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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
... Civile Sent. Sez. 3 Num. 4751 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 15/02/2023 SENTENZA sul ricorso 6468/2021 proposto da: IR TH quale erede di LD NI, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Gallo PP e Damene Luigi Valentino;
-ricorrente - contro D'AN RI ON, CA NT, NO AN RI, NO NI, ER GR, ER UD;
- intimati -
nonchè contro ZI PP EL in proprio e nella qualità di Amministratore del Condominio, CA RI LO, CA RI OS, IN VI DO, IA RD, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Ippolito Umberto che li rappresenta e difende;
-controricorrente - avverso l'ordinanza n. 17829/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2022 dal consigliere ENRICO SCODITTI;
udito l'Avvocato PP Gallo;
udito l'Avvocato Umberto Ippolito;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Cìenerale FILIPPI PAOLA che si riporta alla requisitoria scritta e chiede l'inammissibilità del ricorso;
Fatti di causa l. Con sentenza parziale del 1998 il Tribunale di Foggia aveva condannato NI LD all'esecuzione dei lavori per la rimessione nel pristino stato del fabbricato danneggiato in favore del Condominio di via Don Minzoni n. 28 e con sentenza definitiva del 2003 aveva condannato il LD al risarcimento del danno per l'indisponibilità degli alloggi nella misura indicata in dispositivo, oltre gli ulteriori danni per indisponibilità degli alloggi calcolati secondo i criteri indicati nella consulenza, fino al ripristino dell'agibilità degli appartamenti. Intimato precetto dai condomini per l'importo di Euro 83.867,48, il LD propose opposizione al precetto e poi all'esecuzione, rigettata in primo grado dal Tribunale di Foggia. Proposto appello dal LD, la Corte d'appello di Bari rigettò l'impugnazione. 2. Avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione TH IR in qualità di erede dell'originario attore. Con ordinanza di data 26 agosto 2020 la Corte di Cassazione rigettò il ricorso. Osservò la Corte, per quanto qui rileva, che, in relazione al terzo motivo avente ad oggetto la denuncia di vizio motivazionale, il giudice dell'esecuzione in sede di esecuzione degli obblighi di fare aveva 2 C) ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o u C) o o ·~ N ~ rf1 rf1 ~ u ·~ "'C C) l t:: ~ o u dichiarato l'impossibilità materiale di attuazione in forma specifica della condanna al ripristino dell'agibilità degli alloggi e che pertanto il termine finale di efficacia del distinto e autonomo obbligo risarcitorio, di cui al titolo esecutivo per cui era causa, doveva ritenersi coincidente con il momento dell'adempimento dell'obbligazione per equivalente in luogo di quella di esecuzione in forma specifica non più esigibile. Aggiunse che per contestare efficacemente l'intimazione il debitore avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere integralmente pagato il suddetto risarcimento per equivalente prima del periodo per il quale era stato intimato il precetto. Osservò ancora, quanto all'affermazione del ricorrente secondo cui l'obbligazione di risarcimento per equivalentE! sarebbe stata adempiuta nel 2001 con l'importo versato dalla società assicuratrice, che la corte territoriale aveva accertato che la questione di tale ultimo pagamento era coperta da giudicato in quanto già posta nel corso del giudizio di cognizione nell'ambito del quale si era formato il titolo esecutivo, ove in particolare era stato accertato che esisteva solo un atto di quietanza del pagamento del residuo massimale di polizza corrisposto direttamente dall'assicuratore ai danneggiati. Aggiunse che "d'altro canto, se fosse stato ritenuto effettivamente adempiuto per equivalente l'obbligo di ripristino delle condizioni di agibilità degli immobili, non avrebbe potuto essere emessa la condanna al corrispondente obbligo di fare". Osservò inoltre che la corte territoriale aveva altresì precisato che anche in occasione della successiva dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per obbligo di fare era stato dato atto della circostanza che la relativa obbligazione era ancora inadempiuta per un importo di considerevole rilievo. Concluse quindi la Corte nel senso che "in siffatta situazione, le asserzioni del ricorrente in ordine all'avvenuto adempimento 3 ~ ~ ,........( ~ ·~ () ~ ('+-( ;::::s ~ o ~ ~ ·~ ~ o u ~ ~ o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u ·~ "'C ~ t:: o u dell'obbligo di ripristino delle condizioni di agibilità degli immobili per equivalente, e le sue censure dirette nei confronti delle contrarie affermazioni contenute nella decisione impugnata, risultano del tutto generiche ed indimostrate, in mancanza di uno specifico richiamo al preciso contenuto degli atti e dei documenti sui quali esse si fondano, in violazione dell'art. 366, comma l, n. 6 c.p.c., onde non è neanche possibile esaminarle nel merito". 3. Ha proposto ricorso per revocazione TH IR. Resiste con contro ricorso la parte intimata. Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria. Ragioni della decisione l. Con il motivo di revocazione osserva la parte ricorrente che è affetta da errore di fatto la seguente affermazione dell'ordinanza impugnata: "d'altro canto, se fosse stato ritenuto effettivamente adempiuto per equivalente l'obbligo di ripristino delle condizioni di agibilità degli immobili, non avrebbe potuto essere emessa la condanna al corrispondente obbligo di fare". Precisa in particolare che l'atto di quietanza sottoscritto fra il condominio e la società assicuratrice reca la data del 20 novembre 2001 mentre la sentenza che ha disposto la condanna per esecuzione in forma specifica risale al 1998, laddove invece, come si desume dalla motivazione richiamata, la Corte ha assunto che la quietanza fosse antecedente alla sentenza. Aggiunge che è affetta da errore di fatto anche la seguente affermazione dell'ordinanza impugnata: "in siffatta situazione, le asserzioni del ricorrente in ordine all'avvenuto adempimento dell'obbligo di ripristino delle condizioni di agibilità degli immobili per equivalente, e le sue censure dirette nei confronti delle contrarie affermazioni contenute della decisione impugnata, risultano del tutto generiche ed indimostrate, in mancanza di uno specifico richiamo al 4 C) ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o u C) o o ·~ N ~ rf1 rf1 ~ u ·~ "'C ~ C) t:: o u preciso contenuto degli atti e dei documenti sui quali esse si fondano, in violazione dell'art. 366, comma l, n. 6 c.p.c., onde non è neanche possibile esaminarle nel merito". Precisa in particolare che, al contrario, nella parte conclusiva del ricorso sono indicati gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con l'indicazione in particolare sub f) dell'atto di liquidazione polizza del 20 novembre 2001. 1.1 Il motivo è inammissibile. Il motivo è in realtà articolato in due censure. La prima censura è affetta da difetto di decisività e per tale motivo inammissibile. L'asserito errore revocatorio attinge un'affermazione che nell'economia della motivazione non integra un elemento essenziale della ratio decidendi, tale da far concludere che, ave il giudice di legittimità avesse reputato che l'atto di quietanza fosse successivo alla sentenza di condanna all'obbligo di fare, la decisione sarebbe stata diversa. La ratio decidendi, non incisa dall'asserito errore di fatto, è nel senso dell'inammissibilità della denuncia di omesso esame di fatto decisivo e controverso. Il giudice di legittimità ha premesso le seguenti circostanze: la condanna al risarcimento copriva il danno fino al ripristino dell'agibilità degli appartamenti;
il pagamento del residuo massimale di polizza era stato da tale sentenza di condanna ritenuto non estintivo dell'obbligazione; il ripristino dell'agibilità degli appartamenti, non essendo suscettibile di esecuzione forzata, doveva essere risarcito per equivalente. Alla luce di tutte queste circostanze, le censure, per l'impugnata ordinanza, appaiono generiche e prive di un corrispondente richiamo al contenuto di atti e documenti. Non è dunque per il giudice di legittimità il mancato riferimento alla polizza a determinare l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 366, comma l, n. 6, ma è l'insieme delle asserzioni del ricorrente, alla luce delle circostanze evidenziate, ad apparire privo di un riscontro in atti 5 q ~ ,........( ~ ·~ () ~ ('+-( ;::::s ~ o ~ ~ ·~ ~ o u ~ ~ o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u ·~ "'C ~ t:: o u e documenti che siano stati dal ricorrente altrimenti specificatamente indicati. Avuto riguardo a tale ratio decidendi, evidente è la carenza di decisività della questione della antecedenza della sentenza del 1998 rispetto al pagamento di cui alla quietanza del 2001 (l'esito della decisione non sarebbe stato diverso ove la sentenza fosse stata ritenuta antecedente), mentre appare eccentrica rispetto alla ratio decidendi, così come appena illustrata, l'ulteriore censura di mancata percezione della localizzazione del documento relativo alla liquidazione di polizza. La ratio decidendi, come si è appena visto, non è quella della mancata specifica indicazione della quietanza in discorso. Tale seconda censura, a prescindere dall'eccentricità rispetto alla ratio decidendi, sarebbe stata comunque inammissibile. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione;
ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso (Cass. n. 20635 del 2017, n. 17179 del 2020, n. 10040 del 2022). 2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 6 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma l - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della pa1·te ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 6 dicembre 2022
-ricorrente - contro D'AN RI ON, CA NT, NO AN RI, NO NI, ER GR, ER UD;
- intimati -
nonchè contro ZI PP EL in proprio e nella qualità di Amministratore del Condominio, CA RI LO, CA RI OS, IN VI DO, IA RD, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Ippolito Umberto che li rappresenta e difende;
-controricorrente - avverso l'ordinanza n. 17829/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2022 dal consigliere ENRICO SCODITTI;
udito l'Avvocato PP Gallo;
udito l'Avvocato Umberto Ippolito;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Cìenerale FILIPPI PAOLA che si riporta alla requisitoria scritta e chiede l'inammissibilità del ricorso;
Fatti di causa l. Con sentenza parziale del 1998 il Tribunale di Foggia aveva condannato NI LD all'esecuzione dei lavori per la rimessione nel pristino stato del fabbricato danneggiato in favore del Condominio di via Don Minzoni n. 28 e con sentenza definitiva del 2003 aveva condannato il LD al risarcimento del danno per l'indisponibilità degli alloggi nella misura indicata in dispositivo, oltre gli ulteriori danni per indisponibilità degli alloggi calcolati secondo i criteri indicati nella consulenza, fino al ripristino dell'agibilità degli appartamenti. Intimato precetto dai condomini per l'importo di Euro 83.867,48, il LD propose opposizione al precetto e poi all'esecuzione, rigettata in primo grado dal Tribunale di Foggia. Proposto appello dal LD, la Corte d'appello di Bari rigettò l'impugnazione. 2. Avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione TH IR in qualità di erede dell'originario attore. Con ordinanza di data 26 agosto 2020 la Corte di Cassazione rigettò il ricorso. Osservò la Corte, per quanto qui rileva, che, in relazione al terzo motivo avente ad oggetto la denuncia di vizio motivazionale, il giudice dell'esecuzione in sede di esecuzione degli obblighi di fare aveva 2 C) ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o u C) o o ·~ N ~ rf1 rf1 ~ u ·~ "'C C) l t:: ~ o u dichiarato l'impossibilità materiale di attuazione in forma specifica della condanna al ripristino dell'agibilità degli alloggi e che pertanto il termine finale di efficacia del distinto e autonomo obbligo risarcitorio, di cui al titolo esecutivo per cui era causa, doveva ritenersi coincidente con il momento dell'adempimento dell'obbligazione per equivalente in luogo di quella di esecuzione in forma specifica non più esigibile. Aggiunse che per contestare efficacemente l'intimazione il debitore avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere integralmente pagato il suddetto risarcimento per equivalente prima del periodo per il quale era stato intimato il precetto. Osservò ancora, quanto all'affermazione del ricorrente secondo cui l'obbligazione di risarcimento per equivalentE! sarebbe stata adempiuta nel 2001 con l'importo versato dalla società assicuratrice, che la corte territoriale aveva accertato che la questione di tale ultimo pagamento era coperta da giudicato in quanto già posta nel corso del giudizio di cognizione nell'ambito del quale si era formato il titolo esecutivo, ove in particolare era stato accertato che esisteva solo un atto di quietanza del pagamento del residuo massimale di polizza corrisposto direttamente dall'assicuratore ai danneggiati. Aggiunse che "d'altro canto, se fosse stato ritenuto effettivamente adempiuto per equivalente l'obbligo di ripristino delle condizioni di agibilità degli immobili, non avrebbe potuto essere emessa la condanna al corrispondente obbligo di fare". Osservò inoltre che la corte territoriale aveva altresì precisato che anche in occasione della successiva dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per obbligo di fare era stato dato atto della circostanza che la relativa obbligazione era ancora inadempiuta per un importo di considerevole rilievo. Concluse quindi la Corte nel senso che "in siffatta situazione, le asserzioni del ricorrente in ordine all'avvenuto adempimento 3 ~ ~ ,........( ~ ·~ () ~ ('+-( ;::::s ~ o ~ ~ ·~ ~ o u ~ ~ o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u ·~ "'C ~ t:: o u dell'obbligo di ripristino delle condizioni di agibilità degli immobili per equivalente, e le sue censure dirette nei confronti delle contrarie affermazioni contenute nella decisione impugnata, risultano del tutto generiche ed indimostrate, in mancanza di uno specifico richiamo al preciso contenuto degli atti e dei documenti sui quali esse si fondano, in violazione dell'art. 366, comma l, n. 6 c.p.c., onde non è neanche possibile esaminarle nel merito". 3. Ha proposto ricorso per revocazione TH IR. Resiste con contro ricorso la parte intimata. Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria. Ragioni della decisione l. Con il motivo di revocazione osserva la parte ricorrente che è affetta da errore di fatto la seguente affermazione dell'ordinanza impugnata: "d'altro canto, se fosse stato ritenuto effettivamente adempiuto per equivalente l'obbligo di ripristino delle condizioni di agibilità degli immobili, non avrebbe potuto essere emessa la condanna al corrispondente obbligo di fare". Precisa in particolare che l'atto di quietanza sottoscritto fra il condominio e la società assicuratrice reca la data del 20 novembre 2001 mentre la sentenza che ha disposto la condanna per esecuzione in forma specifica risale al 1998, laddove invece, come si desume dalla motivazione richiamata, la Corte ha assunto che la quietanza fosse antecedente alla sentenza. Aggiunge che è affetta da errore di fatto anche la seguente affermazione dell'ordinanza impugnata: "in siffatta situazione, le asserzioni del ricorrente in ordine all'avvenuto adempimento dell'obbligo di ripristino delle condizioni di agibilità degli immobili per equivalente, e le sue censure dirette nei confronti delle contrarie affermazioni contenute della decisione impugnata, risultano del tutto generiche ed indimostrate, in mancanza di uno specifico richiamo al 4 C) ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o u C) o o ·~ N ~ rf1 rf1 ~ u ·~ "'C ~ C) t:: o u preciso contenuto degli atti e dei documenti sui quali esse si fondano, in violazione dell'art. 366, comma l, n. 6 c.p.c., onde non è neanche possibile esaminarle nel merito". Precisa in particolare che, al contrario, nella parte conclusiva del ricorso sono indicati gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con l'indicazione in particolare sub f) dell'atto di liquidazione polizza del 20 novembre 2001. 1.1 Il motivo è inammissibile. Il motivo è in realtà articolato in due censure. La prima censura è affetta da difetto di decisività e per tale motivo inammissibile. L'asserito errore revocatorio attinge un'affermazione che nell'economia della motivazione non integra un elemento essenziale della ratio decidendi, tale da far concludere che, ave il giudice di legittimità avesse reputato che l'atto di quietanza fosse successivo alla sentenza di condanna all'obbligo di fare, la decisione sarebbe stata diversa. La ratio decidendi, non incisa dall'asserito errore di fatto, è nel senso dell'inammissibilità della denuncia di omesso esame di fatto decisivo e controverso. Il giudice di legittimità ha premesso le seguenti circostanze: la condanna al risarcimento copriva il danno fino al ripristino dell'agibilità degli appartamenti;
il pagamento del residuo massimale di polizza era stato da tale sentenza di condanna ritenuto non estintivo dell'obbligazione; il ripristino dell'agibilità degli appartamenti, non essendo suscettibile di esecuzione forzata, doveva essere risarcito per equivalente. Alla luce di tutte queste circostanze, le censure, per l'impugnata ordinanza, appaiono generiche e prive di un corrispondente richiamo al contenuto di atti e documenti. Non è dunque per il giudice di legittimità il mancato riferimento alla polizza a determinare l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 366, comma l, n. 6, ma è l'insieme delle asserzioni del ricorrente, alla luce delle circostanze evidenziate, ad apparire privo di un riscontro in atti 5 q ~ ,........( ~ ·~ () ~ ('+-( ;::::s ~ o ~ ~ ·~ ~ o u ~ ~ o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u ·~ "'C ~ t:: o u e documenti che siano stati dal ricorrente altrimenti specificatamente indicati. Avuto riguardo a tale ratio decidendi, evidente è la carenza di decisività della questione della antecedenza della sentenza del 1998 rispetto al pagamento di cui alla quietanza del 2001 (l'esito della decisione non sarebbe stato diverso ove la sentenza fosse stata ritenuta antecedente), mentre appare eccentrica rispetto alla ratio decidendi, così come appena illustrata, l'ulteriore censura di mancata percezione della localizzazione del documento relativo alla liquidazione di polizza. La ratio decidendi, come si è appena visto, non è quella della mancata specifica indicazione della quietanza in discorso. Tale seconda censura, a prescindere dall'eccentricità rispetto alla ratio decidendi, sarebbe stata comunque inammissibile. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione;
ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso (Cass. n. 20635 del 2017, n. 17179 del 2020, n. 10040 del 2022). 2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 6 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma l - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della pa1·te ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 6 dicembre 2022