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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2669 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2669 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to FERRI MARIO;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
[...]
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DLELA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/10/2024 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di far accertare e dichiarare “il diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento dell'assegno unico per i figli con decorrenza dalla Persona_1 Persona_2 Persona_3
data della domanda, nella percentuale come richiesta, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
-condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei CP_1 arretrati relativi all'assegno unico, con decorrenza dalla data della domanda, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”.
L' resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché, secondo quanto CP_1 dedotto. “la mancata corresponsione dell'assegno unico è dipesa dal fatto che il ricorrente non avrebbe mai presentato le richieste di rinnovo del permesso di soggiorno”.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, precisando all'uopo che “ciò detto, stante quanto relazionato, si ribadisce che l' non appena riceverà, come specificato, la richiesta di rinnovo CP_1 del permesso di soggiorno, provvederà ad erogare quanto spettante”.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 5.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento come da motivazioni che seguono.
La materia della Assegno unico è stata disciplinata dalle norme che si riportano per avere una maggiore chiarezza della questione controversa.
In particolare, è previsto:
- che, a decorrere dal 01/03/2022 con il D.lgs. n. 230/2021, è istituito l'assegno unico universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Isee;
- che, a partire dal 1° marzo 2022 non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico. Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, oppure un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il nucleo familiare;
- che, l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, peri nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
5) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
- che, l'assegno spetta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: 1) sia cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
2) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) sia residente e domiciliato in Italia;
4) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato di natura almeno semestrale nell'anno di riferimento della domanda;
- che, in ogni caso, l'art. 5, co. 9 bis del T.U. Immigrazione, prevede che “in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza”. Il Ministero dell'Interno, poi, con direttiva del
5 agosto 2006, ha ribadito che nell'attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero potrà continuare ad esercitare tutti i diritti connessi al permesso scaduto, mediante il solo possesso di ricevuta della domanda di rinnovo di permesso;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, Decreto Legislativo n. 230/2021 l'assegno unico spetta sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri
- che, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari ad € 175,00 mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore ad € 15.000,00. Per livelli di Isee superiore, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari ad € 50,00 in corrispondenza di un Isee pari ad € 40.000,00. Per i livelli di Isee superiori ad € 40.000,00 l'importo rimane costante;
- che, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età è previsto un importo pari a
85,00 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore ad € 15.000,00.
Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari ad € 25,00 in corrispondenza ad un Isee pari ad € 40.000,00. Per livelli di Isee superiori ad € 40.000,00
l'importo rimane costante;
- che, alle predette cifre, in base alle caratteristiche del nucleo familiare, si possono aggiungere delle maggiorazioni ed in particolare: per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari ad euro 85,00 mensili (con Isee pari ad € 15.000,00) che scende fino ad € 25,00 in corrispondenza di un Isee pari o superiore ad € 40.000,00; - che, per le domande presentate a gennaio e febbraio, l'assegno è corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti sono effettuati dal 15 al 21 marzo 2022. Per le domande presentate dal 01/01/2022 al 30/06/2022, il beneficio spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30/06/2022, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'Isee al momento della domanda. CP_ In particolare, l' rigettava la domanda perché la riteneva non presentata in quanto incompleta, deduceva dunque la mancata allegazione delle richieste di rinnovo del permesso di soggiorno della parte istante e dei figli a carico.
Sulla scorta delle allegazioni attoree e della documentazione prodotta in atti, anche ex art. 421
c.p.c., deve rilevarsi che il ricorrente, genitore convivente con i figli minori fiscalmente a carico dello stesso, è in possesso dei requisiti di residenza e di soggiorno previsti ex lege, avendo prodotto in atti i tagliandi di avvenuto rinnovo del proprio permesso di soggiorno e di quello dei figli, rilasciati a seguito di domanda presentata in data 12.03.2024, con contestuale rilascio dei permessi di soggiorno provvisori, nonché dei requisiti reddituali sulla scorta delle attestazioni ISEE prodotte in atti: con riferimento al possesso del permesso di soggiorno deve però evidenziarsi che all'atto della domanda amministrativa all' – presentata in data 31.07.2023 – sia il ricorrente, sia i tre CP_1
figli erano titolari di permesso di soggiorno emessi il 12 novembre 2022 e con scadenza 17 febbraio
2024.
A ciò si aggiunga che a fronte delle richieste di chiarimento arrivate dalle strutture territoriali dell' , il 25 luglio 2022 l' stessa ha diffuso un nuovo messaggio che esplicita CP_1 CP_1 ulteriormente le categorie di beneficiari dell'assegno unico tra i quali vanno inclusi anche i titolari del permesso di soggiorno scaduto. A tal fine si riporta testualmente il contenuto del messaggio
2951/2022 il quale precisa che: “Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate CP_1
dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca
o annullamento del permesso in questione”
Parte ricorrente ha quindi dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla prestazione denominata “Assegno Unico”.
Le spese di lite possono, compensate per la metà in ragione della iniziale incompletezza della documentazione allegata alla domanda ammnistrativa, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 147/2022 nella misura media dello scaglione di riferimento (da 1.101,00 a 5.2000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'Assegno Unico come da domanda amministrativa del 31.07.2023, prot. . 3301.31/07/2023.0058606 CP_1
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle somme a titolo di Assegno Unico CP_
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in 1.313,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 25.02.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2669 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2669 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to FERRI MARIO;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
[...]
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DLELA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/10/2024 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di far accertare e dichiarare “il diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento dell'assegno unico per i figli con decorrenza dalla Persona_1 Persona_2 Persona_3
data della domanda, nella percentuale come richiesta, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
-condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei CP_1 arretrati relativi all'assegno unico, con decorrenza dalla data della domanda, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”.
L' resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché, secondo quanto CP_1 dedotto. “la mancata corresponsione dell'assegno unico è dipesa dal fatto che il ricorrente non avrebbe mai presentato le richieste di rinnovo del permesso di soggiorno”.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, precisando all'uopo che “ciò detto, stante quanto relazionato, si ribadisce che l' non appena riceverà, come specificato, la richiesta di rinnovo CP_1 del permesso di soggiorno, provvederà ad erogare quanto spettante”.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 5.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento come da motivazioni che seguono.
La materia della Assegno unico è stata disciplinata dalle norme che si riportano per avere una maggiore chiarezza della questione controversa.
In particolare, è previsto:
- che, a decorrere dal 01/03/2022 con il D.lgs. n. 230/2021, è istituito l'assegno unico universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Isee;
- che, a partire dal 1° marzo 2022 non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico. Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, oppure un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il nucleo familiare;
- che, l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, peri nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
5) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
- che, l'assegno spetta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: 1) sia cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
2) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) sia residente e domiciliato in Italia;
4) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato di natura almeno semestrale nell'anno di riferimento della domanda;
- che, in ogni caso, l'art. 5, co. 9 bis del T.U. Immigrazione, prevede che “in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza”. Il Ministero dell'Interno, poi, con direttiva del
5 agosto 2006, ha ribadito che nell'attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero potrà continuare ad esercitare tutti i diritti connessi al permesso scaduto, mediante il solo possesso di ricevuta della domanda di rinnovo di permesso;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, Decreto Legislativo n. 230/2021 l'assegno unico spetta sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri
- che, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari ad € 175,00 mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore ad € 15.000,00. Per livelli di Isee superiore, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari ad € 50,00 in corrispondenza di un Isee pari ad € 40.000,00. Per i livelli di Isee superiori ad € 40.000,00 l'importo rimane costante;
- che, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età è previsto un importo pari a
85,00 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore ad € 15.000,00.
Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari ad € 25,00 in corrispondenza ad un Isee pari ad € 40.000,00. Per livelli di Isee superiori ad € 40.000,00
l'importo rimane costante;
- che, alle predette cifre, in base alle caratteristiche del nucleo familiare, si possono aggiungere delle maggiorazioni ed in particolare: per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari ad euro 85,00 mensili (con Isee pari ad € 15.000,00) che scende fino ad € 25,00 in corrispondenza di un Isee pari o superiore ad € 40.000,00; - che, per le domande presentate a gennaio e febbraio, l'assegno è corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti sono effettuati dal 15 al 21 marzo 2022. Per le domande presentate dal 01/01/2022 al 30/06/2022, il beneficio spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30/06/2022, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'Isee al momento della domanda. CP_ In particolare, l' rigettava la domanda perché la riteneva non presentata in quanto incompleta, deduceva dunque la mancata allegazione delle richieste di rinnovo del permesso di soggiorno della parte istante e dei figli a carico.
Sulla scorta delle allegazioni attoree e della documentazione prodotta in atti, anche ex art. 421
c.p.c., deve rilevarsi che il ricorrente, genitore convivente con i figli minori fiscalmente a carico dello stesso, è in possesso dei requisiti di residenza e di soggiorno previsti ex lege, avendo prodotto in atti i tagliandi di avvenuto rinnovo del proprio permesso di soggiorno e di quello dei figli, rilasciati a seguito di domanda presentata in data 12.03.2024, con contestuale rilascio dei permessi di soggiorno provvisori, nonché dei requisiti reddituali sulla scorta delle attestazioni ISEE prodotte in atti: con riferimento al possesso del permesso di soggiorno deve però evidenziarsi che all'atto della domanda amministrativa all' – presentata in data 31.07.2023 – sia il ricorrente, sia i tre CP_1
figli erano titolari di permesso di soggiorno emessi il 12 novembre 2022 e con scadenza 17 febbraio
2024.
A ciò si aggiunga che a fronte delle richieste di chiarimento arrivate dalle strutture territoriali dell' , il 25 luglio 2022 l' stessa ha diffuso un nuovo messaggio che esplicita CP_1 CP_1 ulteriormente le categorie di beneficiari dell'assegno unico tra i quali vanno inclusi anche i titolari del permesso di soggiorno scaduto. A tal fine si riporta testualmente il contenuto del messaggio
2951/2022 il quale precisa che: “Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate CP_1
dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca
o annullamento del permesso in questione”
Parte ricorrente ha quindi dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla prestazione denominata “Assegno Unico”.
Le spese di lite possono, compensate per la metà in ragione della iniziale incompletezza della documentazione allegata alla domanda ammnistrativa, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 147/2022 nella misura media dello scaglione di riferimento (da 1.101,00 a 5.2000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'Assegno Unico come da domanda amministrativa del 31.07.2023, prot. . 3301.31/07/2023.0058606 CP_1
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle somme a titolo di Assegno Unico CP_
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in 1.313,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 25.02.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri