Articolo 435 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 434Articolo 436
Versione
9 ottobre 2010
Art. 435. Miglioria senza alterazione del bene 1. Se, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito e' aumentato di valore, senza alterare la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non puo' opporsi a ricevere la cosa requisita ed e' tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria.
Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente