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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore
Visto il ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 38 dell'anno 2025 depositato da:
ON LU, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]) e TA CO, nato ad [...] il
25/1/1975 (C.F. [...]) rappresentati e difesi dagli avv.ti
Vincenzo Vitagliano (C.F. [...]), Anna Barretta (C.F.
[...]) e Angela Barretta (C.F. [...]), come da procura in calce al ricorso depositato;
RICORRENTI nei confronti di:
S.C.A.R.L. CONTINENTAL MED (C.F. 09007341218), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casoria, S. Statale Sannitica 87 km 9 snc, cap
80026;
RESISTENTE NON COSTITUITA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorso è stato notificato dalla Cancelleria a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, tuttavia la società resistente non si è costituita in giudizio.
2. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 28 CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario. 3. Sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 37 CCII, in virtù di crediti di lavoro, accertati con sentenza n. 5348/2023, emessa in data
18/12/2023 dal Tribunale di Napoli Nord, come indennità da mancata reintegrazione a seguito di licenziamento illegittimo.
L'ammontare è stato quantificato nell'atto di precetto in € 29.079,33 per il Monge
e in € 22.429,41 per il Granata.
4. Il debitore resistente possiede la qualifica di imprenditore commerciale di cui all'art. 121 CCII, come si ricava dalla natura dell'attività svolta risultante nella visura camerale (servizi di portineria, vigilanza, pulizia e altri servizi in favore delle imprese consorziate).
La forma consortile non interviene sulla natura commerciale dell'attività che, ancorché ausiliare alle imprese consorziate, è svolta anche all'esterno presso i terzi.
I consorzi con attività esterna, a differenza di quelli con attività meramente interna, determinano rapporti che si esplicano anche al di fuori delle imprese consorziate, con la conseguenza che essi costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità: in considerazione della disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e comunemente assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 L. Fall. e, dunque, anche alla nuova liquidazione giudiziale (così Cass. Civ., sentenza n. 28015/2013).
5. Dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria emerge il positivo superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Dall'ultimo bilancio depositato per l'esercizio 2020, sebbene antecedente al triennio che precede la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, emergevano valori di attivo, debiti e ricavi lordi largamente superiori alle soglie dimensionali previste dalla legge: in particolare si registrava un attivo pari ad € 626.229,00, debiti per un totale di € 512.228,00 e ricavi pari ad €
1.229.447,00. I bilanci tuttavia, pur rappresentando uno strumento di prova 'privilegiato', non danno vita ad alcuna forma di onere esclusivo, pertanto la mancanza di bilanci aggiornati non preclude al giudice l'esercizio dei suoi poteri istruttori per accertare in altro modo il raggiungimento dei requisiti dimensionali (cfr. Cass., 2 ottobre
2018, n. 23948).
Nella fattispecie, non è emersa agli atti la prova che le attività si siano effettivamente contratte negli ultimi tre esercizi. Il mancato raggiungimento delle soglie dimensionali costituisce fatto impeditivo all'apertura della liquidazione, che
è onere del debitore dimostrare, ma questi, non essendosi costituito, ha omesso di fornire la prova contraria.
In mancanza di prova contraria, è lecito presumere la persistenza dei valori contabili per gli esercizi successivi e il mantenimento di dimensioni non irrilevanti per l'impresa.
6. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera ampiamente il limite di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII.
7. Lo stato di insolvenza del debitore ex art. 121 CCII si ricava da una pluralità di elementi sintomatici:
inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei ricorrenti;
debiti contributivi dichiarati dall'INPS non ancora iscritti a ruolo per un importo pari ad € 11.923,06, a dimostrazione che quello verso il ricorrente non costituisce inadempimento isolato;
debiti iscritti a ruolo pari a circa € 200.000,00;
verbale di pignoramento mobiliare negativo;
irreperibilità della società presso la sede legale indicata nel Registro delle
Imprese, come è emerso dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario in occasione del pignoramento mobiliare;
mancato deposito dei bilanci a partire dall'anno 2020, che ha impedito al ceto creditorio di aver contezza della situazione patrimoniale dell'impresa
(cfr. Cass. Civ. 19 settembre 2011, n. 19051);
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di S.C.A.R.L. CONTINENTAL MED
(C.F. 09007341218), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casoria, S. Statale Sannitica 87 km 9 snc, cap 80026; ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII;
NOMINA
Giudice delegato: dott. Luciano Ferrara;
Curatore: dott. Sabato Montella;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice delegato avverrà il giorno 9/9/2025 ore 10:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato
PDF;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Magliulo
Il Presidente
Dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore
Visto il ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 38 dell'anno 2025 depositato da:
ON LU, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]) e TA CO, nato ad [...] il
25/1/1975 (C.F. [...]) rappresentati e difesi dagli avv.ti
Vincenzo Vitagliano (C.F. [...]), Anna Barretta (C.F.
[...]) e Angela Barretta (C.F. [...]), come da procura in calce al ricorso depositato;
RICORRENTI nei confronti di:
S.C.A.R.L. CONTINENTAL MED (C.F. 09007341218), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casoria, S. Statale Sannitica 87 km 9 snc, cap
80026;
RESISTENTE NON COSTITUITA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorso è stato notificato dalla Cancelleria a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, tuttavia la società resistente non si è costituita in giudizio.
2. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 28 CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario. 3. Sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 37 CCII, in virtù di crediti di lavoro, accertati con sentenza n. 5348/2023, emessa in data
18/12/2023 dal Tribunale di Napoli Nord, come indennità da mancata reintegrazione a seguito di licenziamento illegittimo.
L'ammontare è stato quantificato nell'atto di precetto in € 29.079,33 per il Monge
e in € 22.429,41 per il Granata.
4. Il debitore resistente possiede la qualifica di imprenditore commerciale di cui all'art. 121 CCII, come si ricava dalla natura dell'attività svolta risultante nella visura camerale (servizi di portineria, vigilanza, pulizia e altri servizi in favore delle imprese consorziate).
La forma consortile non interviene sulla natura commerciale dell'attività che, ancorché ausiliare alle imprese consorziate, è svolta anche all'esterno presso i terzi.
I consorzi con attività esterna, a differenza di quelli con attività meramente interna, determinano rapporti che si esplicano anche al di fuori delle imprese consorziate, con la conseguenza che essi costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità: in considerazione della disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e comunemente assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 L. Fall. e, dunque, anche alla nuova liquidazione giudiziale (così Cass. Civ., sentenza n. 28015/2013).
5. Dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria emerge il positivo superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Dall'ultimo bilancio depositato per l'esercizio 2020, sebbene antecedente al triennio che precede la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, emergevano valori di attivo, debiti e ricavi lordi largamente superiori alle soglie dimensionali previste dalla legge: in particolare si registrava un attivo pari ad € 626.229,00, debiti per un totale di € 512.228,00 e ricavi pari ad €
1.229.447,00. I bilanci tuttavia, pur rappresentando uno strumento di prova 'privilegiato', non danno vita ad alcuna forma di onere esclusivo, pertanto la mancanza di bilanci aggiornati non preclude al giudice l'esercizio dei suoi poteri istruttori per accertare in altro modo il raggiungimento dei requisiti dimensionali (cfr. Cass., 2 ottobre
2018, n. 23948).
Nella fattispecie, non è emersa agli atti la prova che le attività si siano effettivamente contratte negli ultimi tre esercizi. Il mancato raggiungimento delle soglie dimensionali costituisce fatto impeditivo all'apertura della liquidazione, che
è onere del debitore dimostrare, ma questi, non essendosi costituito, ha omesso di fornire la prova contraria.
In mancanza di prova contraria, è lecito presumere la persistenza dei valori contabili per gli esercizi successivi e il mantenimento di dimensioni non irrilevanti per l'impresa.
6. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera ampiamente il limite di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII.
7. Lo stato di insolvenza del debitore ex art. 121 CCII si ricava da una pluralità di elementi sintomatici:
inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei ricorrenti;
debiti contributivi dichiarati dall'INPS non ancora iscritti a ruolo per un importo pari ad € 11.923,06, a dimostrazione che quello verso il ricorrente non costituisce inadempimento isolato;
debiti iscritti a ruolo pari a circa € 200.000,00;
verbale di pignoramento mobiliare negativo;
irreperibilità della società presso la sede legale indicata nel Registro delle
Imprese, come è emerso dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario in occasione del pignoramento mobiliare;
mancato deposito dei bilanci a partire dall'anno 2020, che ha impedito al ceto creditorio di aver contezza della situazione patrimoniale dell'impresa
(cfr. Cass. Civ. 19 settembre 2011, n. 19051);
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di S.C.A.R.L. CONTINENTAL MED
(C.F. 09007341218), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casoria, S. Statale Sannitica 87 km 9 snc, cap 80026; ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII;
NOMINA
Giudice delegato: dott. Luciano Ferrara;
Curatore: dott. Sabato Montella;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice delegato avverrà il giorno 9/9/2025 ore 10:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato
PDF;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Magliulo
Il Presidente
Dott. Michelangelo Petruzziello