Articolo 110 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 109Articolo 111
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11 maggio 1966
Art. 110.

La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1951, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa e' fissata per l'anno finanziario 1966 in lire 30 milioni.

Entrata in vigore il 11 maggio 1966