Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 792/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e Parte_1 C.F._1
quale erede di e (c.f. Persona_1 Parte_2 [...]
), quale erede di con il patrocinio C.F._2 Persona_1
dell'Avv. MURANIA VINCENZA e LA IT
appellanti
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'Avv. SALADINO MARIO
AXA UR s.p.a. (p.i. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARINO FABIO
MULE' MARIA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._4
MAZZOCCHIO GIANLUCA
Corte di Appello di Palermo
con il patrocinio degli avv. VIVONA PIETRA E P.IVA_2 [...]
CP_3
[...] CP_4
[...] [...]
N.Q. Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
N.Q.
[...]
Controparte_8
[...]
[...]
appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5.1.2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.10.2018 il Tribunale di Palermo condannava la XA
UR PA, in proprio e quale erede di Parte_1 [...]
e quale, erede di , in solido al Per_1 Controparte_9 Persona_1
pagamento in favore di di euro 135.653,00, oltre inte- Controparte_1
ressi dalla decisione sino al soddisfo;
compensa per metà le spese di lite tra e la XA UR PA, in Controparte_1 Parte_1
proprio e quale erede di , e , quale erede Persona_1 Parte_2
di ; condannava la XA UR PA, Persona_1 CP_10
- 2 - Corte di Appello di Palermo seppe, in proprio e quale erede di e , Persona_1 Parte_2
quale erede di Corte Onofria in solido al pagamento in favore di
[...]
della rimanente metà delle spese del giudizio;
poneva le spese CP_1
di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitivamente a carico della
XA UR PA, in pro-prio e quale erede di Parte_1
, e , quale erede di in soli- Persona_1 Parte_2 Persona_1
do.
Avverso detta sentenza proponevano appello in pro- Parte_1
prio e nella qualità di erede di , e quale Persona_1 Parte_2
erede di . Persona_1
, XA UR s.p.a., inc. Controparte_1 [...]
e si costituivano, i Controparte_11 CP_12
primi due proponendo appello incidentale.
, , n.q., MA AR CP_13 Controparte_14 Controparte_5
n.q., n.q., , n.q., CP_6 Controparte_7 CP_7 CP_15
, e non si costituivano.
[...] CP_16 CP_8
All'udienza del 17.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come nelle note depositate in via telematica e la causa veniva posta in decisione asse-
gnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la
[...]
(di seguito ”) e Controparte_17 CP_2
la XA UR PA (di seguito “XA”) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale, con vittoria di
- 3 - Corte di Appello di Palermo spese.
Esponeva che il 18.01.2008 alle ore 19.50 circa il veicolo Mercedes tg.
CD549SY, di proprietà della , condotto da , per- CP_2 Controparte_14
correva la SS 640 Palermo/Sciacca quando al Km 42/43 veniva investito frontalmente dalla autovettura Suzuki TA tg. CE542CP, condotta da
, la quale invadeva la corsia riservata alla circolazione in sen- Persona_1
so inverso;
che il , terzo trasportato a bordo della Mercedes, ripor- CP_1
tava varie lesioni, con esiti permanenti indicati nel 30%, oltre il danno temporaneo e quello patrimoniale;
che aveva già ricevuto dalla XA un ac-
conto pari ad euro 111.150,00, oltre euro 12.500,00 per compensi profes-
sionali.
La XA si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande, deducendo la re-
sponsabilità esclusiva di . Persona_1
Venivano chiamati in causa la predetta Corte ed il proprietario del veicolo da lei condotto, che si costituivano, chiedendo il ri- Parte_1
getto delle domande o, in subordine, l'accertamento della loro responsabili-
tà nella misura del 50%.
Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri danneggiati nel sinistro, , , CP_13 Controparte_14 CP_18
[..
, , , CP_19 Controparte_8 CP_8
All'esito dell'istruzione, ritenuta l'esclusiva responsabilità della conducen-
te della Suzuki TA (Corte ) e, quindi, del relativo proprietario Per_1
( , liquidava in favore dell'attore la somma di € Parte_1
135.000,00, dalla XA interamente pagata prima del giudizio, ed €
135.468,00 per il danno patrimoniale futuro (perdita della capacità lavora-
- 4 - Corte di Appello di Palermo tiva), al cui pagamento condannava in solido, la XA, Parte_1
in proprio e quale erede di , e , quale ere- Persona_1 Parte_2
de di;
rigettava l'eccezione della XA volta a limitare il suo Persona_1
obbligo risarcitorio nei confronti dell'attore nei limiti del massimale, rile-
vando che la stessa, considerata la dedotta presenza di più danneggiati, in-
cluso l'attore, che aveva pure ricevuto somme a titolo di risarcimento del danno, avrebbe dovuto valutare congiuntamente le pretese dei danneggiati e, occorrendo, ridurle pro quota, o comunque, avrebbe dovuto provare che
“quanto pagato era effettivamente dovuto, siccome rispondente al danno subito dal danneggiato risarcito”.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia dispo-
sto la loro condanna al pagamento in solido con la XA.
Assumono che tale pronuncia è viziata da ultrapetizione perché la domanda era stata introdotta ai sensi dell'art. 141 d. lgs 209/2005 che disciplina l'azione del terzo trasportato nei confronti della società assicuratrice del veicolo sul quale questi viaggiava;
che, nel caso in esame, la XA era l'assicuratrice di entrambe i veicoli ed era intervenuta ex art. 141 comma 3
c.d.a. quale assicuratrice del responsabile civile, chiedendo l'estromissione del vettore convenuto;
che il Tribunale, condannandoli in solido, aveva tra-
sformato la domanda in un'azione diretta del danneggiato ex art. 144 c.d.a.
Il motivo è infondato.
In merito alla pronuncia di condanna in solido del responsabile civile, va rilevato che con l'azione prevista dall'art. 141 cod. ass. la domanda del ter- zo trasportato è rivolta nei confronti dell'assicuratore del vettore e prescin- de dalla responsabilità dell'assicurato, da intendere nel senso che
- 5 - Corte di Appello di Palermo l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indi- pendente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il limite del caso fortuito.
Nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, interve- nendo nel giudizio, estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, rico- noscendo la responsabilità del proprio assicurato, come prevede l'art. 141
comma 3 seconda parte, si introduce, però, un giudizio di responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, con la conseguenza che la condanna an-
drà emessa anche nei confronti del soggetto ritenuto responsabile il quale,
appunto, ai sensi dell'art. 144, comma 3, cod. ass., è litisconsorte necessa-
rio.
E questo è quanto si è verificato nel caso in esame.
Con il secondo motivo, lamentano che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di concorso di colpa della danneggiata per il mancato uso della cintura di sicurezza, per la cui prova , loro dante causa, aveva Persona_1
chiesto l'ammissione di mezzi istruttori.
Anche tale doglianza è infondata.
Dall'esame degli atti del primo grado del giudizio risulta, infatti, che le ri-
chieste istruttorie proposte con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
e rigettate dal Tribunale con l'ordinanza del 17.12.2014, non sono state ri- proposte in sede di precisazione delle conclusioni (all'udienza del
14.5.2018 il procuratore degli appellanti ha concluso “come in comparsa di risposta”, ove nessuna richiesta di prova era stata formulata).
Con ulteriore motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dal . CP_1
- 6 - Corte di Appello di Palermo Assumono che l'attore non ha fornito la prova dell'effettiva sussistenza del danno da perdita della capacità lavorativa.
In particolare, non erano stati prodotti documenti relativi al reddito del danneggiato in epoca successiva al sinistro, per consentire al giudice di ef-
fettuare una comparazione tra il reddito precedente e quello successivo;
che il , come rilevato dal c.t.u., aveva presentato domanda di inva- CP_1
lidità prima del sinistro.
Il motivo è fondato.
Va premesso che ai fini della prova del danno da capacità lavorativa speci-
fica incombe sul danneggiato l'onere di provare: la gravità della lesione
(macropermanente); l'incidenza della lesione sui guadagni;
la prova del reddito pregresso (ossia dello svolgimento di un'attività lavorativa prima del sinistro); la differenza tra i guadagni, prima e dopo l'evento.
In particolare, in merito al danno da mancato guadagno (lucro cessante)
non esiste alcun automatismo per il solo fatto della lesione fisica, ed ai fini della liquidazione di tale posta risarcitoria è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova, in concreto, del pre-
gresso svolgimento di un'attività economica ed alla perdita in tutto o in parte del proprio reddito.
Il , invece, con la citazione si è limitato ad allegare una perdita del- CP_1
la capacità lavorativa nella misura del 60% sostenendo tale affermazione con una certificazione della commissione medica invalidi civile USL n. 6,
e facendo discendere da ciò un danno patrimoniale calcolato sul reddito re-
lativo all'anno antecedente al sinistro.
Nessuna prova è stata fornita, invece, in ordine ad una effettiva contrazione
- 7 - Corte di Appello di Palermo reddituale negli anni successivi al sinistro.
Per di più, dall'esame del verbale di visita collegiale della Commissione
che ha riconosciuto la riduzione del 60% emerge che sono state considerate a tal fine anche delle patologie, oltre alla frattura dell'emipiatto tibiale, che nulla hanno a che vedere con il sinistro ossia “ipertensione arteriosa in trat-
tamento farmacologico, artrosi diffusa con discopatia lombare coxoatrosi bilaterale”, cosicchè la percentuale di riduzione riconosciuta in tale sede non può considerarsi integralmente conseguenza delle lesioni per cui è
causa.
L'esame dell'appello incidentale proposto dall'XA con riguardo alla con-
danna al risarcimento del danno oltre il limite del massimale previsto dalla polizza 1-8109-5-053197452 stipulata con la Corte e dell'appello inciden-
tale del diretto ad ottenere una maggiore liquidazione del danno CP_1
patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa, resta assorbito dall'accoglimento del motivo dell'appello principale di cui sopra.
Il Tribunale, infatti, con la sentenza impugnata ha riconosciuto e liquidato in eccedenza rispetto al massimale solo il danno patrimoniale futuro per mancato guadagno, atteso che, eseguita la devalutazione alla data dell'illecito delle somme liquidate ad altro titolo (danno non patrimoniale e per spese mediche) e tenuto conto dell'entità di quanto già versato e della data del versamento, nulla residuava per il danno non patrimoniale.
L'esito complessivo del giudizio comporta che il deve rifondere CP_1
agli appellanti ed alla XA s.p.a. le spese dei due gradi che si liquidano co-
me in dispositivo (valore minimo, scaglione da € 260.001,00 a €
520.000,00).
- 8 - Corte di Appello di Palermo Tenuto conto della posizione processuale di e che la sentenza CP_12
impugnata non conteneva alcuna statuizione nei suoi confronti, né detta sentenza è stata oggetto di alcuna doglianza da parte della stessa, si ravvi-
sano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra la stessa e la parte risultata soccombente in questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 4.10.2018 appellata in via prin-
cipale da in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 [...]
e da nella qualità di erede di , Per_2 Parte_2 Persona_1
ed in via incidentale da e XA UR s.p.a., ri- Controparte_1
getta le domande proposte da con atto di citazione noti- Controparte_1
ficato il 15.3.2012.
Condanna il predetto al pagamento delle spese dei due gradi del CP_1
giudizio liquidandole in € 11.229,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per il primo grado ed in € 7.120,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per questo grado, in favore degli appellanti, disponen-
done la distrazione in favore del procuratore antistatario, e della XA s.p.a.,
e le dichiara interamente compensate con CP_12
Pone le spese delle cc.tt.uu. espletate in primo grado a carico del . CP_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_1
quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.
- 9 - Corte di Appello di Palermo Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 26.2.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 - Corte di Appello di Palermo