Sentenza 5 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01250/2026REG.PROV.COLL.
N. 00293/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2024, proposto da ID LI ed AD DE, rappresentati e difesi dall'Avvocato ID Calisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale del Circeo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00507/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. AN CA e udite le conclusioni dell’Avv. Calisi per gli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. ID LI e AD DE hanno impugnato il provvedimento del 7-12 marzo 2013 con cui l’Ente parco nazionale del Circeo ha dichiarato improcedibile, essendo il condono escluso per interventi realizzati in aree vincolate a parco nazionale, ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. 8 novembre 2004, n. 12, come modificato dall’art. 35, l. reg. 9 dicembre 2004, n. 18, la loro richiesta di nulla osta, relativa alla istanza di condono edilizio presentata al Comune di San Felice Circeo per la nuova unità abitativa di mq 66,93 realizzata su un terreno ricadente all’interno del parco (foglio n. 37, mappale n. 51). In particolare, hanno denunciato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ed il difetto di istruttoria, non essendo stata accertata la realizzazione del manufatto in epoca anteriore al 1967 e la conseguente conformità urbanistica.
2.Il T.A.R. ha respinto il ricorso, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite all’Amministrazione resistente, in quanto, da un lato, stante la natura sostanzialmente vincolata del provvedimento, l’apporto procedimentale dei ricorrenti, all’esito del preavviso di rigetto, non avrebbe potuto mutare il contenuto del provvedimento impugnato e, dall’altro, non avendo i ricorrenti assolto l’onere probatorio in ordine all’epoca di realizzazione dell’abuso.
3. Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello, deducendo: 1) la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies, secondo comma, primo periodo, della legge n. 241/1990, in quanto la omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, all’esito delle modifiche introdotte dalla legge n. 120 del 2020, ed, inoltre, la loro partecipazione al procedimento, contrariamente a quanto affermato in sentenza, avrebbe consentito di accertare la realizzazione dell’immobile in epoca anteriore al 1967; 2) la violazione dell’art. 3, lett. b, legge regionale n. 12 del 20024, oltre al difetto di motivazione relativamente alla documentazione prodotta ed all’inquadramento temporale dell’opera,
in quanto una più attenta e specifica indagine dell’effettivo stato dei luoghi e della natura degli interventi avrebbe consentito di ricondurre l’opera tra quelle condonabili, posto che l’indicazione della data di ultimazione delle opere al 2003, riportata nella domanda, è “una mera dicitura riconducibile all’operato del tecnico istruttore”, e che, comunque, il comma 37 della legge n. 308 del 2004 ha comportato l’abrogazione implicita del comma 27, lett. d, dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 e delle preclusioni collegate al vincolo paesistico-ambientale, 3) l’errata valutazione di conformità del provvedimento ad un interesse pubblico concreto ed attuale, che non è ravvisabile nel caso di specie, in cui sono state realizzate opere modeste in una zona in cui sono presenti centinaia di altri simili e più ampi manufatti.
Si è costituito l’Ente parco nazionale del Circeo concludendo per il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
4. L’appello è infondato.
4.1. Va rigettato il primo motivo, con cui si è denunciata la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies, secondo comma, primo periodo, della legge n. 241/1990.
In primo luogo, l’art. 21-octies, nella formulazione introdotta dalla legge n. 120 del 2020, invocata dai ricorrenti, non è applicabile ratione temporis, in virtù del principio generale di irretroattività della legge, in assenza di una specifica disposizione transitoria di segno contrario, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato nel 2013 ed il ricorso è stato proposto nel 2013 (tra le tante, in questo senso, Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2023, n. 5098, secondo cui le modifiche apportate all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 dall'art. 12, comma 1, lett. d), d.l. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 2020, laddove statuisce che la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'art. 10-bis, rilevano soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore).
A ciò si aggiunga che la natura vincolata del provvedimento in esame non è esclusa dalla necessità di accertamenti di fatto, visto che la discrezionalità amministrativa attiene alla valutazione comparativa degli interessi coinvolti dall’esercizio del potere e non all’accertamento dei presupposti di fatto.
4.2. Pure è infondato il secondo motivo, con cui si è lamentata la violazione dell’art. 3, lett. b, legge regionale n. 12 del 2024, oltre al difetto di motivazione relativamente alla documentazione prodotta ed all’inquadramento temporale dell’opera.
In primo luogo, in ordine all’epoca di realizzazione dell’abuso, gli appellanti non hanno indicato alcuno specifico elemento probatorio idoneo a dimostrare la realizzazione del manufatto in epoca anteriore al 1967, ma si sono limitati a segnalare, in modo, peraltro, del tutto generico ed astratto, lo stato dei luoghi e la natura degli interventi ed a sostenere, in modo contraddittorio, la non veridicità di quanto affermato dal loro tecnico nella stessa istanza di condono.
Per quanto concerne, invece, l’asserita abrogazione delle preclusioni derivanti dai vincoli paesistici-ambientali, l’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del 2004 stabilisce che per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all’autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta, alle condizioni stabilite, l’estinzione del reato di cui all’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica. Si tratta, dunque, di una disposizione che ha effetti esclusivamente in ambito penale e non è affatto incompatibile con l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2023, conv. in legge n. 326 del 2003, di cui, quindi, non ha comportato l’abrogazione implicita – art. 32, comma 27, lett. d), che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della legge n. 47 del 1985, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In definitiva, la domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 1, commi 37 e ss., l. 15 dicembre 2004, n. 308, rileva ai soli fini del conseguimento di un condono penale, con effetti di estinzione del reato ambientale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative. Ciò si desume dalla lettera stessa della legge (art. 1, comma 37), la quale ha riguardo ai soli effetti penali, senza menzionare in alcun modo quelli amministrativi, sia dalla mancanza di norme di coordinamento con la disciplina in materia di condono edilizio, che è la risultante di un complesso bilanciamento di interessi, con plausibile limitazione dell'operatività del condono, nelle aree vincolate, alle sole opere conformi alle previsioni urbanistiche (Cons. St. 18 ottobre 2023, n. 9056; Cons. St. 1° settembre 2023, n. 8109; Cons. St. 20 febbraio 2023, n. 1739; Cons. St. 30 gennaio 2023, n. 1031).
4.3. Per quanto concerne, infine, l’ultimo motivo, avente ad oggetto l’asserita inesistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, è sufficiente ribadire che non è ravvisabile a carico della P.A. l’obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con la tutela paesaggistica, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato (Cons. St., 11 maggio 2023, n. 4921; Cons. St., 31 agosto 2010, n. 6572). Sul punto è sufficiente aggiungere che l’eventuale esistenza di altri molteplici e più gravi abusi nella zona in esame, allegata dagli appellanti, non esclude affatto la necessità della tutela paesaggistica, ma anzi la rende una esigenza ancora più attuale, da estendersi a tutte le opere abusive.
5.In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna gli appellati alla refusione, in favore dell’appellato costituito, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB AN, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
AN CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | AB AN |
IL SEGRETARIO