un nuovo CP_2 CP_3 piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, il quale veniva accolto con decreto ex art. 70 CCII del 26.02.2025 dal Tribunale di Torino. In seguito alla notificazione del decreto nei confronti di tutti i creditori, la depositava delle osservazioni, Controparte_4 con le quali eccepiva l'errata quantificazione del proprio credito ipotecario, così come calcolato nel piano di ristrutturazione, nonché l'insostenibilità temporale dello stesso;
domandava, pertanto, la rideterminazione del quantum della propria quota, sulla base del valore di realizzo indicato nella perizia di stima predisposta dal Tribunale di Torino. Il
Giudice, dopo avere esaminato le osservazioni della creditrice, omologava il nuovo piano di ristrutturazione con sentenza n. 328/2025, pubblicata e notificata in data 18.08.2025.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 328/2025, pubblicata e notificata in data 18.08.2025, il Tribunale di Torino omologava il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai coniugi e , CP_2 CP_3
3 disponeva la chiusura della procedura, ordinava la trascrizione della sentenza e la comunicazione della stessa ai creditori da parte dell'OCC.
Il Giudice, in particolare, riteneva che il piano di ristrutturazione presentato fosse giuridicamente ammissibile e fattibile, sulla base delle medesime ragioni già indicate con decreto ex art. 70 CCII, con il quale il Tribunale di Torino aveva evidenziato che:
(i) i coniugi e versavano in una condizione di sovraindebitamento, CP_2 CP_3 così come disciplinata dall'art. 2, lett. c) CCII ed erano qualificabili come consumatori;
(ii) i ricorrenti avevano fornito adeguata documentazione, che consentiva la puntuale ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale;
(iii) la domanda di ristrutturazione dei debiti era correttamente corredata dall'elenco di tutti i crediti, con l'indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione, della composizione del patrimonio dei debitori, degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo quinquennio, delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, degli stipendi, pensioni e ulteriori entrate del nucleo famigliare dei debitori, nonché dell'indicazione della somma necessaria al mantenimento dello stesso;
(iv) la relazione dei gestori della crisi era completa e non ricorrevano in capo agli istanti le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 CCII;
(v) non sussisteva colpa grave o dolo nella causazione dell'indebitamento, in quanto:
1. la maggior parte dei debiti derivava dai contratti di mutuo stipulati dalle parti con la Banca Regionale Europea s.p.a. negli anni 2006 e 2007, necessari per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di proprietà, ad oggi ancora abitazione principale dei coniugi;
2. al momento della stipulazione dei suddetti mutui, il reddito famigliare era tale da garantire la solvenza e assicurava un'eccedenza idonea al soddisfacimento dei bisogni quotidiani del nucleo;
3. parte delle spese di ristrutturazione - per le quali era stato stipulato il secondo mutuo nel 2007 - erano spese non previste, poi dichiarate ingiustificate dal Tribunale di Torino;
4. il reddito famigliare era diminuito nel tempo per fatti indipendenti dalla volontà dei debitori, visto anche il tentativo di miglioramento economico
4 intrapreso nel 2009 mediante avvio di un'attività imprenditoriale da parte del signor , fallito per cause ad egli non imputabili;
CP_2
5. erano state emesse due pronunce giudiziali favorevoli ai ricorrenti, dalle quali non avevano potuto, tuttavia, incassare le somme a loro riconosciute e spettanti;
6. dal mese di ottobre 2010 il signor lavorava come dipendente a CP_2 tempo indeterminato e aveva, così, potuto pagare i debiti relativi ai dipendenti, legali e fornitori;
7. il finanziamento ottenuto dai ricorrenti nel 2022 era finalizzato al pagamento di spese mediche necessarie e non procrastinabili;
(vi) la proposta di ristrutturazione era congrua, in quanto prevedeva il pagamento di complessivi € 75.333,84, da corrispondere con 63 rate mensili, per l'integrale saldo dei compensi dei professionisti nominati dall'OCC e dei creditori privilegiati, tra i quali rientrava la la quale avrebbe ricevuto la Controparte_4 somma di € 60.000,00, pari alla base d'asta del secondo tentativo di vendita dell'immobile oggetto di ipoteca, nonché il pagamento dei crediti chirografari e del credito degradato al chirografo, nella percentuale dell'1,34% per la signora e dell'1,84% per il signor;
CP_3 CP_2
(vii) i ricorrenti avevano avuto accesso alla rottamazione e alla definizione agevolata dei debiti erariali, le cui restanti rate sarebbero state pagate dal figlio, condizionatamente all'omologazione del piano proposto;
(viii) i gestori della crisi avevano evidenziato la maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
In ogni caso, il Tribunale riteneva che le osservazioni proposte dalla creditrice CP_4 non fossero accoglibili, in quanto l'alternativa liquidatoria (nel caso di specie, la
[...] procedura concorsuale della liquidazione controllata) era stata valutata dall'OCC ed era stata ritenuta meno conveniente rispetto al piano di ristrutturazione. I criteri di valutazione dell'immobile oggetto di ipoteca, sulla quale si basava il credito della erano congrui, CP_4 in quanto il disinteresse del mercato accertato dall'infruttuosità dei primi tentativi di vendita esecutiva evidenziavano come il prezzo indicato dalla perizia non corrispondesse al concreto valore del bene. La durata del piano non era da ritenersi eccessiva, per cui questo doveva essere omologato.
Il giudizio di secondo grado
Il reclamo
5 Con ricorso depositato l'11.09.2025 la proponeva reclamo avverso la Controparte_4 sentenza n. 328/2025 del Tribunale di Torino, chiedendo la revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione, in quanto sproporzionato e svantaggioso. Domandava, inoltre, il corretto accertamento del proprio credito, pari ad € 143.990,43 oltre interessi legali maturati dal 27.06.2018 e maturandi.
Parte reclamante, in particolare, affermava che il piano di ristrutturazione controverso era svantaggioso, in quanto in esso il proprio credito era fondato su una previsione di realizzo relativa alla vendita all'asta del bene oggetto di ipoteca del 15.01.2024 (sospesa per la proposizione del ricorso di ristrutturazione dei debiti). La decisione del gestore della crisi di indicare quale valore del bene quello a cui sarebbe stato venduto se la procedura di esecuzione immobiliare fosse proseguita, pregiudicava la posizione creditoria della reclamante. Il credito, infatti, originava da un mutuo stipulato nel 2007 con l'allora Banca
Regionale Europea s.p.a. per € 160.000,00, a cui garanzia veniva iscritta ipoteca su un fabbricato di civile abitazione di proprietà della signora , la quale risultava quindi CP_3 essere terza datrice di ipoteca. A seguito dell'ottenimento di un atto di precetto per €
143.990,43 oltre interessi, veniva incardinato sugli immobili oggetto di ipoteca una procedura esecutiva, ad oggi sospesa. Sulla base di tale procedura immobiliare, la relazione dei gestori della crisi individuava il credito della in € 60.000,00, somma CP_4
che secondo parte reclamante era stata ingiustamente ribassata a causa di una prima aggiudicazione all'asta dell'immobile da parte del figlio dei debitori, rivelatasi poi infruttuosa, in quanto il signor non era riuscito ad assolvere al pagamento Persona_1 di € 82.000,00. Il successivo tentativo di vendita era avvenuto con un ribasso del 25%, ma era stato sospeso: il gestore della crisi aveva erroneamente individuato tale momento al fine di quantificare il credito della all'interno del piano di ristrutturazione. CP_4
Secondo parte reclamante, l'importo di € 60.000,00 non comportava l'integrale soddisfacimento del proprio credito, tanto più che la perizia depositata nel corso della procedura esecutiva aveva indicato il valore del bene in € 105.087,00: la cifra offerta nel piano di ristrutturazione era dunque nettamente inferiore al valore dell'immobile e pregiudicava, pertanto, il diritto del creditore, in violazione altresì della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'importo privilegiato doveva essere individuato sulla base di una relazione peritale, al contrario di quanto avvenuto nel caso di specie.
Parte reclamante contestava, poi, la posizione della signora , la quale non solo era CP_3
terza datrice di ipoteca, bensì anche fideiussore, in quanto aveva stipulato fideiussione specifica in data 21.11.2007 fino alla concorrenza dell'importo del mutuo pari ad €
6 160.000,00. Sulla base della suddetta posizione, la aveva promosso Controparte_4
azione monitoria nei confronti della signora e aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. CP_3
5806/2023 per il pagamento di € 149.406,78, dal quale era poi scaturita la procedura esecutiva immobiliare RGE 929/2023, ad oggi pendente davanti il Tribunale di Torino. La signora si opponeva a tale procedura, sostenendo di non essere proprietaria CP_3 dell'immobile esecutato, in forza di un accordo di divisione, per il quale risultava unico proprietario il fratello . Parte reclamante evidenziava come la suddetta CP_6
procedura non venisse richiamata nella relazione particolareggiata dei gestori della crisi, evidenziando scarsa trasparenza dei debitori e danneggiando così ulteriormente la posizione della Controparte_4
Parte reclamante eccepiva, poi, l'insostenibilità del progetto di pagamento, in quanto le entrate mensili dei coniugi e erano pari ad € 2.549,27 (€ 1.765,23 di CP_2 CP_3 pensione del signor ed € 793,04 d pensione della signora ), mentre le CP_2 CP_3 spese necessarie al sostentamento della famiglia erano pari ad € 1.756,00, lasciando così un minimo margine per fare fronte al pagamento del piano di ristrutturazione, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione di gestione, che garantiva una somma mensile pari ad € 1.263,24 per il pagamento dei debiti. Parte reclamante affermava, inoltre, che a fronte dei debiti complessivi pari ad € 411.934,31, nei quali rientrava il credito della il rientro era possibile solo in 43 anni, e non nei 6 preventivati dal CP_4 piano: da qui, l'insostenibilità temporale dello stesso.
Parte reclamante domandava, infine, la sospensione degli effetti dell'omologazione ex art. 52 CCII, sostenendo la sussistenza dei gravi motivi richiesti dal codice, in quanto l'attuazione del piano di ristrutturazione comporterebbe l'impossibilità per il creditore di soddisfare il proprio credito in altro modo, siccome anche il fideiussore signora CP_3 aveva fatto ricorso allo strumento della ristrutturazione. Con l'attuazione del piano, il credito della sarebbe soddisfatto solamente per il 40,29%. Parte Controparte_7
reclamante precisava, inoltre, che il proprio credito rientrava in una cartolarizzazione a garanzia statale, per cui il ritardo nell'incasso comprometterebbe il rimborso CP_8
delle cedole ai legittimi portatori dei titoli, tanto più che trattandosi di una cartolarizzazione con garanzia pubblica, l'operazione è soggetta al controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le difese di parte reclamata
In data 13.11.2025 si costituivano in giudizio i signori e , chiedendo il rigetto CP_2 CP_3
del reclamo in quanto inammissibile, improcedibile e infondato e la conseguente conferma
7 della sentenza impugnata. Domandavano, altresì, il rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti dell'omologazione ex art. 52 CCII, nonché la condanna della parte reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e la condanna alla refusione delle spese giudiziali.
Parte reclamata, preliminarmente, evidenziava l'errata individuazione, da parte della reclamante, della procedura oggetto di controversia, in quanto nell'epigrafe del proprio reclamo controparte richiamava “l'omologa di concordato preventivo”; la sentenza impugnata, invece, era relativa all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, non avendo i coniugi mai presentato istanza per l'accesso al concordato preventivo.
Affermava, poi, la convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria, così come correttamente sostenuto dal Tribunale. I gestori della crisi, invero, avevano ricostruito l'intera posizione debitoria tenendo conto di una possibile alternativa liquidatoria ed erano giunti alla conclusione che la somma offerta ai creditori mediante il piano di ristrutturazione era superiore (pagg. 23-24 del piano di ristrutturazione). Mediante il piano di ristrutturazione, infatti, la otterrebbe la soddisfazione del proprio credito CP_4 nella misura pari al 40,29%, equivalente ad € 77.057,66; con l'alternativa liquidatoria, invece, sarebbe soddisfatta solamente per il 28,55%, pari ad € 50.000,00.
Parte reclamata sosteneva che, sul punto, il valore dell'immobile indicato nel piano di ristrutturazione fosse corretto, in quanto l'iniziale valore peritale di € 105.087,00 aveva subito un deprezzamento visto il tentativo di vendita infruttuoso. Precisava, inoltre, che il mancato acquisto da parte del figlio era dovuto a causa ad egli non Persona_1
imputabile ed era privo, pertanto, di malafede, atteso che non gli era stato concesso il mutuo necessario, vista la prassi di numerosi istituti di credito di non concedere finanziamenti ai figli di debitori esecutati, per evitare un'eventuale interposizione fittizia e conseguente annullamento della vendita. Il figlio, inoltre, si era impegnato a corrispondere con le proprie finanze le rate della definizione agevolata concessa ai genitori dall' . CP_5
Parte reclamata precisava, altresì, come la valutazione circa la convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria dovesse basarsi anche sulla ratio di favore della disciplina del sovraindebitamento di consentire ai consumatori di uscire dalla propria situazione di crisi.
Quanto alla posizione del fideiussore, parte reclamata evidenziava come nel primo piano di ristrutturazione i gestori della crisi avessero dato atto del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della signora e della relativa procedura esecutiva;
tuttavia, rilevavano CP_3
come, nonostante il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive emesse con il primo decreto ex art. 70 CCII, la avesse proseguito l'esecuzione immobiliare Controparte_4
8 RGE 929/2023, peraltro pignorando un immobile che non era di proprietà della signora
, bensì del fratello della stessa. CP_3
Parte reclamata negava che la durata del piano fosse eccessiva, in quanto erano state previste per 6 anni il pagamento di 72 rate mensili di € 1.263,24 ciascuna, le quali potevano essere corrisposte dai debitori visto anche il contributo del figlio Persona_1
anche alle spese necessarie al sostentamento del nucleo.
Per tutte le suddette ragioni, parte reclamata sosteneva l'infondatezza del reclamo ed eccepiva il comportamento della reclamante, la quale dimostrava un particolare
“accanimento” nei confronti dei debitori, pretendendo un soddisfacimento totale del proprio credito, nonostante il ricorso alla procedura di sovraindebitamento. Tale condotta ritardava, altresì, l'esecuzione del piano, comportando un danno a scapito di tutti gli altri creditori. Per tali ragioni, parte reclamata chiedeva la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza in presenza del 25.11.2025 le parti comparivano, richiamando quanto dedotto nei propri scritti difensivi.
Il Collegio tratteneva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Preliminarmente, si rileva che la questione riguardante la trascrizione della procedura esecutiva relativa all'immobile ad oggi di proprietà del fratello della signora è CP_3
irrilevante nella presente sede ai fini della decisione.
Nel merito, è necessario valutare la correttezza del piano di ristrutturazione proposto dalle parti, nonché la convenienza dell'applicazione di quest'ultimo nei confronti dei creditori dei coniugi.
A tal proposito, dalla relazione dell'OCC emerge la convenienza del piano di ristrutturazione e l'applicabilità dell'istituto al caso di specie. È stato, invero, provato che la situazione di indebitamento non era dovuta a colpa dei debitori, e soprattutto è stata dimostrata la maggior convenienza del piano di ristrutturazione per la massa creditizia, rispetto all'instaurazione della procedura liquidatoria.
Si deve considerare, infatti, che la procedura liquidatoria richiesta da parte reclamante non garantirebbe con certezza l'integrale rientro del credito: il subentro nell'esecuzione immobiliare non implica automaticamente l'immediata vendita dell'immobile ipotecato, tanto più che era già stata avviata una procedura di vendita immobiliare, la quale era risultata infruttuosa ed era stata sospesa alla seconda base d'asta.
9 L'infruttuosità della suddetta procedura esecutiva dimostra non solo la scarsa convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti, ma permette altresì di individuare con chiarezza l'effettivo valore del bene oggetto di ipoteca e il relativo credito che parte reclamante può ottenere dal piano di ristrutturazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla creditrice, infatti, non è necessaria una perizia per individuare il valore dell'immobile e il conseguente ammontare del credito, in quanto il valore dell'immobile è facilmente ricavabile dal valore di mercato dello stesso, in riferimento alle due basi d'asta esperite nel corso della procedura esecutiva. È chiaro, infatti, che il disinteresse del mercato rispetto al bene sia sintomatico del suo scarso valore, sicché l'alternativa liquidatoria e la prosecuzione della procedura esecutiva aggraverebbero inutilmente il passivo ed inciderebbero negativamente anche sulle pretese degli ulteriori creditori. Per ignorare il valore di mercato del bene risultante dalla procedura esecutiva, sarebbe invero necessario dichiarare illegittima la procedura stessa e, conseguentemente, procedere alla stesura di una perizia. Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio circa la validità e la regolarità della procedura immobiliare: è pacifico, pertanto, che il valore del bene e, quindi, l'ammontare di credito spettante alla parte reclamante vadano individuati sulla base del valore nell'importo di € 60.000,00.
In ogni caso, la relazione dell'OCC ha chiaramente provato come il credito che deriverebbe in capo alla sulla base del piano di ristrutturazione sia Controparte_7 superiore a quanto la stessa potrebbe ricavare da un'eventuale procedura liquidatoria;
a ciò si aggiunga che parte reclamante non è l'unico creditore dei coniugi e e CP_2 CP_3 che l'intera massa creditizia vanta un interesse nell'attuazione del piano di ristrutturazione, interesse che non può essere compromesso dalla volontà di un singole creditore.
La Corte non ritiene sussistenti gli estremi per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalle parti reclamate.
Tutto ciò premesso, la Corte respinge il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto del reclamo, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa.
10 Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti dei signori e , Controparte_4 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza n. 328/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata e notificata in data
18.08.2025:
a) rigetta il reclamo e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte reclamante al pagamento delle spese legali del Controparte_4 presente grado di giudizio a favore di parti reclamate e , liquidate in CP_2 CP_3 complessivi € 6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 25.11.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott. Bruno Conca CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1142/2025 promosso da:
(P.IVA: ) e per essa CP_1 Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P.IVA: ), in persona del procuratore speciale pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentate e difesa dall'avv. Patrizia Zingone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Lamarmora n. 42, come da procura in atti.
- parte reclamante - contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._1 CP_3
, rappresentanti e difesi dall'avv. Maria Franca Armocida ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bussoleno, Via San Rocco n. 14, come da procura in atti.
- parte reclamata -
e in contradditorio con
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“- Accertare e dichiarare che la somma dovuta dai sig.ri e è Controparte_2 CP_3 pari ad € 143.990,43, oltre interessi legali maturati dal 27/06/2018 e maturandi;
1 - Accertare e dichiarare che la ricostruzione operata dai è Parte_3
sproporzionata, svantaggiosa e fortemente pregiudizievole per la creditrice CP_4
[...]
- Per l'effetto, revocare la omologazione piano di ristrutturazione dei debiti presentato da
e e per l'effetto revocare l'omologa del piano in quanto non Controparte_2 CP_3
proporzionata e svantaggiosa per la creditrice Controparte_4
- condannare le controparti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte reclamata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta:
1) respingere in ogni sua parte il reclamo proposto dalla siccome Controparte_4 inammissibile, improcedibile o comunque infondato;
2) respingere la richiesta di revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai signori e in quanto il piano Controparte_2 CP_3 presentato è stato ritenuto dal Giudice del Procedimento Unitario n. 2/2025 del
Tribunale di Torino ammissibile giuridicamente ed economicamente fattibile;
3) respingere l'istanza di sospensione degli effetti dell'omologazione ex art. 52 CCII richiesta dalla CP_4
4) confermare la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti
n.328/2025 in ogni sua parte in quanto è stata verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano dal Giudice Delegato del Procedimento Unitario n. 2/2025
Tribunale di Torino;
5) condannare la reclamante al pagamento del danno da lite temeraria ex art. 96
c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa arrecando così ritardo nell'esecuzione del piano omologato, lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno;
6) condannare conseguentemente la reclamante alla rifusione delle spese giudiziali.”
Per la Procura Generale, in persona del sostituto Procuratore Generale:
Il sostituto Procuratore esprimeva parere negativo all'accoglimento del reclamo, evidenziando che “il primo giudice, dopo avere chiarito che la convenienza del piano e dell'alternativa liquidatoria si equivalgono, chiarisce che è appunto solo quest'ultima
l'alternativa possibile al piano stesso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
2 In data 11.12.2023 i coniugi e depositavano ricorso per la ristrutturazione CP_2 CP_3 dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII davanti al Tribunale di Torino, tramite l'ausilio dei gestori della crisi nominati dall'OCC, avv. Di Vico e dott. Bongiovanni. Il suddetto ricorso veniva accolto dal Tribunale con decreto ex art. 70 CCII in data 08.01.2024, in quanto il
Giudice riteneva ammissibile la proposta ed il piano di ristrutturazione, vista anche la relazione ex art. 68, commi 2 e 3 CCII depositata congiuntamente al ricorso;
disponeva, altresì, il divieto di inizio e prosecuzione di azioni esecutive e cautelari nei confronti dei debitori. Il decreto veniva correttamente notificato a tutti i creditori in data 12.01.2024, tra i quali la Con sentenza n. 156/2024 il Tribunale di Torino omologava il Controparte_4
piano di ristrutturazione e in data 08.05.2024 la impugnava davanti alla Controparte_4
Corte d'Appello di Torino la suddetta sentenza, chiedendone la riforma e il rigetto del piano di ristrutturazione. In seguito a riunione di due fascicoli aventi ad oggetto la medesima sentenza (anche la creditrice aveva Parte_4 impugnato la sentenza n. 156/2024), con sentenza n. 830/2024 la Corte d'Appello di
Torino accoglieva il reclamo e dichiarava inammissibile la domanda di omologa, evidenziando come la pronuncia impugnata si fosse fondata unicamente sulle doglianze dell' , ignorando le osservazioni presentate dalla la Corte affermava, CP_5 Controparte_4 tuttavia, che “trattandosi di pronuncia di rito, la decisione non preclude la possibilità per i debitori di proporre un nuovo piano, questa volta completo, puntuale ed aggiornato ai debiti pagati nelle more”.
I signori e , pertanto, con ricorso del 02.01.2025 depositavano un nuovo CP_2 CP_3 piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, il quale veniva accolto con decreto ex art. 70 CCII del 26.02.2025 dal Tribunale di Torino. In seguito alla notificazione del decreto nei confronti di tutti i creditori, la depositava delle osservazioni, Controparte_4 con le quali eccepiva l'errata quantificazione del proprio credito ipotecario, così come calcolato nel piano di ristrutturazione, nonché l'insostenibilità temporale dello stesso;
domandava, pertanto, la rideterminazione del quantum della propria quota, sulla base del valore di realizzo indicato nella perizia di stima predisposta dal Tribunale di Torino. Il
Giudice, dopo avere esaminato le osservazioni della creditrice, omologava il nuovo piano di ristrutturazione con sentenza n. 328/2025, pubblicata e notificata in data 18.08.2025.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 328/2025, pubblicata e notificata in data 18.08.2025, il Tribunale di Torino omologava il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai coniugi e , CP_2 CP_3
3 disponeva la chiusura della procedura, ordinava la trascrizione della sentenza e la comunicazione della stessa ai creditori da parte dell'OCC.
Il Giudice, in particolare, riteneva che il piano di ristrutturazione presentato fosse giuridicamente ammissibile e fattibile, sulla base delle medesime ragioni già indicate con decreto ex art. 70 CCII, con il quale il Tribunale di Torino aveva evidenziato che:
(i) i coniugi e versavano in una condizione di sovraindebitamento, CP_2 CP_3 così come disciplinata dall'art. 2, lett. c) CCII ed erano qualificabili come consumatori;
(ii) i ricorrenti avevano fornito adeguata documentazione, che consentiva la puntuale ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale;
(iii) la domanda di ristrutturazione dei debiti era correttamente corredata dall'elenco di tutti i crediti, con l'indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione, della composizione del patrimonio dei debitori, degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo quinquennio, delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, degli stipendi, pensioni e ulteriori entrate del nucleo famigliare dei debitori, nonché dell'indicazione della somma necessaria al mantenimento dello stesso;
(iv) la relazione dei gestori della crisi era completa e non ricorrevano in capo agli istanti le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 CCII;
(v) non sussisteva colpa grave o dolo nella causazione dell'indebitamento, in quanto:
1. la maggior parte dei debiti derivava dai contratti di mutuo stipulati dalle parti con la Banca Regionale Europea s.p.a. negli anni 2006 e 2007, necessari per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di proprietà, ad oggi ancora abitazione principale dei coniugi;
2. al momento della stipulazione dei suddetti mutui, il reddito famigliare era tale da garantire la solvenza e assicurava un'eccedenza idonea al soddisfacimento dei bisogni quotidiani del nucleo;
3. parte delle spese di ristrutturazione - per le quali era stato stipulato il secondo mutuo nel 2007 - erano spese non previste, poi dichiarate ingiustificate dal Tribunale di Torino;
4. il reddito famigliare era diminuito nel tempo per fatti indipendenti dalla volontà dei debitori, visto anche il tentativo di miglioramento economico
4 intrapreso nel 2009 mediante avvio di un'attività imprenditoriale da parte del signor , fallito per cause ad egli non imputabili;
CP_2
5. erano state emesse due pronunce giudiziali favorevoli ai ricorrenti, dalle quali non avevano potuto, tuttavia, incassare le somme a loro riconosciute e spettanti;
6. dal mese di ottobre 2010 il signor lavorava come dipendente a CP_2 tempo indeterminato e aveva, così, potuto pagare i debiti relativi ai dipendenti, legali e fornitori;
7. il finanziamento ottenuto dai ricorrenti nel 2022 era finalizzato al pagamento di spese mediche necessarie e non procrastinabili;
(vi) la proposta di ristrutturazione era congrua, in quanto prevedeva il pagamento di complessivi € 75.333,84, da corrispondere con 63 rate mensili, per l'integrale saldo dei compensi dei professionisti nominati dall'OCC e dei creditori privilegiati, tra i quali rientrava la la quale avrebbe ricevuto la Controparte_4 somma di € 60.000,00, pari alla base d'asta del secondo tentativo di vendita dell'immobile oggetto di ipoteca, nonché il pagamento dei crediti chirografari e del credito degradato al chirografo, nella percentuale dell'1,34% per la signora e dell'1,84% per il signor;
CP_3 CP_2
(vii) i ricorrenti avevano avuto accesso alla rottamazione e alla definizione agevolata dei debiti erariali, le cui restanti rate sarebbero state pagate dal figlio, condizionatamente all'omologazione del piano proposto;
(viii) i gestori della crisi avevano evidenziato la maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
In ogni caso, il Tribunale riteneva che le osservazioni proposte dalla creditrice CP_4 non fossero accoglibili, in quanto l'alternativa liquidatoria (nel caso di specie, la
[...] procedura concorsuale della liquidazione controllata) era stata valutata dall'OCC ed era stata ritenuta meno conveniente rispetto al piano di ristrutturazione. I criteri di valutazione dell'immobile oggetto di ipoteca, sulla quale si basava il credito della erano congrui, CP_4 in quanto il disinteresse del mercato accertato dall'infruttuosità dei primi tentativi di vendita esecutiva evidenziavano come il prezzo indicato dalla perizia non corrispondesse al concreto valore del bene. La durata del piano non era da ritenersi eccessiva, per cui questo doveva essere omologato.
Il giudizio di secondo grado
Il reclamo
5 Con ricorso depositato l'11.09.2025 la proponeva reclamo avverso la Controparte_4 sentenza n. 328/2025 del Tribunale di Torino, chiedendo la revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione, in quanto sproporzionato e svantaggioso. Domandava, inoltre, il corretto accertamento del proprio credito, pari ad € 143.990,43 oltre interessi legali maturati dal 27.06.2018 e maturandi.
Parte reclamante, in particolare, affermava che il piano di ristrutturazione controverso era svantaggioso, in quanto in esso il proprio credito era fondato su una previsione di realizzo relativa alla vendita all'asta del bene oggetto di ipoteca del 15.01.2024 (sospesa per la proposizione del ricorso di ristrutturazione dei debiti). La decisione del gestore della crisi di indicare quale valore del bene quello a cui sarebbe stato venduto se la procedura di esecuzione immobiliare fosse proseguita, pregiudicava la posizione creditoria della reclamante. Il credito, infatti, originava da un mutuo stipulato nel 2007 con l'allora Banca
Regionale Europea s.p.a. per € 160.000,00, a cui garanzia veniva iscritta ipoteca su un fabbricato di civile abitazione di proprietà della signora , la quale risultava quindi CP_3 essere terza datrice di ipoteca. A seguito dell'ottenimento di un atto di precetto per €
143.990,43 oltre interessi, veniva incardinato sugli immobili oggetto di ipoteca una procedura esecutiva, ad oggi sospesa. Sulla base di tale procedura immobiliare, la relazione dei gestori della crisi individuava il credito della in € 60.000,00, somma CP_4
che secondo parte reclamante era stata ingiustamente ribassata a causa di una prima aggiudicazione all'asta dell'immobile da parte del figlio dei debitori, rivelatasi poi infruttuosa, in quanto il signor non era riuscito ad assolvere al pagamento Persona_1 di € 82.000,00. Il successivo tentativo di vendita era avvenuto con un ribasso del 25%, ma era stato sospeso: il gestore della crisi aveva erroneamente individuato tale momento al fine di quantificare il credito della all'interno del piano di ristrutturazione. CP_4
Secondo parte reclamante, l'importo di € 60.000,00 non comportava l'integrale soddisfacimento del proprio credito, tanto più che la perizia depositata nel corso della procedura esecutiva aveva indicato il valore del bene in € 105.087,00: la cifra offerta nel piano di ristrutturazione era dunque nettamente inferiore al valore dell'immobile e pregiudicava, pertanto, il diritto del creditore, in violazione altresì della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'importo privilegiato doveva essere individuato sulla base di una relazione peritale, al contrario di quanto avvenuto nel caso di specie.
Parte reclamante contestava, poi, la posizione della signora , la quale non solo era CP_3
terza datrice di ipoteca, bensì anche fideiussore, in quanto aveva stipulato fideiussione specifica in data 21.11.2007 fino alla concorrenza dell'importo del mutuo pari ad €
6 160.000,00. Sulla base della suddetta posizione, la aveva promosso Controparte_4
azione monitoria nei confronti della signora e aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. CP_3
5806/2023 per il pagamento di € 149.406,78, dal quale era poi scaturita la procedura esecutiva immobiliare RGE 929/2023, ad oggi pendente davanti il Tribunale di Torino. La signora si opponeva a tale procedura, sostenendo di non essere proprietaria CP_3 dell'immobile esecutato, in forza di un accordo di divisione, per il quale risultava unico proprietario il fratello . Parte reclamante evidenziava come la suddetta CP_6
procedura non venisse richiamata nella relazione particolareggiata dei gestori della crisi, evidenziando scarsa trasparenza dei debitori e danneggiando così ulteriormente la posizione della Controparte_4
Parte reclamante eccepiva, poi, l'insostenibilità del progetto di pagamento, in quanto le entrate mensili dei coniugi e erano pari ad € 2.549,27 (€ 1.765,23 di CP_2 CP_3 pensione del signor ed € 793,04 d pensione della signora ), mentre le CP_2 CP_3 spese necessarie al sostentamento della famiglia erano pari ad € 1.756,00, lasciando così un minimo margine per fare fronte al pagamento del piano di ristrutturazione, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione di gestione, che garantiva una somma mensile pari ad € 1.263,24 per il pagamento dei debiti. Parte reclamante affermava, inoltre, che a fronte dei debiti complessivi pari ad € 411.934,31, nei quali rientrava il credito della il rientro era possibile solo in 43 anni, e non nei 6 preventivati dal CP_4 piano: da qui, l'insostenibilità temporale dello stesso.
Parte reclamante domandava, infine, la sospensione degli effetti dell'omologazione ex art. 52 CCII, sostenendo la sussistenza dei gravi motivi richiesti dal codice, in quanto l'attuazione del piano di ristrutturazione comporterebbe l'impossibilità per il creditore di soddisfare il proprio credito in altro modo, siccome anche il fideiussore signora CP_3 aveva fatto ricorso allo strumento della ristrutturazione. Con l'attuazione del piano, il credito della sarebbe soddisfatto solamente per il 40,29%. Parte Controparte_7
reclamante precisava, inoltre, che il proprio credito rientrava in una cartolarizzazione a garanzia statale, per cui il ritardo nell'incasso comprometterebbe il rimborso CP_8
delle cedole ai legittimi portatori dei titoli, tanto più che trattandosi di una cartolarizzazione con garanzia pubblica, l'operazione è soggetta al controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le difese di parte reclamata
In data 13.11.2025 si costituivano in giudizio i signori e , chiedendo il rigetto CP_2 CP_3
del reclamo in quanto inammissibile, improcedibile e infondato e la conseguente conferma
7 della sentenza impugnata. Domandavano, altresì, il rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti dell'omologazione ex art. 52 CCII, nonché la condanna della parte reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e la condanna alla refusione delle spese giudiziali.
Parte reclamata, preliminarmente, evidenziava l'errata individuazione, da parte della reclamante, della procedura oggetto di controversia, in quanto nell'epigrafe del proprio reclamo controparte richiamava “l'omologa di concordato preventivo”; la sentenza impugnata, invece, era relativa all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, non avendo i coniugi mai presentato istanza per l'accesso al concordato preventivo.
Affermava, poi, la convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria, così come correttamente sostenuto dal Tribunale. I gestori della crisi, invero, avevano ricostruito l'intera posizione debitoria tenendo conto di una possibile alternativa liquidatoria ed erano giunti alla conclusione che la somma offerta ai creditori mediante il piano di ristrutturazione era superiore (pagg. 23-24 del piano di ristrutturazione). Mediante il piano di ristrutturazione, infatti, la otterrebbe la soddisfazione del proprio credito CP_4 nella misura pari al 40,29%, equivalente ad € 77.057,66; con l'alternativa liquidatoria, invece, sarebbe soddisfatta solamente per il 28,55%, pari ad € 50.000,00.
Parte reclamata sosteneva che, sul punto, il valore dell'immobile indicato nel piano di ristrutturazione fosse corretto, in quanto l'iniziale valore peritale di € 105.087,00 aveva subito un deprezzamento visto il tentativo di vendita infruttuoso. Precisava, inoltre, che il mancato acquisto da parte del figlio era dovuto a causa ad egli non Persona_1
imputabile ed era privo, pertanto, di malafede, atteso che non gli era stato concesso il mutuo necessario, vista la prassi di numerosi istituti di credito di non concedere finanziamenti ai figli di debitori esecutati, per evitare un'eventuale interposizione fittizia e conseguente annullamento della vendita. Il figlio, inoltre, si era impegnato a corrispondere con le proprie finanze le rate della definizione agevolata concessa ai genitori dall' . CP_5
Parte reclamata precisava, altresì, come la valutazione circa la convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria dovesse basarsi anche sulla ratio di favore della disciplina del sovraindebitamento di consentire ai consumatori di uscire dalla propria situazione di crisi.
Quanto alla posizione del fideiussore, parte reclamata evidenziava come nel primo piano di ristrutturazione i gestori della crisi avessero dato atto del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della signora e della relativa procedura esecutiva;
tuttavia, rilevavano CP_3
come, nonostante il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive emesse con il primo decreto ex art. 70 CCII, la avesse proseguito l'esecuzione immobiliare Controparte_4
8 RGE 929/2023, peraltro pignorando un immobile che non era di proprietà della signora
, bensì del fratello della stessa. CP_3
Parte reclamata negava che la durata del piano fosse eccessiva, in quanto erano state previste per 6 anni il pagamento di 72 rate mensili di € 1.263,24 ciascuna, le quali potevano essere corrisposte dai debitori visto anche il contributo del figlio Persona_1
anche alle spese necessarie al sostentamento del nucleo.
Per tutte le suddette ragioni, parte reclamata sosteneva l'infondatezza del reclamo ed eccepiva il comportamento della reclamante, la quale dimostrava un particolare
“accanimento” nei confronti dei debitori, pretendendo un soddisfacimento totale del proprio credito, nonostante il ricorso alla procedura di sovraindebitamento. Tale condotta ritardava, altresì, l'esecuzione del piano, comportando un danno a scapito di tutti gli altri creditori. Per tali ragioni, parte reclamata chiedeva la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza in presenza del 25.11.2025 le parti comparivano, richiamando quanto dedotto nei propri scritti difensivi.
Il Collegio tratteneva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Preliminarmente, si rileva che la questione riguardante la trascrizione della procedura esecutiva relativa all'immobile ad oggi di proprietà del fratello della signora è CP_3
irrilevante nella presente sede ai fini della decisione.
Nel merito, è necessario valutare la correttezza del piano di ristrutturazione proposto dalle parti, nonché la convenienza dell'applicazione di quest'ultimo nei confronti dei creditori dei coniugi.
A tal proposito, dalla relazione dell'OCC emerge la convenienza del piano di ristrutturazione e l'applicabilità dell'istituto al caso di specie. È stato, invero, provato che la situazione di indebitamento non era dovuta a colpa dei debitori, e soprattutto è stata dimostrata la maggior convenienza del piano di ristrutturazione per la massa creditizia, rispetto all'instaurazione della procedura liquidatoria.
Si deve considerare, infatti, che la procedura liquidatoria richiesta da parte reclamante non garantirebbe con certezza l'integrale rientro del credito: il subentro nell'esecuzione immobiliare non implica automaticamente l'immediata vendita dell'immobile ipotecato, tanto più che era già stata avviata una procedura di vendita immobiliare, la quale era risultata infruttuosa ed era stata sospesa alla seconda base d'asta.
9 L'infruttuosità della suddetta procedura esecutiva dimostra non solo la scarsa convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti, ma permette altresì di individuare con chiarezza l'effettivo valore del bene oggetto di ipoteca e il relativo credito che parte reclamante può ottenere dal piano di ristrutturazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla creditrice, infatti, non è necessaria una perizia per individuare il valore dell'immobile e il conseguente ammontare del credito, in quanto il valore dell'immobile è facilmente ricavabile dal valore di mercato dello stesso, in riferimento alle due basi d'asta esperite nel corso della procedura esecutiva. È chiaro, infatti, che il disinteresse del mercato rispetto al bene sia sintomatico del suo scarso valore, sicché l'alternativa liquidatoria e la prosecuzione della procedura esecutiva aggraverebbero inutilmente il passivo ed inciderebbero negativamente anche sulle pretese degli ulteriori creditori. Per ignorare il valore di mercato del bene risultante dalla procedura esecutiva, sarebbe invero necessario dichiarare illegittima la procedura stessa e, conseguentemente, procedere alla stesura di una perizia. Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio circa la validità e la regolarità della procedura immobiliare: è pacifico, pertanto, che il valore del bene e, quindi, l'ammontare di credito spettante alla parte reclamante vadano individuati sulla base del valore nell'importo di € 60.000,00.
In ogni caso, la relazione dell'OCC ha chiaramente provato come il credito che deriverebbe in capo alla sulla base del piano di ristrutturazione sia Controparte_7 superiore a quanto la stessa potrebbe ricavare da un'eventuale procedura liquidatoria;
a ciò si aggiunga che parte reclamante non è l'unico creditore dei coniugi e e CP_2 CP_3 che l'intera massa creditizia vanta un interesse nell'attuazione del piano di ristrutturazione, interesse che non può essere compromesso dalla volontà di un singole creditore.
La Corte non ritiene sussistenti gli estremi per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalle parti reclamate.
Tutto ciò premesso, la Corte respinge il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto del reclamo, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa.
10 Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti dei signori e , Controparte_4 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza n. 328/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata e notificata in data
18.08.2025:
a) rigetta il reclamo e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte reclamante al pagamento delle spese legali del Controparte_4 presente grado di giudizio a favore di parti reclamate e , liquidate in CP_2 CP_3 complessivi € 6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 25.11.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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