Art. 110.
La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1951, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa e' fissata per l'anno finanziario 1966 in lire 30 milioni.
La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1951, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa e' fissata per l'anno finanziario 1966 in lire 30 milioni.