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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3709/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Matteo Del Vesco Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 3709 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato da:
), con l'avv. Costa Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
( ), con l'avv. Cozza CP_1 C.F._2 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente come da preverbale con conclusioni condivise del 3.3.2025:
a) Affidamento condiviso:
Per Per
ed resteranno affidati a entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
Saranno prese insieme sia le scelte che riguarderanno l'istruzione sia gli aspetti medico-sanitari, così come le scelte relative alle attività culturali e sportive del tempo libero.
Tutte le decisioni riguardanti la quotidianità, come ad esempio la distribuzione del tempo di studio e di svago, quelle relative ad impegni saltuari e/o sporadici, nonché quelle urgenti relative
1 ad eventi eccezionali, saranno di pertinenza del genitore che, in quel momento, ne ha la responsabilità.
I genitori autorizzano e delegano rispettivamente i nonni materni, i nonni paterni e la zia paterna al ritiro dei minori dalle scuole che frequentano.
b) Turni di responsabilità: seguendo uno schema quindicinale che andrà a ripetersi:
Per Per settimana A: ed dormiranno presso la signora il lunedì, mercoledì, giovedì e Pt_1
venerdì e presso il signor martedì ed il fine settimana. Il lunedì e il giovedì il papà andrà CP_1
a prendere a scuola i figli e li riporterà a casa entro le ore 19.00; in particolare si definisce che il martedì della prima settimana il papà ritira i bambini alle 18.30 con pernotto dal papà e accompagnamento a scuola il giorno seguente, il sabato il papà andrà a prendere i figli per le ore 10.00 per trascorrere il fine settimana con loro e accompagnarli a scuola il lunedì mattina.
Settimana B: la seconda settimana i bambini dormiranno presso la signora il lunedì e Pt_1
mercoledì e resteranno con la madre per l'intero week end;
i figli soggiorneranno dal signor il martedì con ritiro dalle 18,30 con pernotto dal papà e accompagnamento a scuola il CP_1 giorno seguente e il giovedì dall'uscita di scuola e pernotto con accompagnamento a scuola il giorno seguente per poi andarli a prendere il venerdì dalle 18.30 con rientro a casa dalla mamma il sabato entro le ore 10.00.
Il papà continuerà ad accompagnare i figli a scuola ogni mattina, comprese quelle in cui i bambini dormiranno dalla mamma.
Lo schema si ripeterà i quindici giorni successivi salvo diverso accordo fra le parti e nel rispetto delle esigenze dei figli.
I genitori non hanno l'obbligo, nei giorni in cui non cade il turno di responsabilità con i figli, di dare giustificazioni dei loro spostamenti o impegni giornalieri, ferma restando la reperibilità telefonica.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare all'altro genitore solamente gli spostamenti dei figli che comportano il pernotto fuori casa.
Nel caso in cui i figli avessero bisogno di ricoveri ospedalieri e/o visite specialistiche la decisione sarà presa di comune accordo, cosi come l'assistenza ospedaliera salvo prescrizioni mediche indefettibili ed urgente che dovranno essere comunicate nell'immediato all' altro genitore.
I trasferimenti da casa di un genitore all'altro verranno prevalentemente ad opera del papà; la mamma porterà e riprenderà i figli dal papà nella giornata del sabato, salvo diverse esigenze, necessità dei figli e accordi fra i genitori.
2 c) Vacanze scolastiche estive.
Durante le vacanze estive, dal 10 giugno al 10 settembre circa, i genitori concordano che i figli seguiranno i turni di responsabilità cosi come già concordati mentre il periodo di ferie dei genitori con i figli dovrà essere concordato entro il 30 aprile di ogni anno con ferie estive con ciascun genitore di 15 giorni anche consecutivi;
in caso di impossibilità a trovare un accordo sulle vacanze estive negli anni pari verrà assecondato il periodo di vacanza proposto dalla mamma e in quelli dispari a quello proposto dal papà.
d) Festività nazionali:
Feste natalizie: i bambini trascorreranno le due settimane di vacanze scolastiche una settimana con la mamma e una col papà ad anni alterni (pari con la madre la prima settimana e dispari con il padre la prima settimana), salvo i giorni del 24, vigilia di Natale, che trascorreranno tutti gli anni con la famiglia paterna dalle 16,00 con il padre per rientrare a casa dalla madre per le ore 22.00, per trascorrere il pranzo del 25 dicembre con la mamma per poi andare dal papà per le ore 18.00 del 25 dicembre e dormire dal papà fino al 26 dicembre e rientreranno poi a casa della signora il 26 dicembre alle 18.30. Pt_1
Con il finire delle vacanze natalizie sarà ripristinato il calendario già in essere.
Le vacanze di Pasqua verranno trascorse per tre giorni con la mamma e per tre giorni con il papà alternativamente e quindi alternando di anno in anno i primi tre giorni con Pasqua inclusa e poi i secondi tre con Pasquetta, ed in particolare giorno di Pasqua anno pari con mamma, anno dispari con papà.
Le altre festività scolastiche quali 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 2 Novembre, Festa della
Madonna della Salute e 8 Dicembre, gli altri ponti e le festività verranno trascorsi alternativamente di anno in anno ed alternando anche tra i genitori i periodi;
Tale proposta potrà
e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze dei figli.
e) Ricorrenze speciali:
I Compleanni dei figli verranno festeggiati assieme ai genitori, salvo diverse esigenze dei figli e/o dei genitori;
I compleanni dei genitori: quello del papà 31 dicembre trascorrendo con il papà l'intera giornata del suo compleanno (31 dicembre) se di competenza del papà o dalla mattina alle ore 18.30 se di competenza materna e l'intera giornata per la festività della . Pt_1
Tale proposta potrà e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze dei figli.
f) Contribuzione al mantenimento figli:
3 disporsi la contribuzione mensile al mantenimento dei figli da parte del padre dell'importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio a mezzo bonifico bancario alle note coordinate IBAN della signora entro il 15 (quindici) di ogni mese valuta beneficiario;
Pt_1
tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Venezia come già in essere, comprensive della voce buoni pasto/pasti indicati dall'istituto scolastico.
Il genitore che anticipa dette spese straordinarie come indicate al punto f) ha diritto di ricevere il rimborso del relativo importo a carico dell'altro genitore entro il giorno quindici (valuta beneficiario) del mese successivo all'esborso economico documentato, versando il relativo importo al genitore che ne abbia anticipato il pagamento.
g) Assegno unico al 100% a favore della mamma . Parte_1
h) Compensi e spese di lite compensate fra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2024 espone che dalla convivenza more uxorio Parte_1
con il resistente sono i figli minori (il 01.02.2017) ed CP_1 Persona_3 Persona_4
(il 13.06.2019); la coppia ha stabilito la residenza familiare presso l'abitazione sita in Mirano via Luneo 117/1 in proprietà della ricorrente.
espone che dall'anno 2022 è intervenuta tra lei e il resistente una profonda crisi Parte_1
di coppia;
anche se la relazione affettiva tra le parti era venuta meno, ella ha accettato il protrarsi della convivenza al mero fine di conservare ai figli un rapporto equilibrato con il padre.
La ricorrente espone inoltre che nonostante sia stato intrapreso un percorso di mediazione familiare, le parti non erano riuscite ad addivenire a una regolamentazione della responsabilità genitoriale pienamente condivisa;
atteso l'accentuarsi della tensione dovuta alla coabitazione, ha adito il Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli. La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori con residenza e collocazione presso la madre e turni di responsabilità genitoriale secondo lo schema indicato;
concorso del padre al mantenimento ordinario della prole in misura pari ad € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) per ciascun figlio;
a carico del padre il 60% delle spese straordinarie e assegno unico a favore di ciascun genitore nella misura del 50%.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dato atto di aver acquistato CP_1
una propria abitazione in Mestre Venezia dove risiede, e dove i figli si recano nei turni di propria spettanza.
Il resistente ha rilevato di essersi sempre occupato della prole in modalità paritetica alla ricorrente;
pur concordando sulla richiesta di affido condiviso e sulla fissazione della residenza
4 dei minori presso la madre, ha chiesto che il diritto di visita venisse disposto per un tempo paritario tra i genitori, e che venisse disposto il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore per i periodi di rispettiva competenza;
ha chiesto che le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, venissero divise tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Venezia.
Sono state depositate le memorie previste all'art. 473 bis 17 c.p.c..; all'udienza del 16.7.2024, le parti sono comparse e sono state singolarmente sentite dal giudice relatore.
Con ordinanza del 17.7.2024 sono stati dati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole minore: “1. affida la prole ai genitori congiuntamente;
2. dispone il collocamento dei minori presso la madre in Mirano, via Luneo 117/1; 3. dispone che il padre stia con i figli secondo l'attuale calendario di visita, negli orari attualmente vigenti e in più il giovedì della settimana B dalla sera fino al venerdì mattina (pernottamento); le ferie nel mese di agosto verranno concordate tra le parti (durata e consecutività) entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
4. pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il quinto giorno di ogni mese la somma complessiva di euro 300 a titolo di contributo nelle spese di mantenimento ordinario di entrambi i figli;
la somma è rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. dispone che entrambi i genitori sopportino le spese di mantenimento straordinario, come definite dal protocollo del Tribunale di Venezia, in pari misura;
”.
Con note di trattazione scritta 4.11.2024 la ricorrente ha chiesto la modifica dei resi provvedimenti temporanei;
è stata fissata l'udienza del 21.1.2025 per la trattazione dell'istanza di modifica ove sono state sentite le parti;
il giudice, con ordinanza del 18.2.2025, ha accolto l'istanza di modifica limitatamente all'orario di rientro dei minori dalla madre a seguito dei turni pomeridiani di visita presso il padre e ha rigettato nel resto le richieste di modifica.
Con preverbale per l'udienza del 4.3.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni condivise come sopra riportate e le hanno confermate all'udienza del 4.3.2025; previa rinuncia da parte dei difensori dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione per essere riferita al collegio.
Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti meritano accoglimento ritenuto che esse corrispondono all'interesse materiale e morale della prole e sono idonee a garantire il benessere della stessa, secondo quanto già osservato dal Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e provvisori.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'esito del giudizio e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) ratifica gli accordi tra le parti come in epigrafe indicati e che si hanno qui per riportati;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il giudice estensore dott. Vincenzo Ciliberti
Il Presidente
Alessandro Cabianca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Matteo Del Vesco Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 3709 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato da:
), con l'avv. Costa Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
( ), con l'avv. Cozza CP_1 C.F._2 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente come da preverbale con conclusioni condivise del 3.3.2025:
a) Affidamento condiviso:
Per Per
ed resteranno affidati a entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
Saranno prese insieme sia le scelte che riguarderanno l'istruzione sia gli aspetti medico-sanitari, così come le scelte relative alle attività culturali e sportive del tempo libero.
Tutte le decisioni riguardanti la quotidianità, come ad esempio la distribuzione del tempo di studio e di svago, quelle relative ad impegni saltuari e/o sporadici, nonché quelle urgenti relative
1 ad eventi eccezionali, saranno di pertinenza del genitore che, in quel momento, ne ha la responsabilità.
I genitori autorizzano e delegano rispettivamente i nonni materni, i nonni paterni e la zia paterna al ritiro dei minori dalle scuole che frequentano.
b) Turni di responsabilità: seguendo uno schema quindicinale che andrà a ripetersi:
Per Per settimana A: ed dormiranno presso la signora il lunedì, mercoledì, giovedì e Pt_1
venerdì e presso il signor martedì ed il fine settimana. Il lunedì e il giovedì il papà andrà CP_1
a prendere a scuola i figli e li riporterà a casa entro le ore 19.00; in particolare si definisce che il martedì della prima settimana il papà ritira i bambini alle 18.30 con pernotto dal papà e accompagnamento a scuola il giorno seguente, il sabato il papà andrà a prendere i figli per le ore 10.00 per trascorrere il fine settimana con loro e accompagnarli a scuola il lunedì mattina.
Settimana B: la seconda settimana i bambini dormiranno presso la signora il lunedì e Pt_1
mercoledì e resteranno con la madre per l'intero week end;
i figli soggiorneranno dal signor il martedì con ritiro dalle 18,30 con pernotto dal papà e accompagnamento a scuola il CP_1 giorno seguente e il giovedì dall'uscita di scuola e pernotto con accompagnamento a scuola il giorno seguente per poi andarli a prendere il venerdì dalle 18.30 con rientro a casa dalla mamma il sabato entro le ore 10.00.
Il papà continuerà ad accompagnare i figli a scuola ogni mattina, comprese quelle in cui i bambini dormiranno dalla mamma.
Lo schema si ripeterà i quindici giorni successivi salvo diverso accordo fra le parti e nel rispetto delle esigenze dei figli.
I genitori non hanno l'obbligo, nei giorni in cui non cade il turno di responsabilità con i figli, di dare giustificazioni dei loro spostamenti o impegni giornalieri, ferma restando la reperibilità telefonica.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare all'altro genitore solamente gli spostamenti dei figli che comportano il pernotto fuori casa.
Nel caso in cui i figli avessero bisogno di ricoveri ospedalieri e/o visite specialistiche la decisione sarà presa di comune accordo, cosi come l'assistenza ospedaliera salvo prescrizioni mediche indefettibili ed urgente che dovranno essere comunicate nell'immediato all' altro genitore.
I trasferimenti da casa di un genitore all'altro verranno prevalentemente ad opera del papà; la mamma porterà e riprenderà i figli dal papà nella giornata del sabato, salvo diverse esigenze, necessità dei figli e accordi fra i genitori.
2 c) Vacanze scolastiche estive.
Durante le vacanze estive, dal 10 giugno al 10 settembre circa, i genitori concordano che i figli seguiranno i turni di responsabilità cosi come già concordati mentre il periodo di ferie dei genitori con i figli dovrà essere concordato entro il 30 aprile di ogni anno con ferie estive con ciascun genitore di 15 giorni anche consecutivi;
in caso di impossibilità a trovare un accordo sulle vacanze estive negli anni pari verrà assecondato il periodo di vacanza proposto dalla mamma e in quelli dispari a quello proposto dal papà.
d) Festività nazionali:
Feste natalizie: i bambini trascorreranno le due settimane di vacanze scolastiche una settimana con la mamma e una col papà ad anni alterni (pari con la madre la prima settimana e dispari con il padre la prima settimana), salvo i giorni del 24, vigilia di Natale, che trascorreranno tutti gli anni con la famiglia paterna dalle 16,00 con il padre per rientrare a casa dalla madre per le ore 22.00, per trascorrere il pranzo del 25 dicembre con la mamma per poi andare dal papà per le ore 18.00 del 25 dicembre e dormire dal papà fino al 26 dicembre e rientreranno poi a casa della signora il 26 dicembre alle 18.30. Pt_1
Con il finire delle vacanze natalizie sarà ripristinato il calendario già in essere.
Le vacanze di Pasqua verranno trascorse per tre giorni con la mamma e per tre giorni con il papà alternativamente e quindi alternando di anno in anno i primi tre giorni con Pasqua inclusa e poi i secondi tre con Pasquetta, ed in particolare giorno di Pasqua anno pari con mamma, anno dispari con papà.
Le altre festività scolastiche quali 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 2 Novembre, Festa della
Madonna della Salute e 8 Dicembre, gli altri ponti e le festività verranno trascorsi alternativamente di anno in anno ed alternando anche tra i genitori i periodi;
Tale proposta potrà
e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze dei figli.
e) Ricorrenze speciali:
I Compleanni dei figli verranno festeggiati assieme ai genitori, salvo diverse esigenze dei figli e/o dei genitori;
I compleanni dei genitori: quello del papà 31 dicembre trascorrendo con il papà l'intera giornata del suo compleanno (31 dicembre) se di competenza del papà o dalla mattina alle ore 18.30 se di competenza materna e l'intera giornata per la festività della . Pt_1
Tale proposta potrà e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze dei figli.
f) Contribuzione al mantenimento figli:
3 disporsi la contribuzione mensile al mantenimento dei figli da parte del padre dell'importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio a mezzo bonifico bancario alle note coordinate IBAN della signora entro il 15 (quindici) di ogni mese valuta beneficiario;
Pt_1
tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Venezia come già in essere, comprensive della voce buoni pasto/pasti indicati dall'istituto scolastico.
Il genitore che anticipa dette spese straordinarie come indicate al punto f) ha diritto di ricevere il rimborso del relativo importo a carico dell'altro genitore entro il giorno quindici (valuta beneficiario) del mese successivo all'esborso economico documentato, versando il relativo importo al genitore che ne abbia anticipato il pagamento.
g) Assegno unico al 100% a favore della mamma . Parte_1
h) Compensi e spese di lite compensate fra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2024 espone che dalla convivenza more uxorio Parte_1
con il resistente sono i figli minori (il 01.02.2017) ed CP_1 Persona_3 Persona_4
(il 13.06.2019); la coppia ha stabilito la residenza familiare presso l'abitazione sita in Mirano via Luneo 117/1 in proprietà della ricorrente.
espone che dall'anno 2022 è intervenuta tra lei e il resistente una profonda crisi Parte_1
di coppia;
anche se la relazione affettiva tra le parti era venuta meno, ella ha accettato il protrarsi della convivenza al mero fine di conservare ai figli un rapporto equilibrato con il padre.
La ricorrente espone inoltre che nonostante sia stato intrapreso un percorso di mediazione familiare, le parti non erano riuscite ad addivenire a una regolamentazione della responsabilità genitoriale pienamente condivisa;
atteso l'accentuarsi della tensione dovuta alla coabitazione, ha adito il Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli. La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori con residenza e collocazione presso la madre e turni di responsabilità genitoriale secondo lo schema indicato;
concorso del padre al mantenimento ordinario della prole in misura pari ad € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) per ciascun figlio;
a carico del padre il 60% delle spese straordinarie e assegno unico a favore di ciascun genitore nella misura del 50%.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dato atto di aver acquistato CP_1
una propria abitazione in Mestre Venezia dove risiede, e dove i figli si recano nei turni di propria spettanza.
Il resistente ha rilevato di essersi sempre occupato della prole in modalità paritetica alla ricorrente;
pur concordando sulla richiesta di affido condiviso e sulla fissazione della residenza
4 dei minori presso la madre, ha chiesto che il diritto di visita venisse disposto per un tempo paritario tra i genitori, e che venisse disposto il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore per i periodi di rispettiva competenza;
ha chiesto che le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, venissero divise tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Venezia.
Sono state depositate le memorie previste all'art. 473 bis 17 c.p.c..; all'udienza del 16.7.2024, le parti sono comparse e sono state singolarmente sentite dal giudice relatore.
Con ordinanza del 17.7.2024 sono stati dati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole minore: “1. affida la prole ai genitori congiuntamente;
2. dispone il collocamento dei minori presso la madre in Mirano, via Luneo 117/1; 3. dispone che il padre stia con i figli secondo l'attuale calendario di visita, negli orari attualmente vigenti e in più il giovedì della settimana B dalla sera fino al venerdì mattina (pernottamento); le ferie nel mese di agosto verranno concordate tra le parti (durata e consecutività) entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
4. pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il quinto giorno di ogni mese la somma complessiva di euro 300 a titolo di contributo nelle spese di mantenimento ordinario di entrambi i figli;
la somma è rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. dispone che entrambi i genitori sopportino le spese di mantenimento straordinario, come definite dal protocollo del Tribunale di Venezia, in pari misura;
”.
Con note di trattazione scritta 4.11.2024 la ricorrente ha chiesto la modifica dei resi provvedimenti temporanei;
è stata fissata l'udienza del 21.1.2025 per la trattazione dell'istanza di modifica ove sono state sentite le parti;
il giudice, con ordinanza del 18.2.2025, ha accolto l'istanza di modifica limitatamente all'orario di rientro dei minori dalla madre a seguito dei turni pomeridiani di visita presso il padre e ha rigettato nel resto le richieste di modifica.
Con preverbale per l'udienza del 4.3.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni condivise come sopra riportate e le hanno confermate all'udienza del 4.3.2025; previa rinuncia da parte dei difensori dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione per essere riferita al collegio.
Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti meritano accoglimento ritenuto che esse corrispondono all'interesse materiale e morale della prole e sono idonee a garantire il benessere della stessa, secondo quanto già osservato dal Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e provvisori.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'esito del giudizio e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) ratifica gli accordi tra le parti come in epigrafe indicati e che si hanno qui per riportati;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il giudice estensore dott. Vincenzo Ciliberti
Il Presidente
Alessandro Cabianca
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