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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
40
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza dell'08/07/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1561/2023 R.G. vertente
TRA
Parte_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. FREGNI GIORGIO e dall'Avv. GOLETTO
[...] MAURA APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. RAGO MARCO. Dall'Avv. Controparte_1 D'OMORIO D MEO PAOLO e dall'Avv. GIUSTO RUGGIERO
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5097/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 17.5.2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 9.2.2022, , dipendente della Controparte_1 [...] dall'1.1.2000, proveniente dai ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico, Parte_1 Pt_1 trasferito il 2.1.2018 alla Struttura Atti societari dell'Ente, ha allegato di avere, in esito a verifiche sulle posizioni di incompatibilità dei dipendenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, ricevuto una prima contestazione disciplinare il 15.2.2021, per violazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della legge
662/1996, del seguente tenore: “è emerso che il sig. dipendente della Camera in Controparte_1 servizio presso la Struttura “Società” dell'Area IV “Registro Imprese e Analisi Statistiche”, a far data dal 22 maggio 2003, ricopre l'incarico di consigliere presso la Midicoop Europa Nomentana
Seconda Società Cooperativa Edilizia (società cooperativa a responsabilità limitata) senza aver richiesto all'Amministrazione l'apposita autorizzazione, ai sensi del comma 7 del sopra citato art.
53, né aver comunicato l'assunzione di tale partecipazione sociale.”.
Senonché, esso ricorrente odierno appellato aveva precedentemente inviato, il 17.12.2020, una nota di dimissioni alla Cooperativa e agli altri due consiglieri, invitando il presidente a convocare quanto prima un'assemblea per la propria sostituzione.
Egli, inoltre, aveva già manifestato da tempo alla stessa Cooperativa la propria volontà di dimettersi dalla carica con lettera di dimissioni del dicembre 2010, e come attestato dagli ultimi verbali d'assemblea, nonché dalla dichiarazione rilasciata dal presidente nessun socio nelle ultime tre assemblee si era dichiarato disponibile.
Peraltro la Cooperativa era costituita a scopo di mutualità prevalente ed era inattiva da tempo e l'incarico del medesimo era gratuito. CP_1
Tutte queste circostanze erano state comunicate alla di verbalmente e Parte_1 Pt_1 con nota del 16.12.2020 indirizzata al Segretario generale, dott. e al Direttore del Persona_1
Personale, dott. . Persona_2
Non di meno, l'Ente gli aveva comminato il 28.5.2021 una prima sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni tre con privazione della retribuzione, misura scontata a giugno
2021.
Il 2.10.2021, essendosi protratta ancora per sette mesi la formale investitura del nella carica di CP_1 consigliere della Midicoop Europa Nomentana Seconda Società Cooperativa Edilizia, la Parte_1
Commercio di gli aveva comunicato l'avvio di un nuovo procedimento disciplinare e il Pt_1 ricorrente odierno appellato aveva presentato le stesse difese già a suo tempo avanzate nel primo procedimento;
stavolta, però, il 16.9.2021 era finalmente intervenuta la cessazione della carica, essendosi riunita appositamente l'Assemblea della Cooperativa.
L'Ente, ciononostante, aveva ritenuto di sanzionare per la seconda volta la condotta del dipendente, irrogandogli, con nota del 5.11.2021, la pesante misura afflittiva della sospensione dal servizio per giorni 10, con privazione della retribuzione.
, tutto ciò premesso in fatto, ha impugnato nel presente giudizio la nota del 5.11.2021, Controparte_1 deducendo la nullità della sanzione inflitta in forza del principio di consunzione, essendogli già stata inflitta la sanzione della sospensione per 3 giorni per i medesimi fatti, contestati nel febbraio 2021;
l'illegittimità della sanzione per insussistenza del fatto contestato, posto che, al momento dell'avvio del procedimento disciplinare, il ricorrente era già cessato dalla carica di consigliere della cooperativa;
l'illegittimità della sanzione per assenza di rilievo disciplinare del comportamento contestato ed in ogni caso per mancanza di responsabilità in capo al lavoratore. Procedutosi nella resistenza della di Il Tribunale di Roma, istruita la Parte_1 Pt_1 causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, così ha statuito:
“Dichiara l'illegittimità della sanzione inflitta con provvedimento del 2.11.2021 e per l'effetto condanna l'amministrazione alla restituzione della retribuzione trattenuta in applicazione di detta sanzione;
condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”.
Al riguardo la prima giudice ha ritenuto che nessun inadempimento potesse essere imputabile al ricorrente che, sin dal 16.12.2020 aveva comunicato all'Ente di ricoprire formalmente la carica di amministratore e consigliere della Cooperativa, peraltro inattiva già da moltissimi anni;
cariche dalle quali peraltro si era già dimesso, pur senza poter essere sostituito formalmente a causa delle difficoltà di convocazione dell'assemblea, per irreperibilità di alcuni dei soci e per le note vicende pandemiche.
Quanto poi all'addebito relativo all'omessa richiesta di autorizzazione, era chiara la volontà del ricorrente di cessare anche formalmente dall'incarico, essendo risultato dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (solleciti al Presidente della Cooperativa Porcari per la cancellazione della
Cooperativa al Ministero dello Sviluppo Economico;
comunicazione di avvenuta cancellazione datata
17.9.2021; solleciti al Presidente per la convocazione dell'assemblea per la sua sostituzione Pt_2 formale;
e connessa delibera dell'assemblea del 16.9.2021) che il medesimo si fosse attivato sin dal febbraio 2021 per formalizzare la propria cessazione dalla carica in seno alla Cooperativa e che, solo per circostanze indipendenti dalla sua volontà, la sostituzione era stata deliberata solo in data
16.9.2021.
In ogni caso, alla data di avvio del procedimento disciplinare (2.10.2021) nessun inadempimento era ancora persistente.
In tale contesto doveva ritenersi accertata l'insussistenza dell'addebito di omessa comunicazione e, del pari, l'assenza di dolo in merito all'addebito di omessa richiesta di autorizzazione, attesa la volontà del ricorrente di cessare dall'incarico.
Alla stregua di tutte le menzionate circostanze, non poteva che concludersi per l'irrilevanza disciplinare della condotta contestata il 2.10.2021.
Il Tribunale, infine, ha condannato la di al pagamento delle spese del Parte_1 Pt_1 grado, secondo soccombenza.
Ha proposto appello quest'ultima, affidandosi ad unica articolata censura, con la quale ha lamentato:
TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E/O ERRONEA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 60 E CO. 61, L. 662 DEL 23/12/1996, DELL'ART. 59, CO. 4, LETT. I) DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/2018 E DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL CODICE
DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CCIAA DI Ciò perché, l'illecito Pt_1 disciplinare sanzionato non era consistito tanto nell'omessa comunicazione della carica di consigliere ricoperta dal in senso alla Cooperativa, bensì: - nel non avere mai chiesto l'autorizzazione CP_1 all'assunzione di tale incarico;
- nel non avere richiesto (nemmeno dopo la prima sanzione disciplinare) di conservare la medesima carica nelle more del perfezionamento della procedura di
“dimissioni”; - nell'avere continuato a trovarsi in una situazione di incompatibilità dal 28/5/2021
(data della precedente sanzione disciplinare) al 13/9/2021. Per ben sette mesi, quindi, l'odierno appellato non aveva chiesto l'autorizzazione e, non di meno, era rimasto nella carica. Il fatto era tutt'altro che irrilevante e, oltretutto, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, sussisteva il dolo, per avere il dini intenzionalmente omesso di chiedere la predetta autorizzazione.
Si è costituito l'appellato, domandando, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
L'appellante propone, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dal
Tribunale, la quale ultima, invece, il Collegio pienamente condivide.
Dal tenore della motivazione spesa dalla prima giudice, in primo luogo, si evince chiaramente come la decisione gravata abbia ben individuato quale fosse il fatto oggetto di contestazione, ossia la condotta consistente nella mancata richiesta di autorizzazione malgrado la permanenza nella carica.
Ma, condivisibilmente e con congrua motivazione, il Tribunale ne ha ritenuto l'irrilevanza.
E ciò fondandosi su circostanze di fatto documentate in atti e non contestate tra le parti.
Ora, esattamente come argomentato nella sentenza impugnata, il ricorrente odierno appellato aveva rassegnato le proprie dimissioni da consigliere di amministrazione della Midicoop Europa
Nomentana Seconda Società Cooperativa Edilizia il 16.12.2020 e il 17.12.2020 aveva informato il
Segretario generale e il Direttore del Personale della camera di Commercio.
La richiesta di autorizzazione a permanere in un incarico che il dipendente intendeva cessare e del quale ha provato che l'impedimento alla cessazione derivasse da fatto a lui non imputabile, sarebbe stata un adempimento del tutto formale e privo di scopo.
L'art. 53 del d.lgs. 165/2001, l'art. 1, commi 60 e 61 della lege 662/1996, nonché le norme contrattuali collettive invocate dall'appellante, infatti, presiedono alla giusta esigenza di preservare l'imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione e, proprio in vista della tutela di tale bene collettivo, prevedono e disciplinano l'autorizzazione dell'ente di appartenenza, per gli incarichi esterni assunti dal dipendente pubblico.
Ma quando tali incarichi non siano concretamente in atto, per le dimissioni rassegnate dal pubblico impiegato, non si vede perché questi dovrebbe presentare richiesta di autorizzazione per una carica che intende dismettere.
Del resto, la richiesta di autorizzazione presuppone ed esprime la volontà, diversa da quella del Dini nel caso oggetto del presente giudizio, di permanere nell'incarico da autorizzare.
Oltretutto, sempre come ben argomentato dalla prima giudice, la condotta di mancata richiesta di autorizzazione era stata già sanzionata con la precedente misura comminata il 28.5.2021.
L'appellante deduce, al riguardo, che la protrazione dell'inadempimento avrebbe giustificato una nuova sanzione;
ma, va ribadito, l'inadempienza contestata consiste nella mancata richiesta di un'autorizzazione che non aveva alcun senso richiedere e che, soprattutto, al momento della contestazione del 2.10.2021, anche volendo ragionare come fa la di Commercio, riguardava Pt_1 un incarico finalmente cessato anche sul piano formale.
Non si può, quindi, non condividere la valutazione compiuta dal Tribunale in punto di irrilevanza del fatto contestato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado sono poste a carico dell'appellante, secondo soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (che si può assumere compreso tra euro 1.100 e euro 5.200, tenendo conto dei 10 giorni di retribuzione dei quali l'appellato è stato privato).
Il rigetto dell'appello, infine, comporta la sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Si segnala, poi, l'errore materiale nel dispositivo letto in udienza, il quale reca la data del 7.7.2025, mentre la data corretta è quella dell'8.7.2025, come del resto risulta dal verbale, che fa fede ex art. 2700 c.c..
Pertanto nella presente sentenza si riporta la data corretta di pronuncia, restando obbligatoriamente immutato il dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 08/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza dell'08/07/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1561/2023 R.G. vertente
TRA
Parte_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. FREGNI GIORGIO e dall'Avv. GOLETTO
[...] MAURA APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. RAGO MARCO. Dall'Avv. Controparte_1 D'OMORIO D MEO PAOLO e dall'Avv. GIUSTO RUGGIERO
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5097/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 17.5.2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 9.2.2022, , dipendente della Controparte_1 [...] dall'1.1.2000, proveniente dai ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico, Parte_1 Pt_1 trasferito il 2.1.2018 alla Struttura Atti societari dell'Ente, ha allegato di avere, in esito a verifiche sulle posizioni di incompatibilità dei dipendenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, ricevuto una prima contestazione disciplinare il 15.2.2021, per violazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della legge
662/1996, del seguente tenore: “è emerso che il sig. dipendente della Camera in Controparte_1 servizio presso la Struttura “Società” dell'Area IV “Registro Imprese e Analisi Statistiche”, a far data dal 22 maggio 2003, ricopre l'incarico di consigliere presso la Midicoop Europa Nomentana
Seconda Società Cooperativa Edilizia (società cooperativa a responsabilità limitata) senza aver richiesto all'Amministrazione l'apposita autorizzazione, ai sensi del comma 7 del sopra citato art.
53, né aver comunicato l'assunzione di tale partecipazione sociale.”.
Senonché, esso ricorrente odierno appellato aveva precedentemente inviato, il 17.12.2020, una nota di dimissioni alla Cooperativa e agli altri due consiglieri, invitando il presidente a convocare quanto prima un'assemblea per la propria sostituzione.
Egli, inoltre, aveva già manifestato da tempo alla stessa Cooperativa la propria volontà di dimettersi dalla carica con lettera di dimissioni del dicembre 2010, e come attestato dagli ultimi verbali d'assemblea, nonché dalla dichiarazione rilasciata dal presidente nessun socio nelle ultime tre assemblee si era dichiarato disponibile.
Peraltro la Cooperativa era costituita a scopo di mutualità prevalente ed era inattiva da tempo e l'incarico del medesimo era gratuito. CP_1
Tutte queste circostanze erano state comunicate alla di verbalmente e Parte_1 Pt_1 con nota del 16.12.2020 indirizzata al Segretario generale, dott. e al Direttore del Persona_1
Personale, dott. . Persona_2
Non di meno, l'Ente gli aveva comminato il 28.5.2021 una prima sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni tre con privazione della retribuzione, misura scontata a giugno
2021.
Il 2.10.2021, essendosi protratta ancora per sette mesi la formale investitura del nella carica di CP_1 consigliere della Midicoop Europa Nomentana Seconda Società Cooperativa Edilizia, la Parte_1
Commercio di gli aveva comunicato l'avvio di un nuovo procedimento disciplinare e il Pt_1 ricorrente odierno appellato aveva presentato le stesse difese già a suo tempo avanzate nel primo procedimento;
stavolta, però, il 16.9.2021 era finalmente intervenuta la cessazione della carica, essendosi riunita appositamente l'Assemblea della Cooperativa.
L'Ente, ciononostante, aveva ritenuto di sanzionare per la seconda volta la condotta del dipendente, irrogandogli, con nota del 5.11.2021, la pesante misura afflittiva della sospensione dal servizio per giorni 10, con privazione della retribuzione.
, tutto ciò premesso in fatto, ha impugnato nel presente giudizio la nota del 5.11.2021, Controparte_1 deducendo la nullità della sanzione inflitta in forza del principio di consunzione, essendogli già stata inflitta la sanzione della sospensione per 3 giorni per i medesimi fatti, contestati nel febbraio 2021;
l'illegittimità della sanzione per insussistenza del fatto contestato, posto che, al momento dell'avvio del procedimento disciplinare, il ricorrente era già cessato dalla carica di consigliere della cooperativa;
l'illegittimità della sanzione per assenza di rilievo disciplinare del comportamento contestato ed in ogni caso per mancanza di responsabilità in capo al lavoratore. Procedutosi nella resistenza della di Il Tribunale di Roma, istruita la Parte_1 Pt_1 causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, così ha statuito:
“Dichiara l'illegittimità della sanzione inflitta con provvedimento del 2.11.2021 e per l'effetto condanna l'amministrazione alla restituzione della retribuzione trattenuta in applicazione di detta sanzione;
condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”.
Al riguardo la prima giudice ha ritenuto che nessun inadempimento potesse essere imputabile al ricorrente che, sin dal 16.12.2020 aveva comunicato all'Ente di ricoprire formalmente la carica di amministratore e consigliere della Cooperativa, peraltro inattiva già da moltissimi anni;
cariche dalle quali peraltro si era già dimesso, pur senza poter essere sostituito formalmente a causa delle difficoltà di convocazione dell'assemblea, per irreperibilità di alcuni dei soci e per le note vicende pandemiche.
Quanto poi all'addebito relativo all'omessa richiesta di autorizzazione, era chiara la volontà del ricorrente di cessare anche formalmente dall'incarico, essendo risultato dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (solleciti al Presidente della Cooperativa Porcari per la cancellazione della
Cooperativa al Ministero dello Sviluppo Economico;
comunicazione di avvenuta cancellazione datata
17.9.2021; solleciti al Presidente per la convocazione dell'assemblea per la sua sostituzione Pt_2 formale;
e connessa delibera dell'assemblea del 16.9.2021) che il medesimo si fosse attivato sin dal febbraio 2021 per formalizzare la propria cessazione dalla carica in seno alla Cooperativa e che, solo per circostanze indipendenti dalla sua volontà, la sostituzione era stata deliberata solo in data
16.9.2021.
In ogni caso, alla data di avvio del procedimento disciplinare (2.10.2021) nessun inadempimento era ancora persistente.
In tale contesto doveva ritenersi accertata l'insussistenza dell'addebito di omessa comunicazione e, del pari, l'assenza di dolo in merito all'addebito di omessa richiesta di autorizzazione, attesa la volontà del ricorrente di cessare dall'incarico.
Alla stregua di tutte le menzionate circostanze, non poteva che concludersi per l'irrilevanza disciplinare della condotta contestata il 2.10.2021.
Il Tribunale, infine, ha condannato la di al pagamento delle spese del Parte_1 Pt_1 grado, secondo soccombenza.
Ha proposto appello quest'ultima, affidandosi ad unica articolata censura, con la quale ha lamentato:
TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E/O ERRONEA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 60 E CO. 61, L. 662 DEL 23/12/1996, DELL'ART. 59, CO. 4, LETT. I) DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/2018 E DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL CODICE
DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CCIAA DI Ciò perché, l'illecito Pt_1 disciplinare sanzionato non era consistito tanto nell'omessa comunicazione della carica di consigliere ricoperta dal in senso alla Cooperativa, bensì: - nel non avere mai chiesto l'autorizzazione CP_1 all'assunzione di tale incarico;
- nel non avere richiesto (nemmeno dopo la prima sanzione disciplinare) di conservare la medesima carica nelle more del perfezionamento della procedura di
“dimissioni”; - nell'avere continuato a trovarsi in una situazione di incompatibilità dal 28/5/2021
(data della precedente sanzione disciplinare) al 13/9/2021. Per ben sette mesi, quindi, l'odierno appellato non aveva chiesto l'autorizzazione e, non di meno, era rimasto nella carica. Il fatto era tutt'altro che irrilevante e, oltretutto, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, sussisteva il dolo, per avere il dini intenzionalmente omesso di chiedere la predetta autorizzazione.
Si è costituito l'appellato, domandando, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
L'appellante propone, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dal
Tribunale, la quale ultima, invece, il Collegio pienamente condivide.
Dal tenore della motivazione spesa dalla prima giudice, in primo luogo, si evince chiaramente come la decisione gravata abbia ben individuato quale fosse il fatto oggetto di contestazione, ossia la condotta consistente nella mancata richiesta di autorizzazione malgrado la permanenza nella carica.
Ma, condivisibilmente e con congrua motivazione, il Tribunale ne ha ritenuto l'irrilevanza.
E ciò fondandosi su circostanze di fatto documentate in atti e non contestate tra le parti.
Ora, esattamente come argomentato nella sentenza impugnata, il ricorrente odierno appellato aveva rassegnato le proprie dimissioni da consigliere di amministrazione della Midicoop Europa
Nomentana Seconda Società Cooperativa Edilizia il 16.12.2020 e il 17.12.2020 aveva informato il
Segretario generale e il Direttore del Personale della camera di Commercio.
La richiesta di autorizzazione a permanere in un incarico che il dipendente intendeva cessare e del quale ha provato che l'impedimento alla cessazione derivasse da fatto a lui non imputabile, sarebbe stata un adempimento del tutto formale e privo di scopo.
L'art. 53 del d.lgs. 165/2001, l'art. 1, commi 60 e 61 della lege 662/1996, nonché le norme contrattuali collettive invocate dall'appellante, infatti, presiedono alla giusta esigenza di preservare l'imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione e, proprio in vista della tutela di tale bene collettivo, prevedono e disciplinano l'autorizzazione dell'ente di appartenenza, per gli incarichi esterni assunti dal dipendente pubblico.
Ma quando tali incarichi non siano concretamente in atto, per le dimissioni rassegnate dal pubblico impiegato, non si vede perché questi dovrebbe presentare richiesta di autorizzazione per una carica che intende dismettere.
Del resto, la richiesta di autorizzazione presuppone ed esprime la volontà, diversa da quella del Dini nel caso oggetto del presente giudizio, di permanere nell'incarico da autorizzare.
Oltretutto, sempre come ben argomentato dalla prima giudice, la condotta di mancata richiesta di autorizzazione era stata già sanzionata con la precedente misura comminata il 28.5.2021.
L'appellante deduce, al riguardo, che la protrazione dell'inadempimento avrebbe giustificato una nuova sanzione;
ma, va ribadito, l'inadempienza contestata consiste nella mancata richiesta di un'autorizzazione che non aveva alcun senso richiedere e che, soprattutto, al momento della contestazione del 2.10.2021, anche volendo ragionare come fa la di Commercio, riguardava Pt_1 un incarico finalmente cessato anche sul piano formale.
Non si può, quindi, non condividere la valutazione compiuta dal Tribunale in punto di irrilevanza del fatto contestato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado sono poste a carico dell'appellante, secondo soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (che si può assumere compreso tra euro 1.100 e euro 5.200, tenendo conto dei 10 giorni di retribuzione dei quali l'appellato è stato privato).
Il rigetto dell'appello, infine, comporta la sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Si segnala, poi, l'errore materiale nel dispositivo letto in udienza, il quale reca la data del 7.7.2025, mentre la data corretta è quella dell'8.7.2025, come del resto risulta dal verbale, che fa fede ex art. 2700 c.c..
Pertanto nella presente sentenza si riporta la data corretta di pronuncia, restando obbligatoriamente immutato il dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 08/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi