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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/12/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
3169 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 3169/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
(c.f. nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 cittadina canadese, residente in [...]
e
(c.f. nato in [...] il [...], cittadino italiano, residente Parte_2 C.F._2 in San Gimignano Via Crocetta n. 3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlita Del Mira (Cod. Fisc. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Piazza V. Veneto n° 4, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 27.08.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.08.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, i signori Parte_1
e esponevano: di aver contratto matrimonio civile presso il Comune di San
[...] Parte_2
Gimignano in data 8.9.2021, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune - Atto N. 15 parte 1 - anno 2021, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dal matrimonio non sono nati figli;
che sono insorte insanabili divergenze, che hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, che di fatto vivono già separati dal mese di luglio 2022, allorquando la IG.ra ha fatto rientro in Canada. Pt_1 Rappresentavano, inoltre, che la casa coniugale, posta in San Gimignano Via Crocetta n.3, è immobile in comodato d'uso gratuito a favore del sig. e che i coniugi non hanno beni Pt_2 mobili o immobili da dividere, avendo già provveduto in separata sede. In vista dell'udienza cartolare del 21.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto dalla data di presentazione del presente ricorso, fissando ove vorranno la loro rispettiva residenza;
- la casa coniugale, in quanto in comodato d'uso gratuito in favore del sig. e stante la decisione della Pt_2 signora di rientrare nel paese di origine, resterà nel pieno godimento del sig. Pt_1
Pt_2
2) stante l'occupazione lavorativa del marito e la carriera universitaria della moglie (la quale quindi, almeno attualmente, non ha reddito da lavoro proprio), i coniugi concordano che il sig. al fine di agevolare la signora nella propria realizzazione Pt_2 personale e professionale, corrisponda alla signora la somma totale di euro Pt_1
15.000,00 (anche secondo modalità rateale, concordata direttamente tra le parti) a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla IGnora Pt_1 3) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione. Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 27.08.2024 ed ha espresso parere favorevole in data 19.09.2024, senza formulare conclusioni scritte. Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di San Gimignano in data 8.9.2021, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune - Atto N. 15 parte 1 - anno 202, alle condizioni concordate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Gimignano di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 27.11.2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 3169/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
(c.f. nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 cittadina canadese, residente in [...]
e
(c.f. nato in [...] il [...], cittadino italiano, residente Parte_2 C.F._2 in San Gimignano Via Crocetta n. 3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlita Del Mira (Cod. Fisc. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Piazza V. Veneto n° 4, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 27.08.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.08.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, i signori Parte_1
e esponevano: di aver contratto matrimonio civile presso il Comune di San
[...] Parte_2
Gimignano in data 8.9.2021, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune - Atto N. 15 parte 1 - anno 2021, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dal matrimonio non sono nati figli;
che sono insorte insanabili divergenze, che hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, che di fatto vivono già separati dal mese di luglio 2022, allorquando la IG.ra ha fatto rientro in Canada. Pt_1 Rappresentavano, inoltre, che la casa coniugale, posta in San Gimignano Via Crocetta n.3, è immobile in comodato d'uso gratuito a favore del sig. e che i coniugi non hanno beni Pt_2 mobili o immobili da dividere, avendo già provveduto in separata sede. In vista dell'udienza cartolare del 21.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto dalla data di presentazione del presente ricorso, fissando ove vorranno la loro rispettiva residenza;
- la casa coniugale, in quanto in comodato d'uso gratuito in favore del sig. e stante la decisione della Pt_2 signora di rientrare nel paese di origine, resterà nel pieno godimento del sig. Pt_1
Pt_2
2) stante l'occupazione lavorativa del marito e la carriera universitaria della moglie (la quale quindi, almeno attualmente, non ha reddito da lavoro proprio), i coniugi concordano che il sig. al fine di agevolare la signora nella propria realizzazione Pt_2 personale e professionale, corrisponda alla signora la somma totale di euro Pt_1
15.000,00 (anche secondo modalità rateale, concordata direttamente tra le parti) a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla IGnora Pt_1 3) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione. Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 27.08.2024 ed ha espresso parere favorevole in data 19.09.2024, senza formulare conclusioni scritte. Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di San Gimignano in data 8.9.2021, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune - Atto N. 15 parte 1 - anno 202, alle condizioni concordate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Gimignano di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 27.11.2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi